F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0020/TFN – SD del 29 Luglio 2024 (motivazioni) – Ricorso del SSC Napoli Spa – Reg. Prot. 261/TFN-SD

Decisione/0020/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0261/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Amedeo Citarella - Componente (Relatore)

Andrea Giordano – Componente

Roberto Pellegrini - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 luglio 2024, sul ricorso proposto dalla società SSC Napoli SpA contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A avverso il provvedimento emesso in data 20 maggio 2024, la seguente

DECISIONE

Decisione

Con atto del 17 giugno 2024 la SSC Napoli SpA, in persona del legale rappresentante p.t. e Presidente del CdA, Cav. Aurelio De Laurentiis, col ministero dell’avv. Mattia Grassani, ha proposto ricorso ex art. 30 CGS-CONI avverso il provvedimento sanzionatorio del 20.5.2024, comunicato in pari data a mezzo pec, a firma dell’A.D. della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), dott. Luigi De Siervo.

La Delibera impugnata

Il provvedimento, premessi gli obblighi assunti dalle società associate alla Serie A, così come prescritti nell’invito a Presentare Offerte del 4.1.2021 e, contestati gli inadempimenti ascritti alla SSC Napoli in occasione della gara della 36 ^ giornata di campionato di Serie A Napoli-Bologna svoltasi in data 11 maggio 2024, le ha applicato, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Produzioni Audiovisive pubblicato in data 6.8.2021, la sanzione complessiva di euro ventimila/00 “determinata con interpretazione decisamente minimale.”

In particolare, è stato contestato l’avere negato ai giornalisti e tecnici/produttori dei Licenziatari aventi diritto, l’effettuazione:

- dell’intervista post gara nella postazione Area Privilegiata;

- dell’intervista post Gara in zona mista;

- dell’intervista post gara in conferenza stampa.

Il ricorso

Richiamata la normativa di riferimento, la società ricorrente lamenta plurimi profili di illegittimità del provvedimento sanzionatorio e ne chiede l’annullamento.

La società lamenta, in primo luogo, la “carenza di potere dell’Amministratore Delegato per l’irrogazione della sanzione”. Si sostiene che l’Amministratore Delegato della LNPA non sarebbe competente a infliggere una “sanzione” della specie di quella concretamente comminata, difettando una specifica norma statutaria alla base del potere de quo, che presupporrebbe un’ampia discrezionalità inconciliabile con la natura monocratica dell’Organo in questione.

Secondo la prospettazione difensiva, inoltre, nel caso concreto sarebbe mancato anche il previo coinvolgimento del C.d.A., a differenza di quanto avvenuto in occasione della sanzione comminata con il provvedimento dell’8.3.2024, a sua volta già oggetto di sindacato da parte dell’adito Tribunale.

Con un ulteriore motivo di doglianza, parte ricorrente deduce la “violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza nell’operato della Lega” e ne denuncia il presunto abuso del diritto/eccesso di potere e l’asserita disparità di trattamento.

Ad avviso della ricorrente non si evincerebbe, dal contenuto del gravato provvedimento, il percorso valutativo che avrebbe indotto l’Amministratore Delegato a comminare l’ammenda, vieppiù a fronte dell’asserita tolleranza della Lega rispetto a casi analoghi.

In particolare, la ricorrente sostiene che:

- l’intenzione di adottare il silenzio stampa era stata comunicata dal Responsabile della Comunicazione della Società, Dott. Nicola Lombardo, e dall’Addetto stampa, Dott. Guido Baldari, al dott. Michele Tigani, Responsabile Ufficio Broadcaster della LNPA, nonché al Delegato di Lega in servizio, Dott. Luca Grilli, a cui sarebbe stato chiesto di condividere una modalità operativa satisfattiva dei diritti dei broadcaster;

