F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0008/CFA pubblicata il 22 Luglio 2024 (motivazioni) – Sig. Massimiliano Brignone-Sig. Gerardo Magalino-Sig. Marco Fontana-Polisportiva Nolese Resegotti Ganduglia/PF

Decisione/0008/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0144/CFA/2023-2024

Registro procedimenti n. 0145/CFA/2023-2024

Registro procedimenti n. 0146/CFA/2023-2024

Registro procedimenti n. 0147/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Sergio Della Rocca - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami riuniti numero 0144/CFA/2023-2024, proposto dal Sig. Massimiliano Brignone in data 15.06.2024; numero 0145/CFA/2023-2024, proposto dal Sig. Gerardo Magalino in data 15.06.2024; numero 0146/CFA/2023-2024, proposto dal Sig. Marco Fontana in data 16.06.2024; numero 0147/CFA/2023-2024, proposto dalla società Polisportiva Nolese Resegoti Ganduglia in data 16.06.2024, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare (TFN-SD) n. 0248 del 7 giugno 2024;

visti i reclami e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza dell’11 luglio 2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Sergio Della Rocca e uditi l’Avv. Davide Canavese per il Sig. Massimiliano Brignone, l’Avv. Giambattista Petrella e l’Avv. Gianluca Rudino per il Sig. Gerardo Magalino, l’Avv. Vito Anobile per il sig. Marco Fontana e per la società Polisportiva Nolese Resegotti Ganduglia; nonché gli Avv.ti Enrico Liberati e Angela De Michele per la Procura federale; sono presenti, altresì, personalmente, il Sig. Massimiliano Brignone e il Sig. Gerardo Magalino.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 30 aprile 2024, il Procuratore federale FIGC ha deferito dinanzi al TFN-SD:

1) Accame Maurizio, all’epoca dei fatti Arbitro effettivo della sezione AIA di Albenga;

2) Brignone Massimiliano, all’epoca dei fatti allenatore della ASD Dego Calcio;

3) Magalino Gerardo, all’epoca dei fatti allenatore della Nolese R.G. 1946-2001;

4) Fontana Marco, all’epoca dei fatti tesserato della Nolese R.G. 1946/2001;

5) la società ASD Dego Calcio;

6) la società Nolese R.G. 1946 2001,

per rispondere:

- Accame Maurizio, all’epoca dei fatti Arbitro effettivo della Sezione AIA di Albenga, Brignone Massimiliano, all’epoca dei fatti allenatore della ASD Dego Calcio, Magalino Gerardo, all’epoca dei fatti allenatore della Nolese R.G.1946 2001 e Fontana Marco, all’epoca dei fatti tesserato della Nolese R.G.1946 2001, della violazione di cui all’art. 30, comma 1, del C.G.S. per aver tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati), ciascuno con un proprio autonomo apporto causale, posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Dego Calcio vs Nolese disputata in data 02.04.2023 e valevole per il Campionato di 2^ Categoria FIGC Liguria della stagione sportiva 2022-2023, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra ospitante (ASD Dego Calcio) ai danni di quella ospite (Nolese R.G.1946 2001), così da assicurare alla stessa un vantaggio in classifica e consentirle per l’effetto di poter disputare “in casa” l’andata della successiva partita valida per i play-off di fine stagione. In particolare, poi, per aver allo scopo Accame Maurizio messo a disposizione la propria funzione di ufficiale di gara designato per la direzione dell’incontro de quo onde agevolare la vittoria finale della ASD Dego Calcio (dichiarandosi a tal fine disponibile, nell’interloquire telefonicamente con il Brignone nei giorni antecedenti alla gara, sia ad evitare di assumere qualsivoglia provvedimento disciplinare - ammonizioni e/o espulsioni - in danno dei giocatori della ASD Dego Calcio tale da poterne compromettere la successiva partecipazione ai play-off <...sui gialli non ci sono problemi. Io spero domani, il taccuino di non tirarlo nemmeno fuori … non sbatto fuori nessuno. Ti dico vengo dalla panchina dico il numero, quando tu vedi che io ti ho detto il numero quello deve uscire … seduta stante>, sia a prolungare artatamente, qualora si fosse reso necessario nel corso dell’incontro conoscere anticipatamente i risultati delle altre squadre in lotta per i play-off, il minutaggio della partita simulando uno scontro di gioco con un calciatore della ASD Dego Calcio tale da determinare una momentanea interruzione della gara e successiva ripresa della stessa con almeno 15 minuti di ritardo sugli altri campi <...tu mi prendi un uomo, mi dici chi è... a metà secondo tempo, se le cose non andassero nel verso giusto, … ci scontriamo, andiamo per terra e li quindici minuti li perdiamo e giochiamo con un vantaggio sulle altre>), Brignone Massimiliano e Magalino Gerardo per aver nei giorni antecedenti alla gara concordato tra loro di operare l’alterazione del risultato finale della stessa (all’uopo dichiarandosi il Magalino disponibile a <far giocare i più scarsi>, nonché, a far incontrare e parlare prima dell’inizio della gara il Brignone con il proprio portiere e capitano, Marco Fontana, onde <chiedergli la partita>) e infine Marco Fontana per essersi reso disponibile a quanto propostogli dal Brignone di comune intesa con il Magalino.

