FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 535/AA del 21/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TUBALDI FERMANA FC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 731 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Andrea TUBALDI, e della società FERMANA F.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA TUBALDI, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Fermana F.C. s.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 delle N.O.I.F., per non avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023-2024 e quantomeno nel momento in cui è venuto a conoscenza della sottoscrizione del modulo di tesseramento del 24.07.2023 e dell’impiego dell’atleta nelle attività tecnico preparatorie con la partecipazione agli allenamenti della prima squadra del 27 e 28 luglio 2023, inoltrato o fatto inoltrare, ai competenti organi federali, il tesseramento sottoscritto dall’Amministratore Unico Scheggia con il minore L. A. G. in data 24/07/2023; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (nella parte in cui vieta, nello svolgimento delle attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori, di avvalersi di soggetti non autorizzati) e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 8, commi 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, quale Direttore Generale della società Fermana F.C., nel corso della stagione sportiva 2023-2024, affidato e consentito al sig. Matteo ROSSETTI lo svolgimento di fatto, in favore della società Fermana F.C., della funzione ed attività di direttore sportivo, con particolare riferimento alla selezione di giovani atleti (scouting) e agevolando il tesseramento di giovani calciatori, tra i quali certamente L. A. G., provvedendo alla gestione dei rapporti tra società e calciatori ed alla gestione dei calciatori fuori sede, pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, comma 2, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Anche previa assunzione da parte dei predetti giovani calciatori – quantomeno del calciatore L. A. G. -, dell’onere del pagamento delle spese per vitto, alloggio e istruzione scolastica e pertanto proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale;

FERMANA F.C., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai soggetti avvisati nel presente provvedimento; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea TUBALDI, e dal Sig. Gianfilippo SIMONI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FERMANA F.C.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Andrea TUBALDI, e di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società FERMANA F.C.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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