- i soggetti interpellati, a seguito di preventivo confronto con i vertici di DAZN, avevano dato indicazioni circa la partecipazione del dott. Lombardo all’intervista in Area Privilegiata e all’intervista con RadioRai (come richiesto dal dott. Grilli);

- il dott. Lombardo, al termine della gara, aveva effettivamente rilasciato un’intervista ai broadcaster e a RadioRai chiedendo scusa per il silenzio stampa deciso dalla squadra e dal mister;

- il dott. Tigani, dopo l’intervento del dott. Lombardo, aveva rassicurato tramite messaggio vocale sulla piattaforma WhatsApp di avere anticipato il tutto ai vertici di DAZN ricevendone il benestare.

Stante il benestare del Responsabile Ufficio Broadcaster della LNPA, pertanto, conclude la ricorrente, non si comprenderebbero le ragioni dell’adottato provvedimento, tenuto conto di ben dodici casi analoghi rimasti privi di sanzione verificatisi nelle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, a differenza di quanto già verificatisi per due episodi ascritti alla medesima deducente, così risolvendosi, la vicenda, in una chiara disparità di trattamento in presenza di identiche situazioni soggettive ed oggettive, senza che sia stata nemmeno valutata la possibile applicazione di sanzioni alternative o compensative, nonostante la mancanza di doglianze da parte dei broadcaster  quali soggetti tutelati dal Regolamento.

In via istruttoria, la società ricorrente ha chiesto di provare a mezzo testi le circostanze di fatto dedotte in ricorso, relative alla preventiva comunicazione dell’intendimento di adottare il silenzio stampa e al ricevutone consenso.

La memoria difensiva della Lega Nazionale Professionisti Serie A

Per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante p.t., Prof. Lorenzo Casini, si sono costituiti il Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli, il Prof. Duccio Maria Traina e l’Avv. Alberto Caretti.

Con la memoria versata in atti, richiamati i due precedenti inerenti alla medesima società già decisi in senso favorevole alla LNPA, e ripercorso l’iter procedurale conclusosi con l’irrogazione delle due sanzioni di 130.000,00 ed 100.000,00#, rispettivamente comminate l’8.3.2024 ed il 12.3.2024 all’esito della segnalazione di Dazn del 4.3.2024 portate all’attenzione del C.d.A. del 7.3.2024, la resistente ha concluso per il rigetto del ricorso.

Secondo la resistente non vi sarebbe alcuna “ carenza di potere dell’Amministratore Delegato”, in quanto l’art. 11, comma 2, dello Statuto della Lega attribuisce a questi ogni più ampio potere residuale afferente a questioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, a eccezione di quelle espressamente riservate all’Assemblea o al Consiglio, onde non occorrerebbe rintracciare una norma, peraltro assente, che ne preveda la competenza specifica.

Anche le ulteriori doglianze, secondo la Lega, risulterebbero infondate per gli stessi argomenti già dedotti nell’ambito dei procedimenti trattati davanti al TFN-SD ed alla CFA in quanto assunto, anche il provvedimento in oggetto, quale logica conseguenza del percorso avviato con la diffida del novembre 2023 e perché inconferenti, in ragione della loro diversità,  i precedenti richiamati a supporto del ricorso.

Secondo la LNPA, inoltre:

- lo sviamento di potere non ha attinenza con la disparità di trattamento, ma si configura in presenza di un’attività preordinata a perseguire finalità diverse da quelle indicate nella norma attributiva del potere, di cui deve essere data prova rigorosissima, nella specie nemmeno dedotta;

- nella nota impugnata sono puntualmente ripercorsi gli aspetti fattuali della vicenda, le violazioni commesse e la disciplina normativa di riferimento, onde non sarebbe ravvisabile alcuna omessa motivazione, avendo invece richiesto adeguata motivazione proprio la previsione di una misura compensativa-alternativa, peraltro adottabile solo ove concretamente dimostrato di avere reso meno pregiudizievole l’inadempimento;

- in presenza delle precedenti violazioni già contestate e sanzionate, non sussisterebbero i presupposti per addivenire ad una riduzione della sanzione, peraltro già esclusa dalla CFA con la decisione del 10 luglio 2024;

- la prova testimoniale capitolata sarebbe inconferente ed irrilevante per oggetto e comunque inammissibile “ in quanto riferita a soggetti del tutto inidonei ad esprimere una valutazione che assuma una qualche rilevanza e validità nella presente fattispecie.”

