FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.30/AA del 15/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da STEVANATO ACD ROBEGANESE FULGOR SALZANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 908 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Riccardo STEVANATO, e della società A.C.D. ROBEGANESE FULGOR SALZANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

RICCARDO STEVANATO, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.C.D. Robeganese Fulgor Salzano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 31.8.2022, sebbene sprovvisto di poteri di rappresentanza ed all’insaputa del presidente della A.C.D. Robeganese Fulgor Salzano, sottoscritto il contratto di collaborazione professionale tra società A.C.D. Robeganese Fulgor Sazano ed il calciatore sig. Andrea Migliorini per la stagione sportiva 2022 – 2023, utilizzando anche il timbro ufficiale di tale società;

A.C.D. ROBEGANESE FULGOR SALZANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Riccardo STEVANATO;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo STEVANATO e dal Sig. Roberto PICCOLI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.C.D. ROBEGANESE FULGOR SALZANO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo STEVANATO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C.D. ROBEGANESE FULGOR SALZANO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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