F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0001/CFA pubblicata il 3 Luglio 2024 (motivazioni) – PFI/Sig.ri Bangura Ismael e Christian Terelle
Decisione/0001/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0138/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Fabrizio D'Alessandri - Componente
Antonino Anastasi - Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0138/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura federale interregionale in data 31.05.2024;
contro
i signori Bangura Ismael e Christian Terelle,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio di cui al Com. Uff. n. 412 del 24 maggio 2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza del 26.06.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e uditi l’Avv. Andrea Dellavalle per la reclamante e l’Avv. Francesco Carroccia per i Sig.ri Bangura Ismael e Christian Terelle; è presente altresì il Sig. Pietrosanto.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Per quanto rileva nel presente contenzioso, si evidenzia che il Giudice sportivo territoriale, con provvedimenti di cui al Comunicato ufficiale n. 105 del 2023 della delegazione provinciale di Latina, squalificò per una giornata ciascuno i giocatori juniores Ismael Bangura e Christian Terelle, in forza alla A.S.D. Città di Lenola, per infrazioni commesse nel corso di una gara della Coppa provinciale juniores stagione 2022/2023.
In tale competizione i calciatori appena citati non hanno scontato la squalifica irrogata perché la squadra juniores della A.S.D. Città di Lenola è stata subito eliminata.
Nella successiva stagione 2023/2024 i predetti hanno poi partecipato con la prima squadra dell’A.S.D. Città di Lenola al primo incontro stagionale del campionato provinciale di promozione.
La Procura federale ha però deferito gli atleti avanti al Tribunale federale territoriale, incolpandoli per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 21, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva appunto per avere gli stessi partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Lenola, alla gara A.S.D Sterparo – A.S.D. Città di Lenola dell’1.10.2023 valevole per il campionato di Promozione, nonostante dovessero ancora scontare la squalifica irrogata dal giudice sportivo territoriale con il provvedimento sopra citato.
A giudizio della Procura i giocatori – essendo di fatto stabilmente transitati dalla squadra juniores alla prima squadra – avrebbero dovuto scontare in quella sede (e cioè nella prima gara ufficiale della prima squadra stessa) la squalifica in precedenza ricevuta e mai scontata.
Con la decisione qui impugnata il Tribunale ha però prosciolto i deferiti, rilevando che gli stessi, in ragione dell’età inferiore ai 19 anni, appartenevano ancora alla categoria juniores e che pertanto avrebbero dovuto scontare la squalifica residua nella prima gara utile della squadra juniores.
La decisione è stata impugnata con il reclamo all’esame dalla Procura federale interregionale la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo sotto molteplici profili la violazione dell’art. 21 del Codice di giustizia sportiva FIGC.
A sostegno dell’impugnazione la reclamante osserva che la tesi ermeneutica valorizzata dal Tribunale non può in realtà essere seguita, in quanto determina effetti disfunzionali e vanifica il criterio di effettività delle sanzioni che riveste un ruolo cardine nel sistema disciplinare federale.
Secondo la Procura, nel caso di specie, i due calciatori, ormai stabilmente transitati nell’organico della prima squadra, in quella sede devono necessariamente scontare la residua squalifica, essendo ormai del tutto ipotetico che la stessa sia eseguita nelle competizioni della squadra juniores.
Si sono costituiti i calciatori Ismael Bangura e Christian Terelle, i quali hanno insistito per il rigetto del reclamo.
In particolare gli appellati – contestando quanto dedotto dalla Procura – hanno chiarito di essere tuttora componenti (anche) della squadra juniores della A.S.D. Città di Lenola, in seno alla quale – dopo aver scontato di fatto la squalifica – hanno poi partecipato a varie gare ufficiali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo non è fondato e va pertanto respinto.
Al fine di perimetrare i riferimenti normativi sottesi alla presente controversia, deve ricordarsi, in linea generale, che – ai sensi dell’art. 19 del Codice di giustizia sportiva – le squalifiche inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni (comma 4) e che le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni (comma 6).
Fermo quanto sopra, nello specifico l’esecuzione delle sanzioni di squalifica è poi regolata dall’art. 21 del Codice il quale così dispone nei commi di interesse:
2. II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7”.
“6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.”.
