F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0009/CFA pubblicata il 23 Luglio 2024 (motivazioni) – Procura Federale/sig. Oberdan Scotti
Decisione/0009/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0149/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Paola Palmieri – Componente
Claudio Tucciarelli - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Aggiunto, proposto il 18 giugno 2024 nel procedimento n. 0149/CFA/2023-2024
contro
il signor Oberdan Scotti
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 253/TFNSD 2023-2024 del 13 giugno 2024
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 15 luglio 2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Claudio Tucciarelli e udito l’Avv. Enrico Liberati per la Procura federale; nessuno è comparso per il Sig. Oberdan Scotti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. La Procura federale ha proposto reclamo avverso la decisione n. 0253/TFNSD-2023-2024, con cui il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare (di seguito anche TFN) ha irrogato nei confronti del sig. Oberdan Scotti la sanzione dell'ammonizione con diffida, in relazione alla violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (di seguito anche CGS), sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, per avere lo stesso, a mezzo di un post pubblicato in data 12 aprile 2024, alle ore 13.34, sul proprio profilo del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del sig. Claudio Lotito, presidente della società S.S. Lazio s.p.a. La Procura federale, secondo cui la sanzione irrogata dal TFN (ammonizione con diffida) sarebbe troppo mite, ripropone l’irrogazione della sanzione più severa già prospettata nel corso del giudizio di primo grado (quattro mesi di squalifica) ovvero chiede l’irrogazione della sanzione che sarà ritenuta giusta ed equa da questa Corte federale di appello.
2. La vicenda da cui scaturisce il presente giudizio può essere così sintetizzata.
Con atto depositato il 13 maggio 2024, il Procuratore federale deferiva innanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare il sig. Oberdan Scotti, quale iscritto nell’Albo dei tecnici, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di giustizia sportiva della FIGC, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, per avere lo stesso, a mezzo di un post pubblicato in data 12 aprile 2024, alle ore 13.34, sul proprio profilo del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del sig. Claudio Lotito, presidente della società S.S. Lazio S.p.A. Nel citato post, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni:
“Te cerca er burino DOC […]. Non se spiega come mai je sta a di tutto male […]. Gli ho dovuto dire che esisti te che sei daaa Lazieeee […]. Si è infuriato scappa prima che si sveglia Evviva li CARCIOFIIIIIIII tutti a magnà”, con allegate due fotografie riproducenti la prima il sig. Claudio Lotito mentre dorme seduto su una poltroncina allo stadio, e la seconda il sig. Gian Romolo Palmieri, direttore della testata giornalistica on line “Ortica Social”.
Le indagini della Procura federale originavano da una segnalazione del 13 aprile 2024 del sig. Gian Romolo Palmieri.
Il signor Scotti, dopo avere trasmesso alla Procura federale una dichiarazione con la quale affermava che le offese indirizzate al sig. Gian Romolo Palmieri erano una risposta alle accuse e denigrazioni subite sulla testata giornalistica e nel corso di una trasmissione, si scusava per la mancanza di rispetto nei confronti del sig. Lotito.
La Procura federale, in data 13 maggio 2024, depositava presso il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare l’atto di deferimento, sostenendo la pubblicità delle dichiarazioni rese, il loro carattere lesivo in quanto eccedenti i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione e pregiudizievoli per la reputazione del sig. Claudio Lotito. Tanto sarebbe stato confermato dallo stesso sig. Oberdan Scotti nella dichiarazione resa all’esito della comunicazione di conclusione delle indagini.
Non si costituiva in giudizio il deferito il quale, con e-mail del 22 maggio 2024, chiedeva di partecipare all’udienza.
Nel corso di quest’ultima sono intervenuti il rappresentante della Procura federale e il sig. Oberdan Scotti, in proprio. La Procura federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva l’irrogazione della sanzione di mesi quattro di squalifica per il sig. Oberdan Scotti. Il deferito precisava di essersi scusato per l’accaduto e sottolineava come, con l’espressione utilizzata sul proprio profilo Facebook, non intendesse offendere il sig. Claudio Lotito.
