F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0018/TFN – SD del 29 Luglio 2024 (motivazioni) – Ricorso della Spal Srl – Reg. Prot. 253/TFN-SD

Decisione/0018/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0253/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini - Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Giordano – Componente

Roberto Pellegrini - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 luglio 2024, sul ricorso proposto dalla società Spal Srl contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché nei confronti di Lega Nazionale Professionisti Serie B, Atalanta Bergamasca Spa, Bologna FC 1909 Spa, Cagliari Calcio Spa, Empoli FC Srl, ACF Fiorentina Srl, Genoa CFC Spa, Hellas Verona Spa, Juventus FC Spa, FC Internazionale Spa, SS Lazio Spa, AC Milan Spa, SSC Napoli Spa, AS Roma Spa, US Salernitana Calcio Srl, UC Sampdoria Spa,US Sassuolo Srl, Spezia Calcio Srl, Torino FC Spa, Udinese Spa, Venezia FC Srl, Frosinone Calcio, Parma Calcio 1913 Srl, Brescia Calcio Spa, FC Crotone Srl, US Lecce Spa, Benevento Calcio Srl e Fallimento AC Chievo Verona Srl per l’accertamento del diritto alla distribuzione delle somme ottenute dalla LNPA per effetto della transazione stipulata con Mediapro Italia Srl di cui al contenzioso per la cessione dei diritti audiovisivi per il triennio 2018/2021, la seguente

DECISIONE

Il ricorso della Spal srl

Con ricorso ex art. 30 CGS-CONI, proposto nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A (d’ora innanzi anche LNPA), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (d’ora innanzi anche LNPB) e delle società sopra indicate, la società Spal srl chiedeva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) di accertare il diritto alla distribuzione in favore della S.P.A.L. S.r.l. per la propria parte spettante, le somme ottenute dalla LNPA per effetto della transazione stipulata tra la LNPA e Mediapro Italia S.r.l. di cui al contenzioso per la cessione dei diritti audiovisivi per il triennio 2018/2021, della LNPA e conseguentemente dell’obbligo a carico della LNPA di distribuire/restituire alla Spal srl la somma pari a euro 941.334,38, o la maggiore o minore somma che sarà determinata oltre interessi, quale quota spettante alla S.P.A.L. S.r.l. delle risorse derivanti dalla transazione tra LNPA e Mediapro Italia S.r.l. nel contenzioso avente ad oggetto i diritti audiovisivi del Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021, se del caso, previa disapplicazione in parte qua (ovvero nella parte relativa alla quota distribuita ai soggetti destinatari della distribuzione) della deliberazione della LNPA approvata in data 11.5.2022 di cui la SPAL ha avuto notizia dalla notificazione del ricorso promosso dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale dal Frosinone Calcio avvenuta il 6.5.2024;

2) ovvero, in subordine, previo accertamento del diritto alla distribuzione in favore della S.P.A.L. S.r.l. per la propria parte spettante, le somme ottenute dalla LNPA per effetto della transazione stipulata tra la LNPA e Mediapro Italia S.r.l. di cui al contenzioso per la cessione dei diritti audiovisivi per il triennio 2018/2021, condannare la LNPA a pagare alla S.P.A.L. S.r.l. la somma pari a euro 941.334,38, o la maggiore o minore somma che vorrà disporre il Tribunale, oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno per violazione contrattuale derivante dal mandato associativo previsto dallo Statuto-Regolamento FIGC;

In via istruttoria, chiedeva altresì di ordinare alla LNPA l’esibizione della transazione e di ogni altra documentazione - determinazioni/atti/pareri/documenti - afferente alla definizione del rapporto con Mediapro Italia srl.

A fondamento del ricorso, la Spal, deduceva l’illegittima distribuzione della somma di 52.500.050,00, rinveniente dalla transazione conclusa tra la LNPA e la società Mediapro Italia srl,  in favore delle società associate alla LNPA nel corso della stagione 2021/2022, piuttosto che delle associate nel triennio 2018/2021, periodo al quale si riferiva il rapporto contrattuale, poi risolto, con Mediapro Italia srl.