“7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6”.
Sulla base delle trascritte disposizioni è possibile individuare due principi fondamentali in tema di esecuzione delle sanzioni individuali, utili ad un’interpretazione funzionale della normativa di immediato riferimento.
In primo luogo, infatti, balza in evidenza il principio dell’effettività e afflittività della sanzione irrogata, peraltro scolpito dall’art. 44, comma 5, CGS secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”. Come chiarito da costante giurisprudenza di questa Corte, tale principio, finalizzato ad evidenti obiettivi di dissuasione e deterrenza da comportamenti antisportivi nonché alla salvaguardia dei valori fondanti dell’ordinamento federale, impone da un lato che la sanzione sia commisurata alla gravità dell’illecito e al disvalore sociale della condotta posta in essere dal soggetto sanzionato (cfr. per tutte CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024); dall’altro che la sanzione una volta irrogata debba, comunque, essere scontata effettivamente e concretamente, e non in modo fittizio o elusivo, e cioè secondo modalità demandate alla mera discrezionalità della società di appartenenza (cfr. CFA – Sez. consultiva, C.U. n. 111/2016-2017).
Il secondo criterio orientativo da utilizzare in fase esecutiva è quello della omogeneità (declinato altresì come separazione delle competizioni) in virtù del quale, ove possibile, la sanzione deve essere scontata nella stessa categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato.
Come è stato osservato, il principio della separazione delle competizioni costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di importanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata (cfr. CFA, SS.UU., n. 105/2022-2023).
La giurisprudenza federale ha chiarito che in fase esecutiva il principio da applicare in prima battuta è quello della omogeneità il quale però in alcune ipotesi – e cioè quando il giocatore cambia squadra o non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile - cede al principio dell’effettività della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, rimessa alla valutazione discrezionale della società di appartenenza del tesserato (cfr. Corte sportiva d’appello, SS.UU., n. 27/2019-2020).
Applicando le esposte coordinate normative al caso in esame, osserva la Corte che il comma 7 dell’art. 21, allorché richiama la categoria di appartenenza del giocatore sanzionato, si riferisce allo specifico campionato cui l’atleta “deve “partecipare in ragione della sua età, e non agli altri campionati (ad es. di prima squadra) ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio, “può anche” partecipare.
In altri termini, il mutamento della categoria di appartenenza è un dato obiettivo, collegato all’età del calciatore, il quale – per stare al caso in esame – lascia la categoria juniores solo al compimento del diciannovesimo anno, pur potendo parallelamente e discrezionalmente essere utilizzato nella prima squadra in quanto ultra-quindicenne.
Dal punto di vista formale, dunque, nel caso in esame (che riguarda sanzionati tuttora infra-diciannovenni) operano i criteri enunciati dall’art. 21 al comma 2 (omogeneità delle competizioni) e al comma 6 (ultrattività delle sanzioni residue non scontate) non al comma 7, perché gli interessati nella stagione successiva non hanno “cambiato categoria” di appartenenza.
Gli stessi pertanto dovevano scontare la squalifica residua in gare della stessa categoria in cui ebbero ad essere squalificati e alla quale anagraficamente tuttora appartengono.
Infatti l’operatività della norma speciale di cui al comma 7 (e la prevalenza del criterio di effettività su quello di omogeneità) presuppone che il giocatore abbia mutato categoria “anagrafica” e non possa appunto più scontare la squalifica residua nella categoria di pregressa appartenenza.
Sul piano empirico è comunque da osservare che nel caso in esame i timori della Procura circa una possibile vanificazione della pregressa sanzione, derivante dal costante utilizzo dei due giocatori solo ed esclusivamente in prima squadra, non sembrano fondati.
Come dichiarato dalla difesa dei due atleti, senza contestazioni di controparte, gli stessi sono stati infatti parallelamente utilizzati (oltre che in prima squadra) anche nelle competizioni ufficiali della squadra juniores della A.S.D. Città di Lenola, in seno alla quale quindi hanno ben potuto effettivamente scontare la squalifica residua.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo della Procura va conclusivamente respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce