F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0027/TFN – SD del 30 Luglio 2024 (motivazioni) – Riccardo Moscatello – Reg. Prot. 267/TFN-SD

Decisione/0027/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0267/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giorgia Marina Caccamo - Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 25 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31720/767pf23- 24/GC/ep del 21 giugno 2024, depositato il 25 giugno 2024 nei confronti del sig. Riccardo Moscatello, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

 La Procura Federale, con atto del 21 giugno 2024, depositato il 25 giugno 2024, deferiva, innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il signor Riccardo Moscatello per “rispondere della violazione degli art. 41, comma 6, 42, commi 1, 3 lett. a) e c), e comma 4 lett. l), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere, in assenza di autorizzazione del Presidente dell’AIA, diffuso sulla piattaforma YouTube e sui social networks Instagram e Tik Tok ed, in particolare, nelle proprie pagine pubbliche (riccardomoscatello_bb), all’interno delle quali svolge anche attività di sponsorizzazione di prodotti commerciali quali integratori ed abbigliamento sportivo, diversi video nei quali, mostrandosi con la divisa ufficiale federale A.I.A. e presentandosi quale “Arbitro più grosso d’Italia” e sfruttando, dunque, la propria immagine di arbitro, rilasciava dichiarazioni attinenti la propria attività di arbitro”.

La fase istruttoria

L’attività istruttoria nasce dalla segnalazione, inviata via PEC il 5.02.2024, dal sig. Nicola Fraschetti, Presidente del C.R.A.

Umbria. Quest’ultimo riferiva di aver scoperto, in occasione delle proposta di passaggio all’organico regionale, che il sig. Riccardo Moscatello, arbitro in forza al Comitato Regionale Umbria, aveva realizzato e pubblicato diversi contenuti multimediali video, che lo raffiguravano con la divisa ufficiale A.I.A.

Il sig. Nicola Fraschetti, nel corso della audizione del 06.03.2024, riferiva nel dettaglio che il sig. Riccardo Moscatello aveva sfruttato la propria immagine di arbitro, pubblicando sui social contenuti attinenti alla professione di arbitro, pur non essendo autorizzato dal Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Segnalava inoltre che, una volta appreso dell'esistenza dei video di cui sopra, aveva contattato il sig. Moscatello, il quale confermava di essere l'autore dei contenuti e di non avere intenzione di rimuoverli in quanto fonte di guadagno connessa alla promozione di prodotti commerciali.

Il sig. Riccardo Moscatello, nel corso dell’audizione del 13.03.2024, confermava che da un anno stava utilizzando la propria immagine di arbitro, indossando le varie divise ufficiali A.I.A. nelle sue pagine pubbliche di You Tube e dei social network Instagram e Tik Tok e non intendeva rimuoverle. Chiariva che non aveva richiesto o avuto autorizzazione dall’AIA. Precisava inoltre che le sponsorizzazioni dei prodotti commerciali avvenivano solo su Instagram e in abiti borghesi, che il suo scopo era ludico, di informazione (per far conoscere il suo personaggio) e non aveva quale fine il guadagno.

Il sig. Francesco Amelia (Presidente Sezione A.I.A. Perugia), nel corso dell’audizione del 18.03.2024 segnalava che l’Arbitro Moscatello era stato arbitro effettivo nella sua sezione AIA di Perugia, da dicembre 2022, fino ad ottobre 2023, quando su sua proposta -per ragioni di merito- era passato all’OTR. Riferiva che il sig. Moscatello aveva sempre avuto un comportamento molto educato e rispettoso del ruolo di arbitro e non sapeva nulla dei fatti contestati.

A seguito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini dell'08.05.2024, il sig. Moscatello chiedeva di essere sentito. Nel corso dell’audizione del 1.6.2024 confermava di aver pubblicato video, ma smentiva di aver svolto attività di sponsorizzazione utilizzando la divisa federale A.I.A.

In data 25 giugno 2024 la Procura Federale notificava l’atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 25 luglio 2024.

Il dibattimento

In sede di discussione erano presenti l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno compariva per il deferito.

La Procura Federale, nel riportarsi ai propri atti, chiedeva irrogarsi la sanzione di mesi 9 di sospensione.

