F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0021/TFN – SD del 29 Luglio 2024 (motivazioni) – Ricorso del FC Crotone – Reg. Prot. 252/TFN-SD

Decisione/0021/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0252/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Giordano – Componente

Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 luglio 2024, sul ricorso ex art. 79 CGS FIGC proposto dalla società FC Crotone contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A e nei confronti di Atalanta Bergamasca Spa, Bologna FC 1909 Spa, Cagliari Calcio Spa, Empoli FC Srl, ACF Fiorentina Srl, Genoa CFC Spa, Hellas Verona Spa, Juventus FC Spa, FC Internazionale Spa, SS Lazio Spa, AC Milan Spa, SSC Napoli Spa, AS Roma Spa, US Salernitana Calcio Srl, UC Sampdoria Spa, US Sassuolo Srl, Spezia Calcio Srl, Torino FC Spa, Udinese Spa, Venezia FC Srl, Frosinone Calcio, Parma Calcio 1913 Srl, Brescia Calcio Spa, Spal Srl, US Lecce Spa, Benevento Calcio Srl, Fallimento AC Chievo Verona Srl e Lega Nazionale Professionisti Serie B al fine di accertare la violazione degli obblighi associativi da parte della LNP Serie A mediante l'illegittimità ed erroneità della distribuzione di risorse economiche, come da deliberazione dell’Assemblea assunta in data 11 maggio 2022, la seguente

DECISIONE

IL RICORSO DEL FC CROTONE SRL

Con ricorso ex art. 79, comma 1 CGS-FIGC, proposto nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A (d’ora innanzi anche LNPA), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (d’ora innanzi anche LNPB), nonché di tutte le società associate, nel corso della stagione sportiva 2021/2022, alla LNPA e di tutte le società che avevano partecipato ad almeno un Campionato di Serie A nel corso del triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (d’ora innanzi anche il Triennio), ma che non erano associate alla LNPA nella stagione sportiva 2021/2022, la FC Crotone srl rivolgeva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare le seguenti domande:

In via istruttoria preliminare

- si chiede in via preventiva ed anche cautelare, di ordinare alla LNPA l’esibizione della documentazione inerente al rapporto con l’Intermediario, Mediapro Italia s.r.l., ed in particolare:

- tutti gli atti, i verbali ed i documenti del giudizio civile intercorso tra LNPA e Mediapro Italia s.r.l.;

- la transazione stipulata tra LNPA e Mediapro Italia s.r.l.;

- tutte le delibere assembleari di LNPA relative alla transazione con Mediapro Italia s.r.l., tra cui quelle nelle quali è stato deliberato di negoziare la transazione e di accettare la transazione;

- ogni altro atto della LNPA relativo all’azione giudiziale avverso Mediapro Italia s.r.l. ed alla transazione; 

In via principale,nel merito

- condannare la Lega Nazionale Professionisti Serie A al risarcimento del danno in favore di FC Crotone s.r.l. nella misura di 504.000,48 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 11.05.22 al completo soddisfo e oltre al danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa;

- condannarla, altresì, a rifondere in favore di FC Crotone s.r.l. spese ed onorari del presente giudizio; 

In via istruttoria

- si chiede di essere sentiti in dibattimento, anche con l’assistenza del proprio legale di fiducia.

- si chiede, si opus sit, CTU finalizzata alla corretta determinazione di quanto dovuto a FC Crotone da LNPA, a seguito della transazione stipulata, in applicazione del Decreto Melandri (e norme/regolamenti collegati).

- Si chiede che la relativa tassa per l’accesso alla giustizia sportiva venga addebitata sul conto campionato acceso dalla odierna ricorrente presso la LNPA.

Salvezze illimitate.

A fondamento del ricorso, la FC Crotone deduceva:

- Di aver partecipato al campionato di Serie A nella stagione 2019/2020 e di essere associata in quel periodo alla LNPA e dunque titolare di un diritto rilevante in ambito federale in relazione all’assegnazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di Serie A per le Stagioni Sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oggetto di un contenzioso legale con l’iniziale assegnataria Mediapro poi conclusosi con una transazione come da deliberazione dell’Assemblea della LNPA assunta in data 11 maggio 2022.

- la LNPA avrebbe erroneamente deciso, secondi i criteri della Legge Melandri vigenti ratione temporis, di distribuire “per cassa” alle società che erano associate alla LNPA al momento dell’incasso la somma ricevuta a titolo di transazione (pari ad 52.500.050,00) ma avrebbe dovuto, invece, dividerla tra le società aventi diritto, secondo un criterio di inerenza, tra cui era annoverata anche la FC Crotone per la stagione 2019/2020.

