F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0012/CFA pubblicata il 26 Luglio 2024 (motivazioni) – U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.
Decisione/0012/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0150/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Sergio Della Rocca – Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
Domenico Giordano - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0150/CFA/2023-2024 proposto dalla società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. in data 21.06.2024; per la riforma decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0235/TFNSD/2023-2024 del 17.06.2024;
visti il reclamo e i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
relatore all’udienza del 18.07.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Domenico Giordano e uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
I) Con reclamo depositato in data 21 giugno 2024, l’U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l. ha adito la Corte federale d’appello, chiedendo la riforma integrale, o in subordine parziale, della decisione assunta dal Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0235/TFNSD/2023-2024 del 17 giugno 2024, in esito al deferimento n. 28727/990 pf23-24/GC/blp del 16 maggio 2024, con la quale è stata inflitta alla Società la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva, e l’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00), a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, C.G.S. per le condotte tenute dal suo legale rappresentante e di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 33, comma 3, C.G.S.
La vicenda sottoposta allo scrutinio delle Sezioni Unite ha tratto origine dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento da parte della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., entro il termine del 18 marzo 2024, degli emolumenti netti dovuti ad un tesserato e relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024.
La Procura federale iscriveva in data 17 aprile 2024 nel relativo registro il procedimento disciplinare al n. 990pf23-24 e, dopo aver acquisito documentazione, a conclusione dell’attività istruttoria, trasmetteva alle parti in data 30 aprile 2024 la Comunicazione di chiusura indagini (di seguito: CCI) prot. 27250/990pf23-24/GC/blp.
Di seguito, con atto del 16 maggio 2024 (prot. n. 28727/990 pf23-24/GC/blp), la Procura federale deferiva innanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare:
- il sig. Molinaro Andrea, in qualità di Presidente p.t. del C.d.A. e Amministratore delegato della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., dal 06/12/2023:
a) per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par.
IV delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto la Società U.S. Alessandria Calcio S.r.l., entro il termine del 18 marzo 2024, al pagamento in favore del tesserato Nicolas Federico Femia degli emolumenti netti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024. Nello specifico si segnala che al suddetto tesserato sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alle richiamate mensilità, per un ammontare complessivo pari ad euro 6.484,00, in data 19 marzo 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 18 marzo 2024;
b) con l’applicazione della recidiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del C.G.S., trattandosi di violazioni appartenenti alla sfera delle condotte gestionali ed economico-finanziarie già ascritte al deferito nell’ambito del precedente procedimento n. 833pf23-24 (dispositivo TFN n. 162 del 23.04.2024),
- la Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata:
a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S., della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;
b) responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;
c) con l’applicazione della recidiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del C.G.S., trattandosi di violazioni della stessa natura in quanto appartenenti alla sfera delle condotte gestionali ed economico-finanziarie già ascritte alla Società nell’ambito del procedimento n. 833pf23-24 (dispositivo TFN n. 162 del 23.04.2024).
In prossimità dell’udienza avanti il TFN, fissata per il giorno 11 giugno 2024, i soggetti deferiti depositavano memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito. In particolare, dopo aver precisato che il pagamento è stato disposto con bonifico del 18 marzo 2024 e quindi in piena osservanza delle tempistiche previste dalle normative federali, richiamavano il principio espresso nella decisione CFA 0056/CFA/2023-2024 secondo cui, fermo il rispetto del termine perentorio imposto dalle NOIF, detta normativa “non si riferisce in senso stretto alla nozione civilistica di estinzione dell’obbligazione pecuniaria” ma, estensivamente, alla concludente attività di esecuzione del pagamento “che la parte debitrice intraprende in buona fede, come qualora il bonifico bancario sia disposto entro il termine, ma la banca renda concretamente disponibile la somma per il creditore successivamente”.
Deducevano ancora i deferiti come la assoluta tenuità del fatto, consistente nel pagamento in favore di un unico tesserato con un solo giorno di ritardo e con bonifico disposto entro i termini federali, postulasse l’applicazione alla fattispecie in esame dell’istituto della non punibilità contemplato dall’art. 131 bis c.p., la cui ratio è volta ad evitare che a violazioni blande ed irrisorie corrispondano necessariamente delle sanzioni. Ciò, del resto, a parere dei deducenti, riflette il principio di cui all’art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva secondo cui la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, C.G.S. e tenere conto della natura e della gravità dei fatti commessi.
