F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0002/CFA pubblicata il 9 Luglio 2024 (motivazioni) – Sig. Dario Greco/Procura Federale

Decisione/0002/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0139/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Tommaso Marchese – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Roberto Caponigro - Componente

Elio Toscano - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sull'istanza di riabilitazione n. 0139/CFA/2023-2024, proposta dal Sig. Dario Greco in data 01.06.2024;

vista l’istanza e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

vista l’ordinanza istruttoria n. 0003/CFA/2023-2024 di questa Corte federale d’appello in data 13.6.2024;

relatore all’udienza del 3.07.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Elio Toscano e uditi il Dott. Antonio Mancino per il Sig. Dario Greco e l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura Federale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza a firma dell’avvocato (rectius, come si vedrà: dottor) Antonio Mancino, depositata il 1°giugno 2024, il signor Dario Greco, arbitro effettivo calcio a 5 iscritto alla Sez. AIA di Roma, chiede la riabilitazione ai sensi dell’art. 42 del Codice di giustizia sportiva della FIGC per la sanzione disciplinare della sospensione dal 10 ottobre 2014 al 12 aprile 2016, irrogatagli dalla Commissione di disciplina nazionale dell’Associazione nazionale arbitri (delibera n. 10 di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 13 ottobre 2014).

Il relativo procedimento disciplinare era stato originato dal deferimento dell’arbitro Greco e di altro collega alla Commissione disciplinare da parte della Procura arbitrale “per la violazione del principio di correttezza e probità (art. 40, punto 1 Reg. Ass.); del codice etico e di comportamento (art.40, punto 3, lett. a) Reg. Ass.); del dovere di lealtà, trasparenza e rettitudine (art. 40, punto 3, lett. c) Reg. Ass.); del dovere di fattiva e leale collaborazione con gli Organi di disciplina (art. 40, punto 3, lett. f) Reg. Ass.). Violazioni, queste, realizzate attraverso l'aver rilasciato per iscritto false dichiarazioni agli Organi disciplinari, destinate a fare conseguire un ingiusto beneficio al proprio Presidente di Sezione”.

2. Si sostiene nell’istanza che nel caso del richiedente ricorre il presupposto temporale fissato dall’art. 42 CGS per la concessione della riabilitazione, essendo trascorso più di un triennio dalla data in cui la sanzione è stata scontata, e parimenti risultano soddisfatte le tre condizioni previste dalla stessa disposizione codicistica, quanto all’assenza di benefici e vantaggi economici per l’interessato, alla condotta irreprensibile esente da pregiudizi di qualsiasi natura dallo stesso medio tempore tenuta e, infine, alla continuità e alla qualità dell’impegno arbitrale profuso, che, ove l’istanza venisse accolta, gli consentirebbe di accedere alla riserva arbitrale regionale e nazionale.

3. Alla camera di consiglio del 13 giugno 2024:

- l’avvocato (rectius, come si vedrà: dottor) Mancino, che aveva allegato al ricorso copia della tessera di iscrizione all’Ordine degli avvocati di Roma quale praticante, dichiarava di aver conseguito il titolo di avvocato e di essere iscritto al suddetto ordine;

- la Procura federale eccepiva il difetto di legittimazione del difensore in violazione dell’art. 100, comma 2, GGS, mancando adeguata certificazione dell’abilitazione professionale;

- questa Corte federale disponeva con ordinanza che l’avvocato (rectius, come si vedrà: dottor) Mancino “… depositerà l'attestato di iscrizione all'albo degli avvocati entro 10 (dieci) giorni dalla presente pronuncia interlocutoria”.

4. Il 25 giugno successivo l’avvocato (rectius, come si vedrà: dottor) Mancino ha inviato a mezzo P.E.C. alla Segreteria di questa Corte copia di certificazione dell’Ordine degli avvocati di Roma, datata 24 giugno 2024, nella quale si attesta la sua “… Iscrizione all’albo degli avvocati di Roma in data 12/01/2024”.

Tuttavia, il conseguimento dell’abilitazione professionale non è riportato nella copia del medesimo documento, che gli uffici dell’Ordine hanno trasmesso con PEC alla segreteria di questa Corte federale, certificando che il dottor Mancino è tuttora iscritto nei registri in qualità di “praticante abilitato al patrocinio sostitutivo”.

5. Alla camera di consiglio del 3 luglio 2024 l’Avvocato (rectius, come si vedrà: dottor) Mancino ha confermato l’autenticità della visura depositata il 25 giugno u.s. A sua volta, la Procura federale, in persona dell’avv. Ricciardi, ha ribadito l’eccezione di inammissibilità dell’istanza in assenza del ministero del difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. L’art. 100, comma 2, CGS dispone che nei procedimenti che si svolgono dinnanzi alla Corte federale d’appello le parti “ non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Il che comporta l’onere della “difesa tecnica” in tali giudizi, con la conseguenza che il procedimento avviato, in assenza del difensore, deve ritenersi inammissibile (CFA, Sez. IV, n. 119/20222023; CFA, Sez. II, n. 59/2020-2021; CFA, Sez. I., n. 68/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 71/2020-2021; CFA, Sez. III, n. 41/20192020; CFA, Sez. III, n. 42/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020).

7. Nel caso di specie, in ragione delle evidenti discordanze tra la copia della visura rilasciata dall’Ordine degli avvocati di Roma esibita dal difensore per attestare l’asserito conseguimento dell’abilitazione ad avvocato (peraltro priva del numero della tessera d’iscrizione) e la copia dell’originale della medesima certificazione trasmessa dall’Ordine alla Corte, nella quale si attesta che il dottor Mancino riveste in atto lo status di praticante abilitato alla sostituzione, il Collegio ritiene di:

- rilevare il vizio di origine di assenza dello jus postulandi a motivo dell’inesistenza assoluta del mandato difensivo al momento della proposizione, sottoscrizione e deposito dell’istanza di riabilitazione;

- dichiararne conseguentemente l’inammissibilità;

- disporre la trasmissione degli atti all'Ordine degli Avvocati di Roma per quanto di competenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe e trasmette gli atti all'Ordine degli Avvocati di Roma per quanto di competenza.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Elio Toscano                                                          Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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