FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.34/AA del 18/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CUCINELLI DE MARIA A.S.D. CAPO DI LEUCA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1208 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Federico Cucinelli, e della società A.S.D. CAPO DI LEUCA, avente ad oggetto la seguente condotta:
FEDERICO CUCINELLI, calciatore minorenne tesserato per la società A.S.D. CAPO DI LEUCA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 63 del 26.4.2024 della Delegazione Distrettuale di Maglie, con il quale sono stati resi noti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale relativi alla gara A.S.D. CAPO DI LEUCA – A.S.D. DE FINIBUS TERRAE CORSANO disputata in data 21.4.2024, valevole per il girone A del campionato Allievi Under 17 della Delegazione Distrettuale di Maglie, a mezzo di messaggi inviati sulla pagina della sezione AIA di Casarano dei social network “facebook” e “instagram”, nonché a mezzo di un messaggio di posta elettronica inviato in data 26.4.2024 alle ore 14.10 dal proprio indirizzo di posta elettronica all’indirizzo e-mail della medesima sezione AIA, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della credibilità della classe arbitrale, dell’Organo Tecnico della sezione AIA di Casarano e dell’arbitro della citata gara;
A.S.D. CAPO DI LEUCA, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Federico Cucinelli; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fernando Cucinelli e dalla Sig.ra Cosima De Maria in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenne Federico CUCINELLI, e dal Sig. Pierluigi CAPUTO in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CAPO DI LEUCA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Federico CUCINELLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CAPO DI LEUCA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.