I deferiti concludevano con la richiesta di proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in via di estremo subordine, di applicazione di una sanzione diversa dalla penalizzazione, da contenere nei limiti di un’ammenda ritenuta equa e di giustizia.
L’udienza di trattazione avanti il TFN aveva luogo l’1 febbraio 2023. In tale occasione, il rappresentante della Procura federale evidenziava la rilevanza della data di contabilizzazione del pagamento, indicata dall’estratto conto in atti nel giorno 19 marzo 2024 e, secondo quanto emerge dal verbale di udienza, chiedeva l’irrogazione delle sanzioni nei confronti del sig. Andrea Molinaro di mesi due di inibizione e nei confronti della Società Alessandria di punti due di penalizzazione da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva, ed euro 1.000,00 di ammenda per la recidiva; il difensore dei deferiti chiedeva il loro proscioglimento da ogni addebito ovvero, in subordine, l’applicazione di una sanzione minima.
Con decisione 0257/TFNSD-2023-2024, depositata in data 17 giugno 2024, la Sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale affermava la responsabilità dei deferiti con riguardo al tardivo pagamento, rispetto al termine federale del 18 marzo 2024, degli emolumenti riferiti al bimestre gennaio-febbraio spettanti al tesserato Femia, in quanto eseguito con data d’ordine del 19 marzo corrispondente a quella della valuta di addebito e data di regolazione al beneficiario del 20 marzo.
La decisione richiamava preliminarmente le conclusioni delle parti e, in particolare, quella della Procura federale di irrogazione a carico di U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l. della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva tenendo conto del puntuale pagamento dei restanti emolumenti a favore dei calciatori tesserati e quella dei deferiti di proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, l’irrogazione di sanzione in misura inferiore al minimo edittale e/o un’ammenda di minimale entità.
Precisava altresì che, a mente dell’art. 33, comma 3, C.G.S., "Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti a favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati nei termini fissati dalle disposizioni federali” e che, in base alla lett. f) della stessa norma, la condotta consistente nel mancato pagamento del quarto trimestre (gennaio-febbraio) “comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, primo comma lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione”.
Tanto premesso, osservava che "l’ordinamento sportivo richiede l’assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrate l’affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) ed obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione (art. 33 C.G.S.)", non mancando di precisare che la ragione di tale interesse risiede nell’esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria delle società partecipanti ai campionati, come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, nonché di assicurare la regolarità della competizione che risulterebbe chiaramente alterata da comportamenti posti in essere ad onta del rispetto delle regole fiscali e previdenziali e, quindi, di convivenza sociale e sportiva.
Rilevava ancora il TFN che, nella fattispecie, la disposizione del bonifico è stata trasmessa il 18 marzo a tarda ora (18,54) quando è notorio che l’istituto di credito non è operativo e pertanto non v’è alcuna materiale possibilità di darvi esecuzione nella medesima giornata e che la disposizione di bonifico non conteneva l’opzione per la modalità “istantaneo” e neppure l’indicazione della data di valuta in favore del beneficiario, con assenza quindi di formalità idonee a denotare la volontà per il debitore di adempiere immediatamente alla sua obbligazione con contestuale privazione della provvista corrispondente dal conto corrente. Difatti, a conferma della fondatezza dell’addebito, la disponibilità materiale e giuridica della somma di Euro 6.484,00 è rimasta in capo alla Società sportiva sino al 19 marzo, ossia oltre la scadenza del termine federale. Infine, con richiamo al principio consolidato dell’insormontabilità dei limiti edittali, la decisione concludeva che la gravità delle violazioni agli obblighi contestati non consentiva l’applicazione di alcuna attenuante neanche connessa alla tenuità del danno e al ritardo di un solo giorno.
Sulla scorta di tali motivazioni, il TFN irrogava le sanzioni di mesi due e giorni 15 di inibizione per il sig. Andrea Molinaro e di punti due di penalizzazione in classifica da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva e di ammenda di € 1.000 per la società US Alessandria Calcio 1912 Srl,
II) Avverso la suindicata decisione la US Alessandria Calcio 1912 Srl proponeva atto di reclamo, notificato alle parti in data 21 giugno 2024 e contestualmente depositato.
