FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.36/AA del 22/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TESTA GALLETTI ASD ACADEMY LIVORNO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 875 pfi 23-24 adottato nei confronti delle Sig.ri Riccardo TESTA, Lorenzo GALLETTI, e della società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 RICCARDO TESTA, all’epoca dei fatti presidente dotato di potersi di rappresentanza della società A.S.D. Academy Livorno Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, prima del termine della stagione sportiva 2022 – 2023, consentito e comunque non impedito che venisse annunciato mediante la pagine del social network Facebook della società dallo stesso rappresentata il tesseramento per la stagione sportiva 2023 – 2024 dei seguenti tecnici e calciatori, in pendenza di tesseramento degli stessi per altre società: in data 7.6.2023 il tesseramento del tecnico sig. Nicola Ballerini in pendenza di tesseramento dello stesso per la società A.S.D. Castelnuovo Val di Cecina, in data 8.6.2023 il tesseramento del tecnico sig. Massimiliano Castellani in pendenza di tesseramento dello stesso per la società Armando Picchi Calcio Srl, in data 23.6.2023 il tesseramento del calciatore sig. Francesco Malloggi in pendenza di tesseramento dello stesso per la società A.S.D. Atletico Etruria. in data 24.6.2023 il tesseramento del calciatore sig. Tommaso Marasco in pendenza di tesseramento dello stesso per la società A.S.D. Atletico Etruria, in data 27.6.2023 il tesseramento del calciatore sig. Filippo Marini in pendenza di tesseramento dello stesso per la società G.S.D. Rosignano Solvey 1922; in data 30.6.2023 il tesseramento del calciatore sig. Filippo Catarsi in pendenza di tesseramento dello stesso per la società G.S.D. Rosignano Solvey 1922;

LORENZO GALLETTI, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. Academy Livorno Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, prima del termine della stagione sportiva 2022-2023, annunciato mediante la pagina del social network Facebook della società A.S.D. Academy Livorno Calcio il tesseramento per la stagione sportiva 2023 - 2024 dei seguenti tecnici e calciatori, in pendenza di tesseramento degli stessi per altre società: in data 7.6.2023 il tesseramento del tecnico sig. Nicola Ballerini in pendenza di tesseramento dello stesso per la società A.S.D. Castelnuovo Val di Cecina, in data 8.6.2023 il tesseramento del tecnico sig. Massimiliano Castellani in pendenza di tesseramento dello stesso per la società Armando Picchi Calcio Srl, in data 23.6.2023 il tesseramento del calciatore sig. Francesco Malloggi in pendenza di tesseramento dello stesso per la società A.S.D. Atletico Etruria. in data 24.6.2023 il tesseramento del calciatore sig. Tommaso Marasco in pendenza di tesseramento dello stesso per la società A.S.D. Atletico Etruria, in data 27.6.2023 il tesseramento del calciatore sig. Filippo Marini in pendenza di tesseramento dello stesso per la società G.S.D. Rosignano Solvey 1922; in data 30.6.2023 il tesseramento del calciatore sig. Filippo Catarsi in pendenza di tesseramento dello stesso per la società G.S.D. Rosignano Solvey 1922;

A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Riccardo TESTA e Lorenzo GALLETTI;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo GALLETTI e dal Sig. Riccardo TESTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo TESTA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo GALLETTI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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