- In sostanza la LNPA, attraverso un comportamento illegittimo e contra ius, avrebbe imbastito e confezionato una delibera “esteticamente” apprezzabile ma, ciò non di meno, volutamente errata e lesiva di interessi di altri Club ed in violazione dell’art. 1, comma 3 lett k) dello Statuto LNPA nonché nel dettato di cui all’art. 9 co. 4 lett. h) nel quale la discrezionalità dell’assemblea in merito ai diritti audiovisivi trova comunque sempre limite nella legge spettando “all’Assemblea la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi, ove non disciplinata inderogabilmente dalla legge applicabile, e ciò anche per il caso di produzione/commercializzazione in forma diretta ) e soprattutto dall’art. 18 co. 2 in base al quale “ i proventi derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A e le altre risorse economiche collettive, previa identificazione di queste ultime, saranno ripartiti e assegnati dall’Assemblea (a) ...secondo le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto- Regolamento”.

- in ogni caso, la condotta tenuta dalla LNPA e dalle associate della stagione 2021/2022, in spregio del principio del naeminem laedere, avrebbe comportato una lesione della situazione giuridicamente protetta facente capo alla FC Crotone con conseguente diritto a percepire la quota parte di spettanza.

LA MEMORIA DELLA LNPA E DELLE SOCIETA’ ASSOCIATE NELLA STAGIONE 2021/2022

Con atto del 15 luglio 2024, si costituiva in giudizio la LNPA, rilevando come questo Tribunale Federale avesse già recentemente deciso una vicenda analoga con sentenza del 10.6.2024 - a proposito del ricorso proposto dal Frosinone Calcio – confermata poi dalla Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite il 12 luglio 2024, con cui detto ricorso era stato dichiarato inammissibile per violazione del termine di un anno di cui all’art. 30 CGS CONI; tale inammissibilità sussisterebbe pertanto anche con riferimento all’azione della FC Crotone.

Si costituivano, altresì, alcune delle società associate alla LNPA nella stagione 2021/2022 e, in particolare, la U.S. Salernitana 1919 srl, la Hellas Verona F.C. SpA, l’Empoli Football Club SpA e la Spezia Calcio srl, le quali preliminarmente eccepivano tutte, l’inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi dell’art. 30 CGS CONI, la nullità per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, alcune il proprio difetto di legittimazione passiva (la U.S. Salernitana 1919) e di legittimazione attiva del Crotone (la Hellas Verona F.C.) e comunque ne deducevano l’infondatezza nel merito.

L’UDIENZA DEL 18 LUGLIO 2024

Il giudizio era chiamato all’udienza del giorno 18 luglio 2024, tenutasi in modalità videoconferenza.

In sede di discussione erano presenti:

- l’Avv. Annalisa Roseti per la società FC Crotone;

- il Prof. Avv. Romano Vaccarella per la LNP A;

- l’Avv. Stefano Artini per la società Empoli FC Srl;

- l’Avv. Stefano Fanini per la società Hellas Verona SpA;

- il Prof. Avv.  Francesco Fimmanò e l’Avv. Tommaso Sica, in sostituzione dell’Avv. Salvatore Sica, per la società US Salernitana Calcio Srl;

- l’Avv. Francesca Fioretti, in sostituzione dell’Avv. Domenico Marzi, per la società Frosinone Calcio Srl;

- l’Avv. Michele Belli per la società Parma Calcio 1913 Srl;

- gli Avv.ti Alberto Fantini e Gianluca Cambareri per la società Spal Srl.

Nessuno era presente per le restanti controparti.

L’Avv. Roseti, per la ricorrente, si riportava integralmente ai contenuti e alle conclusioni del proprio atto introduttivo. Inoltre, in replica alle eccezioni di controparte, insisteva sulla tempestività del ricorso, chiedendo tuttavia, in via subordinata, la rimessione in termini ex art. 9, comma 3 CGS CONI e art. 50, comma 5 CGS FIGC, in quanto la stessa LNP A aveva determinato l’impossibilità di venire a conoscenza degli accadimenti in oggetto.

Per la LNPA il Prof. Avv. Vaccarella, si riportava ai contenuti e alle richieste dell’atto di costituzione, nonché all’eccezione di inammissibilità del ricorso, motivando a riguardo che quando la legge fissa per il compimento di un atto un doppio termine, uno c.d. breve e uno c.d. lungo, è ovvio che entrambi i termini hanno la stessa natura e non è, pertanto, possibile negare al c.d. termine lungo la natura di termine decadenziale che viene pacificamente riconosciuta al termine c.d. breve. Inoltre, la fissazione di un termine lungo dopo uno c.d. breve, decorrente dalla conoscenza dell’atto da impugnare – ha funzione proprio perché, il termine lungo decorre da un “fatto” che prescinde dalla conoscenza.

Il Prof. Avv. Fimmanò, per la US Salernitana Calcio Srl, si associava a quanto dedotto dal Prof. Avv. Vaccarella, sostenendo, che sia il termine lungo sia il termine breve di cui all’art. 30, comma 2, del codice di giustizia sportiva CONI, integrativo dell’art. 79 CGS FIGC, non sono stati rispettati, con la conseguenza che l’atto introduttivo del Crotone è inammissibile. Sottolineava, inoltre, come il Crotone non fosse associato alla LNPA al momento della delibera, con la conseguenza di un’evidente carenza di legittimazione attiva.

Le restanti controparti non intervenivano, ritenendo sufficiente riportarsi ai propri scritti difensivi. All’esito della discussione il Tribunale riservava la decisione.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, il Tribunale ritiene di dover affrontare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente FC Crotone (sollevata dalla Hellas Verona); tale eccezione non può condividersi, ed invero la FC Crotone risulta soggetto affiliato alla FIGC dunque ben può rivolgersi a questo Tribunale assumendo la lesione di una situazione giuridicamente protetta; la legittimazione della ricorrente discende dunque proprio dal tenore dell’art. 30 CGS CONI, sulla cui applicazione al caso in esame si dirà in seguito. Ovviamente il riconoscimento o meno della sussistenza del diritto è poi questione di merito che dunque non riguarda la legittimazione all’azione.

D’altra parte, nel processo sportivo (art. 47 CGS) la legittimazione attiva è caratterizzata dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del reclamante e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’accoglimento del gravame (in tal senso Corte Federale d’Appello n. 99/CFA/2022-2023/A).

Non v’è dubbio, pertanto che la FC Crotone nella propria azione abbia sostenuto una lesione della propria sfera giuridica di cui richiede tutela; in tale senso pertanto un difetto di legittimazione (attiva) non sussiste.

2. Sempre in via preliminare deve essere poi affrontata l’eccezione, sollevata da tutte le società associate alla LNPA circa la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Anche tale eccezione non può accogliersi in quanto l’azione del ricorrente specifica in modo esaustivo gli elementi e l’oggetto del contendere, così come le domande articolate.

Sul punto è opportuno precisare che l’identificazione dell’oggetto della domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto, producendosi l’inammissibilità quando, all’esito del predetto scrutinio, il petitum risulti incerto o del tutto mancante. “Quest’ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone al reclamante di specificare l’oggetto delle sue richieste, al fine di porre la parte deferita nelle condizioni di conoscere e di apprestare adeguate e puntuali difese e, al contempo, offrire al giudicante contezza non solo delle ragioni della domanda, ma anche del contenuto che ne forma oggetto” (Corte Federale d’Appello n. 132/CFA/2023-2024/E). in definitiva il ricorso della FC Crotone, secondo i criteri appena esposti, risulta del tutto comprensibile e dunque ammissibile, tanto che tutte le controparti costituite hanno potuto articolare le loro difese.

3. Deve, invece, ritenersi fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di cui all’art. 30 CGS CONI, sollevata dalla LNPA e da tutte le società alla stessa associate nella stagione 2021/2022.

Orbene come anche già esposto nelle difese delle controparti (LNPA e U.S. Salernitana 1919 srl, la Hellas Verona F.C. SpA, l’Empoli Football Club SpA e la Spezia Calcio srl,) l’odierna questione risulta analoga a quella di recente sollevata dal Frosinone Calcio s.r.l. e decisa da questo Tribunale con provvedimento n. 244/TFNSD 2023-2024, successivamente confermata dalla Corte Federale d'Appello con provvedimento a Sezioni Unite n. 5/CFA/2023-2024, proprio con inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di cui all’art. 30 CGS CONI.

Il Tribunale non ritiene che il ricorso oggi in esame offra spunti o argomenti nuovi e diversi da poter condurre ad una decisione di segno contrario a quella citata, che deve pertanto confermarsi anche per tale vicenda.