Il TFN, con la decisione reclamata:
- ha riconosciuto la responsabilità disciplinare del sig. Oberdan Scotti ex art. 23 CGS, sulla base del carattere pubblico delle dichiarazioni e del loro carattere lesivo della reputazione del sig. Claudio Lotito;
- ha ritenuto che la sanzione richiesta dalla Procura federale non fosse proporzionata rispetto alla portata lesiva delle dichiarazioni oggetto del procedimento disciplinare;
- ha quindi escluso l’applicabilità della sanzione della squalifica richiesta dalla Procura federale, in considerazione del fatto che le dichiarazioni non appaiono particolarmente gravi e/o offensive, osservando che esse non erano indirizzate al sig. Claudio Lotito bensì a un altro destinatario e che dunque è senz’altro credibile quanto affermato dal deferito in ordine alla mancanza di qualsivoglia intenzione di offendere il primo;
- ha rilevato che la condotta mantenuta dal deferito sia in fase d’indagine che di giudizio confermava l’assenza di una condotta predeterminata a ledere la reputazione del sig. Claudio Lotito;
- ha quindi irrogato la sanzione dell’ammonizione con diffida nei confronti del signor Oberdan Scotti.
3. La Procura federale ha quindi proposto reclamo, affidato ai seguenti motivi: contraddittorietà e illogicità della motivazione, incongruità delle sanzioni irrogate; violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività del trattamento sanzionatorio irrogato nei confronti di tutti i soggetti deferiti.
In particolare, ad avviso della Procura federale, la decisione reclamata sarebbe contraddittoria là dove, dopo avere affermato la lesività delle dichiarazioni in questione, poi avrebbe sottolineato che le medesime “non appaiono particolarmente gravi e/o lesive” e che “tra l’altro le dichiarazioni non erano indirizzate al sig. Claudio Lotito bensì ad un altro destinatario”.
Secondo il reclamo, non dovrebbero avere rilievo, rispetto al quantum della sanzione, la circostanza che il destinatario del post pubblicato dal sig. Oberdan Scotti sia altro soggetto rispetto a colui la cui reputazione viene lesa né il comportamento del deferito nel corso del procedimento. Inoltre, la circostanza secondo cui il deferito avrebbe confermato l’assenza di una condotta predeterminata a ledere la reputazione del sig. Claudio Lotito sarebbe stata affermata dal giudicante in termini ipotetici.
Ad avviso della Procura federale, il TFN avrebbe dovuto irrogare una sanzione congrua rispetto alle condotte accertate, mentre la sanzione irrogata non lo sarebbe. Infatti, l’art. 23 del Codice di giustizia sportiva della FIGC (CGS) e l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lettera l), CGS starebbero a testimoniare l’attenzione specifica prestata dal medesimo Codice alla tutela della reputazione. Risulterebbero disattesi dalla decisione del TFN anche i principi di afflittività, effettività e deterrenza che, invece, dovrebbero sempre caratterizzare la sanzione disciplinare, come da giurisprudenza della Corte federale di appello (di seguito anche CFA). Al contrario, la quantificazione della sanzione richiesta dalla Procura federale sarebbe stata effettuata sulla scorta di precedenti della medesima CFA.
Il reclamo chiede quindi che, in parziale riforma dell’impugnata decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare, venga irrogata la sanzione richiesta nel corso del procedimento innanzi al giudice di prime cure a carico del sig. Oberdan Scotti (quattro mesi di squalifica) ovvero la sanzione che sarà ritenuta giusta ed equa dalla CFA.
4. Il signor Oberdan Scotti non si è costituito nel presente giudizio.
5. All’udienza da remoto del 15 luglio 2024, fissata per la discussione del reclamo, il rappresentante della Procura federale ha confermato la richiesta di accoglimento del medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il Collegio è chiamato a giudicare se la sanzione dell’ammonimento con diffida irrogata dal TFN nei confronti di un soggetto dell’ordinamento federale, iscritto all’albo del settore tecnico, sia congrua in presenza di dichiarazioni rese dall’interessato nei confronti di altro soggetto, presidente di una società calcistica, lesive della reputazione di quest’ultimo.
7. Preliminarmente, non si può che confermare la presenza di un presidio specifico nel CGS a tutela della reputazione dei soggetti dell’ordinamento federale. Infatti, oltre alla clausola di carattere generale prevista dall’art. 4, comma 1, CGS sul dovere di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme organizzative interne FIGC (NOIF) e delle altre norme federali nonché dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, l’art. 23 dispone espressamente in ordine al divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA (v. decisione di questa Sezione, n. 0023/CFA2022-2023; da ultimo, Sez. I, dec. n. 111/CFA/2023-2024).
“Come questa Corte ha già messo in evidenza (v. in particolare la decisione n. 41/CFA/2021-2022), il CGS pone un’attenzione specifica alle violazioni disciplinari nei confronti di chi abbia abusato del diritto di critica. La reputazione, che riceve tutela diretta e specifica, quanto all’ordinamento statuale, nel codice penale, nell’art. 595 (diffamazione), è similmente presidiata dal CGS che, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 1, l’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all’art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.
