F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0013/CFA pubblicata il 30 Luglio 2024 (motivazioni) – S.P.A.L. S.r.l.-sig. Joseph Tacopina-PF
Decisione/0013/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0153/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Mauro Mazzoni – Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
Domenico Luca Scordino - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0153/CFA/2023-2024 proposto dalla società S.P.A.L. S.r.l. e dal sig. Joseph Tacopina in data 25.06.2024,
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0258/TFNSD-2023-2024 del 18.06.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 22.07.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Domenico Luca Scordino; e uditi l’Avv. Alberto Fantini e l’Avv. Gianluca Cambareri per i reclamanti, l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura Federale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto Prot. n. 28855/989pf23-24/GC/gb del 17 maggio 2024, il Procuratore federale deferiva dinanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare:
A) il sig. Tacopina Joseph, n.q. di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della SPAL Srl, dal 18/03/2022, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto la società SPAL Srl, entro il termine del 18 marzo 2024, al versamento delle ritenute Irpef, relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2024, per un importo complessivo di Euro 340.488,75, e dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2024, per un importo complessivo di Euro 232.531,00;
B) la società S.P.A.L. Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente; per responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto.
Veniva, in particolare, contestato ai deferiti di aver effettuato in ritardo - rispetto al termine federale del 16 marzo 2024, automaticamente prorogato al 18 marzo 2024 per tenere conto dei giorni festivi - il versamento di taluni importi in scadenza nel periodo gennaio–febbraio 2024 riguardanti ritenute Irpef e contributi Inps.
Il mancato versamento operato dalla società sportiva era stato oggetto di apposita segnalazione della Co.Vi.So.C. (Prot. n. 2341/2024 del 16.04.2024) con la quale la Commissione rappresentava di aver riscontrato “all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo […], che la Società S.P.A.L. S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 18 marzo 2024, al versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 per un importo complessivo di 340.488,75 Euro e dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2024 per un importo complessivo di 232.531,00 Euro, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF. Preso atto di quanto sopra, la Co.Vi.So.C. ha deliberato di trasmettere gli atti alla Procura federale per gli adempimenti di competenza”.
A valle di una simile segnalazione, la Procura federale avviava il proprio procedimento disciplinare e, con comunicazione Prot. 27261/989pf23-24/GC/gb del 30.04.2024, notificava le conclusioni delle indagini. Tale atto era trasmesso al sig. Joseph Tacopina (quale presidente della S.P.A.L. Srl), alla S.P.A.L. Srl stessa, nonché al sig. Corrado Di Taranto nella sua qualità di procuratore speciale (e direttore generale) della società.
Il sig. Corrado Di Taranto formulava una proposta di accordo ex art. 126 del CGS, alla quale la Procura federale aderiva.
Per contro, il sig. Joseph Tacopina e la S.P.A.L. Srl non svolgevano attività difensive. Pertanto, con atto del 17.05.2024, il Procuratore federale dava corso al deferimento del sig. Joseph Tacopina e della S.P.A.L. Srl per i titoli e le violazioni già sopra menzionate.
Con la decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0258/TFNSD-2023-2024, pubblicata in data 18 giugno 2024, qui gravata, il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare così statuiva: “irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Joseph Tacopina, mesi 3 (tre) di inibizione; - per la società Spal Srl, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva”.
Nella propria motivazione, il Tribunale dava atto della natura documentale del mancato pagamento contestato e dunque della responsabilità dei deferiti. Segnalava il Tribunale che “[d]alla documentazione depositata in atti, emerge difatti che la società SPAL ha provveduto al pagamento delle ritenute Irpef, relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 e dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2024, solo in data 20.04.2024. Tale pagamento è, quindi, stato effettuato in violazione del termine del 18 marzo 2024 previsto dalle NOIF”.
Ancora, il Tribunale rappresentava che l’intervenuto pagamento tardivo non rileva ai fini dell’esenzione della responsabilità posto che “mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento sono fattispecie equiparate (cfr. CFA, n. 62/2019-2020)”, essendo irrilevante la circostanza che “l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo) (CFA, n. 104/2023-2024)”.
Avverso la decisione del Tribunale federale propongono ora reclamo il sig. Joseph Tacopina e la società sportiva S.P.A.L. Srl.
Resiste con memoria la Procura federale. Nel corso della discussione, peraltro, la Procura federale ha altresì sollevato una eccezione di tardività di taluni documenti depositati dalla difesa dei reclamanti solo con memoria del 18.07.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo deve essere respinto.
I reclamanti si affidano ad un unico motivo di reclamo, poi però declinato in almeno cinque profili di censura, come via via emendati e integrati anche in sede di memoria, con deposito di documenti.
