F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0026/TFN – SD del 30 Luglio 2024 (motivazioni) – Dario Millea – Reg. Prot. 266/TFN-SD

Decisione/0026/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0266/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Giorgia Marina Caccamo - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 25 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31708/788pf23-24/GC/ep del 21 giugno 2024, depositato il 25 giugno 2024, nei confronti del sig. Dario Millea, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 21 giugno 2024, prot. 31708/788pf23-24/GC/ep, ha deferito a questo Tribunale il sig. Dario Millea, all’epoca del fatto arbitro effettivo tesserato A.I.A. ed iscritto alla Sezione di Catanzaro, al quale ha contestato la violazione dell’art. 42 comma 1 del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento A.I.A., per avere lo stesso, in occasione della gara Cassano Sybaris – Sersale del 4 febbraio 2024, valevole per il campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, in vari momenti dell’incontro, offeso ed insultato alcuni calciatori della società Cassano Sybaris.

Il caso era stato aperto  da una lettera datata 5 febbraio 2024, inviata dal Presidente di detta società, Giuseppe Azzolino, al Presidente del Comitato Regionale Calabria, Saverio Mirarchi, con la quale si denunciava che l’arbitro Millea, durante le fasi di giuoco della gara sopra evidenziata, aveva proferito contro alcuni dei suoi calciatori le seguenti frasi minacciose ed ingiuriose: “ti taglio la testa”, “te ne faccio andare in Argentina”, “la concia de tu madre”, “tu stai zitto che non conti niente”.

Precisava lo scrivente che siffatte espressioni erano state accompagnate da un atteggiamento arrogante, aggressivo, razzista e discriminatorio dell’arbitro nei confronti di calciatori italo-argentini della società Cassano Sybaris, impiegati in campo.

Tale lettera veniva trasmessa dalla Presidenza del Comitato Regionale Calabria alla Procura Federale, che, aperto il fascicolo, svolte le regolari indagini ed osservate le fasi del procedimento, giungeva al deferimento di che trattasi.

La fase predibattimentale

Dario Millea, raggiunto ad istanza della Procura Federale dalla notifica della Comunicazione di conclusione delle indagini datata 13 maggio 2024, ha fatto pervenire alla stessa Procura Federale la Memoria difensiva del 28 maggio 2024 a firma dell’avv. Francesco Leone, con la quale si istava per l’archiviazione del procedimento alla luce della insussistenza dei fatti posti a presupposto delle indagini.

Con siffatta Memoria il difensore dell’indagato ha eccepito la sussistenza del giudicato formatosi sul referto arbitrale, che non aveva riportato gli episodi descritti nella C.C.I., che non era stato impugnato con querela di falso e che, pertanto, aveva fatto si che alcuna contestazione poteva essere mossa al suo estensore; ha dedotto che tanto il Presidente della società Cassano Sybaris, quanto i calciatori, che sarebbero stati offesi e minacciati, erano stati tutti sanzionati dagli organi di giustizia sportiva a livello regionale; ha inoltre eccepito che l’attività di indagine svolta dalla Procura Federale doveva ritenersi nulla perché erano stati escussi come persone informate dei fatti solo i calciatori coinvolti nella vicenda, peraltro tutti  assistiti dallo stesso avvocato e che, comunque, nessuna prova oggettivamente rilevante era stata acquisita in merito agli episodi contestati.

La Procura Federale, constatato che la difesa dell’indagato non aveva introdotto elementi tali da comportarne il suo proscioglimento, procedeva con il deferimento in oggetto.

Il dibattimento

Alla udienza del 25 luglio 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, si è dato preliminarmente atto che il deferito Dario Millea aveva trasmesso a questo Tribunale a mezzo pec la Memoria difensiva in data 21 luglio 2024, redatta anche in questo caso dall’avv. Francesco Leone.

Si è collegato per la Procura Federale l’Avv. Alessandro D’Oria il quale ha eccepito la mancanza di procura in capo all’avv. Leone, con conseguente inammissibilità degli atti difensivi dal medesimo redatti.

Nel merito, l’avv D’Oria ha illustrato il deferimento, reclamandone l’accoglimento, con la sanzione della sospensione  del deferito di mesi 12 (dodici).

Si sono altresì collegati il Millea e l’avv. Francesco Leone, ai quali il Presidente di questo Tribunale ha comunicato la irricevibilità della suddetta Memoria in quanto non inscritta nel portale del Processo Sportivo Telematico, né trasmessa alla Procura Federale ed ha ricordato al deferito che, in sede di discussione del deferimento, non poteva avvalersi delle eccezioni preliminari e pregiudiziali al merito, dalle quali era decaduto.

L’avv. Leone si è riportato al merito delle difese spiegate in favore del Millea ed ha insistito  nell’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

Ha preso la parola lo stesso Millea, il quale ha respinto gli addebiti, ritenuti del tutto infondati. Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

Il Millea, nel corso dell’audizione disposta dalla Procura Federale avvenuta il 5 aprile 2024, aveva di fatto nominato a proprio difensore l’avv. Francesco Leone, presso il cui indirizzo pec aveva chiesto che tutte le comunicazioni del presente procedimento gli venissero inviate.

Osserva questo Tribunale che detta indicazione del Millea a favore dell’avv. Leone, se da una parte non costituisce formale procura ad essere rappresentato e difeso dal detto professionista, dall’altra abilita comunque l’avv. Leone ad illustrare le ragioni del deferito, essendo chiaro che quest’ultimo ha inteso affidarsi alla sua difesa.

Per questo motivo il Millea può ritenersi effettivamente assistito dal detto professionista.

In sede d’indagine la Procura Federale ha acquisito le deposizioni di quattro calciatori della società Cassano Sybaris, a nome Mattias Locascio, Nazareno Lopez Bonsignore, Graziadio Mattia e Yaya Karambiri; sono stati altresì sentiti tanto il Presidente della Società, Giuseppe Azzolino, quanto Giuseppe Fiorentino, che nella gara attenzionata aveva svolto il compito di commissario di campo e che già aveva rilasciato, al termine della gara stessa, il proprio supplemento di referto; è stato altresì sentito l’arbitro Dario Millea.

Il Mattias Locascio ha dichiarato che l’arbitro, in occasione della sua protesta per la mancata concessione di un calcio di  rigore, lo aveva ammonito e gli aveva detto in dialetto “la fissa di mammeta, tornatene in Argentina”.

Nazareno Lopez Bonsignore ha dichiarato che, nel contesto di alcune spiegazioni rivolte all’arbitro sulla mancata ammonizione a carico dei calciatori antagonisti, tutte comminate alla propria squadra, gli diceva “tu stai zitto, tu per me non conti (omissis), sei inferiore a me”.

Graziadio Mattias ha dichiarato che l’arbitro, al quale aveva chiesto spiegazioni sulla mancata concessione del calcio di rigore per un evidente fallo subìto da un suo compagno di squadra, gli diceva “allontanati altrimenti ti taglio la testa”.

Yaya Karambiri ha dichiarato che l’arbitro si era rivolto a Graziadio Mattias, dicendogli “ non protestare altrimenti ti taglio la testa”. Il Presidente della Società ha dichiarato che non aveva udito (trovandosi in tribuna) le frasi che l’arbitro aveva pronunciato verso i suoi calciatori, ma che alla fine della gara aveva avuto con l’arbitro momenti di viva tensione, peraltro descritti nel referto arbitrale. Il Millea, descrivendo l’andamento della gara, ha ancora una volta respinto ogni propria responsabilità inerente agli accadimenti ed ha dichiarato che al termine della gara stessa il Presidente della società Cassano lo aveva insultato e che, dopo che era rientrato nello spogliatoio, aveva colpito la porta del locale con un violento calcio, provocandone il distacco.

Il Commissario di campo Giuseppe Fiorentino ha dichiarato che non aveva sentito nulla di quanto l’arbitro aveva detto ai calciatori in campo, ma che nel secondo tempo della gara aveva udito un calciatore della squadra di casa che, rivolgendosi ad un dirigente della propria panchina, gli aveva testualmente detto: “pa, lo sai cosa mi ha detto l’arbitro? Che mi taglia la testa. Ma lo sa questo che siamo a Cassano?”

Il Fiorentino ha aggiunto che il dirigente, a cui il calciatore si era rivolto, gli si era avvicinato, facendogli notare quanto aveva detto il calciatore.

In questo contesto probatorio, non può dubitarsi del fatto che l’arbitro abbia pronunciato, quantomeno verso il calciatore Graziadio Mattias, le espressioni poste a base del deferimento

Appare particolarmente rilevante l’episodio riferito dal Commissario di campo di aver personalmente udito le parole riferite alla propria panchina da un calciatore della Cassano Sybaris, che non potevano essere frutto di fantasia, essendo ben precise in tutta la loro gravità.

Esistono pertanto elementi precisi e concordanti sulla effettiva sussistenza delle violazioni ascritte al deferito, il quale è decisamente venuto meno al Regolamento A.I.A. ed in particolare al Codice Etico di tale Associazione.

Quanto alla eccezione sollevata dal deferito sull’asserito giudicato formatosi sul referto arbitrale, si osserva che la denuncia della società datata 4 febbraio 2024, contenuta nella lettera del Presidente di detta società indirizzata alla Presidenza del Comitato Regionale Calabria, intervenuta a ridosso della gara, equivale a palese contestazione del referto, escludendosi pertanto che sullo stesso si possa essere formato il giudicato.

In merito alla sanzione chiesta dalla Procura Federale, occorre evidenziare che la direzione arbitrale, sino all’episodio della asserita mancata concessione di un calcio di rigore a favore della Cassano Sybaris, avvenuto a metà del secondo tempo della gara stessa, non aveva sollevato alcuna criticità, tanto era vero che l’unico provvedimento di espulsione era stato adottato proprio al 48° minuto del secondo tempo regolamentare e che in precedenza erano state comminate semplici ammonizioni di calciatori di entrambe le squadre antagoniste.

Evidentemente siffatta mancata concessione del rigore, nella cui azione un calciatore della Cassano Sybaris era rimasto infortunato, aveva esacerbato gli animi, creando un clima di palese nervosismo, che aveva finito per coinvolgere lo stesso direttore di gara. Tale considerazione induce questo Tribunale ad applicare al deferito la sanzione della sospensione dall’attività in misura inferiore alla richiesta, che appare equo determinare come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Dario Millea la sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 30 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it