La ricorrente, nel richiedere la disapplicazione della delibera assunta, in data 11 maggio 2022, dall’assemblea della LNPA con la quale erano stati determinati i criteri di ripartizione, invocava accertarsi il diritto della Spal, associata alla LNPA nel biennio 2018/2019 – 2019/2020, alla distribuzione, pro quota, della somma suddetta, pari ad 941.334,38 o nel diverso importo come rideterminato.

Rappresentava la ricorrente come il contratto con Mediapro Itali srl fosse stato concluso per il triennio 2018/2021, sulla base di un mandato delle società all’epoca associate alla LNPA; attesa l’assenza di garanzie fidejussorie, il contratto veniva risolto ed instaurato un contenzioso per ottenere il risarcimento del danno.

Nel 2022 il giudizio veniva definito in via transattiva con il riconoscimento in favore della LNPA della somma di 52.500.050,00, che, secondo i criteri della Legge Melandri vigenti ratione temporis, veniva distribuita tra le società partecipanti al campionato di Serie A nel 2022.

Secondo la Spal, con la delibera sopra citata si sarebbe consentito di far beneficiare alcune società (non quelle partecipanti al campionato di serie A nel triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ma associate alla LNPA nella stagione 2021/2022) di proventi  non giustificati e/o comunque erroneamente determinati, in danno di società, quale la Spal, che, in quanto associate alla LNPA nel triennio in questione, vantavano il diritto di percepire pro-quota le somme di natura risarcitoria ottenute, in via transattiva, a seguito dell’inadempimento di Mediapro.

Ad avviso della ricorrente, pertanto, la distribuzione delle risorse solo in favore delle società associate nella stagione 2021/2022 doveva ritenersi illegittimo e contrario ai principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione, assurgendo le somme in questione a ristoro dei danni patiti da coloro i quali, nella stagione 2018/2021, rivestivano una posizione qualificata ed una legittima aspettativa in ordine alle entrate derivanti dai diritti audiovisivi.

La memoria della LNPA e delle società associate nella stagione 2021/2022

Con atto del 15 luglio 2024, si costituiva in giudizio la LNPA, la quale, nel riportarsi alla motivazione della decisione assunta da questo Tribunale in data 30.5.24 e confermata dalle SS UU della  Corte Federale d’Appello, su analogo ricorso promosso dal Frosinone Calcio,  eccepiva l’inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di cui all’art. 30 CGS CONI.

Si costituivano, altresì, l’Empoli Football Club SpA , l’Hellas Verona FC Spa, lo Spezia calcio srl e la U.S. Salernitana 1919 srl,  le quali, preliminarmente,  eccepivano l’inammissibilità del ricorso per tardività ed, in subordine, la nullità, stante l’incertezza del petitum e della causa petendi. La U.S. Salernitana 1919 srl eccepiva inoltre il difetto di legittimazione e titolarità passiva nel rapporto controverso, mentre l’Hellas Verona FC Spa  eccepiva, ai sensi dell’art. 9 co. 10 Statuto LNPA, la carenza di legittimazione attiva della Spal, attualmente non associata alla LNPA,.

Nel merito, chiedevano il rigetto del ricorso per manifesta  infondatezza.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 18.7.24, la ricorrente, nei termini di rito, faceva pervenire memoria difensiva con la quale, nel riportarsi al ricorso introduttivo ed alle conclusioni ivi rassegnate, ribadiva di essere venuta a conoscenza dell’estratto del verbale dell’Assemblea della LNPA dell’11.5.22, di cui si eccepiva l’illegittimità, solo a seguito del ricorso promosso dal Frosinone Calcio, in data 6.5.24,  termine dal quale, secondo la prospettazione difensiva,  far decorrere  i 30 gg previsti a pena di decadenza dall’art. 30 CGS CONI. Precisava altresì che il ricorso doveva comunque intendersi proposto ai sensi dell’art. 79 co. 1 CGS.