La decisione

1. In via preliminare, avuto riguardo alla posizione del deferito, arbitro effettivo appartenente alla sezione A.I.A. di Perugia, il Collegio, richiamati i propri precedenti in materia, ritiene opportuno osservare come sia noto, per gli operatori di giustizia FIGC, che questo Tribunale, a partire dalla decisione n. 0190/TFNSD-2022-23, successivamente confermata in numerose decisioni con più ampie argomentazioni, abbia affermato la propria incompetenza, essa spettando al Tribunale Federale territorialmente competente, trattandosi di giudizi non riguardanti arbitri o questioni nazionali, come è proprio di un Tribunale Nazionale non a caso così denominato.

È altresì noto che la Corte Federale d’Appello, a partire dalla decisione n. 0048CFA-2023-24 successivamente confermata in molteplici decisioni, non ha condiviso le considerazioni del Tribunale, argomentando sulla loro incondivisibilità in fondamentale ragione della prevalenza, ratione temporis, della norma del Regolamento A.I.A. in vigore dal 1° gennaio 2023, dunque successiva all’approvazione del CGS.

Non può, tuttavia, al riguardo non considerarsi che la Corte non ha sinora esaminato, almeno espressamente, quella che per il Tribunale è la ragione fondamentale della dichiarazione di propria incompetenza. Essa si connette alla ritenuta incapacità giuridica del Regolamento dell’A.I.A. di incidere su norme contenute nel CGS FIGC; incapacità derivante, prima tra tutte quelle argomentate nelle precedenti decisioni, dalla disposizione dettata dall’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale a tenore della quale “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale …”.

Quindi, l’art. 62 del Regolamento A.I.A. appare contrario allo Statuto Federale nella parte in cui attribuisce tutti i deferimenti riguardanti associati A.I.A. alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 83 e 92 del CGS FIGC. Peraltro, come noto, in data 20 dicembre 2023 il Consiglio Federale ha esaminato la proposta di modifica degli artt. 83 e 92 CGS finalizzata a ripristinare la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti gli associati A.I.A. come disciplinata prima della approvazione da parte del medesimo Consiglio dell’ultima versione del Regolamento A.I.A. (in vigore dal 1° gennaio 2023). Il Consiglio Federale non la ha approvata, rinviandone l’esame. Ritiene il Tribunale che la mancata approvazione della modifica vada interpretata come conferma, allo stato, della volontà del Legislatore Federale di mantenere valenza al disposto dell’art. 62 del Regolamento A.I.A. Conseguentemente, essendo il Tribunale chiamato ad applicare, nel rispetto delle prerogative e dei rapporti istituzionali, le norme volute dal Legislatore Federale, non spettando ad esso Tribunale alcuna potestà di espunzione dall’ordinamento federale a seguito di dichiarazione di loro contrasto con lo Statuto Federale, il Tribunale procede all’esame nel merito del deferimento, ovviamente auspicando che l’accennata proposta di modifica venga nuovamente portata all’attenzione del Consiglio Federale e che da questo venga approvata (ex plurimis, Decisione n. 196/TFNSD-2023-2024; Decisione n. 206/TFSD2023-2024; Decisione n. 195/TFNSD-2023-2024; Decisione n. 255/TFNSD-2023-2024; Decisione n. 265/TFNSD/2023-2024).

2. Sul merito del deferimento si rileva quanto segue. Il fatto che il deferito abbia pubblicato contenuti sui social indossando la divisa ufficiale federale A.I.A. e citando il suo ruolo di arbitro federale, senza autorizzazione del Presidente A.I.A. non è in discussione: il sig. Moscatello stesso nelle dichiarazioni rese alla Procura Federale ha ammesso tali comportamenti. Non risulta però agli atti alcuna immagine o contenuto tale da configurare la fattispecie della sponsorizzazione di prodotti commerciali; quindi, non sussiste il fine commerciale nell’uso dell’immagine di arbitro e la conseguente necessità di richiedere ed ottenere l’autorizzazione del Presidente dell’A.I.A. disciplinata dall’art. 41, comma 6 del Regolamento A.I.A. Resta però fermo e merita di essere qui richiamato il dovere degli arbitri (fissato dall’art. 42, commi 1, 3 lett. c del Regolamento A.I.A.), di improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del loro ruolo arbitrale.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene equo applicare una sanzione in misura ridotta rispetto a quella richiesta dalla Procura, tenuto conto della natura della violazione e della circostanza che il sig. Moscatello risulta aver tenuto nel passato un comportamento rispettoso,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Riccardo Moscatello la sanzione della censura.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 luglio 2024.

 

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Giorgia Marina Caccamo                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 30 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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