II.1) Il gravame censura la pronuncia:
i) per erronea ed ingiusta sanzione irrogata alla luce dei fatti oggetto del deferimento, del pagamento di tutto quanto dovuto al calciatore sig. Femia, delle modalità e dei termini della corresponsione della somma, chiedendone la riforma e il proscioglimento del sodalizio piemontese dagli addebiti.
Si assume che considerare una società meritevole della gravissima sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica, per il presunto tardato pagamento di poche ore appare davvero una pena spropositata, tenuto conto che, nel caso di specie, non viene violata né l’esigenza primaria di garantire la stabilità economica delle società partecipanti ai campionati, né viene alterata la regolarità della competizione, trattandosi al limite del ritardo di un solo giorno e per un solo calciatore e avendo la società piemontese dimostrato l’assoluta affidabilità nella fattispecie in trattazione, con la tempestiva erogazione ai propri tesserati di emolumenti contrattuali per un totale di €. 225.417.00.
ii) per aver irrogato la sanzione eccessivamente severa di due punti di penalizzazione addirittura in misura raddoppiata rispetto alla richiesta sanzionatoria formulata dall’Organo requirente federale, secondo quanto riportato nella decisione;
iii) per assenza di responsabilità della reclamante in ordine al presunto inadempimento che ha originato la pena impugnata.
La reclamante osserva che nel documento estratto dagli atti Co.Vi.Soc. l’Istituto bancario indica il 18 marzo 2024 quale data di esecuzione del pagamento che è quindi avvenuto nel rispetto delle tempistiche previste dalle norme federali. Erroneamente, quindi, il primo giudice ha assunto il giorno 20 marzo quale data di regolamento dell’operazione e di valuta, senza peraltro esplicitare il procedimento logico e fattuale che lo ha condotto a tale conclusione;
iv) per la disponibilità della somma corrisposta al calciatore Femia (€.6.484.00) sul conto corrente del sodalizio deferito, buona fede ed errore scusabile nella fattispecie di cui trattasi.
La reclamante invoca l’applicazione nella particolare fattispecie dei principi esimenti della buona fede e dell’errore scusabile, atteso che a tutti i propri tesserati sono stati regolarmente versati i compensi dovuti per l’importo ragguardevole di € 225.417.00, con un unico tesserato con presunto pagamento nel giorno successivo alla scadenza del termine e per importo irrisorio (€. 6.484.00), come documentato dalla contabile dell’Istituto di credito;
v) per aver disatteso l’illuminante precedente giurisprudenziale, rappresentato dalla decisione della CFA n.0056/CFA/2023-2024,
pronunciata in situazione affatto analoga alla fattispecie di cui trattasi, tenuto conto che sono accertati sia la data di disposizione del bonifico (18 marzo 2024) sia la disponibilità della somma sul conto corrente della Società sportiva;
vi) in denegata ipotesi subordinata, applicazione di sanzione al di sotto del minimo edittale per quanto previsto dagli artt. 12 comma 1 e 13 commi 1, 2 e 3 del C.G.S., per la presenza di elementi degni di essere considerati in via attenuativa come quelli sopra esposti, tenute presenti tutte le indiscusse circostanze fattuali e di diritto emerse nella peculiare vicenda.
II.2) In data 27 giugno 2024, la Segreteria della Corte federale di appello dava avviso della fissazione d’udienza a tutte le parti a mezzo pec.
II.3)In data 15 luglio 2024 la Procura federale depositava memoria difensiva.
Nello scritto difensivo la Procura sostiene che le motivazioni poste a fondamento della decisione del Tribunale federale nazionale gravata appaiono particolarmente esaustive e complete, come tali, idonee, di per sé, a dimostrare la non fondatezza dei motivi di gravame. Richiama i principi ribaditi dal TFN e pacificamente acquisiti nell’ordinamento federale in ordine alla perentorietà dei termini di cui agli artt. 85 delle NOIF e 33 del C.G.S. ed in punto di insormontabilità dei minimi edittali previsti dal legislatore federale e deduce l’infondatezza anche delle domande subordinate di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. e comunque di applicazione di una sanzione inferiore al minimo edittale ai sensi dell’art. 12, comma 1, del C.G.S., osservando al riguardo che la gravità delle violazioni agli obblighi contestati non consente l’applicazione di alcuna attenuante neanche connessa alla tenuità del danno e al ritardo di un solo giorno. Conclude nel senso che l’esaustività delle ragioni – in fatto ed in diritto – poste a fondamento della decisione reclamata esclude la presenza di qualsivoglia vizio motivazionale che possa inficiarne la correttezza.
