CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva – coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 1/2023 – Richiesta: Federazione Ciclistica Italiana

   

Parere n. 1

 

Anno 2023

     

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONE CONSULTIVA

  Composta da Virginia Zambrano - Presidente Cesare San Mauro - Relatore Barbara Agostinis Pierpaolo Bagnasco Amelia Falcone - Componenti Ha pronunciato il seguente

PARERE N. 1/2023

  Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 7/2022, presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI, dell’art. art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva e dell’art. 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. 0009277/2022 del 21 dicembre 2022.

LA SEZIONE

  Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00165/2022 del 16 febbraio 2022;
  vista la richiesta di parere n. 7/2022, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, in data 27 maggio 2022, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva; visto l’art. 54, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l’altro, l’adozione di pareri su richiesta del CONI; visto l’art. 57, comma 2, lett. c), del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale il Presidente del Collegio di Garanzia assegna ciascuna controversia alla Sezione di competenza, ovvero alle Sezioni Unite; visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo; visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport; esaminati gli atti e udito il relatore, avv. prof. Cesare San Mauro, ha rilasciato il seguente parere.

Premesse

Con richiesta proveniente dalla Federazione Ciclistica Italiana (d’ora in poi FCI), la Sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport è stata investita del compito di fornire parere motivato riguardo “l’apparente contrasto normativo sussistente tra le disposizioni dell’art. 21, comma 5 dello Statuto Federale e le disposizioni dettate al punto 5.5 dei Principi Fondamentali degli Statuti Federali che prevede la tutela della rappresentanza femminile”. In particolare, si chiede indicarsi quale tra le summenzionate norme “debba ritenersi prevalente nella cooptazione del nuovo Vice-Presidente del Consiglio Federale”. Detta richiesta di parere, da parte della FCI, trae origine dalle dimissioni irrevocabili presentate dalla Vice presidente eletta nell’ultima Assemblea elettiva e, quindi, dalla necessità di individuare la norma prevalente da applicare nella procedura di cooptazione, come sopra articolata.

Diritto

La redazione del presente parere non può prescindere da una breve disamina dei principi generali in materia di gerarchia delle fonti del diritto sportivo. Queste si dividono in fonti di natura pubblicistica (quali lo Statuto ed i Regolamenti del CONI), fonti di natura privatistica (quali gli Statuti ed i Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali) ed in fonti internazionali, ovvero provenienti dal CIO (Comitato Internazionale Olimpico), quali, ad esempio, la Carta Olimpica ed i Regolamenti delle diverse Federazioni Sportive Internazionali.
Gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali sono tenuti a rispettare i Principi Fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale CONI (art. 6, comma 4, lett. b), Statuto del CONI), principio già ampiamente riaffermato dal presente Collegio (ex multis, Collegio di Garanzia - Sez. Cons., Parere 5 aprile 2017, n. 8, Pres. Zambrano, Rel. Bruno), ed in termini più generali anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. V - ord. – 12 febbraio 2019, n. 1006 – Pres. Severini, Est. Franconiero). Con Deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1613 del 4 settembre 2018 - Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri UPS del 14 settembre 2018 - sono stati emanati i “Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate”, ove all’art. 1. Principio comunitario - si statuisce espressamente che: “1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono prevedere espressamente il rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d’ora in poi C.O.N.I.), quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale. 2. I principi enunciati negli articoli successivi trovano applicazione negli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.” I Principi delle Federazioni Sportive devono, quindi, considerarsi delle vere e proprie “regole” ovvero dei “principi regolativi”1 o ancora “precetti definitivi”, oltre che a contenuto prescrittivo volto a vietare, ordinare, permettere, autorizzare, disporre (Collegio di Garanzia - Sez. Cons., Parere 15 novembre 2021, n. 8, Pres. e Rel. Virginia Zambrano). In tale ottica va inquadrato l’art. 5. Principio di democrazia interna a base personale dei richiamati Principi di cui alla Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018, il quale articolo, al punto 5, statuisce: “5. Gli statuti devono garantire la presenza di componenti di genere diverso nei Consigli federali in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti dei Consigli stessi, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.”. È evidente come l’espressione “devono garantire” non lasci spazio a meccanismi di definizione dell’elettorato passivo degli organi in questione che siano “impermeabili” al recepimento dell’affermato principio di democrazia interna a base personale.
Al fine di procedere al corretto raffronto tra il suddetto principio e l’art. 21, comma 5, dello Statuto FCI, occorre primariamente ripercorrere il meccanismo della cooptazione disposto nel citato articolo e precisamente: “Nel caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti del Consiglio o dei singoli Vicepresidenti in numero comunque inferiore alla metà più uno del totale, il Consiglio conserva ogni potere attribuitogli dal presente Statuto e procede alla loro sostituzione, cooptando i primi dei non eletti nella precedente Assemblea nazionale, a condizione che questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall’ultimo eletto. Qualora non si possa procedere alla sostituzione con il criterio indicato deve essere prevista la copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che, ove non fosse compromessa la funzionalità dell’organo, potranno tenersi in occasione della prima Assemblea utile. Qualora sia compromessa la funzionalità dell’organo dovrà essere convocata l’Assemblea Straordinaria entro trenta giorni e celebrata nei successivi sessanta per provvedere all’integrazione dell’organo”. Sul punto in questione, rileva il Collegio come l’art. 21, comma 5, dello Statuto FCI subordini la procedura di cooptazione al conseguimento, da parte del non eletto, di un quorum minimo di suffragi, nella totale assenza di previsioni, né tantomeno di richiami, del principio di rappresentatività di genere disposto dall’art. 5.5 dei Principi Fondamentali in parola. Pertanto, l’attuale formulazione dell’art. 21, comma 5, Statuto FCI, non contemplando affatto il “precetto” di cui all’art. 5.5. dei Principi Fondamentali e disponendo, peraltro, un sistema di cooptazione che si limita a prevedere una soglia di un valore minimo di suffragi, non “garantisce” quella rappresentatività di genere divenuta ormai da tempo cogente non solo in ambito sportivo. In sostanza, il contrasto tra le sopra citate norme risulta, quindi, tutt’altro che “apparente” bensì inconfutabilmente concreto. Posto che i pareri del Collegio di Garanzia, come noto, non sono volti a condizionare in alcun modo l’adozione di atti che rientrano nella valutazione discrezionale degli organi della Federazione e tanto meno intendono interferire con le attività gestorie intestate ad altri organi (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Cons., Parere del 15 novembre 2021, n. 6, Pres. e Rel. Virginia Zambrano), nel caso di specie sarebbe, tuttavia, opportuno che la FCI valutasse la necessità di modificare l’art. 21, comma 5, del proprio Statuto al fine di garantire piena conformità tra le disposizioni in materia di elettorato passivo ed il Principio di democrazia interna a base personale di cui dall’art. 5.5 dei “Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate”, fonte generale di rango sovraordinato rispetto alle norme statutarie.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie l’Assemblea della FCI dovrà, quindi, procedere all’elezione della Vice Presidente in sostituzione della medesima carica dimissionaria, fermo restando che il contrasto normativo fin qui evidenziato non compromette la funzionalità del Consiglio Federale attualmente in carica.

PQM

Si rilascia il presente parere. Deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023. Il Presidente                                                                                       Il Relatore F.to Virginia Zambrano                                                                      F.to Cesare San Mauro   Depositato in Roma, in data 20 febbraio 2023. Il Segretario F.to Alvio La Face 1 L. FERRAJOLI, La democrazia costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 106.
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