Sostanzialmente, all’interno del motivo rubricato come “Violazione del principio di proporzionalità e mancata valutazione di una causa di forza maggiore” i reclamanti sostengono: (i) di ritenere innanzitutto sproporzionata la sanzione comminata al presidente Joseph Tacopina e alla società, tanto più in rapporto a quella concordata nell’ambito del procedimento ex art. 126 CGS al sig. Corrado Di Taranto, procuratore speciale della Società; (ii) di ritenere comunque non considerata dal Tribunale la buona fede dei reclamanti e il relativo ravvedimento operoso; (iii) e ancora di ritenere non considerata la causa di forza maggiore rappresentata dai ritardi nella messa a disposizione della società delle risorse finanziarie, conseguenti a “trasferimenti bancari transfrontalieri” e alle attività di “Anti Money Laundering”; (iv) di ritenere, peraltro, sussumibile nella fattispecie dell’errore scusabile il mancato pagamento nei termini; e infine (v) di ritenere in particolare e in ogni caso scusabile la condotta del sig. Joseph Tacopina (motivo in particolare introdotto in sede di memoria), sia per la specifica condizione di forza maggiore conseguente ai propri impegni professionali negli USA, sia ancora per via dell’esistenza di un direttore generale con poteri di procuratore speciale al quale erano stati delegati, tra gli altri, i poteri necessari in ambito di pagamento degli F24 entro limiti molto ampi.
Nessuna delle obiezioni sollevate nel reclamo merita seguito. E ciò, tra l’altro, potendosi anche prescindere, per la prevalenza dell’infondatezza nel merito, da questioni attinenti all’inammissibilità di censure introdotte solo con memoria ovvero da questioni attinenti alla tardività di talune produzioni documentali (effettuate solo nel corso del procedimento di appello pur trattandosi di documenti già nella disponibilità dei reclamanti anche nel corso del primo grado di giudizio).
Il ragionamento del Tribunale di primo grado appare innanzitutto immune da censure, sia con riguardo alla individuazione della violazione (effettivamente risultante per tabulas come rileva il Tribunale), e sia con riguardo alla determinazione della sanzione irrogata, anche solo in termini di proporzionalità.
Premessa invero la rilevanza della violazione commessa dalla S.P.A.L. Srl in termini di importanza dell’importo non tempestivamente versato, e altresì premessa la necessaria valutazione del mancato versamento quale doppia violazione, posto che i mancati versamenti di Irpef e Inps costituiscono fattispecie diverse (in argomento si veda ex plurimis CFA, SS.UU., n. 132/20232024 e CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024, confermata dal Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, in data 3.05.2024), la sanzione di tre mesi di inibizione appare tutt’altro che priva di giustificazione rispetto ad una sanzione di 45 giorni accordata su richiesta (al sig. Corrado Di Taranto).
A mente dell’art. 126 CGS, infatti, è prevista la possibilità di ridurre sino alla metà la sanzione applicabile, con ciò potendosi considerare che tra i tre mesi di inibizione comminati al sig. Joseph Tacopina e i 45 giorni, sopra detti, sussiste un rapporto sostanzialmente pari ad un mezzo.
La sanzione, dunque, appare congrua in senso assoluto e per nulla irragionevole in termini di proporzionalità al caso concreto. D’altronde, è vero che il principio di proporzionalità, quale canone che in generale governa le fattispecie di irrogazione di sanzioni, si declina tenendo conto delle diverse posizioni rivestite dai sanzionati. Nel valutare una eventuale sproporzione, in altre parole, deve tenersi conto del ruolo di primus inter pares del presidente di una società; posizione di priorità alla quale può corrispondere una maggiore severità della sanzione (in argomento: Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 55/2018).
Anche la congruità dei tre punti di penalizzazione irrogata alla società appare esente da vizi. Rispetto a tale sanzione, peraltro, il motivo di reclamo appare persino perplesso posto che risulta impossibile operare un confronto tra sanzioni di natura diversa (inibizione e punti di penalizzazione).
Ad ogni buon conto, tenuto conto del minimo edittale imposto dall’art. 33 del CGS nei confronti delle società sportive (che si riferisce ad almeno due punti di penalizzazione per singola violazione), i tre punti di penalizzazione irrogati alla S.P.A.L. Srl appaiono più che giustificati in riferimento alla già richiamata sussistenza di una doppia violazione riscontrabile nel caso di specie (mancato versamento di due mensilità di ritenute Irpef e mancato versamento di una mensilità di contributi Inps). Anzi, il Tribunale federale sembra avere tenuto conto di una reale proporzionalità della sanzione rispetto alla circostanza che una violazione, quella relativa alle ritenute Irpef, riguardava l’intero di un bimestre, mentre la violazione contributi Inps riguardava solo una mensilità.