II.4)Il reclamo veniva chiamato all’udienza odierna, dove sono comparsi l’avv. l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale e l’avv. Edoardo Chiacchio per la Società sportiva. I difensori hanno richiamato il contenuto dei rispettivi scritti difensivi e insistito nelle conclusioni già rassegnate.
Dopo la discussione delle parti, il reclamo veniva trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
III) Il reclamo all’esame delle Sezioni Unite concerne il deferimento della US Alessandria Calcio 1912 s.r.l. disposto in relazione al pagamento da parte della Società, oltre il termine del 18 marzo 2024, degli emolumenti netti dovuti ad un tesserato e relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024.
Alla Società veniva contestata la violazione dell’art. 85 delle N.O.I.F., rubricato “Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.”, nella parte in cui, alla lettera C relativa agli adempimenti delle società militanti in serie C, punto IV “Emolumenti e incentivi all’esodo” dispone, al quarto capoverso del n.1, che:
“Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite
- entro il 16 marzo l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
La norma è funzionale a garantire l’attivazione dei controlli dell’Autorità federale circa la regolarità e la tempestività dei pagamenti entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilità economico-finanziaria delle società sportive. Il che rende indubbia la natura perentoria del termine suindicato, che deriva dalla sua indiscutibile funzione di assicurare la par condicio di tutte le società sportive.
La violazione del termine perentorio è presidiata dall’art. 33 del C.G.S., rubricato “Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi Fondo di fine carriera ”, il quale - per quanto di interesse nella vicenda allo scrutinio di questa Corte - al comma terzo pone a carico delle Società di Serie C l’obbligo di pagamento degli emolumenti dovuti in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare, la norma stabilisce alla lett. f) che il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28 febbraio) comporta l’applicazione della sanzione della penalizzazione in classifica di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), nella misura minima di due punti.
III.1) Tanto premesso, ragioni di priorità logica e di chiarezza espositiva inducono la Corte ad esaminare per primi i motivi di reclamo con i quali la Società sostiene di non essere incorsa nella violazione contestata e chiede di andare esente da responsabilità, per procedere poi allo scrutinio dei motivi volti ad invocare l’applicazione di una sanzione più mite di quella irrogata dalla decisione reclamata.
Ciò, del resto, riflette il principio secondo cui il giudice deve attenersi alla graduazione dei motivi di reclamo adottata dalla parte, non potendosi considerare quale graduazione la mera numerazione dei motivi di ricorso.
In tale prospettiva vengono innanzitutto in risalto i motivi indicati in narrazione alle lettere i), iii), iv) e v), che possono esaminarsi congiuntamente in quanto espongono censure tra loro intimamente connesse.
Con i motivi in esame la reclamante deduce l’assenza di responsabilità in ordine al presunto inadempimento che ha originato la pena impugnata, evidenzia che l’importo del pagamento era disponibile sul conto corrente della Società, invoca l’errore scusabile e la propria buona fede per il ritardo di un solo giorno nel pagamento ad un unico tesserato e lamenta la mancata applicazione nella fattispecie del principio affermato dalla prima sezione di questa Corte nella decisione 0056/CFA/2023-2024.
III.2) I motivi non possono essere apprezzati.
III.2.1) Nella specie, è pacifico dagli atti e dalle deduzioni delle parti che la Società sportiva ha inserito in home banking la disposizione di bonifico in favore del proprio tesserato alle ore 18,54 di lunedì 18 marzo 2024 (data di scadenza prorogata al primo giorno lavorativo successivo, del suindicato termine del 16 marzo cadente nella giornata di sabato).