Nota deposito dichiarazione testimoniale

Con nota del 15 luglio 2024, la società ricorrente ha depositato una dichiarazione testimoniale sottoscritta dal Responsabile Tecnico di Produzione per la società NVP.

La riunione del 18 luglio 2024

Alla riunione del 18 luglio 2024 sono comparsi, per la società ricorrente, l’Avv. Mattia Grassani e il dott. Nicola Lombardo:

Per la resistente LNPA sono comparsi il prof. Duccio M. Traina e l’avv. Alberto Caretti.

L’avv. Grassani, evidenziata la sovrapponibilità della vicenda in esame alle precedenti, ne ha tuttavia rimarcato la diversità in fatto, asseritamente non contestata dalla LNPA.

Secondo il difensore, infatti, il comportamento della Società sarebbe stato concordato con i soggetti che rappresentavano la Lega, onde con il dott. Tigani sarebbe stato individuato nel dott. Lombardo il soggetto che avrebbe rilasciato l’intervista, mentre il dott. Grilli avrebbe rappresentato la superfluità della replica dell’intervista.

Secondo la difesa, le interlocuzioni con il dott. Tigani e con il dott. Grilli avrebbero determinato nella Società una legittima aspettativa in ordine alla liceità del comportamento assunto.

Il dott. Lombardo, a sua volta, ha riferito di essersi presentato per le interviste post-gara solo dopo essersi confrontato con il dott. Tigani ed il dott. Grilli.

Il prof. Traina, per la Lega, richiamata la memoria in atti, cui si è riportato, ha rappresentato che trattasi di questioni di diritto già trattate, in quanto il silenzio stampa imposto ai calciatori e all’allenatore configura la violazione di un impegno contrattuale; che l’adozione del silenzio stampa, pertanto, non costituisce una esimente dall’obbligo di rilasciare le interviste post-gara, cui devono partecipare i calciatori o l’allenatore, non già un componente della Comunicazione, la cui partecipazione alle eventuali interviste successive alla prima, solo per rendere nota l’adozione del silenzio stampa, non avrebbe avuto alcuna rilevanza; che  i dottori Tigani e Grilli, anche a volere ammettere, ma così non è, che abbiano detto quanto sostenuto, non ne avevano titolo.

L’avv. Caretti si è associato alle deduzioni del prof. Traina e ribadito l’inammissibilità della prova testimoniale articolata.

L’avv. Grassani, in replica alle avverse deduzioni, ha esposto che il silenzio stampa è un diritto esercitabile in casi eccezionali, nella specie riconosciuto dalla stessa Dazn con il prestato consenso e che, solo ove negato, si sarebbe potuto parlare di eventuale inadempimento; ha insistito, alfine, sulla non avvenuta contestazione dei fatti come ricostruiti in ricorso.

Il prof. Traina ha contestato che il silenzio stampa rappresenti un diritto, invece ritenuto dalla CFA un comune caso di inadempimento, tale da rendere irrilevante anche il presunto consenso di Dazn, non senza trascurare la contestazione della ricostruzione dei fatti comunque operata in sede di costituzione.

I motivi della decisione

L’odierno ricorso, come ammesso anche dal difensore della ricorrente in sede di discussione,  ripropone questioni di diritto già affrontate da questo Tribunale con la decisione n. 249/2023-2024, confermata dalla CFA con la decisione n. 7/2024-2025, salvo che nella parte riferita alla misura della sanzione, dal giudice dell’appello ritenuta non riducibile.

