FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.10/AA del 04/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GUAZZOLI ASD ROCCA PRIORA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 831 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Stefano GUAZZOLI, e della società ASD ROCCA PRIORA RDP CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO GUAZZOLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rocca Priora, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2023 – 2024 fino ad almeno il 21.4.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD ROCCA PRIORA RDP CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Stefano Guazzoli all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano GUAZZOLI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ROCCA PRIORA RDP CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Stefano GUAZZOLI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD ROCCA PRIORA RDP CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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