Con l’aggravante per tutti di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di giustizia sportiva della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito dalla ASD Dego Calcio;

- Accame Maurizio all’epoca dei fatti Arbitro effettivo della Sezione AIA di Albenga della violazione degli artt. 42, commi 1 e 3, lett. c), del vigente Regolamento AIA anche con riferimento agli artt. 4, 5 e 6.1 del Codice etico e di comportamento dell’AIA, per aver lo stesso in relazione e con riferimento ai fatti descritti nel capo di incolpazione che precede venduto la propria funzione al fine di compiere atti contrari ai propri doveri e allo svolgimento del proprio peculiare ruolo con lealtà sportiva, imparzialità, terzietà e adottando comportamenti improntati sempre al più rigoroso rispetto della legalità.

Con l’aggravante di cui all’art. 64, comma 1, lett. b), del vigente Regolamento AIA per aver determinato un danno all’immagine esterna dell’Associazione, per la notorietà dei fatti;

- la società ASD Dego Calcio a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 4, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio al tempo tesserato Brignone Massimiliano;

- la società Nolese R.G.1946 2001 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 4, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri al tempo tesserati Magalino Gerardo e Fontana Marco.

Veniva fissato il dibattimento dinanzi al TFN-SD per l’udienza del 28 maggio 2024, in vista della quale, tutti gli incolpati, ad esclusione di Maurizio Accame, hanno fatto pervenire memorie difensive per il tramite dei rispettivi difensori, proponendo eccezioni preliminari sulla improcedibilità dell’azione disciplinare e l’inutilizzabilità delle indagini eseguite dopo il 30.01.2024  e contestando nel merito la sussistenza della responsabilità, sia delle persone fisiche, sia della ASD Dego Calcio e della Polisportiva Nolese Resegotti Ganduglia.

All’esito del dibattimento, il TFN-SD riteneva sussistente la responsabilità degli incolpati ed irrogava le seguenti sanzioni:

- per il sig. Maurizio Accame, l'esclusione dall'Associazione Italiana Arbitri;

- per il sig. Massimiliano Brignone, anni 5 (cinque) di squalifica;

- per il sig. Gerardo Magalino, nni 5 (c nque) di squalifica;

- per il sig. Marco Fontana, anni 5 (cinque) di squalifica;

- per la società ASD Dego Calcio, punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva;

- per la società Pol. Nolese RG 1946 2001, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva.

Il TFN-SD riteneva infondate le eccezioni di improcedibilità formulate dalle difese di Brignone, Magalino, Fontana e Nolese R.G., valutando tempestiva la richiesta di proroga della Procura federale del 26 gennaio 2024 e, comunque, qualificando l’eccezione come mera irregolarità formale.

Nel merito, riteneva fondati gli addebiti di illecito sportivo contestati dalla Procura federale sulla base delle risultanze delle intercettazioni (dal 18.03.2023 all’1.04.2023) tra l’arbitro designato Sig. Accame e il Sig. Massimiliano Brignone, in cui questi riferiva, tra l’altro, di aver sentito Gerardo Magalino (allenatore Nolese), nonché delle immagini delle chat Whatsapp del 29.03.2023 e, in ultima analisi, delle audizioni del Magalino, che non smentiva i contatti con il Brignone, pur dando ai colloqui una rappresentazione più leggera (gara “tranquilla senza cattiveria”, “non farà più male”, ecc.).

Avverso la decisione del TFN-SD n. 248 del 7 giugno 2024, proponevano reclamo il sig. Brignone (n.144/CFA), il sig. Magalino (n.145/CFA), il Sig. Fontana (n.146/CFA) e la Polisportiva Nolese n. 147/CFA)

La difesa del Brignone reiterava l’eccezione preliminare di improcedibilità dell’azione disciplinare, sostenendo la violazione dell’art.119, commi 4 e 5, CGS e dell’art. 123 CGS, in relazione alla richiesta di proroga della Procura federale FIGC del 26.01.2024, sia sotto un profilo di nullità, sia di inutilizzabilità delle attività di indagini successive al termine del 30 gennaio 2024.

Nel merito, il Brignone sosteneva che le conversazioni con l’Accame erano di tono inappropriato, ma non tali da poter ipotizzare, sulla base di esse, il compimento di un illecito sportivo e chiedeva, anche per questo, la riforma della decisione di primo grado, contestando sia la applicazione dell’aggravante di cui all’art. 30, coma 6, CGS, sia il mancato riconoscimento delle attenuanti.