Anche in quei procedimenti si discuteva di sanzioni irrogate dal Presidente del C.d.A. della LNPA ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Produzioni Audiovisive pubblicato in data 6.8.2021, in quanto anche con i provvedimenti impugnati in quella sede erano state contestate plurime violazione degli obblighi assunti dalle società associate alla LNPA e prescritti nell’invito a Presentare Offerte del 4.1.2021.

In adesione alle richiamate pronunce, dunque, deve qui confermarsi che:

- gli obblighi previsti dall’art. 9 del Regolamento produzioni audiovisive della LNPA sono assistiti da chiara previsione normativa la cui validità non è in discussione;

- il potere di determinare le sanzioni pecuniarie, in coerenza con l’art. 9 è stato assunto dalla LNPA per il tramite del suo Amministratore delegato, “che è l’organo al quale spetta la competenza gestoria residuale rispetto alle attribuzioni del Consiglio e dell’Assemblea”;

- “l’esercizio di un potere sanzionatorio può ben essere attribuito dagli associati, nella loro piena autonomia contrattuale, a un determinato organo, a cui essi così si sono volontariamente assoggettati (Trib. Milano, 2 agosto 2023, n. 6659). È la prassi abituale - la cui legittimità è largamente acquisita - della previsione di una pena privata nelle associazioni e di clausole di sanzione verso alcuni comportamenti degli associati.”

La circostanza che si tratti di una sanzione pecuniaria di fonte convenzionale, secondo la CFA, “ non esclude che la sua determinazione integri un atto gestorio, di competenza dell’organo munito di competenza residuale, né che l’organo che determina il contenuto della prestazione sia rappresentato da una persona fisica. Il potere residuale dell'Amministratore delegato è previsto dall'art. 11, comma 2, dello Statuto della Lega, a differenza delle altre ipotesi in cui lo Statuto attribuisce uno specifico potere a un organo diverso. Perché le parti possono sempre rimettere la determinazione di una prestazione a un terzo, persona fisica e, se possono rimetterla financo al suo mero arbitrio, lo possono di certo al suo potere discrezionale, quando esso, come nel caso di specie, è da esercitarsi entro parametri prefissati, come quelli di cui all’art. 9 (art. 1349 cod. civ.).

Si tratta di un potere sanzionatorio basato sull’accertamento dell’integrazione dei fatti costitutivi di un comportamento qualificabile in termini di violazione dell'ordinamento interno all'ente (che tutti i soci sono chiamati a rispettare in virtù del vincolo associativo liberamente assunto) che fonda l’irrogazione della corrispondente sanzione convenzionale. Nel caso di specie, il potere di comminare sanzioni pecuniarie si giustifica con la circostanza che è la Lega nazionale professionisti serie A a negoziare i diritti per le trasmissioni televisive e così a negoziare le clausole che vincolano le associate, tra cui la S.S.C. Napoli S.p.a., sicché è la Lega nazionale professionisti serie A a dover fare rispettare le regole, come quella relative al rilascio delle interviste, che garantiscono alla stessa Lega nazionale professionisti serie A, e quindi alle associate, tra cui la S.S.C. Napoli S.p.a., che i partner televisivi tra cui DAZN conservino la fiducia nel rispetto degli impegni, elemento essenziale del valore del prodotto televisivo, messo gravemente in pericolo da condotte di inadempimento doloso degli stessi impegni. Rappresenta un momento fisiologico del rapporto tra gli organi il fatto che l’Amministratore delegato riferisca al Consiglio, e che la circostanza sia comunicata al destinatario della sanzione, ma non si tratta di un presupposto dell'efficacia degli atti gestori, che come quelli in discussione, rappresentano il frutto dell'esercizio del potere dell'Amministratore delegato.”

