LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2024/2025 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 02.07.2024 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Simona CIMATTI/A.S.D.FEMMINILE RICCIONE

RICORSO DELLA CALCIATRICE Simona CIMATTI/A.S.D.FEMMINILE RICCIONE

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 29 aprile 2024, e proseguito alla CAE in pari data, la calciatrice Simona CIMATTI (nel seguito, anche, la calciatrice), nata a Bagno di Romagna il 6 maggio 1990, ha esposto quanto segue: nella stagione sportiva 2022/2023 ha sottoscritto un accordo economico, con durata dal 22 agosto 2022 al 30 giugno 2023, con la ASD Femminile Roccione (nel seguito, la Società) che prevedeva un compenso lordo annuo di euro 10.000,00 (diecimila/00); la calciatrice ha ricevuto dalla Società euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), rimanendo, quindi, creditrice di complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00).

La calciatrice ha chiesto alla CAE di condannare la Società al pagamento della somma di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oppure la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e che il ricorso venga discusso in pubblica udienza.

La Società non si è costituita in giudizio e, dunque, nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa della calciatrice, che, in assenza di controdeduzioni, non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all’udienza del 19 giugno 2024.

Va rilevato infine che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione: accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la ASD Femminile Roccione a riconoscere alla Signora Cimatti, come in epigrafe individuata, la somma di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;   dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore), tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

ordina alla SSD Brindisi FC SRL, di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it