Come ha correttamente osservato la decisione reclamata, che non merita censura sul punto, la Società ha inserito la disposizione di bonifico senza chiedere che la sua esecuzione avvenisse con la modalità "istantanea", mediante la quale avrebbe potuto quantomeno denotare la propria volontà di adempiere immediatamente all’obbligazione con contestuale privazione della provvista corrispondente dal conto corrente e senza neppure indicare la data di valuta del bonifico a favore del beneficiario, che avrebbe avvalorato l’intento di adempiere al pagamento nel rispetto dei termini fissati dalla disposizione federale.
In tale cornice, l’operatività dell’obbligo generale di correttezza di cui all’art. 4 C.G.S., che comprende anche il rispetto dei principi di sana gestione, giustifica la risposta sanzionatoria. Difatti, a fronte dell’orario di trasmissione alla banca della disposizione di bonifico, e nel contesto di notoria non operatività degli istituti bancari in orari serali, era del tutto prevedibile che l’esecuzione del pagamento sarebbe stata differita a data successiva alla scadenza del termine fissato dalla disposizione federale, come in effetti avvenuto.
In contrario non giova enfatizzare la circostanza che la ricevuta della Banca riporti quale data di esecuzione il 18 marzo 2024, tenuto conto che detto documento reca la inequivocabile indicazione che il bonifico è nello stato “inviato”, a significare che, alla data considerata, l’ordine di bonifico è stato trasmesso alla banca, ma non è stato ancora “eseguito”.
Del resto, il reale andamento del flusso finanziario è reso manifesto dall’ “elenco movimenti rendicontazioni conto corrente” acquisito nel corso delle verifiche disposte dalla CO.VI.SO.C., che indica il 19 marzo quale “data d’ordine”, ossia la data in cui il bonifico è stato preso in carico e lavorato dalla banca e il 20 marzo quale “data di regolazione beneficiario”, ossia la data di effettiva esecuzione della transazione bancaria identificata dal numero del relativo CRO e di concreto pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato.
L’impostazione difensiva della reclamante muove dall’errato presupposto che la semplice disposizione di bonifico costituisca prova del pagamento. Al contrario, il pagamento delle obbligazioni pecuniarie, ove effettuabile in banca mediante bonifico, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto e non anche quando (o per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso, dovendo soggiungersi che tale disposizione - ove come nella specie non immediatamente eseguibile - è revocabile o anche suscettibile di storno qualora per qualsiasi ragione non sia andata a buon fine.
Secondo l’orientamento affermatosi nella giurisprudenza degli organi di giustizia federale, nell’ipotesi in cui i pagamenti dovuti dalle società sportive debbano intervenire entro un termine perentorio, l’eventuale adempimento tramite bonifico bancario potrà ritenersi perfezionato on già alla data della disposizione, bensì a quella in cui venga fissata la valuta di addebito (cfr., specificamente sul punto, CFA, Sez. I, n.110/2020-2021).
Ciò in piena aderenza al principio generale secondo cui il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una traditio, anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del solvens a quella dello accipiens e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest’ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate dal creditore (cfr. Cass. 10632/1996; 27520/2008; 15359/2019; n. 26901/2023).
III.2.2) Quanto all’invocato errore scusabile, è sufficiente osservare che nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto del termine perentorio, tanto più che nelle obbligazioni pecuniarie da eseguire al domicilio del creditore la scadenza del termine non giustifica il ritardo nell’adempimento (come recita l’antico brocardo dies interpellat pro homine).
Nemmeno può assumere rilevanza l’asserito stato di buona fede. La Corte di cassazione ha stabilito che la buona fede dei debitori non può essere presa in considerazione per stabilire se il termine del pagamento sia stato rispettato. Infatti, in tema di obbligazioni pecuniarie, se effettuate in banca, ciò che rileva al fine del perfezionamento del pagamento è quando la somma sia materialmente disponibile al creditore e non quando il debitore abbia inoltrato l’ordine del bonifico (Cass. civ. 20/09/2023, n.26901).
Insomma, la regola, nelle obbligazioni pecuniarie, è che il pagamento può considerarsi effettuato solo quando giunge effettivamente nella disponibilità del creditore, e non già quando sia comunque disposto dal debitore. Non può quindi considerarsi come tempestivo un pagamento che ha determinato la disponibilità della somma in capo al creditore dopo la scadenza del termine.