Per quanto emerso dalla discussione avutasi nell’immediatezza della pubblicazione delle motivazioni della decisione della CFA n.7/2024-2025, la difesa della ricorrente sembrerebbe condividere le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, prima, e la CFA in sede di reclamo, anche con riferimento alla valenza del richiamo ufficiale di cui alla nota del 14 novembre 2023, odiernamente richiamato anche dalla LNPA, nonché alla insussistenza dei presupposti per addivenire all’applicazione di una misura alternativa. Insiste però, la ricorrente, sulla diversità del fatto, perché preventivamente individuato nel dott. Lombardo, con il dott. Tigani, il soggetto che avrebbe rilasciato l’intervista post-gara; perché condivisa con il dott. Grilli la superfluità della replica dell’intervista; perché anticipato quanto condiviso ai vertici Dazn ricevendone il benestare. La tesi non può essere condivisa.

Il silenzio stampa assunto dalla ricorrente configura “un comportamento qualificabile in termini di violazione dell'ordinamento interno all'ente (che tutti i soci sono chiamati a rispettare in virtù del vincolo associativo liberamente assunto)[…] sicché è la Lega nazionale professionisti serie A a dover fare rispettare le regole, come quella relative al rilascio delle interviste, che garantiscono alla stessa Lega nazionale professionisti serie A, e quindi alle associate, tra cui la S.S.C. Napoli S.p.a., che i partner televisivi tra cui DAZN conservino la fiducia nel rispetto degli impegni, elemento essenziale del valore del prodotto televisivo, messo gravemente in pericolo da condotte di inadempimento doloso degli stessi impegni” (CFA, cit.).

Ed è all’anzidetto fine che, secondo l’art. 9 del Regolamento Produzioni Audiovisive “ Gli Inviti a Offrire, le Offerte al Mercato e il presente Regolamento – in particolare all’art. 7 – indicano gli obblighi e gli impegni in capo alle Società Sportive in materia di Interviste. In particolare, si rammenta l’impegno di ciascuna Società Sportiva di assicurare che i propri calciatori più rappresentativi e che abbiano avuto le migliori prestazioni nell’Evento, nonché il proprio allenatore, partecipino alle Interviste - a favore dei Licenziatari dei Pacchetti che detengono tale diritto - secondo le modalità stabilite dagli applicabili regolamenti della Lega Serie A oltre l’impegno ad assicurare la puntualità delle Interviste.”

Il richiamato precetto, oltre che nell’interesse della stessa Lega e di tutte le Associate, mira a garantire anche i diritti acquisiti da tutti i “licenziatari” e non già della sola Dazn.

A nulla rileva, quindi, quand’anche dimostrata e dimostrabile, l’asserita condivisione dei vertici di tale licenziataria, al pari del preannunciato intendimento del già deciso ed adottato silenzio stampa a soggetti preposti alla verifica dell’osservanza “delle modalità stabilite dagli applicabili regolamenti della Lega Serie A”, stante “l’impegno di ciascuna Società Sportiva di assicurare che i propri calciatori più rappresentativi e che abbiano avuto le migliori prestazioni nell’Evento, nonché il proprio allenatore, partecipino alle Interviste.”

Discende, dal rilievo che precede, l’inammissibilità della dedotta prova testimoniale, finalizzata a dimostrare la liceità di “ un comportamento qualificabile in termini di violazione dell'ordinamento interno all'ente (che tutti i soci sono chiamati a rispettare in virtù del vincolo associativo liberamente assunto)”, ritenuto che “l’esistenza dell’impegno convenzionale a rilasciare interviste,” per tutte le partite, “comporta ormai che il silenzio stampa non è altro che un comune caso di inadempimento di quell’impegno, che non beneficia di alcuna esenzione derivante in ipotesi da abitudini passate”  (CFA, cit.).

Sussitono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del procedimento.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 luglio 2024.

 

 IL RELATORE                                                               IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 29 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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