Il dibattimento

All’udienza del 18.7.24, svoltasi in videoconferenza, partecipavano:

l’Avv. Alberto Fantini e l'Avv. Gianluca Cambareri  per la società Spal Srl; il Prof. Avv. Romano Vaccarella per la LNPA;l’Avv. Annalisa Roseti per la società FC Crotone; l’Avv. Stefano Artini per la società Empoli FC Srl; l’Avv. Stefano Fanini per la società Hellas Verona SpA; il Prof. Avv.  Francesco Fimmanò e l’Avv. Tommaso Sica, in sostituzione dell’Avv. Salvatore Sica, per la società US Salernitana Calcio Srl; l’Avv. Francesca Fioretti, in sostituzione dell’Avv. Domenico Marzi, per la società Frosinone Calcio Srl;  l’Avv. Michele Belli per la società Parma Calcio 1913 Srl; l’Avv. Davide Ursoleo, in sostituzione dell’Avv. Scaccabarozzi, per la società Spezia Calcio Srl.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola all’Avv. Fantini per la società ricorrente,  il quale nel riportarsi integralmente all’atto introduttivo, replicava alle eccezioni di controparte, insistendo sulla tempestività del ricorso,  essendo stato  promosso entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza, intervenuta il 6.5.2024 in occasione della notifica del ricorso del Frosinone Calcio, della portata lesiva della deliberazione dell’Assemblea della LNPA del 11.5.2022.

Sottolineava inoltre che, per il decorrere del termine lungo di cui all’art. 30 CGS CONI, fosse comunque  imprescindibile la piena conoscenza delle circostanze oggetto di doglianza.

Nel merito, si riportava alla conclusioni rassegnate nel ricorso, ribadendo come la  Lega fosse venuta meno al mandato ricevuto per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021.

Prendeva la parola il Prof. Vaccarella, il quale si riportava ai contenuti ed alle richieste dell’atto di costituzione, nonché all’eccezione di inammissibilità del ricorso per le medesime motivazioni poste a base della decisione assunta da questo Tribunale sul ricorso del Frosinone Calcio, integralmente confermata dalle Sezioni Unite della CFA.

Interveniva il Prof. Avv. Fimmanò, per la società US Salernitana Calcio Srl, il quale, nel riportarsi all’atto di costituzione,  si associava a quanto dedotto dal Prof. Avv. Vaccarella, sostenendo il mancato rispetto sia del termine lungo che del termine breve di cui all’art. 30, comma 2, del CGS CONI, integrativo dell’art. 79 CGS FIGC, con conseguente inammissibilità del ricorso. Le restanti controparti, ritenendo sufficienti le argomentazioni già svolte, non svolgevano ulteriori difese orali.

La decisione

Il Tribunale, in conformità all’orientamento espresso sul ricorso del Frosinone Calcio con la decisione 244 2023-2024, integralmente confermata dalle Sezioni Unite della CFA, ritiene  fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di cui all’art. 30 CGS CONI, sollevata dalla LNPA e dalle altre società costituitesi in giudizio.

La società Spal ha adito il Tribunale per chiedere, in via principale, l’accertamento dell’invalidità, con sua conseguente disapplicazione,  della delibera assunta,  in data 11 maggio 2022, dall’assemblea della LNPA, in guisa della quale, secondo la ricorrente, si sarebbe proceduto ad un’illegittima distribuzione delle risorse economiche derivanti dalla transazione intervenuta con Mediapro Italia in favore delle associate alla LNPA nella stagione 2021-2022, piuttosto che di quelle  associate nel triennio 2018/2021, periodo  al quale era riferibile il rapporto contrattuale oggetto di contenzioso.

Ai fini della tempestività del ricorso, la ricorrente ha sostenuto di essere venuta a conoscenza di tale delibera e dei conseguenti criteri di distribuzione solo in data 6.5.24, all’esito della notifica del ricorso del Frosinone Calcio, identificato quale dies a quo dal quale far decorrere i termini di cui all’art. 30 CGS CONI.

Come è noto, l’art. 30 CGS CONI, nei primi due commi recita testualmente:

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale

2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del Procuratore federale.

La norma suddetta  individua, pertanto,  due termini decadenziali entro i quali il ricorso deve essere depositato innanzi al Tribunale Federale,  uno c.d. breve, di trenta giorni dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto ed uno c.d. lungo, di un anno dall’accadimento.

Come precisato nella precedente decisione di questo Tribunale, la ratio di tale ultimo termine risiede nell’esigenza di garantire la stabilità e la certezza delle situazioni giuridiche, evitando, quindi, che un determinato atto o fatto possa essere messo in discussione sine die.

Il rapporto tra i due termini contemplati dall’art. 30 CGS CONI è stato delineato dal Collegio di Garanzia del CONI.

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI (S.U. Collegio Garanzia CONI 19/2020), in particolare, il termine, cd. lungo, di un anno dall’accadimento ha valenza residuale rispetto al termine, cd. breve, di 30 giorni previsto dalla medesima norma.

La natura residuale del termine cd. lungo ha come conseguenza, secondo il Collegio di Garanzia, che lo stesso può ritenersi operativo solo nei casi in cui non vi sia stata una previa piena conoscenza infrannuale dall’accadimento degli atti o fatti lesivi. Ciò significa che il ricorso non potrà essere proposto oltre un anno dall’accadimento, non solo nell’ipotesi in cui il ricorrente, in tale periodo di un anno, non abbia avuto conoscenza dell’atto o fatto lesivo della propria situazione giuridicamente protetta (in caso contrario opererebbe il termine breve di 30 giorni), ma anche nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia avuto notizia dell’evento lesivo dopo il decorso di un anno dall’accadimento.

Ragionare diversamente, e quindi ritenere tempestivo un ricorso ex art. 30 CGS CONI presentato dopo che sia comunque trascorso un anno dall’accadimento, significherebbe privare di qualsiasi fondamento la disposizione avente ad oggetto la previsione del termine lungo, il quale risulterebbe di fatto inapplicabile.

Del resto, non pare priva di significato la circostanza che il ripetuto art. 30 faccia decorrere il termine breve di impugnazione dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto; laddove il decorso del termine lungo, con conseguente decadenza dalla proponibilità del ricorso, è legato al “mero” accadimento della lesione della situazione giuridicamente protetta, indipendentemente dalla sua piena conoscenza o meno da parte del ricorrente.(TFN 244 2024-2025)

Nella fattispecie in esame, la Spal  ha depositato innanzi al Tribunale Federale il ricorso ex art. 30 CGS CONI, in data 5 giugno 2024 e, quindi, ben due anni dopo la delibera oggetto di doglianza, assumendo di averne preso contezza solo a seguito del ricorso proposto, in data 6.5.24, dal Frosinone calcio.

Sotto tale profilo non può non rilevarsi come, relativamente al termine breve,  il dettato dell’art. 30 CGS Coni individui quale dies a quo, dal quale far decorrere il termine per l’impugnazione,  la data in cui si ha avuto conoscenza degli atti e/o fatti che legittimano l’esercizio dell’azione. Tale conoscenza, tuttavia, può configurarsi anche in tutti i casi in cui il ricorrente avrebbe potuto averne contezza con l’uso dell’ordinaria diligenza,.

Ciò che rileva, infatti,  è la conoscibilità degli elementi necessari ad individuare i profili di illegittimità degli atti o fatti che si vogliono far valere.

Nel caso di specie, la società ricorrente, con l’uso dell’ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto conoscere i contenuti della delibera sin dalla sua adozione; come precisato nel ricorso, infatti, la Spal, sin dal 2018, era consapevole dell’azione giudiziaria promossa dalla Lega nei confronti di Mediapro Italia, avendo partecipato, in qualità di associata, alla relative determinazioni; così come era edotta della transazione intercorsa tra le parti (preceduta dalla pubblicazione sul sito della LNPA dell’avviso di convocazione dell’assemblea dell’11.5.22 con ordine del giorno “Transazione Mediapro: ripartizione risorse”), tanto da presentare, nel novembre 2022, un’istanza di accesso agli atti, non versata in atti, al fine di ottenere copia della relativa documentazione.

Secondo quanto riferito in ricorso, l’istanza era così formulata: “La scrivente società è tra quelle che a vario titolo avevano ed hanno diritto a ricevere una quota parte della suddetta somma dal momento che ha militato in 2 stagioni sportive del triennio di riferimento (2018/2019-2019/2020-2020/2021) nel campionato nazionale di Serie A ed ha, peraltro, votato in favore della risoluzione del rapporto contrattuale con Mediapro e di avviare il successivo contenzioso per il risarcimento dei danni subiti nei confronti di quest’ultima. Dunque, la diversa decisione assunta dalla LNPA di addivenire ad un accordo transattivo senza il parere favorevole della scrivente, nonché la successiva modalità di ripartizione pro quota della suddetta somma è evidentemente lesiva dei diritti e interessi della scrivente società”.

La LNPA, in data 21.11.22, riscontrava la missiva (anch’essa non prodotta) precisando che, a seguito dell’estinzione del giudizio promosso nei confronti di Mediapro,  “non sono conseguite utilità destinabili alla Vs società”.

Appare pertanto evidente come la Spal, almeno a far data da novembre 2022, avesse piena contezza non solo dell’esistenza dell’accordo transattivo, peraltro riportato con grande clamore dai media anche nei suoi contenuti  - e non “sommariamente diffuso dalla stampa” come sostenuto in ricorso -  ma anche del pregiudizio patito dalla società a causa delle “ modalità di ripartizione pro quota”.

Non può pertanto condividersi l’argomentazione  difensiva laddove àncora la conoscenza della lesività della delibera dell’11.5.24 al ricorso del Frosinone Calcio, essendo emerso in atti che la Spal ne avesse avuto contezza, quantomeno,  in occasione dell’istanza di accesso avanzata alla Lega.

Nella fattispecie in esame, oltre ad essere decorso, a tutto voler concedere sin dal dicembre 2022, il termine c.d. breve, appare, comunque, spirato anche il termine annuale dall’accadimento (cd lungo).

Sotto tale profilo, come già precisato nella citata decisione di questo Tribunale e confermato dalla Corte Federale,  il termine lungo è spirato nel  maggio 2023, dovendo individuare il dies a quo nell’adozione della delibera contestata che rappresenta l’accadimento di cui all’art. 30 co. 2 CGS CONI.

Occorre infine rilevare come l’argomentazione in ordine alla natura del ricorso, da intendersi proposto ai sensi dell’art. 79 CGS, appare, seppur suggestiva, del tutto inconferente.

Come è noto, e ribadito dalla Corte federale nella citata decisione 5 2024-2025,  l’art. 79 CGS disciplina la generale competenza del Tribunale Federale a giudicare su fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo per i quali non sia stato interessato il Giudice sportivo; nel  regolare il suddetto riparto di competenza, la norma non opera riferimento alcuno a termini decadenziali, che ricadono, anche ai sensi dell’art. 3 co. 2 CGS,  nella generale disciplina di cui all’art. 30 CGS CONI.

Per tutto quanto sopra esposto,  il ricorso della Spal srl deve ritenersi inammissibile, in quanto proposto tardivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 CGS CONI.

La declaratoria di inammissibilità assorbe ogni altra eccezione/richiesta, anche di natura istruttoria. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Spal Srl.

Compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 29 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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