F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0010/TFN – SD del 16 Luglio 2024 (motivazioni) – Raffaele Pipola e Pomigliano Calcio Femminile Srl – Reg. Prot. 259/TFN-SD

Decisione/0010/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0259/TFNSD/2023-2024

 

L TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella - Componente (Relatore)

Valentina Ramella – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31183/1111pf23-24/GC/blp del 14 giugno 2024 nei confronti del sig. Raffaele Pipola e della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. n. 31183/1111pf23-24/GC/blp del 14 giugno 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) il sig. Pipola Raffaele, n.q. di Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore del Pomigliano Calcio Femminile Srl, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto  previsto dall’art. 85, lett. D), par. I), comma 1), lett. d) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato deposito, da parte della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, a corredo del bilancio di esercizio al 30 giugno 2023, approvato in data 20 aprile 2024, della relazione contenente il giudizio della società di revisione;

2) la società Pomigliano Calcio Femminile Srl, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata, per rispondere:

a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente, di quanto ascritto al suo Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale Rappresentante;

b) per responsabilità propria, ai sensi l’art. 31, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. D), par. I), comma 1), lett. d) delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche alle società in modo diretto.

La fase istruttoria

Il procedimento origina dalla “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato deposito a corredo del bilancio di esercizio al 30 giugno 2023, approvato in data 20 aprile 2024, della relazione contenente il giudizio della società di revisione, di cui all’art. 85, lett. D), par. I),  comma 1), lett. d) delle N.O.I.F. da parte della Società Pomigliano Calcio Femminile” ed è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 14/05/2024 al n. 1111pf23-24.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti gli accertamenti istruttori espletati dalla Co.Vi.So.C. di cui alla nota Prot. n. 2653/2024 del 14 maggio 2024 ed i fogli censimento trasmessi dalla Divisione Serie A Femminile.

Ritualmente notificata in data 5.5.2024 la Comunicazione di conclusione delle indagini, le parti incolpate non hanno svolto alcuna attività difensiva.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 11.7.2024, i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 11.7.2024, svoltasi in modalità video conferenza, ha preso parte per la Procura Federale l’Avv. Alessandro D’Oria.

Nessuno è comparso per i deferiti.

L’Avv. D’Oria, riportatosi al deferimento, ha concluso per la declaratoria di responsabilità dei deferiti e per la irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Pipola Raffaele, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società Pomigliano Calcio Femminile Srl 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

A mente dell’art. 85, lett. D), parag. 1, lett. d) delle NOIF nella formulazione vigente ratione temporis, le società di calcio femminile, “entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione devono depositare copia del bilancio d’esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione: […], d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;[…].”

Il mancato adempimento dell’obbligo, posto direttamente a carico delle società, costituisce violazione in materia gestionale ed economica (Art. 31 CGS - 1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, […], anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.).

Nella vicenda in scrutinio la responsabilità dei deferiti risulta accertata per tabulas.

Ed invero, nella riunione del 13 maggio 2024, la Co.Vi.Soc. ha riscontrato che la società Pomigliano Calcio Femminile S.r.l., a corredo del bilancio di esercizio al 30 giugno 2023, approvato in data 20 aprile 2024, non aveva depositato la relazione contenente il giudizio della società di revisione.

Sul punto non risulta allegato dai deferiti, silenti in tutto l’arco del procedimento, alcun fatto impeditivo e/o ostativo all’adempimento omesso, onde non può che addivenirsi ad una pronuncia di responsabilità per i fatti loro contestati.

Quanto alle sanzioni, il Collegio ritiene congrua nei confronti del sig. Pipola Raffaele la sanzione nella misura richiesta dalla Procura Federale.

Con riferimento alla società, oltre che chiamata a rispondere dei fatti ascritti al suo legale rappresentare ex art. 6, co., 1, CGS, tenuta a rispondere dell’omesso adempimento anche in proprio, sanzione congrua è quella dell’ammenda (nella misura richiesta) con diffida, così come previsto dall’art. 31, co., 1, CGS ultima parte.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

  • per il sig. Raffaele Pipola, mesi 6 (sei) di inibizione;
  • per la società Pomigliano Calcio Femminile Srl, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda, con diffida.

 

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 16 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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