Allo stesso modo, salvo il caso – qui non ricorrente - di assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla volontà del debitore, quali il caso fortuito o la forza maggiore, la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che “la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento” (CFA n. 55/2023-2024).
III.2.3) Ciò rende palese anche l’erroneità del richiamo alla decisione CFA n. 56/2023-24, della quale la reclamante propone una lettura parziale e imprecisa.
La decisione, dopo aver valorizzato la “concludente attività di esecuzione del lodo che la parte debitrice intraprende in buona fede, come qualora il bonifico bancario sia disposto entro il termine, ma la banca renda concretamente disponibile la somma per il creditore successivamente”, ha avuto cura di precisare, mediante richiamo al principio espresso dalla decisione CFA 110/2020-21, che la violazione dell’art. 33 C.G.S. può ritenersi non sussistente solo a condizione che le somme dovute, benché non ancora entrate nella effettiva disponibilità del beneficiario, siano definitivamente uscite da quella dell’obbligato entro il termine di scadenza previsto dalla normativa federale per l’esecuzione del pagamento.
Anche a voler accedere e dare continuità a detto principio, sta di fatto che lo stesso non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie ora in esame, atteso che, come sopra evidenziato, la disponibilità materiale e giuridica dell’importo è rimasta in capo alla reclamante fino alla data di scadenza del pagamento, per uscirne solo il giorno successivo di regolazione della valuta di addebito.
Non è quindi predicabile alcuna disattenzione al precedente, avendo la decisione invocata considerato insufficiente la mera predisposizione del titolo di pagamento, ritenendo invece essenziale la prova che lo stesso sia stato effettivamente consegnato al creditore, entrando nella disponibilità materiale del medesimo.
Il che è pienamente conforme a quanto affermato nella decisione impugnata.
Questa Corte condivide la decisione 56 anche là dove ha avuto cura di ribadire l’obbligo del rispetto del termine perentorio imposto dalle disposizioni (nel caso l’art. 94 ter) delle NOIF a tutela, oltre che ovviamente degli interessi del creditore, dei valori connessi all’effettività del sistema federale di risoluzione delle controversie relative ai profili economici e gestionali dei rapporti intercorrenti tra le società e i loro tesserati.
Non giova, quindi, appellarsi a detto precedente, atteso che lo stesso – diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante - non considera rilevante ai fini in discorso l’ovvio presupposto che la provvista sia disponibile sul conto corrente della debitrice, ma richiede al contrario che essa ne sia uscita per poi transitare nella disponibilità del creditore, processo questo cui normalmente consegue l’effettiva privazione della provvista dal conto corrente del debitore.
III.2.4) Neppure può prospettarsi nella fattispecie una situazione di inesigibilità della condotta, tale da esimere da responsabilità, in ragione d ll’asserita te uità del f tto-viol zione, quale denotata dal ritardo di un solo giorno.
La particolare tenuità del fatto è astrattamente configurabile solo allorché la condotta trasgressiva rappresenti un fatto episodico ed occasionale nel contesto di una sana e accurata gestione economico-finanziaria delle Società sportive. Osta, invece, al riconoscimento di questa particolare causa di non punibilità la reiterazione di illeciti della medesima natura di quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’esimente.
Devono infatti escludersi dall’ambito della particolare tenuità del fatto condotte “seriali” che denotino una pluralità di trasgressioni della stessa indole. La serialità ostativa, idonea ad integrare l’abitualità della condotta trasgressiva, si realizza quando l’autore perpetui plurimi e autonomi comportamenti illeciti, costituendo impedimento al riconoscimento di questa speciale causa di non punibilità.
La specifica condotta sanzionata nella fattispecie non può quindi essere valutata isolatamente, ma deve essere inquadrata all’interno delle condotte pregresse tenute dalla Società nel medesimo contesto temporale, che hanno dato luogo a plurime penalizzazioni per analoghi ritardi e omissioni nel versamento di emolumenti, imposte e contributi, chiari indici di una gestione disordinata e di un modello organizzativo deficitario.
In tale contesto, l’asserita “tenuità” dei fatti contestati non appare tale considerata la serialità delle trasgressioni imputabili alla Società per effetto dei ripetuti e ingiustificati ritardi nell’adempimento degli obblighi stabiliti dall’art. 85 NOIF.
