F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0031/TFN – SD del 31 Luglio 2024 (motivazioni) – Francesco Pietramale – Reg. Prot. 006/TFN-SD
Decisione/0031/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0006/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Monica Coscia - Componente (Relatore)
Paolo Clarizia – Componente
Serena Callipari – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 825/916pf23-24/GC/SA/mg del 9 luglio 2024, depositato l’11 luglio 2024, nei confronti del sig. Francesco Pietramale, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto depositato e notificato in data 11 luglio 2024, la Procura federale deferiva dinnanzi l’intestato Tribunale il sig. Francesco Pietramale, all’epoca dei fatti A.E. della Sezione A.I.A. di Paola per rispondere della violazione dell’art. 42 commi 1, 2, 3 lett b) e
c) Regolamento A.I.A. in quanto, “…in violazione degli obblighi di correttezza e probità nei rapporti con colleghi posti a presidio della credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del ruolo arbitrale, in data 03.03.2024 al termine dell’arbitraggio della gara RendeBrancaleone, valevole per il campionato di Eccellenza CR Calabria, aveva utilizzato il proprio telefono cellulare in modalità registrazione audio presso il locale spogliatoio ove erano presenti gli AA Alessandro Petrosino e Daniele Milone all’insaputa di costoro; nonché per aver provveduto dopo aver fatto la doccia alla riaccensione di detto telefono in modalità registrazione anche dopo l'avvenuto spegnimento da parte degli AA Alessandro Petrosino e Daniele Milone nel frattempo accortisi del telefonino in funzione, registrazione che rimaneva attiva anche durante il colloquio dei Colleghi con l’organo tecnico Longo e con l’osservatore Bassetti.”
La fase istruttoria
L’indagine è scaturita dalla segnalazione del Presidente del CRA – AIA Calabria del 7.03.2024, pervenuta al Procuratore Federale, riguardante la condotta assunta dall’AE-Assistente Francesco Pietramale al termine dell’arbitraggio della gara Rende- Brancaleone del 03.03.2024, valevole per il campionato di Eccellenza CR Calabria.
Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento de quo sono stati acquisiti, tra gli atti e documenti, che appaiono per la Procura assumere particolare valenza dimostrativa, anche il verbale di audizione dell’arbitro Alessandro Petrosino del 12.04.2024 ed il verbale di audizione dell’assistente Daniele Milone del 12.04.2024.
La Procura Federale ha rappresentato come, all’esito dell’attività istruttoria ed in particolare a seguito delle audizioni sopra indicate, sarebbe emerso che in data 03.03.2024, al termine della gara Rende-Brancaleone, valevole per il campionato di Eccellenza C.R. Calabria, il sig. Francesco Pietramale, A.A. della Sezione A.I.A. di Paola, nell'accingersi a fare la doccia, abbia utilizzato il proprio telefono cellulare in modalità registrazione audio presso il locale spogliatoio, ove era contemporaneamente tutta la terna arbitrale.
I sigg.ri Petrosino e Milone, non appena notata la circostanza hanno provveduto all'interruzione della registrazione. Una volta terminata la doccia, il Pietramale avrebbe nuovamente riavviato la registrazione audio.
Di contro, il sig. Francesco Pietramale durante l’audizione innanzi alla Procura federale ha negato l’addebito e successivamente mediante il deposito di memoria per il tramite del difensore avv. Beniamino Iacovo, reiterando la propria tesi, ha richiesto l’archiviazione del procedimento.
All’esito dell’attività di indagine, la Procura Federale ha considerato la condotta del Pietramale posta in essere in violazione degli obblighi di correttezza e probità nei rapporti con colleghi posti a presidio della credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del ruolo arbitrale anche in ragione del fatto che, secondo quanto esposto dai sigg.ri Petrosino e Milone, la registrazione sarebbe rimasta attiva anche durante il colloquio dei Colleghi con l’organo tecnico e con l’osservatore.
In data 11 luglio 2024, è stata esercitata l’azione disciplinare e notificato alla parte interessata, presso l’avv. Beniamino Iacovo, il deferimento.
Il deferito non ha presentato memoria.
Il dibattimento
All’udienza del 26 luglio 2024 è comparso l’avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, ha concluso per l’affermazione della responsabilità del deferito e per l’irrogazione della seguente sanzione:
- per il sig. Francesco Pietramale, tre (3) mesi di sospensione dall’attività.
Il difensore del deferito, l’avv. Carmela Pepe Grosso in sostituzione dell’avv. Beniamino Iacovo, richiamati i contenuti esposti nella memoria difensiva depositata a seguito di comunicazione di conclusioni indagini, anche in replica a quanto dedotto dal rappresentante della Procura Federale, ha concluso chiedendo il proscioglimento del deferito.
La decisione
Nel caso in esame, le risultanze istruttorie delle parti, tra loro discordanti, determinano un giudizio quantomeno dubitativo in ordine all’accertamento della responsabilità del sig. Pietramale, in assenza di ulteriori riscontri probatori neanche a livello meramente indiziario.
Invero, la ricostruzione dei fatti fornita dal sig. Alessandro Petrosino e dal sig. Daniele Milone in sede di audizione, in merito alla condotta del sig. Pietramale - in ordine alle circostanze già in fatto non appare esaustiva.
Invero, alcun rilievo viene dato dalla Procura Federale alla diversa versione dei fatti rappresentata dal deferito, che ha negato con fermezza di aver disposto la registrazione, pur avendo riconosciuto di aver lasciato il cellulare incustodito nell’area spogliatoi.
In assenza di ulteriore riscontro probatorio, in presenza di due discordanti versioni, entrambe oggettivamente plausibili, ed in assenza di motivi per ritenere non veritiera l’una a discapito dell’altra, il Tribunale non può accogliere la tesi sostenuta dalla Procura federale.
In particolare, il deferito ha chiarito che dopo la gara di Eccellenza CR Calabria Rende-Brancaleone del 3.03.24, è rientrato negli spogliatoi insieme all’arbitro e all’assistente n. 1 della gara confrontando i reciproci dati. Sia il Pietramale che il Milone avrebbero lasciato il collega Petrosino terminare il rapporto di gara, spostandosi entrambi nell’area docce, al termine delle quali entrambi tornavano nell’area spogliatoi, mentre il Petrosino se ne allontanava.
Successivamente, alla presenza di tutti e tre sono rientrati nello spogliatoio l’O.T. Longo e l’O.A. Bassetti per il colloquio di fine gara.
Al termine della riunione, il Pietramale è stato accompagnato con l’autoveicolo del Petrosino dagli altri due arbitri presso il parcheggio della propria auto senza che nessuno affrontasse l’argomento.
Alle 21.00, il Petrosino avrebbe rappresentato il fatto al deferito telefonicamente, durante la quale il deferito negava ogni circostanza in quanto destituita di qualsivoglia fondamento, atteso il persistente ottimo rapporto di colleganza.
Nel caso in esame, non risulta dagli elementi raccolti che il Petramale si sia reso responsabile dell’inosservanza del Regolamento A.I.A., né lasciare incustodito il proprio cellulare può risolversi nell’addebito di qualsivoglia circostanza, semmai facendo al contempo affidamento alla pubblica fede nel consentirne la disponibilità ai terzi, o meglio ai Colleghi.
Non vi sono, quindi, elementi oggettivi per dare maggior rilievo alla versione avallata dalla Procura federale, destando, invece, perplessità anche la non immediata contestazione del fatto e la normalità dei rapporti intercorsi anche dopo l’asserita scoperta del fatto contestato: appare, poi, anche singolare la circostanza che sia l’arbitro che l’assistente arbitrale avrebbero lasciato che il Pietramale riattivasse la registrazione anche durante i colloqui con l’Osservatore arbitrale e l’organo tecnico senza segnalare loro alcunchè.
Al riguardo la giurisprudenza ha chiaramente enucleato i principi che regolano la prova indiziaria, sottolineando “che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e, quindi, non consistere in mere ipotesi o congetture ovvero in giudizi di verosimiglianza (Sez. 4, n. 2967 del 25 gennaio 1993; Sez. 2, n. 43923 del 28 ottobre 2009)” (cfr. Corte di Cassazione, 17 giugno 2019, n. 26604).
Ad ogni modo, il Tribunale Federale è tenuto al rispetto del principio di legalità cui è inscindibilmente connesso il dovere di costante controllo del rispetto dei principi del diritto di difesa e del giusto processo (art. 44 CGS) che, tra gli altri, animano il processo sportivo insieme ai principi generali di diritto, al medesimo ordinamento sportivo applicabili. Per quanto premesso, il Tribunale Federale ritiene concludere nei sensi di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il deferito.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 luglio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Monica Coscia Pierpaolo Grasso
Depositato in data 31 luglio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai