FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.11/AA del 04/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAMILLETTI CS VILLA MUSONE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 814 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gianluca CAMILLETTI, e della società C.S. VILLA MUSONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA CAMILLETTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Villa Musone, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 1.2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico e dal Manuale Scuola Calcio Elite del Settore Giovanile e Scolastico allegato al Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.29 del 22.8.2022, per avere lo stesso quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Villa Musone, consentito e comunque non impedito che venisse utilizzato indebitamente il logo di “Scuola Calcio” ora denominato “Settore Giovanile” nella stagione sportiva 2023 - 2024 fino al 6.3.2024, data in cui con Comunicato Ufficiale n. 73 la Delegazione Provinciale di Ancona ha pubblicato il riconoscimento della società dallo stesso rappresentata come Club Giovanile di 1° livello;

C.S. VILLA MUSONE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Gianluca Camilletti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca CAMILLETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società C.S. VILLA MUSONE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca CAMILLETTI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società C.S. VILLA MUSONE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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