Infondato è anche il profilo concernente la buona fede e il ravvedimento operoso dei reclamanti. Sul punto, appaiono pienamente condivisibili i principi affermati dal Tribunale di primo grado, che peraltro si basano su ripetuti arresti di questa Corte: il tardivo pagamento integra, comunque, la violazione dell’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF e un tale ravvedimento non opera da causa di esclusione della punibilità (in argomento: CFA, SS.UU., n. 104/2023-2024).
Quanto appena detto consente anche di escludere qualunque rilevanza di un “errore scusabile”. La disciplina dettata in materia di regolarità fiscale e contributiva si inserisce in un “contesto regolamentare [che ha ad oggetto] la centralità del perseguimento dell’obiettivo di un attento controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare svolgimento dei campionati” (CFA, SS.UU., n. 132/2023-2024). Siamo pertanto di fronte ad un architrave della disciplina concernente la stabilità finanziaria delle società.
Per questa ragione “la penalizzazione di punti in classifica […] si ripercuote anche sulla sfera giuridica degli altri competitori” ed è “tesa al ripristino della par condicio” (CFA, SS.UU., n. 108/2022-2023).
Posto, allora, che l’adempimento o meno delle predette disposizioni incide direttamente sulle altre società (che invece siano adempienti) non può ammettersi alcun errore scusabile. Ciò, tanto più considerato che per la configurazione dell’errore scusabile, rispetto alle norme sanzionatorie, è necessario che l’errore tragga origine da incertezze e difficoltà obiettive di interpretazione della normativa, ovvero dalla novità della questione ovvero ancora dall’oscillazione della giurisprudenza; circostanze tutte che devono essere accertate nel caso concreto (in argomento Collegio di garanzia dello sport, n. 5/2014) ma che qui mancano del tutto.
In questo senso è stato considerato da questa Corte (CFA, SS.UU., n. 8/2023-2024) che, ai fini dell’applicazione dell’errore scusabile non sono sufficienti la semplice buona fede e l'esistenza di fattori soggettivi, ma occorre che obiettivamente l'errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS «l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». L’errore sul divieto, pertanto, può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivi da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (CFA, Sez. I, n. 44/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 104/2022-2023). Inoltre - secondo un orientamento – esso potrebbe concernere solo l’erronea applicazione di disposizione processuale e non di carattere sostanziale, come nel caso di specie (Alta corte di giustizia sportiva n. 25/2012; Alta corte di giustizia sportiva n. 3/2013; Alta corte di giustizia sportiva n. 30/2013).
Privo di qualunque sostengo probatorio – come in effetti obiettato dalla difesa della Procura federale – è poi l’assunto dei reclamanti, secondo cui la società non avrebbe potuto adempiere all’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF per ragioni di ritardo nei trasferimenti transfrontalieri per i controlli anti-money laundering.
La totale carenza di prova non consente di assegnare alcun pregio al motivo di reclamo.
Anche tenuto conto dei termini effettivi delle procedure previste dalla normativa bancaria in materia (v. il d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. n. 90/2017), non è offerta alcuna prova che si sia verificata una sospensione del trasferimento bancario di risorse finanziarie per quasi tre mesi (la S.P.A.L. Srl risulta inadempiente da gennaio 2024 e ha poi pagato ad aprile 2024). Ciò, peraltro, senza che la Società possa avere reagito e senza aver ottenuto alcun documento da esibire a sostegno dell’asserita causa di forza maggiore.
Neppure meritevole di accoglimento è l’ultimo argomento dedotto dai reclamanti. Profilo di reclamo per vero dedotto in riferimento essenzialmente alla sanzione del sig. Joseph Tacopina e concernente vuoi la presenza di altro soggetto delegato al pagamento degli F24, vuoi ancora l’assenza dall’Italia del presidente della S.P.A.L. Srl per ragioni professionali.
In proposito, come segnalato dalla difesa della Procura federale, è vero che il presidente di una società ricopre un ruolo di garanzia che non può renderlo esente da censure per il solo fatto dell’esistenza di un procuratore speciale dotato di un potere peraltro concorrente ma certo non sostitutivo e liberatorio.
Appare allora meritevole di conferma l’orientamento di questa Corte – opportunamente richiamato dalla Procura federale – secondo cui “lo status di Presidente di una società si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del Presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità. La responsabilità del Presidente non è pertanto una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva cioè di qualsiasi elemento soggettivo, ma è piuttosto una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile non tanto nella c.d. culpa in eligendo (nella scelta di fatto di un soggetto che ha agito nell’interesse della società) o nella c.d. culpa in vigilando (nel non aver controllato che il comportamento dell’extraneus fosse conforme e coerente con la disciplina dell’ordinamento sportivo, nel caso di specie per la carenza di un contratto formale di sponsorizzazione, per la mancanza di documenti contabili idonei a dar conto della corretta gestione del rapporto contrattuale con il tecnico), quanto piuttosto nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società (e di coloro, anche non tesserati, che hanno agito in nome o nell’interesse della stessa) derivanti proprio dall’assunzione della predetta funzione di Presidente” (così CFA, Sezione I, n. 63/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023).