Proponeva autonomo reclamo anche il Sig. Magalino: con un primo motivo riproponeva la eccezione di improcedibilità dell’azione disciplinare per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 119 CGS e con altri sei motivi contestava nel merito la decisione di primo grado, sotto il profilo della insussistenza della condotta costituente l’illecito, la inconfigurabilità del pericolo concreto, la inidoneità degli atti ascritti al Magalino per la sussistenza dell’addebito, l’assenza di prova sulla responsabilità dell’incolpato e della erronea valutazione delle intercettazioni.

La difesa del Magalino contestava, inoltre, l’applicazione delle aggravanti di cui all’art. 30, comma 6, CGS e il mancato riconoscimento delle attenuanti, formulando, infine, la richiesta istruttoria di escussione di due calciatori della squadra Nolese intervenuti nella competizione sportiva oggetto di illecito.

Anche il Sig. Marco Fontana proponeva autonomo reclamo, con richiesta di riforma della decisione di primo grado attraverso eccezioni preliminari e motivi di merito, sostenendo principalmente la sua estraneità ai fatti contestati, così come esposti dal Brignone in sede di audizione.

Inoltre, veniva contestata la applicazione della aggravante e reiterata una istanza istruttoria ai sensi dell’art.60 CGS che mirava ad escutere il Sig. Cerri (commissario di campo) e il Sig. Frione, tesserato della Nolese.

Infine, proponeva reclamo la Polisportiva Nolese Resegotti Ganduglia, chiedendo la riforma della decisione di primo grado con eccezioni processuali e motivi di merito, in particolare rilevando la estraneità della società sportiva, che non aveva avuto notizie di contatti tra il Magalino e il Brignone.

Anche la difesa della Polisportiva Nolese formulava istanza istruttoria ex art. 60 CGS, ritenendo la necessità di escutere lo stesso Sig. Cerri (commissario di campo) e il Sig. Frione, tesserato Nolese.

Si costituiva la Procura federale FIGC con memoria, a mezzo della quale chiedeva il rigetto dei quattro reclami e depositava copia di due screenshot tratti dalla piattaforma CONI, che riproducevano l’avvenuto caricamento della richiesta di proroga delle indagini da parte della Procura federale FIGC e la successiva concessione della proroga dalla Procura generale CONI (tutto in data 26 gennaio 2024).

Con successive memorie, i reclamanti contestavano il contenuto della costituzione della Procura federale e, in particolare, chiedevano fosse dichiarata inammisslbile la produzione degli screenshot in secondo grado, con conseguente espunzione dal fascicolo e/o inutilizzabilità delle produzioni ritenute tardive.

All’udienza dell’11 luglio 2024, le parti intervenivano a supporto delle proprie istanze e, all’esito della discussione, il Collegio si ritirava in camera di consiglio per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I reclami sono stati proposti avverso la medesima decisione del TFN-SD e riguardano il regolare svolgimento della gara Dego Calcio contro la Nolese, disputata il 2 aprile 2023.

Pertanto, sussistono le ragioni oggettive e soggettive per la riunione dei reclami che il Collegio dispone in via preliminare.

Disposta la riunione, vanno in primo luogo trattate le eccezioni preliminari riguardanti la improcedibilità dell’azione disciplinare e/o la inutilizzabilità delle attività di indagine successive al termine del 30 gennaio 2024.

Tutte le difese delle parti reclamanti hanno eccepito la mancanza di tempestività della richiesta di proroga delle indagini, formulata dalla Procura federale FIGC il 26 gennaio 2024, rilevando, in particolare il difetto di prova sulla avvenuta comunicazione all’organo che avrebbe autorizzato la proroga (Procura generale dello sport) e la comunicazione del successivo provvedimento di autorizzazione.

E ciò avrebbe comportato la violazione dell’art. 119, commi 4 e 5, CGS, con conseguente improcedibilità dell’azione disciplinare e, in subordine, inutilizzabilità delle attività di indagini successive al 30 gennaio 2024.

Le articolate eccezioni preliminari non meritano di essere accolte, sotto diversi profili.

Per una loro compiuta valutazione, necessita una ricostruzione dei documenti oggetto di discussione.

La Procura federale FIGC ha iscritto, in data 1 dicembre 2023, il procedimento recante il n. 459pf23/24 relativamente alla gara disputata il 2 aprile 2023 tra Dego Calcio e Nolese, a seguito di quanto emerso dalla fase istruttoria di altro e diverso procedimento disciplinare (n. 383pf 23-24).

Conseguentemente, il termine di 60 giorni per il completamento delle indagini veniva a scadere il 30 gennaio 2024.

In vista di tale scadenza, la Procura federale FIGC formulava al Procuratore generale dello sport del CONI, in data 26 gennaio 2024, una richiesta di prima proroga del termine per la conclusione delle indagini, ai sensi dell’art. 119, comma 5, CGS.

Nel fascicolo si rinviene anche la comunicazione della Procura generale dello sport dello stesso 26 gennaio 2024, con cui veniva accordata una proroga di 40 giorni “decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine ordinario”.

Sempre dagli atti del fascicolo, risulta che, in data 26 febbraio 2024, la Procura federale FIGC ha riattivato le indagini mediante le audizioni delle persone interessate dal procedimento disciplinare.

Le indagini venivano concluse entro il 10 marzo 2024, data in cui veniva rimessa dal collaboratore al Procuratore federale FIGC una relazione sulle attività svolte, a seguito delle quali, in data 22 marzo 2024, veniva notificato l’avviso di conclusione delle indagini agli incolpati.

Così ricostruita la tempistica degli atti e delle attività svolte, è agevole rilevare che alcun termine è stato violato dalla Procura federale FIGC, la quale tempestivamente si è attivata per chiedere la proroga, ottenuta la quale, ha svolto ulteriori indagini nel rispetto dei 40 giorni accordati dalla Procura generale del CONI (scadenza termine indagini 30 gennaio 2024, conclusione indagini 10 marzo 2024, notifica avviso conclusione indagini 22 marzo 2024).

Né può ritenersi violato l’art. 119, comma 5, CGS, la cui ultima parte prevede che “ il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione”.

La norma, infatti, è da interpretare a garanzia del diritto di difesa dell’incolpato, rispetto al quale, in assenza della comunicazione della proroga, non possono essere svolte indagini.

Nel caso di specie, la ripresa delle attività di indagine in data 26 febbraio 2024, in relazione alla proroga autorizzata dalla Procura generale dello sport il 26 gennaio 2024, assicuravano invece ampiamente i diritti dell’incolpato, che non è stato esposto ad attività di indagini prima della autorizz zione d proroga, rimanend assorbita, per tal modo, ogni eventuale irregolarità formale relativa al mancato deposito della comunicazione della avvenuta proroga.

E’ principio pacifico nel procedimento penale che l’ordinanza del GIP, che autorizza la proroga delle indagini ha efficacia sanante sugli atti già compiuti (Cass. pen. n. 37729/2022), ugualmente nel processo sportivo, eventuali irregolarità formali non rilevano sulla ritualità del procedimento (in tal senso, vedasi anche quanto disposto dall’art.2, comma 5, Codice della giustizia sportiva CONI secondo cui “I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto”.).

Ritenuta infondata la prima eccezione, possono considerarsi legittime e quindi utilizzabili le attività di indagine compiute dalla Procura federale dopo il 30 gennaio 2024 (data di scadenza del termine ex art.119, comma 4, CGS).

Inoltre, nel giudizio dinanzi alla Corte federale di appello, la Procura federale FIGC ha prodotto due screenshot estratti da una piattaforma CONI, attestanti la ricezione della richiesta di proroga alla Procura generale del CONI, avvenuta il 26 gennaio 2024 e la trasmissione, nello stesso giorno, alla Procura FIGC della autorizzazione.

Tale produzione confermerebbe la regolarità (e tempestività) sia della trasmissione della richiesta di proroga, sia della relativa accettazione e ritrasmissione alla Procura federale FIGC, ma essa è stata contestata dai reclamanti che ne hanno eccepito la tardività e, comunque, l’irritualità.

Avuto riguardo a tale ultima eccezione, il Collegio ritiene non doversi discostare dalla recente interpretazione sulla portata dell’art. 101, comma 3, terzo periodo del CGS, contenuta nella decisione delle Sezioni Unite della CFA n. 29/CFA/2022-2023, confermata dal Collegio di garanzia dello sport con decisione sez. II n. 76/2023, secondo la quale: “l’art.101 del Codice di giustizia sportiva – in modo molto ampio - ha dunque previsto la piena possibilità di produzione in appello di nuovi documenti, con il solo limite dell’indicazione analitica degli stessi nel reclamo e della comunicazione alla controparte. Si tratta di un regime derogatorio rispetto ai principi dell’ordinamento generale sopra detti, giustificato certamente dalla peculiarità degli interessi implicati nel giudizio sportivo.”.

E, in questo senso, il Collegio di garanzia dello sport aveva in precedenza ritenuto che “ nel processo sportivo (ugualmente che nel processo civile) possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (fr. Cass. civ., Sez. I, 20/04/2016 n. 7971). Infatti, vale la pena ricordare che, a mente dell’art.2 del Codice della giustizia sportiva del CONI (cui ogni Federazione deve uniformarsi), i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili; ma quest’ultima locuzione non può far perdere di vista che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia  considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori.” (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018).

Nel caso di specie, l’applicazione di tali principi è rafforzata dalla necessità per la Procura federale FIGC di replicare all’eccezione formulata dagli attuali reclamanti nel giudizio di primo grado e, quindi, di superare lo stato di incertezza generato.

Sussistono, pertanto, nel complesso, motivi idonei per ritenere le eccezioni preliminari infondate e, come tali, da rigettare.

Nel merito, la vicenda trae spunto dalle intercettazioni acquisite dallo stralcio di altro procedimento (383 pf 23-24) e dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ricevute dalla Procura della Repubblica di Savona, per valutare il regolare svolgimento della gara Dego Calcio vs Polisportiva Nolese, disputata il 2 aprile 2023.

Prima di entrare nel merito della decisione, vanno considerate le richieste istruttorie dei reclamanti, tendenti ad acquisire prove orali nel giudizio di appello, alcune delle quali già rigettate in primo grado.

Sul punto, le Sezioni Unite della CFA ritengono di condividere la motivazione del TFN-SD sulla inammissibilità ed irrilevanza delle richieste istruttorie.

Il giudizio di inammissibilità si fonda su richiesta di prove di contenuto valutativo, poiché, sostanzialmente, diretto ad ottenere un giudizio sullo “svolgimento regolare della gara”.

Le prove richieste sono, altresì, irrilevanti, in quanto miran a dare prova della partecipazione alla gara di un calciatore con la testa fasciata dovuta a precedente infortunio.

Il tutto va poi valutato alla luce dei principi della giustizia sportiva che sono ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali (specie in appello), se non assolutamente necessarie per assumere la decisione.

In questo senso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale (da ultimo CFA, Sez. I,  n. 2019/2023-2024) i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione (CFA, n. 20/2017-2018). Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/20212022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo e con il criterio di informalità cui esso è improntato (CFA, Sez. I, n. 1/2022-2023, CFA, SS.UU. n. 64/2021-2021 e CFA, Sez. I n. 76/2021-2022).

Conseguentemente, vanno rigettate le richieste istruttorie avanzate (o riproposte) dinanzi alla Corte federale di appello.

La responsabilità degli incolpati discende, principalmente, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche acquisite dalla Procura di Savona.

E’ principio pacifico che le intercettazioni telefoniche possono essere utilizzate come vere e proprie prove al fine dell’accertamento di una violazione disciplinare e possono essere acquisite nell’ambito di un’indagine penale ed essere pienamente utilizzate anche nei procedimenti innanzi alla giustizia sportiva.

Giova rammentare, al riguardo, che (da ultimo, CFA, SS.UU. n. 63/2022-2023) le intercettazioni telefoniche costituiscono, del tutto legittimamente, materiale probatorio acquisibile al procedimento, dovendo le intercettazioni medesime essere considerate nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza neppure possibilità di sindacare la loro origine e il modo della loro acquisizione (ex plurimis Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 32/2011-2012; e nello stesso senso: Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 43/2011-2012; CFA, SS.UU., n. 46/2015-2016; CFA, SS.UU., n. 10/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 12/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 96/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 102/2016-2017). Del resto, un identico orientamento è perfettamente coerente con plurime decisioni della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 15.01.2019 n. 741; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 29.09.2022, n. 28398 e Corte di Cassazione 15 dicembre 2022, n. 36861).

Sotto altro profilo, vale la pena richiamare i principi ai quali si è ispirata la giurisprudenza sia endo che esofederale in tema di illecito sportivo:

- l’illecito sportivo si configura, da un lato, come a consumazione anticipata, nel senso che, sul piano dell’elemento oggettivo, si caratterizza per essere già perfetto in presenza di un atto “diretto” a raggiungere il fine voluto indipendentemente cioè dall’effettiva realizzazione di questo, e, dall’altro, come fattispecie a condotta libera (circostanza viepiù enfatizzata dalla precisazione “qualsiasi mezzo”) tipizzata cioè esclusivamente in ragione della sua ontologica vocazione ad esprimere un’oggettiva tensione finalistica verso la lesione del bene protetto. Del pari, sul versante dell’elemento soggettivo, occorre che l’atto sia “intenzionalmente” diretto al risultato lesivo. Il dolo è, dunque, dolo intenzionale, di proiezione cioè verso il compimento di un risultato ulteriore, la cui verificazione ha la natura di evento aggravante della condotta. Il dolo investe, in definitiva, lo stesso risultato cui tende la condotta, risultato che resta pienamente aderente allo sviluppo della sua pianificazione e che ricade nell’ambito degli elementi costitutivi della fattispecie, sia pure come fattore di aggravamento. All’interno della descritta cornice di riferimento, la fattispecie di illecito sportivo, lungi dal poter essere ricondotta a protocolli rigidi, contraddistinti da metodologie definite ed attuate per il perseguimento delle medesime finalità, evidenzia un ampio spettro applicativo così congegnato dal legislatore federale proprio al fine di intercettare e neutralizzare la preoccupante pervasività del fenomeno, reso ancor più subdolo proprio delle sue mutevoli forme di attuazione, capaci di saldare interessi e motivazioni tra loro anche profondamente diverse (sportive, economiche, di mera convenienza o opportunità) (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 256/2013-2014);