In più (e a conferma dell’attenzione specifica prestata dal CGS), l’art. 14, comma 1, lettera l), prevede come aggravante l’aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato.
La presenza nel CGS di due disposizioni ad hoc, relative a violazioni disciplinari commesse in danno della reputazione o della figura di altri soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo, costituisce un segnale inequivocabile del rilievo che proprio il CGS ha inteso attribuire alle violazioni in questione. Ciò, nonostante che, in generale, il medesimo CGS rifugga dalla tipizzazione degli illeciti disciplinari a fronte della fattispecie aperta di cui all’articolo 4, comma 1, che si fonda su principi (la lealtà, la correttezza e la probità) la cui determinazione concreta è rimessa in ultima istanza agli organi della giustizia sportiva.
Invece, la lesione della reputazione o della figura di altri soggetti dell’ordinamento sportivo è oggetto delle fattispecie ad hoc prima richiamate. In tal modo viene configurata dal CGS una tutela rafforzata per l’ordinamento federale, che assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale) (v. CFA, SS.UU. n. 10/2021-2022; n. 41/CFA/2021-2022)” (CFA, Sez. I, n. 0023/CFA-2022-2023).
8. In secondo luogo, il Collegio conviene sul fatto – posto in evidenza dalla giurisprudenza citata dal reclamo della Procura federale - che “l’entità della sanzione va commisurata alla gravità dell’illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo” (cfr. ad es. C.F.A. Sez. I n. 111/2023 – 2024; Sez. IV, n. 55/2020-2021;Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA SS.UU., n.110/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024).
Sussiste dunque una stretta correlazione tra gravità dell’illecito ed entità della sanzione, in grado di soddisfare – secondo un bilanciamento che non può che essere effettuato in concreto – il criterio di proporzionalità. Solo se tale criterio viene osservato, si può affermare che la sanzione conservi un’efficacia deterrente e non restituisca un’immagine sbiadita della fattispecie sanzionatoria astrattamente prevista dal CGS. In quest’ultimo caso, infatti, proporzionalità e deterrenza della sanzione verrebbero immancabilmente a venire meno.
9. Si tratta pertanto di valutare se, con riguardo alle circostanze di fatto concrete (e non contestate) dell’odierna fattispecie, la decisione assunta dal TFN sia conforme ai richiamati principi o, come invece ritiene la Procura federale, presenti elementi di inosservanza dei parametri codicistici.
10. Ad avviso di questo Collegio, la decisione del TFN oggetto di reclamo ha puntualmente osservato i richiamati principi.
E infatti, mentre non è oggetto di contestazione ed è stato confermato anche dal soggetto deferito che siano state rivolte espressioni lesive della reputazione del presidente Lotito, tuttavia vanno considerati nel loro insieme i seguenti aspetti che connotano la vicenda in esame.
In primo luogo occorre considerare che si tratta della pubblicazione su un social network di un post rivolto a una testata on line, rispetto a cui vengono utilizzate, insieme ad alcune fotografie, non raffinate espressioni dialettali particolarmente colorite, riferite al presidente della Lazio sig. Claudio Lotito, in grado – come si è evidenziato - di ledere la reputazione di quest’ultimo. Peraltro, il Collegio condivide la valutazione della decisione reclamata, secondo cui si tratta di espressioni non particolarmente gravi e/o offensive.
In secondo luogo – e a riprova - le dichiarazioni non erano indirizzate al sig. Claudio Lotito bensì ad un altro destinatario. Ne deriva che l’affermazione del deferito circa la mancanza di qualsivoglia intenzione di offesa nei confronti del presidente Lotito non può essere sottovalutata, come pure la condotta tenuta dal signor Scotti in fase d’indagine e in quella di giudizio.
11. Va confermato che il procedimento disciplinare, per sua intrinseca natura, presenta una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell’organo che esercita l’azione disciplinare; dall’altro, quella del soggetto destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all’azione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso) (cfr. CFA, Sez. I, dec. n. 65/CFA/2022-2023). Tuttavia, ciò non avrebbe impedito alla Procura federale di arricchire il quadro istruttorio acquisendo non secondari elementi valutativi dal soggetto di cui si è ritenuta lesa la reputazione in violazione dell’art. 23 CGS.
12. In definitiva, le motivazioni a sostegno della decisione del TFN sono esenti dai vizi lamentati con il reclamo. La sanzione irrogata dalla decisione del TFN è conforme ai richiamati principi, in virtù delle specifiche connotazioni della fattispecie concreta che ha dato luogo al deferimento.
13. In conclusione, per le ragioni esposte il reclamo va respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Tucciarelli Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce