FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.58/AA del 29/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PLOTEGHER INAMA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 888 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano PLOTEGHER e Lorenzo INAMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO PLOTEGHER, all’epoca dei fatti Componente Organo Tecnico Sezionale appartenente alla sezione AIA di Trento, in violazione dell’art. 42, punto 1 e 2, del Regolamento A.I.A. in relazione all’art. 40 comma 1 ter delle N.O.I.F., per avere designato l’arbitro effettivo sig. Lorenzo Inama, tesserato in qualità di calciatore per la società ASD Predaia, a dirigere la gara Vipo Trento – Toblino Calcio del 18.2.2024 valevole per il girone A del campionato Under 17 Elite del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nonostante la società ASD Predaia è inserita nella stessa categoria Under 17 Elite e nello stesso girone (A) delle società USD Vipo Trento e ASD Toblino Calcio;

LORENZO INAMA, all’epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla Sez. AIA di Trento, in violazione dell’art. 42, punto 1 e 2, del Regolamento A.I.A. in relazione all’art. 40, comma 1ter, delle N.O.I.F., per avere arbitrato, pur essendo tesserato in qualità di calciatore per la società ASD Predaia, la gara Vipo Trento – Toblino Calcio del 18.2.2024 valevole per il girone A del campionato Under 17 Elite del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nonostante la società ASD Predaia, per la quale era tesserato in qualità di calciatore all’epoca dei fatti, fosse inserita nella stessa categoria Under 17 Elite e nello stesso girone (A) delle società USD Vipo Trento e ASD Toblino Calcio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Stefano PLOTEGHER e Lorenzo INAMA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Stefano PLOTEGHER, e di 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Lorenzo INAMA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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