- ai fini dell’integrazione della fattispecie dell’illecito sportivo non è necessario che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 32/2011-2012; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 19/2012-2013; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 22/2012-2013; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 23/20122013; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 242/2012-2013; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 93/2013-2014; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 4/2015; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 55/2015-2016; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 90/2015-2016; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 10/2016-2017; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 5/2017-2018; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 30/2017-2018; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 35/2017-2018; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 18/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 19/2020-2021; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 84/2020-2021; Corte federale d’appello, SS.UU. n. 89/2022-2023);

- l’illecito sportivo si configura come un illecito di attentato per cui il bene giuridico tutelato - il leale e corretto svolgimento di una competizione sportiva - riceve una protezione rafforzata che si attiva nel momento in cui sia iniziata la condotta potenzialmente lesiva, non occorrendo l’effettivo verificarsi di un determinato evento dannoso. Procedendo ad un parallelismo tra istituti di branche del diritto diverse si può affermare che la fattispecie considerata equivale a quella che il diritto penale ricomprende nei reati di pericolo. In questo caso, infatti, la soglia di punibilità arretra al compimento di un’attività idonea ad alterare il naturale svolgimento di una competizione. Questa impostazione trova riscontro anche in virtù di un’interpretazione sistematica della norma disciplinata dall’art. 7, CGS FIGC [n.d.r. Codice previgente]. Infatti, al comma 6 del medesimo articolo, si specifica che << In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate. >>. In questo caso il verificarsi dell’evento configura un’ipotesi aggravata di illecito sportivo, che si innesta sulla norma di base, rappresentata dall’art. 7, comma 1, CGS FIGC, e non gode, quindi, di un proprio impianto sanzionatorio autonomo. Pertanto, seguendo l’interpretazione prevalente della Suprema Corte in tema di delitti di attentato è del tutto irrilevante il conseguimento di un effettivo vantaggio ottenuto attraverso condotte corruttive finalizzate alla compromissione del buon andamento di una competizione sportiva, necessitando semplicemente che sia stato avviato l’iter illecito (Collegio di garanzia dello sport n. 93/2017);

- trattandosi di fattispecie causalmente orientata (ovvero a forma libera), la sua integrazione non dipende dal compimento di azioni di gioco in sé vietate, né puntualmente descritte dalla norma, la quale si limita a tipizzare il mero profilo causale della condotta stessa. L’illecito sportivo, per altro, si distingue dal comportamento antisportivo perché è connotato da dolo specifico, in quanto l’agente deve avere operato, non solo con coscienza e volontà, ma al precipuo scopo di conseguire le finalità descritte dalla norma, laddove il comportamento antisportivo si esaurisce in condotte violative di generici doveri di lealtà, correttezza e probità, che ben possono essere tenuti anche in assenza di ulteriore, specifico, illecito obiettivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 51/2019-2020; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 1/2020-2021; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 92/2020-2021).

L’applicazione di tali principi al caso concreto, porta a ritenere infondati i reclami.

La pregevole decisione di primo grado ha evidenziato puntualmente i passaggi delle intercettazioni maggiormente rilevanti per la configurabilità dell’illecito sportivo nei termini sopra individuati.

Da questo punto di vista, è emblematico il contenuto della prima telefonata intercettata intercorsa tra l’arbitro designato Accame e l’allenatore della Dego Calcio, Massimo Brignone del 28 marzo 2023.

In disparte dai motivi della telefonata, il tenore letterale del colloquio è eloquente, poiché si fa espresso riferimento alla gara con la Nolese - Brignone riferisce di aver sentito Magaglino allenatore della Nolese -  che nel manifestare la sua disponibilità, si è posto il problema di dirlo ai propri giocatori “ma il problema non è quello, il problema è di dire ai ragazzi di perdere che ci vuole un minimo di orgoglio”.

Correttamente, il TFN-SD ha ritenuto che tale “incipit costituisce un chiaro indizio, se non prova provata, che il Brignone intendeva garantirsi l’esito della gara con il coinvolgimento del Magalino (anche in ragione di un episodio a parti invertite risalente a quattro anni prima), che l’Accame era a conoscenza di tanto e che, in caso di riscontro negativo, si sarebbe reso necessario l’intervento diretto dello stesso Accame, cui il Brignone avrebbe comunicato il numero di telefono del Magalino.

Segue nello stesso giorno, a distanza di tre ore circa, un’altra telefonata tra i medesimi soggetti.