Ed invero, sul punto la FC Crotone, sostiene l’inapplicabilità dei termini di cui all’art. 30 CGS CONI al proprio ricorso,  ritenendo di aver agito, sempre per la tutela di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale, ma ai sensi dell’art. 79 CGS FIGC, chiedendo la condanna della “Lega Nazionale Professionisti Serie A al risarcimento del danno in favore di FC Crotone s.r.l. nella misura di 504.000,48 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 11.05.22 al completo soddisfo e oltre al danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa”.

Ritiene il collegio che le tesi della ricorrente non possano condividersi, in primo luogo circa l’applicazione dell’art. 79 CGS FIGC può rilevarsi quanto precisato dalla recente pronuncia della Corte Federale d’Appello secondo cui l’art. 79 CGS FIGC non è applicabile alla vicenda in esame in quanto “è una disposizione dettata per regolare il riparto di competenze tra Il Tribunale federale e il Giudice sportivo e … non può costituire certo l’escamotage per eludere il sistema dei termini perentori processuali” (Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite n. 0005/CFA/2024-2025).

Inoltre, è proprio l’esame del ricorso proposto che conduce all’applicazione dell’art. 30 CGS CONI; infatti è la stessa FC Crotone che precisa di essere titolare e di agire in forza di un “diritto rilevante per l’ordinamento federale” (pag. 6 ricorso); il diritto di cui la ricorrente si professa titolare, in verità, altro non è che una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento, così come chiaramente disciplinata e descritta dal citato art. 30 CGS CONI.

Ad ogni modo, nonostante la qualificazione adoperata dal ricorrente, non vi può essere dubbio che oggetto del giudizio sia, anche per espressa precisazione della FC Crotone, la decisione della LNPA di distribuire “per cassa” alle società che erano associate alla LNPA al momento dell’incasso, la somma ricevuta a titolo di transazione (pari ad 52.500.050,00), secondi i criteri della Legge Melandri vigenti ratione temporis, e non invece di dividerla tra le società aventi diritto, secondo un criterio di inerenza, tra cui era annoverata anche la FC Crotone per la stagione 2019/2020, decisione appunto presa con deliberazione assunta dall’Assemblea della LNPA del 11 maggio 2022.

Ritiene dunque il Collegio che il thema decidendum sia medesimo di cui al recente precedente del Frosinone Calcio e deve pertanto confermarsi l’inammissibilità del giudizio in quanto tardivo.

Il giudizio in questione non può infatti prescindere dall’esame della legittimità ovvero correttezza della detta delibera; d’altra parte circa il corretto inquadramento dell’azione, la stessa Corte Federale d’Appello già citata, ha rilevato come “per una giurisprudenza costante, sia civile che amministrativa, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte, ma deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio" (da ultimo: Cass. civ., Sez. III, 28 dicembre 2023, n. 36272; Cass. civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10727; Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2023, n. 3648)”.

In conclusione, il comportamento contra ius denunciato dalla ricorrente è evidente debba individuarsi nell’adozione, da parte dell’Assemblea della LNPA della delibera dell’11 maggio 2022, che si sostiene erronea ed ingiusta in quanto avente ad oggetto una illegittima distribuzione di risorse economiche in favore delle associate alla LNPA della stagione 2021-2022 con il conseguente risarcimento dei danni.

Non è dunque l’art. 79, comma 1, CGS FIGC che può invocarsi in questo caso, ma più correttamente l’art. 30 CGS CONI. Che, com’è noto, prevede che “Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”.

Posta pertanto l’applicazione al ricorso in esame dell’art. 30 CGS CONI, risulta pacifico che il ricorso della FC Crotone sia stato proposto ben oltre l’anno dall’accadimento che si sostiene illegittimo e cagione di danno, ossia appunto la deliberazione della LNPA dell’11 maggio 2022.

Circa poi la natura del termine lungo di un anno previsto dall’art. 30 CGS CONI, devono ribadirsi le considerazioni di questo Tribunale – come detto condivise dalla CFA a Sezioni Unite – secondo cui “il secondo termine è … un termine di chiusura, in quanto è previsto che il ricorso deve essere comunque depositato non oltre un anno dall’accadimento. La ratio di tale ultimo termine risiede nell’esigenza di garantire la stabilità e la certezza delle situazioni giuridiche, evitando, quindi, che un determinato atto o fatto possa essere messo in discussione sine die.” (TFNSD decisione n. 244/2023-2024).

Anche il termine lungo di un anno ha infatti natura decadenziale e prescinde dall’effettiva conoscenza del fatto generatore di danno; ciò significa che il ricorso del FC Crotone non può “essere proposto oltre un anno dall’accadimento, non solo nell’ipotesi in cui il ricorrente, in tale periodo di un anno, non abbia avuto conoscenza dell’atto o fatto lesivo della propria situazione giuridicamente protetta (in caso contrario opererebbe il termine breve di 30 giorni), ma anche nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia avuto notizia dell’evento lesivo dopo il decorso di un anno dall’accadimento” (TFNSD decisione n. 244/2023-2024).

Nel caso di specie, la FC Crotone ha depositato innanzi al Tribunale Federale il ricorso in data 5 giugno 2024 e, quindi, ben oltre un anno dall’assunzione della delibera della LNPA, avvenuta in data 11 maggio 2022, dalla quale, non v’è dubbio, sarebbe derivata la lesione della situazione giuridicamente protetta nell’ambito dell’ordinamento federale oggi lamentata.

In definitiva, il ricorso della FC Crotone srl deve ritenersi inammissibile, in quanto proposto oltre il termine perentorio di un anno dall’accadimento. La declaratoria di inammissibilità del ricorso assorbe poi ogni altra questione sia preliminare che di merito proposta dalle parti.

4. Quanto alla richiesta di rimessioni in termine della ricorrente valga quanto segue.

In ordine a tale ultimo aspetto non si può dubitare che la FC Crotone fosse in condizione di acquisire conoscenza dell’accadimento ritenuto dalla stessa lesivo.

Ed invero già in data 14.11.2022 la FC Crotone inviava una propria pec alla LNPA il cui oggetto era “istanza di accesso ai documenti amministrativi - accordo mediapro”. La LNPA rispondeva a tale pec con comunicazione del 3.12.2022 con cui precisava che “i giudizi pendenti tra la nostra Lega e le società facenti capo a MediaPro per il triennio 2018/21 sono stati rinunciati ed estinti.

Alla predetta estinzione non sono conseguite utilità destinabili alla Vs. Società”.

Orbene risulta quindi evidente che la FC Crotone sapesse già nel novembre 2022, dunque ben prima dello spirare del termine annuale di cui all’art. 30 CGS CONI, dell’esistenza di un accordo tra la LNPA e Mediapro; ed anzi sapesse anche che da tale accordo non erano comunque “conseguite utilità destinabili alla Vs. Società”.

Ciononostante la ricorrente ha lasciato passere ulteriori mesi senza porre in essere alcuna attività a tutela dei propri diritti; infatti la FC Crotone, una volta ricevuta la risposta della LNPA, non ha portato avanti alcuna attività di ulteriore indagine, ma ha in sostanza cessato di seguire una vicenda cui - ora sostiene - era direttamente interessata; tutto ciò senza considerare che già sulla base della semplice consultazione periodica del sito della LNPA, erano indicati la data e l’oggetto (“Transazione Mediapro: ripartizione risorse”) della discussa assemblea dell’11 maggio 2022. Dunque, anche dopo aver appresso che la ripartizione delle risorse vedeva esclusa la FC Crotone in quanto – come detto – dall’accordo non erano “conseguite utilità destinabili alla Vs. Società”, la stessa reclamante nulla ha fatto a tutela della propria posizione.

Anche sul punto devono pertanto ribadirsi le recenti considerazioni di questo Tribunale secondo cui “l’istituto della rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà, ovvero in generale da impedimenti che non potrebbero essere rimossi con una condotta mediamente diligente” (TFNSD decisione n. 244/2023-2024). Ebbene, nel caso di specie, per i motivi esposti, non può ravvisarsi la sussistenza di una causa di decadenza non imputabile alla ricorrente.

Come si è innanzi detto, la FC Crotone era a conoscenza della pendenza del giudizio con la Mediapro, l’avviso di convocazione dell’assemblea, con il relativo ordine del giorno, era stato pubblicato sul sito della Lega, del fatto era stata data diffusione mediatica, la ricorrente era poi a conoscenza dell’avvenuto accordo transattivo e della sua esclusione da ogni ripartizione di utilità. Tutte queste circostanze portano a concludere per la non sussistenza dei presupposti per ritenere l’inerzia della FC Crotone incolpevole.

Deve dunque escludersi la richiesta della ricorrente volta ad ottenere una remissione in termini.

5. Quanto alle spese del giudizio, così come per quello analogo instaurato dal Frosinone Calcio, il Collegio ritiene che la novità e la particolarità delle questioni trattate giustifichino la compensazione tra le parti delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal FC Crotone.

Compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 29 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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