LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2024/2025 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 02.07.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Christian MINCHILLO/ASD VASTESE CALCIO 1902

RICORSO DEL CALCIATORE Christian MINCHILLO/ASD VASTESE CALCIO 1902

Il sig. MINCHILLO Christian, nato a Termoli  (CB) il 27.10.2000 (C.F. MNCCRS00R27L113H), in data 07.05.2024, per tramite del proprio difensore,  ha trasmesso a mezzo PEC reclamo nei confronti della alla ASD Vastese Calcio 1902, con sede in Vasto (CB), Via San Michele n. 42 c/o Stadio Aragona  (C.F. e P. IVA  01809130691), esponendo di essere stato tesserato con la stessa, militante nel campionato di serie D, per la stagione sportiva 2022/2023 e di aver sottoscritto un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F. con previsione di  un compenso  globale annuo  lordo di euro 7.200,00.

La ASD Vastese, tuttavia, lamenta il reclamante, in spregio agli accordi assunti,  ha provveduto al versamento della minor somma di euro 6.000,00, restando, perciò debitrice del residuo importo di euro 1.200,00.

A miglior chiarimento delle proprie doglianze, il calciatore ha spiegato che al termine della stagione sportiva 2022/2023 la società comunicava alla squadra che gli allenamenti sarebbero proseguiti anche nel periodo successivo alla  disputa  dello spareggio play out e pertanto i tesserati si presentavo il 17 ed il 18 maggio presso gli impianti sportivi per  svolgere, come richiesto, l'attività di allenamento. In entrambe le date, tuttavia, i medesimi avevano modo di constatare l'assenza dello staff tecnico e dello staff medico, nonché  la mancanza del materiale (abbigliamento ecc.) normalmente utilizzato per lo svolgimento dell’attività sportiva, senza che di ciò, quantunque, richiesta, la società desse alcuna giustificazione.

Solo il successivo giorno 19 di maggio era presente l’allenatore, Sig. Luigi Ascatigno, ma ancora non veniva messo a disposizione della squadra il materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. Materiale che, poi, dopo specifico sollecito, la società metteva a disposizione, rendendosi, tuttavia, autrice di altre gravi inadempienze.

Più in particolare, espone il calciatore che il 26 maggio 2023 l’allenatore incaricato non si presentava al campo per l’allenamento, senza alcun giustificazione, mentre due giorni dopo, il 28 maggio, i calciatori, presentatisi agli impianti per svolgere l’allenamento, trovavano la struttura chiusa, senza che nessuna comunicazione fosse stata data dalla società e nessuno si sia presentato quanto meno  per rendere spiegazioni.

Ancora poi l’allenatore non si presentava al campo il successivo 5, mentre il giorno seguente, seppur intervenuto, si limitò a far firmare il foglio presenze, allontanandosi senza giustificazioni subito dopo.

Non presentatosi l’allenatore incaricato neppure nei giorni 7 ed 8 giugno, il giorno 9 la struttura veniva aperta, sia pure con 40 minuti di ritardo, nella perdurante assenza del tecnico incaricato, che proseguiva pure il 10 giugno. In tale data, peraltro, i tesserati, con loro meraviglia, apprendevano che l’impianto sportivo era impegnato per lo svolgimento di un torneo del settore giovanile: circostanza, anche questa, non preventivamente portata a conoscenza dei giocatori. L’assenza dell’allenatore proseguiva anche i giorni successivi, senza che neppure la società avesse cura di comunicare alcunché.

Il Signor Minchillo, quindi, si determinava ad inoltrare il 16 giugno 2023 formale ed  analitica contestazione alla ASD Vastese, comunicando che avrebbe proseguito gli allenamenti in forma individuale presso la propria residenza - secondo le indicazioni che attendeva da parte dello staff tecnico - e che sarebbe rimasto a disposizione della società per  l'espletamento dell'attività sportiva sino al 30 giugno 2023.

Nessuna comunicazione, neppure in ordine a tempi e modalità di svolgimento degli allenamenti, è pervenuta, tuttavia, da parte della ASD Vastese.

In considerazione di quanto sopra, quindi, il reclamante   concludeva chiedendo la condanna della Società Sportiva  ASD VASTESE CALCIO 1902 al pagamento della somma  di euro 1.200,00, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del  dovuto sino al soddisfo, o della maggiore o minore somma che  dovesse ritenersi di giustizia. Con richiesta  di poter partecipare all’udienza, di essere sentito e di farsi assistere da persona di sua fiducia.

In data 7 maggio 2024, infine, il sig. Minchillo trasmetteva il reclamo e tutti i documenti a corredo dello stesso a questa Commissione, che provvedeva a fissare la seduta per la discussione, dandone tempestiva comunicazione alle parti.

Alla seduta del 19 giugno 2024, infine, nell’interesse del Sig. Minchillo sono state confermate le conclusioni assunte nel reclamo, mentre nessuno è comparso per la ASD Vastese Calcio 1902, che neppure si è costituita.

Il procedimento è stato, quindi, tenuto a decisione.

*        **       ***     **       *

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., verificati l’adempimento da parte del reclamante a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D., nonché la tempestività del reclamo, esaminati gli atti ed i documenti ritiene lo stesso fondato.

Non è contestato e deve ritenersi, perciò, accertato - anche a fronte della relativa produzione - che le parti hanno sottoscritto un accordo economico ex art. 94 ter delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 con decorrenza dal 01.09.2022 al 30.06.2023, con il quale è stato concordato un compenso  globale annuo  lordo di euro 7.200,00.

Parimenti provato il fatto che il calciatore abbia prestato integralmente l’attività sportiva per la quale si era impegnato ed abbia adempiuto agli obblighi su di lui incombenti per l’intera durata dell’accordo, senza che nessuna contestazione sia stata sollevata dal parte della ASD Vastese Calcio.

Tanto accertato, si ritiene, pertanto, provata la domanda proposta dal reclamante Christian Minchillo, compresa quella relativa al pagamento degli interessi sul residuo importo di euro 1.200,00 che la ASD Vastese calcio 1902 è tenuta a versargli.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente Minchillo Christian e, per l’effetto, condanna la ASD Vastese Calcio 1902, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Vasto (CB), Via San Michele n. 42 c/o Stadio Aragona (C.F. e P. IVA  01809130691) al pagamento in favore del Sig. Christian MINCHILLO dell’importo di euro 1.200,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente, oltre interessi dalla data della domanda sino all’integrale effettivo saldo.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinatamente alla comunicazione dell’IBAN  del calciatore tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Vastese Calcio 1902, in persona del legale rappresentane pro tempore, di comunicare al competente Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data di comunicazione della presente per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it