FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.55/AA del 29/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAMPOLATTANO DI BENEDETTO VOLGGER ASD MERAN WOMEN

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 598 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea CAMPOLATTANO, Pietro DI BENEDETTO e Sabine VOLGGER, e della società ASD MERAN WOMEN, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA CAMPOLATTANO, all’epoca dei fatti dirigente e responsabile della prima squadra con qualifica UEFA B tesserato per la società A.S.D. Meran Women, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023/2024, sino alla data del suo esonero dal ruolo di responsabile della prima squadra della società A.S.D. Meran Women, posto in essere comportamenti gravemente irriguardosi e minacciosi nei confronti di diverse calciatrice tesserate e dell’intero gruppo squadra della ASD Meran Women;

PIETRO DI BENEDETTO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Meran Women, nonché, a decorrere dal 22.12.2023, presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto l’accordo datato 10.12.2023, denominato “Proposta ingresso direttivo rilevazione società Di Benedetto Pietro”, impegnandosi a sottacere ed a non far trapelare, anche mediante la sottoscrizione di appositi “patti di riservatezza” da parte delle calciatrici tesserate per la società ASD Meran Women, ogni condotta di possibile rilevanza disciplinare in ordine alle “vicende di spogliatoio e diverbi interni tra società, allenatore, staff e calciatrici” emerse antecedentemente alla data di sottoscrizione del predetto accordo (10.12.2023), subordinando, dunque, il proprio ingresso all’interno della predetta compagine societaria al rispetto di tale condizione; nonché per avere lo stesso, con il medesimo accordo datato 10.12.2023, condizionato l’acquisizione da parte dello stesso della ASD Meran Women alla rinuncia da parte dell’allora presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig.ra Sabine Volgger, dell’esposto avente ad oggetto “Minacce e ricatti da parte del gruppo squadra” di cui alla segnalazione pervenuta alla Procura Federale da parte del Dipartimento Calcio Femminile della LND in data 12.12.2023;

SABINE VOLGGER, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Meran Women ed attualmente soggetto non tesserato, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa sottoscritto per accettazione l’accordo datato 10.12.2023 denominato “Proposta ingresso direttivo rilevazione società Di Benedetto Pietro”, impegnandosi a sottacere ogni condotta di possibile rilevanza disciplinare in ordine alle “vicende di spogliatoio e diverbi interni tra società, allenatore, staff e calciatrici” emerse antecedentemente alla data della sua sottoscrizione (10.12.2023); nonché per avere la stessa, in ottemperanza alla propria adesione alle condizioni di cui all’accordo datato 10.12.2023, sottoscritto e trasmesso alla Procura Federale una lettera datata 20.1.2024 avente ad oggetto “Integrazione per esposto Procura Federale Meran Women”, richiedendo l’annullamento o l’archiviazione dell’esposto di cui alla segnalazione pervenuta alla Procura Federale da parte del Dipartimento Calcio Femminile della LND in data 12.12.2023;

ASD MERAN WOMEN, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Pietro Di Benedetto, Sabine Volgger ed Andrea Campolattano; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CAMPOLATTANO, dal Sig. Pietro DI BENEDETTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MERAN WOMEN, e dalla Sig.ra Sabine VOLGGER;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Andrea CAMPOLATTANO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Pietro DI BENEDETTO, di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Sabine VOLGGER, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD MERAN WOMEN;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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