FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 3/AA del 01/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CIRIOLO ASD IRIS 1914
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1137 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Matteo CIRIOLO, e della società A.S.D. IRIS 1914, avente ad oggetto la seguente condotta:
MATTEO CIRIOLO, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Iris 1914, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dopo la gara Leone XIII Sport – Iris 1914 disputata in data 12 maggio 2024 valevole quale gara di play off del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Lombardia, a mezzo di una “storia” pubblicata sul profilo personale del social network “Instagram”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del citato incontro, nonché delle sezioni AIA di Milano e Pavia;
A.S.D. IRIS 1914, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Matteo Ciriolo;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo CIRIOLO e dal Sig. Arnaldo CHIERICHETTI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. IRIS 1914;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Matteo CIRIOLO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. IRIS 1914;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.