F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0012/TFN – SD del 16 Luglio 2024 (motivazioni) – Andrea Molinaro e US Alessandria Calcio 1912 Srl – Reg. Prot. 234/TFN-SD

Decisione/0012/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0234/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Amedeo Citarella - Componente (Relatore)

Maurizio Lascioli – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28711/986pf23-24/GC/gb del 16 maggio 2024 nei confronti del sig. Andrea Molinaro e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 28811/991pf23-24/GC/gb del 16 maggio 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) il sig. Molinaro Andrea, n.q. di Presidente del C. d. A. ed Amministratore delegato della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., dal 06/12/2023, per rispondere:

a) della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto la società U.S. Alessandria Calcio S.r.l., entro il termine del 18 marzo 2024, al versamento delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre gennaio-febbraio 2024 per un importo complessivo di euro 80.004,66;

b) con l’applicazione della recidiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del C.G.S., per quanto specificato nella parte motiva del deferimento;

2) la società U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl., alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata:

a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S.;

b) per responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 4, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. C), par. V delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto;

c) con l’applicazione della recidiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del C.G.S., per quanto specificato nella parte motiva del deferimento.

La fase istruttoria

Il procedimento origina dalla “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., entro il termine del 18 marzo 2024, delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre gennaio-febbraio 2024 così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF” ed è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 17/04/2024 al n. 986pf23-24.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti: la nota della Co.Vi.So.C. del 16.4.2024; i fogli di censimento aggiornati della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.; le delibere assembleari/procure con cui sono stati nominati i rappresentanti legali; le visure camerali aggiornate.

Ritualmente notificata in data 30.4.2024 la Comunicazione di conclusione delle indagini, le parti incolpate non hanno svolto alcuna attività difensiva.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 11.06.2024, i deferiti hanno fatto pervenire separate memoria difensive ex art. 85, co. 1, CGS.

Entrambe le memorie, a firma del medesimo difensore ed in parte sovrapponibili, contestano esservi violazione dell’art. 85, lett. C), par. V) delle N.O.I.F., riferita al mancato versamento, entro il termine del 18 marzo 2024, delle rate IRPEF relative al piano rateazione in scadenza nel bimestre gennaio-febbraio 2024. Riferiscono trattarsi di tardivo versamento della rateazione IRPEF bimestre gennaio-febbraio 2024, che non comporterebbe la violazione contestata. In particolare, la società riferisce di essere già stata condannata alla penalizzazione di punti 2 (due) in classifica per il tardivo pagamento di giorni 1 (uno) delle ritenute IRPEF e che, trattandosi di un unico contesto fiscale, non potrebbe subire una duplice sanzione per il mancato pagamento dell’IRPEF e per il mancato pagamento delle rateazioni riferite alla medesima natura erariale.

A supporto della tesi sostenuta, la difesa ha richiamato la decisione n. 216/2023-2024 di questo Tribunale ed il dispositivo n. 127/CFA/2023-2024.

Entrambe le difese hanno quindi concluso, in via principale, per il proscioglimento da ogni addebito e, in via estremamente subordinata, per la irrogazione di una sanzione in misura inferiore al minimo edittale e/o di ammenda di minimale entità.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 11.6.2024, svoltasi in modalità video conferenza, hanno preso parte il dott. Luca Scarpa, per la Procura Federale e l’avv. Eduardo Chiacchio per i deferiti.

Con ordinanza a verbale il Tribunale, in via preliminare, ritenuto opportuno attendere la pubblicazione delle motivazioni di recenti pronunce rese dalla Corte Federale d’Appello in analoghi procedimenti, ha rinviato la trattazione al giorno 11 luglio 2024 ore 10:00, in modalità videoconferenza.

All’udienza dell’11.7.2024 hanno preso parte l’avv. Alessandro D’Oria per la Procura Federale e, per i deferiti, l’avv. Eduardo Chiacchio.

L’avv. D’Oria, riportatosi al deferimento e richiamata la decisione n.131/CFA/2023-2024 riferita ad un caso analogo a quello oggetto del procedimento, ha evidenziato l’irrilevanza della decisione n. 132/CFA/2023-2024 di cui al dispositivo n. 127/CFA/2023-2024 richiamata dalla difesa dei deferiti, perché avente ad oggetto una diversa questione; ha quindi chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per la U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. punti 2 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed 2.000/00 (duemila/00) di ammenda per la contestata recidiva;

- per Molinaro Andrea, mesi 4 (quattro) di inibizione, di cui mesi 3 (tre) per la violazione e mesi 1 (uno) per la contestata recidiva.

L’avv. Eduardo Chiacchio ha evidenziato che la soc. Alessandria è già stata condannata per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF per il medesimo periodo; affermato, quindi, che si tratterebbe di violazione avente la stessa natura e che, in caso di condanna si verificherebbe la violazione del principio del ne bis in idem, in via subordinata ha chiesto farsi applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 13, co. 2, CGS nel resto riportandosi, anche per il sig. Molinaro Andrea, alla memoria in atti. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Come rilevasi dal deferimento, che ha fatto seguito alla segnalazione della Co.Vi.So.C. del 16.4.2024, si contesta alle parti il mancato pagamento, entro il termine del 18 marzo 2024, delle rate IRPEF relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre gennaio-febbraio 2024, così come previsto dall’art. 33, co. 4, CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF nella formulazione vigente ratione termporis.

Mette subito conto evidenziare che la Corte federale d’appello, con decisione n. 131/CFA/2023-2024, in vicenda analoga alla presente ha affermato che: “Gli artt. 33, comma 4, del CGS e 85 delle NOIF, lett. c), par. V, trovano applicazione anche nell’ipotesi

di una rateazione in corso. Se una società è tenuta al pagamento degli ordinari contributi INPS riferibili ad un determinato bimestre, la società stessa sarà viepiù tenuta, entro la stessa data, a provvedere al pagamento delle rate che ricadano in quel bimestre di contributi INPS relativi a precedenti annualità in relazioni ai quali la società si è giovata di un pluriennale piano di ammortamento. Ragionando diversamente la società trarrebbe il doppio giovamento di vedersi rateizzare le somme dovute e di poter provvedere al pagamento delle rate senza rispettare i termini stabiliti per i competitori con ciò violando, tra l’altro, i principi della lealtà sportiva e la par condicio di tutti i partecipanti alla competizione ed impedendo agli organi a ciò deputati di effettuare i suindicati monitoraggi e verifiche. Ci si troverebbe dinanzi a un controllo inadeguato e inefficiente se alla Federazione e alla Co.Vi.So.C. potessero tranquillamente occultarsi le vicende relative a eventuali rateizzazioni con l’Agenzia delle Entrate, sia pure fino al momento in cui si arrivi a una decadenza dal beneficio. E ciò, in quanto l’inadempimento relativo al pagamento dei contributi INPS nei confronti dei dipendenti e collaboratori è un oggettivo indice (secondo la normativa organizzativa della FIGC) della stabilità economica e finanziaria delle società, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini ed (anche) obblighi di comunicazione periodica all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo (CFA, SS.UU., n. 78/2022-2023) (Nel caso si specie la Corte ha ritenuto che, una volta acclarato il mancato pagamento entro la data federale del 16 febbraio 2024 di talune rate scadute a novembredicembre 2023 per contributi INPS, il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto applicare, oltre agli artt. 4 e 6 CGS, anche la sanzione minima prevista dall’art. 33, comma 4, CGS dei due punti di penalizzazione in classifica).”

Secondo il recentissimo orientamento della CFA, cui il Tribunale intende aderire e dare continuità, dunque anche il mancato pagamento entro le scadenze previste dalle norme federali di talune delle rateazioni scadute nel bimestre precedente, in disparte il titolo per il quale siano state previste (INPS e/o IRPEF), costituisce violazione del precetto di cui al richiamato art. 85 delle NOIF e comporta la sanzione minima prevista dall’art. 33, comma 4, CGS dei due punti di penalizzazione in classifica.

Nella vicenda in esame, per vero, i deferiti non contestano il mancato pagamento della rata, ciò che lamentano essendo, invece, la circostanza di essere già stati attinti da sanzione per il tardivo pagamento di un solo giorno delle ritenute IRPEF.

Il riferimento è alla decisione n. 216/2023-2024 di questo Tribunale, successivamente riformata in peius dalla Corte Federale d'Appello con decisione n. 132/2023-2024.

L’eccezione è priva di pregio.

La decisione richiamata dalle parti è stata emessa all’esito del deferimento proposto dalla Procura Federale per non avere le parti provveduto, “entro il termine del 16 febbraio 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, nonché per il permanere del mancato pagamento, alla data del 16 febbraio 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi al bimestre precedente”. Nello specifico, con quel deferimento (n. 834pf23- 24) si segnalava “che la Società, in relazione al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023: 1) ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad euro 38.824,00, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi, alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 2) ha effettuato il versamento delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre novembre-dicembre 2023 per un importo complessivo di euro 80.004,66, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 3) ha effettuato il versamento dei contributi  Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad euro 81.691,00, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi, alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; inoltre la Società, in relazione al permanere, alla data del 16 febbraio 2024, del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi al bimestre precedente: 1) ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di settembre 2023 per un importo 16.446,38 Euro, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 2) ha effettuato il versamento delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre settembre-ottobre 2023 per un importo complessivo di euro 80.004,66, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 3) ha effettuato il versamento dei contributi Inps relativi alla mensilità di ottobre 2023 per un importo di euro 47.825,00 Euro, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi, alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024”.

Nell’ambito di quel procedimento, per quanto possa occorrere, il Tribunale aveva ritenuto che il mancato versamento della rata dovuta ex art. 1, comma 160, l. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre settembre-ottobre 2023 per un importo complessivo di euro 80.004,66 - entro le scadenze federali non comportasse la sanzione della penalizzazione, atteso che la specifica normativa applicabile non contemplava espressamente sanzione per tale violazione.

Successivamente, la CFA ha invece ritenuto che ragioni di equità e parità di trattamento inducessero a ritenere sanzionabile anche tale violazione in misura equivalente a quella del mancato pagamento delle ordinarie mensilità, specificamente sanzionate da detta normativa.

A tale conclusione, il Tribunale ritiene, per le medesime ragioni e ad evitare altre pronunce in contrasto, di poter aderire anche per le ragioni di seguito esplicitate.

Nella vicenda qui in esame, infatti e come visto, la contestazione attiene ad un ulteriore inadempimento, ovvero al mancato versamento entro il termine del 18 marzo 2024 delle rate IRPEF relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n.197/2022, in scadenza nel bimestre gennaio-febbraio 2024, così come previsto dall’art. 33, co. 4, CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF nella formulazione vigente ratione termporis.

Come sopra acclarato l’inadempimento contestato, va dunque affermata la responsabilità del legale rappresentante della società e, con questi, della società di appartenenza, che risponde sia a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, co. 1, CGS che in proprio. In punto sanzioni, tenuto conto della contestata recidiva rinveniente dai precedenti richiamati nella parte motiva del deferimento (decisione n. 168/TFNSD/2023-2024, confermata dalle SS.UU. con decisione n. 108/CFA/2023-2024), sanzioni congrue, in adesione alle richieste della Procura Federale, sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Andrea Molinaro, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società US Alessandria Calcio 1912 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a partire dalla corrente stagione sportiva, ed euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

 

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                        Carlo Sica

Luca Voglino        

 

Depositato in data 16 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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