FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.48/AA del 29/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE SANTIS SPORTING HORNETS
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 756 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio DE SANTIS, e della società SPORTING HORNETS, avente ad oggetto la seguente condotta:
FABRIZIO DE SANTIS, all’epoca dei fatti Presidente della Società Sporting Hornets, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 39, lettera G, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto le mansioni di allenatore della società SPORTING HORNETS, come risulta dalle audizioni svolte e dai filmati effettuati dai rappresentanti della Procura Federale, nonostante fosse privo della necessaria qualifica rilasciata dal Settore Tecnico;
SPORTING HORNETS, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Fabrizio De Santis all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio DE SANTIS, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società SPORTING HORNETS;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio DE SANTIS, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SPORTING HORNETS;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.