Nel caso specifico, un tale orientamento appare tanto più calzante se rapportato ai poteri comunque assegnati al presidente Joseph Tacopina, come risultanti dalla visura in atti. Al presidente Tacopina, invero, erano stati conferiti “tutti i poteri per l’ordinaria amministrazione della S.P.A.L. in relazione al compimento di qualunque atto o attività di gestione della società rientrante nell’oggetto sociale”.
D’altro lato, ancora di recente la Corte di Cassazione (sentenza n. 1153 dell’11.01.2024) ha segnalato che, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (sull’onere della prova), l’attore è tenuto alla prova dei fatti che egli pone a fondamento della sua pretesa, mentre il convenuto è tenuto alla prova dei fatti modificativi o estintivi. In materia di procedimenti sanzionatori o di norme di comando che impongano un facere (sempre secondo la Corte di Cassazione n. 1153/2024) il principio appena richiamato comporta che l’autorità agente (nel nostro caso la Procura federale), una volta dimostrata la violazione della norma, può operare secondo presunzioni ovvero in ragione del ruolo svolto al fine di individuare il responsabile della violazione (ovvero comunque il soggetto cui la violazione debba essere imputata).
Spetta invece all’incolpato dimostrare il proprio comportamento incolpevole (cioè i fatti estintivi della responsabilità).
Ciò non determina una integrale inversione dell’onere della prova, ma scandisce la caratteristica degli illeciti di mera trasgressione, che impongono al giudice “di individuare l’autore dell’inosservanza secondo un giudizio di colpevolezza normativo, ancorata cioè a parametri di legge o regolamentari esterni al dato psicologico, con limitazione dell’indagine, sull’elemento oggettivo dell’illecito, all’accertamento della suitas della condotta inosservante” (Cass. n. 1153/2024).
Dunque, la responsabilità del presidente di una società sportiva rispetto alla supervisione e controllo dell’adempimento dei pagamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, non appare revocabile in dubbio. Sul presidente di una società sportiva, quale legale rappresentante della società stessa e pertanto quale soggetto nella cui sfera di controllo si è prodotta la trasgressione, spetta l’onere di provare il proprio comportamento positivo rivolto all’adempimento della norma invece violata.
Ma all’opposto, i reclamanti non hanno offerto alcuna dimostrazione di un comportamento attivo incolpevole ovvero di una inesigibilità dell’obbligazione nei confronti del sig. Joseph Tacopina. Irrilevante sotto tale profilo appare anche la documentazione prodotta dal reclamante con la memoria del 18.07.2024; documentazione volta a dimostrare la propria permanenza negli USA in un periodo almeno in parte (ma neppure del tutto) sovrapponibile con la scadenza federale di cui all’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF.
In disparte ogni questione di ammissibilità del documento (concernente un arbitrato svoltosi a New York nel febbraio 2024), il reclamo non risulta in grado di superare la circostanza –come commentato anche con riguardo ai presunti ritardi da controllo di anti-money laundering – che la S.P.A.L. Srl non ha adempiuto ai propri obblighi di versamento da gennaio 2024 ad aprile 2024.
In altri termini, la circostanza che il sig. Joseph Tacopia potesse essere trattenuto all’estero per il medesimo periodo – o per una parte di esso – non può valere ad esentarlo da responsabilità rispetto al contenuto dell’art. 85 NOIF.
L’art. 4, comma 1, CGS, dedotto nel deferimento e accolto dal Tribunale di primo grado, appare inequivocabile là ove impone ai “soggetti di cui all'art. 2 [cioè anche ai presidente di società, quali soggetti aventi ruolo decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale] l'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e [di osservare] i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.
La violazione dell’art. 85 NOIF, per il carattere di essa e per la relativa centralità nel panorama dell’equilibrio economicofinanziario delle società sportive e del controllo di tale equilibrio, implica con certezza una “mancata osservanza delle NOIF” e parimenti implica la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità.
Con la conseguenza di rendere doverosa la sanzione della inibizione (ex art. 4, comma 2).
In definitiva, per le ragioni sopra dette, il reclamo proposto dalla società S.P.A.L. S.r.l. e dal sig. Joseph Tacopina deve essere respinto, restando quindi confermate le sanzioni irrogate dalla decisione di primo grado.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico Luca Scordino Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce