FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.27/AA del 12/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da NIZZARI ASD SPORT PALMI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 869 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe Antonio NIZZARI, e della società A.S.D. SPORT PALMI, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIUSEPPE ANTONIO NIZZARI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sport Palmi 2018, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante sia stato ritualmente convocato per i giorni 15 e 16 maggio 2024, senza addurre preventivamente alcun motivo di legittimo impedimento;
A.S.D. SPORT PALMI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giuseppe Antonio NIZZARI;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe Antonio NIZZARI e dal Sig. Massimo MANRICOLA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORT PALMI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Giuseppe Antonio NIZZARI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORT PALMI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.