Brignone riferisce le risposte del Magalino alle reiterate richieste di combine (“.. a me guarda … io non me ne frega niente …. Però mi mette anche male …. io non voglio fare figure di merda …”) e alle rassicurazioni rappresentategli per evitare una “figura di merda”, perché non ne facciamo di sicuro, se la facciamo bisogna farla bene” (conversazione telefonica nr. T.1166).

Anche l’Accame manifesta l’esigenza di fare le cose per bene, preoccupato non già dalla presenza di un osservatore, quanto di un incaricato della Federazione.

Tanto non gli consentirebbe, però, come dichiara nel corso della telefonata, di sorvolare su evidenti episodi richiedenti l’espulsione di un giocatore della squadra di casa (porta ad esempio il caso di una parata del portiere al di fuori dell’area di rigore: nds); propone, pertanto, un “Piano B”, da tenere come “ultima spiaggia”, nella eventualità di risultati sfavorevoli provenienti agli altri campi a quindici minuti dalla fine della gara.

In tale eventualità, avrebbe finto uno scontro con un calciatore preventivamente indicatogli dal Brignano, in modo da cadere e perdere quindici minuti che sarebbero risultati di vantaggio rispetto agli altri campi.

Il Brignone a sua volta, non solo condivide il “Piano B”, ma si riserva anche di indicare all’Arbitro il calciatore diffidato da non ammonire.

Vuole vincere la gara il Brignone, a qualunque costo, tanto da ripromettersi anche di dire al Magalino che, se non gliela lascia, “io faccio quello che mi serve per vincere”, “se me la lasci io dico ai miei di passeggiare”.

Il Brignone, allo stesso tempo, manifesta di essere tranquillo sul comportamento del Magalino, perché questi considerava il proprio campionato già finito tanto da avere già detto alla società (Nolese: nds), che sarebbe andato a Dego perché ci doveva andare, “per la serie, se perdo lasciatemi vivere”.

Nel corso della telefonata, Accame ribadisce che “ poi abbiamo sempre … sto paracadute del ‘Piano B’ … quando ti chiamo ‘Piano B’ a metà secondo tempo andiamo con quindici minuti di …” e l’intesa col Brignone è che questi lo avrebbe messo al corrente di quello che gli avrebbe detto Magalino”.

Anche la telefonata del 30 marzo 2023 conteneva una serie di elementi confermativi sull’accaduto illecito e sulla necessità per il Dego della vittoria con una sola rete di scarto e la promessa del Brignone in tal senso: “Il giorno prima della gara, nel corso di un’ulteriore telefonata, Brignone riferisce all’Accame delle modalità concordate con Magalino per coinvolgere il portiere Fontana, a conoscenza dei fatti di quattro anni prima, nel momento in cui fossero giunti presso l’impianto, in un incontro apparentemente non concordato.

Stando a quanto riferito dal Brignone all’Accame, infatti, il Magalino, pur non contrario alla combine, chiedeva che fosse il primo ad esporsi con il Fontana che, a suo dire, non si sarebbe sottratto, proprio perché parte dell’episodio di quattro anni prima, e ne avrebbe parlato negli spogliatoi con i compagni di squadra.

Il Magalino suggeriva anche in quali termini proporsi con il Fontana, vale a dire facendo riferimento alla partita che era stata “rubata” al Dego la domenica precedente con il Cengio, circostanza che lo costringeva a chiedergli di vincere la partita piuttosto che di pareggiarla.

Nel corso della medesima telefonata l’Accame si proponeva ancora quale elemento di pressione con la minaccia di provvedimenti disciplinari, che assicurava non avrebbe adottato nei confronti dei calciatori dell’ASD Dego, nemmeno se meritevoli di espulsione e per i quali, al più, avrebbe invece sollecitato la sostituzione (Accame: “io faccio il segno del numero e tu quello lo levi immediatamente, proprio seduta stante, se no faccio la sostituzione io mi metto io a fare le sostituzioni”); si dichiarava disponibile, inoltre, a giungere presso l’impianto in anticipo, per avere la possibilità di parlare con due o tre giocatori: “alle due parto, prima sono su e prima parlo un attimo anche io, becco due o tre giocatori di là e cerco di aggiustarla anche io che domani non si rompe il cazzo che deve essere un divertimento”.

Brignone continuava, poi, a riferire in che modo avrebbe coinvolto il portiere Fontana, nei cui confronti Magalino gli aveva detto che avrebbe fatto da intermediario acconsentendo alla combine, senza volere essere colui che avrebbe ceduto la partita.

Riferiva, ancora, di avere ringraziato il Magalino per avergli detto che avrebbe fatto giocare i più scarsi.