È sufficiente, quindi, il richiamo alle precedenti sanzioni irrogate allo stesso titolo alla Società, per gli omessi versamenti, entro i termini federali, della mensilità di ottobre 2023 spettante ad un tesserato a titolo di incentivazione all’esodo (0170/TFNSD-20232024), degli emolumenti netti dovuti in favore di alcuni tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2023 (0211/TFNSD/2023-24), delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2023 (0108/CFA/2023-24) e delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023 (0132/CFA/2023-24), ossia per trasgressioni tutte chiaramente appartenenti alla stessa indole della violazione di cui trattasi, in quanto tutte espressione della insofferenza della Società alle regole di sana gestione economica-finanziaria, per concludere che la reiterazione di comportamenti abituali non consente l’applicazione alla fattispecie della causa di non punibilità di cui all’art. 131 - bis cod. pen.
Tutto quanto sopra osservato conduce conclusivamente la Corte a ritenere integrata la violazione accertata dal TFN.
III.3) A questo punto occorre procedere allo scrutinio dei residui motivi sub ii) e vi), a mezzo dei quali la reclamante, ripiegando su un subordinato assunto, lamenta l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice e chiede la riduzione a misure più miti con applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 CGS.
III.3.1) Va in primo luogo escluso che possa ridondare in vizio della decisione l’irrogazione di una sanzione in misura maggiore rispetto alle richieste formulate della Procura federale, a prescindere da quale sia stata in concreto la misura della penalizzazione richiesta.
L’art. 12 del Codice di giustizia sportiva affida agli organi di giustizia sportiva il potere discrezionale di stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
Ne deriva che il giudice sportivo può modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti per adeguare la misura sanzionatoria al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale la pena deve avere un adeguato effetto dissuasivo.
Nell’esercizio di tale potere il giudicante, nel determinare la sanzione da comminare per la violazione accertata, non è vincolato alle richieste formulate dalla Procura federale e può infliggere anche sanzioni disciplinari più gravi, per specie e misura, di quella prospettata dalla PF, purché beninteso la pena concretamente applicata sia rispettosa dei limiti fissati dalle norme federali.
III.3.2) La reclamante chiede, infine e in via subordinata, l’applicazione di una sanzione più mite della penalizzazione inflitta in primo grado e assume, in particolare, di meritare al più una lieve ammenda, tenuto conto degli elementi di fattispecie degni di essere considerati con valore attenuante della responsabilità.
La Corte ritiene che anche sul punto la decisione reclamata meriti conferma.
La stessa ha richiamato l’orientamento della Corte federale d’appello a sezioni unite, espresso nella decisione n. 89/CFA/20192020, secondo cui esiste “una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione general preventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione.
Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa.”
Tale orientamento poggia sulla considerazione che la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere in varia misura avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione.
In ciò risiede il fondamento del principio dell’inderogabilità dei minimi edittali nelle sanzioni a carico delle Società, che è stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza della Corte (n. 49/2021-2022; 78/CFA/2022-2023; 22/2022-2023; 108/2022-2023; 55/2023-2014), al quale deve darsi continuità anche nella vicenda esaminata.
Vale osservare che l’obiettivo perseguito tramite l’irrogazione di una sanzione disciplinare è sempre quello di reprimere adeguatamente la condotta illecita e di prevenirne la reiterazione.
Sotto il profilo sistematico ciò vale a realizzare, per la società resasi responsabile di quelle violazioni, lo scopo proprio retributivo della pena e anche un conseguente effetto di deterrenza; allo stesso tempo si concreta l’esigenza di garantire alle altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la par condicio nelle competizioni agonistiche (in tal senso CFA, SS.UU., n. 47/2021-2022 e giurisprudenza richiamata).
IV) In conclusione, il reclamo dell’U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l. deve essere respinto con conseguente conferma della sanzione di due punti di penalizzazione in classifica da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva, e ammenda di euro 1.000,00 (mille/00).
La decisione del TFN deve essere confermata anche nella parte (non fatta oggetto di reclamo) inerente alla sanzione a carico del sig. Andrea Molinaro, di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di inibizione.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico Giordano Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce