F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0006/TFN – SD del 8 Luglio 2024 (motivazioni) – Erica Giardinieri – Reg. Prot. 260/TFN-SD

Decisione/0006/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0260/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Claudio Croce – Componente

Valentina Ramella - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30974/616pf2324/GC/SA/fm del 14 giugno 2024, nei confronti della sig.ra Erica Giardinieri, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 30974/616pf23-24/GC/SA/fm del 12.6.2024, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la signora Erica Giardinieri, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo di calcio a 5 della Sezione A.I.A. di Terni, dimissionaria a decorrere dal 22.1.2024, "per rispondere della violazione dell’art. 42, comma 1, del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere la stessa, al termine della gara MSG Rieti – Ellera Calcio del 29.11.2023, valevole per la Coppa Italia Regionale di Calcio a 5, consentito ad un soggetto non autorizzato di accedere all’interno dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara; nonché per avere la stessa, al termine dell’incontro MSG Rieti – Ellera Calcio del 29.11.2023, posto in essere un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’Organo Tecnico, sig. Claudio Gasbarri, consistito nell’aver proferito all’indirizzo di quest’ultimo, sopraggiunto all’interno del predetto spogliatoio per svolgere l’incarico assegnatoli, le seguenti testuali espressioni: “adesso mi avete rotto il cazzo! Mi chiamate all’ultimo momento e non posso portare chi mi pare?”; “Invece di preoccuparvi di chi porto negli spogliatoi perché non vi sbrigate a pagarmi le gare già arbitrate?”; “Lui resta qui e non va via!”; “si, puoi andare via, non voglio fare il colloquio”."

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine alla condotta tenuta dall’AE Erica Giardinieri al termine della gara MSG Rieti – Ellera Calcio del 29 novembre 2023”, traeva origine dalla trasmissione, in data 18.12.2023, ad opera del Presidente della Sezione AIA di Terni, Alberto Tatangelo di una segnalazione con la quale sottoponeva alla Procura Federale quanto contenuto nella “nota di accompagno” relativa alla gara in questione, redatta dall’O.T. signor Claudio Gasbarri.

Nel corso delle indagini preliminari venivano sentiti in merito ai fatti in contestazione il signor Garbassi, che confermava il contenuto della nota di accompagno, nonchè l’odierna deferita.

Notificata la comunicazione di conclusione indagini, la signora Giardinieri faceva pervenire memoria difensiva, contestando i fatti alla stessa ascritta, con dichiarazione testimoniale allegata.

All’esito delle indagini preliminari veniva emesso il deferimento.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento, la difesa della deferita depositava memoria concludendo per il rigetto del deferimento, e, pur non negando l’ingresso negli spogliatoi di persona non autorizzata – in particolare il fidanzato della deferita, ha addotto a propria giustificazione il clima teso conseguente allo svolgimento dell’incontro arbitrato e, inoltre, dopo aver negato di aver utilizzato, nel corso della discussione intercorsa con l’O.T. gli specifici termini indicati in deferimento, ha anche evidenziato alcuni atteggiamenti poco signorili tenuti dall’osservatore arbitrale che sarebbe entrato nello spogliatorio senza bussare.

Il dibattimento

All'udienza del 2 luglio 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi l’avv. Lorenzo Giua, per la Procura Federale, gli avv.ti Pierluigi Boscia e Martina Caracciolo per la deferita, nonché la signora Giardinieri personalmente.

Il rappresentante della Procura si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso per l’affermazione di responsabilità dell’incolpato e l’irrogazione della sanzione di cui al verbale d’udienza.

I difensori hanno richiamato quanto contenuto nella memoria difensiva, concludendo per il rigetto del deferimento. La deferita non rendeva ulteriori dichiarazioni.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene provata la responsabilità della deferita nei limiti di cui in motivazione. Ed invero, la condotta contestata sub art. 42, comma 1, Regolamento AIA risulta pacifica in atti quanto alla riscontrata presenza di un soggetto non autorizzato all’interno degli spogliatoi riservati agli ufficiali di gara.

Sulla presenza di una persona non autorizzata all’interno dello spogliatoio arbitrale convergono infatti le dichiarazioni dell’autore della “nota di accompagno” Gasbarri e della stessa deferita, in uno con quelle del fidanzato di quest’ultima, acquisite con memoria difensiva in atti.

Irrilevanti, risultano, ad avviso del Collegio, le ragioni della presenza di tale soggetto presso lo spogliatoio, così come esposte - e peraltro non adeguatamente documentate - nella memoria difensiva, nonché le modalità di ingresso del Gasbarri, considerato che era perfettamente noto alla deferita, come dalla stessa dichiarato in sede di audizione, il divieto di consentire l’ingresso in quel luogo a chiunque non ne avesse titolo ed era dunque nota la regola di comportamento consapevolmente violata.

La condotta sopra descritta è a parere del Tribunale sussumibile nella norma richiamata nell’incolpazione, che delinea i doveri generali degli associati AIA di correttezza, trasparenza e probità.

Con riguardo all’ulteriore contestazione, relativa ad affermazioni gravemente lesive profferite nell’occasione nei confronti dell’Organo Tecnico AIA, ritiene invece il Tribunale non raggiunta la prova della responsabilità dell’incolpata in ordine alle specifiche dichiarazioni riportate nel capo di incolpazione.

Sulle affermazioni profferite dalla signora Giardinieri al momento dell’ingresso dell’OT nello spogliatoio, anche all’esito delle indagini esperite, permangono infatti due diverse ed opposte ricostruzioni: da un lato, la “nota di accompagno”, successivamente confermata in sede di audizione, riporta dichiarazioni dell’affiliata AIA effettivamente oltraggiose e irriguardose nei confronti dell’O.T.; dall’altro, le dichiarazioni rese dall’odierna deferita in fase di indagine, pur non negando nel merito gli argomenti oggetto del colloquio, descrivono una situazione di discussione in termini accesi ma non offensivi, confermata dalla dichiarazione testimoniale allegata alla memoria difensiva.

In merito alle dichiarazioni contestate, dunque, ritiene il Collegio non raggiunto un grado di prova sufficiente all’affermazione di responsabilità.

Sotto altro profilo, è tuttavia pacifico che nel corso del colloquio intercorso a fine gara tra la deferita e l’O.T., la stessa abbia tenuto un comportamento complessivamente contrario ai doveri imposti dall’art. 42 del Regolamento AIA, rivolgendosi al signor Gasbarri, presente in loco nella qualità di organo tecnico, che impone il dovuto rispetto del ruolo medesimo, con accese recriminazioni del tutto avulse dalla valutazione tecnica propria dell’O.T. e ciò unicamente quale conseguenza del rimprovero giustamente mossole di aver consentito l’ingesso di un soggetto non autorizzato nello spogliatoio arbitrale.

Anche in questo caso le modalità con le quali è avvenuto l’accesso allo spogliatoio dell’O.T. - peraltro non adeguatamente provate dalla difesa - risultano irrilevanti poiché, come emerge dalle dichiarazioni di tutti i presenti, la reazione della deferita è conseguita non già all’ingresso asseritamente “impulsivo” del signor Gasbarri, quanto piuttosto quale immediata reazione al corretto rilievo mosso alla signora Giardinieri sulla presenza di soggetti non autorizzati.

Detta condotta, è comunque rilevante sotto il profilo disciplinare alla luce del disposto di cui all’art. 42, comma 3, lett. b), Regolamento AIA, che obbliga gli arbitri “a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti”.

Così riqualificati i fatti di cui alla seconda parte dell’incolpazione, va affermata la responsabilità della deferita.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutati i fatti così come indicato, il Tribunale ritiene equo ridurre l’entità della sanzione nei termini di cui al dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della sig.ra Erica Giardinieri la sanzione di giorni 45 (quarantacinque) di sospensione, decorrenti dal momento di un'eventuale riammissione nell'organico AIA.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                                              Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 8 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it