L’ultima telefonata intercettata e trascritta risale alle ore 23.16 del 1° aprile, allorché Brignone aveva nuovamente parlato con Magalino e ricevuto assicurazioni in ordine alla presenza di 12/12 giocatori, concordando altresì di vedersi all’arrivo all’impianto e di chiamare il Fontana simulando di non avere parlato della gara, assicurando di avere già detto ai propri calciatori, la sera precedente, “guardate che questi qua devono vincere (il riferimento è all’ASD Dego:nds), vediamo di non andare a rompere i coglioni, di non farci dare dei calci..”.

Si diceva altresì convinto, il Magalino, come riferito dal Brignone, che l’insistere con il Fontana sulla partita persa a Cengio lo avrebbe portato a non fare storie e a cedere la partita senza problemi.

Nel corso della telefonata, inoltre, il Brignone riferiva di essersi sbagliato nel ritenere di avere un diffidato e che eventuali ammonizioni sarebbero state azzerate in vista dei play-off.”

L’esame del contenuto delle intercettazioni – come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado – non lascia dubbi rispetto a quanto accaduto prima della gara e sull’accordo illecito intercorso tra Brignone, Accame, Magalino, fino al coinvolgimento del Fontana.

Si aggiunge al quadro probatorio anche l’immagine della chat sulla piattaforma Whatsapp del 29.03.2023 acquisita dalla Procura federale, in cui “Brignone chiede a Magalino se abbia parlato “con la società ed i ragazzi ieri sera ” e questi gli risponde “ non abbiamo fatto allenamento ieri sera che eravamo in 6 .. li vedo stasera” e lo rassicura “Va bene Massi (segue emoticon con il pugno chiuso ed il pollice in alto: nds) io faccio sicuramente il possibile. ”

Le difese in sede di audizioni tendono a sminuire il senso delle intercettazioni, ma non riescono a spiegare effettivamente quanto accaduto.

Da tanto discende la ragionevole certezza del compimento di atti idonei per la configurabilità dell’illecito sportivo, con l’affermazione di responsabilità di tutte le persone fisiche (ognuno per quanto di competenza) incolpate.

E ciò alla luce del noto principio secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (tra le più recenti CFA, SS.UU., n. 2/20232024; CFA, Sez. I, n. 24/2022-2023; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021).

Sussiste, altresì, a carico di tutti, la aggravante di cui all’art. 30, comma 6, CGS, relativamente alla effettiva alterazione del risultato di gara e del vantaggio in classifica della ASD Dego Calcio.

Infatti, non può considerarsi casuale il raggiungimento del risultato in precedenza programmato con un solo goal di differenza (3 a 2) in favore della Dego Calcio, così come richiesto (ed evidentemente ottenuto) dal Magalino.

Con tale risultato la ASD Dego ha potuto disputare in casa (e quindi in posizione di vantaggio) la gara di play off con la Rocchetese.

Le sanzioni irrogate in primo grado alle persone fisiche meritano di essere confermate, sussistendo la contestata aggravante e non potendosi concedere le attenuanti, stante la gravità dei comportamenti posti in essere.

Dai fatti ascritti a Gerardo Magalino e Marco Fontana risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2, CGS FIGC, la Polisportiva Nolese R.G..

Com’è noto (CFA. SS.UU. n. 5/2023-2024) il nuovo Codice di giustizia sportiva ha delineato un sistema basato su una forma di attribuzione della responsabilità meno rigida, ancorata alla c.d. “colpa organizzativa”. Il modello, sottoposto al vaglio del giudice, dovrà essere esaminato da quest’ultimo al fine di verificare se vi sia stata un’incapacità della società nel prevenire l’illecito che si è verificato. L’accertamento circa un eventuale deficit organizzativo rispetto ad un “modello di diligenza esigibile” configurerà quella rimproverabilità posta a fondamento della fattispecie sanzionatoria. La mancata adozione del modello organizzativo da parte della società, qualifica dunque la sua responsabilità quale oggettiva in senso stretto, mentre là dove viene adottato se ne verifica un suo affievolimento, demandandosi agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 CGS. Ove tale accertamento risulti negativo, riespande anche in tal caso la responsabilità di tipo oggettivo (CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, n. 77/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 82/2021-2022).

Orbene la società non ha dedotto l’adozione, quanto meno a livello embrionale, di modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, co. 5, dello Statuto federale, né di avere adottato, data la rilevanza della gara, alcuna attività preventiva.

Ed a nulla rileva che i contatti tra le parti siano prevalentemente avvenuti telefonicamente e al di fuori dei locali di pertinenza dei sodalizi, tenuto conto che il momento conclusivo ha comunque avuto luogo prima dell’inizio della gara, nel momento in cui c’è stato l’incontro tra i ridetti soggetti e, a seguire, all’interno dello spogliatoio della Nolese, alla quale potranno essere confermati i 3 punti di penalizzazione, tenuto conto che l’illecito è stato consumato in suo danno.

P.Q.M.

riuniti i reclami in epigrafe, li respinge.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Sergio Della Rocca                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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