CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 1/2023 – N1SA S.r.l. / ACR Siena spa
Lodo n. 1
Anno 2023
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Avv. Prof. Vito Branca
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Avv. Pier Giorgio Maffezzoli
ARBITRO nominato dall’istante
Avv. Giuseppe Andreotta
ARBITRO nominato ex art. 2, comma 5, del Regolamento, per l'intimata
Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. Arbitrati n. 41/2022, promosso, in data 21 novembre 2022, da N1SA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Mirko Pagliochini, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Calvieri, del Foro di Perugia e presso di lui in Perugia, Via Bartolo, n. 43, elettivamente domiciliata (PEC= gianluca.calvieri@avvocatiperugiapec.it),
- Parte istante -
contro
A.C.R. Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, con sede in Siena, Via Banchi di Sopra, n. 6, non costituita,
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- Parte intimata -
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).
3. Forma e natura dell’arbitrato
A mente dell’art. 1, comma 2, del Regolamento Arbitrale innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, il procedimento arbitrale devoluto alla competenza del Collegio stesso è irrituale e tende ad una pronuncia di natura equitativa, ha per oggetto quanto previsto dal comma 2 dell’art. 22 del Regolamento Agenti Sportivi approvato dal CONI, e cioè l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti stipulati dagli agenti sportivi, nonché le relative controversie di carattere economico, quando nel contratto di mandato non venga formulata espressa deroga a tale regola.
In Fatto
La N1SA S.r.l., con apposita istanza di arbitrato del 21 novembre 2022, ha chiesto:
“A) accertare e dichiarare il diritto di credito della N1SA s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pt in carica per i servizi e le prestazioni resi in favore della ACR SIENA 1904 s.r.l.;
B) Per l’effetto, condannare la società intimata a corrispondere il pagamento del credito maturato per la stagione sportiva 2022/2023 in € 6.000,00 oltre IVA e al lordo di imposte e ritenute, oltre gli interessi moratori ex Dlgs 231/2002 dovuti sino al saldo, Con refusione delle spese di lite e per il costituendo collegio arbitrale”.
A supporto di tale domanda, la stessa N1SA S.r.l. ha addotto il contratto di mandato, del 18 agosto 2021 con A.C.R. Siena 1904 S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., sig. Belli Alessandro, nonché di aver diritto al corrispettivo ivi pattuito, avendo la A.C.R. Siena 1904 S.p.A. impiegato, nella stagione sportiva 2022-2023, Lega Pro, il calciatore Marco Meli (per i rapporti contrattuali relativamente ai quali era stato stipulato il contratto di mandato). Richiedeva, pertanto, il pagamento dell’importo convenuto di euro 6.000,00 oltre IVA (in totale euro 7.320,00), da corrispondersi entro il 31 ottobre 2022.
Allegava la diffida ad adempiere, inoltrata in data 17 novembre 2022, e prenotula di fattura.
Con l’istanza di arbitrato del 21 novembre 2022, la N1SA S.r.l. nominava l’arbitro di parte, nella persona dell’avv. Pier Giorgio Maffezzoli, ma il Collegio Arbitrale si completava solo a seguito della nomina dell’arbitro di parte intimata effettuata - attesa la inerzia della A.C.R. Siena 1904 - dal Presidente del Collegio di Garanzia, ed, indi, per concorde designazione degli arbitri di parte, con la nomina dell’avv. prof. Vito Branca, con funzione di Presidente, costituendosi, dunque, formalmente in data 23 febbraio 2023.
Seguiva, lo stesso giorno, la prima udienza in videoconferenza, nella quale, preso atto della mancata costituzione di ACR Siena 1904 S.p.A., si dava atto della impossibilità di addivenire ad una conciliazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento e, stante la ribadita richiesta dell’istante (in persona dell’avv. Gianluca Calvieri) presente in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams, veniva assegnato il termine di venti giorni per il deposito di memorie difensive, ed ulteriore termine di giorni cinque per eventuali repliche, ed infine veniva fissata l’udienza del 23 marzo 2023 per la discussione.
N1SA S.r.l. curava, dunque, apposita memoria in data 9 marzo 2023, nella quale reiterava le proprie ragioni.
Di contro, ACR Siena 1904 S.p.A. rimaneva non costituita.
A seguito, perciò, della discussione, in occasione della quale l’avv. Gianluca Calvieri si riportava ai propri atti, il Collegio Arbitrale ha assunto la decisione che segue.
In Diritto
Occorre preliminarmente dare atto che l’istanza arbitrale è tempestiva, cioè risulta formulata nei termini di cui all’art. 22, comma 2, Regolamento CONI Agenti Sportivi rispetto alla scadenza contrattuale convenuta (del 31 ottobre 2022).
Inoltre, ai fini dell’accoglimento della proposta domanda, la documentazione prodotta, ed in precedenza richiamata in “fatto”, risulta esaustiva, atteso che la mancata costituzione in giudizio di A.C.R. Siena 1904 S.p.A. consente di doversi far governo della disposizione di cui all’art. 2697, secondo comma, c.c., considerando che la domanda proposta da N1SA si fonda su di un contratto (il mandato del 18 agosto 2021) che identifica sia l’incarico (la contrattualizzazione e il tesseramento del calciatore Marco Meli) che il corrispettivo dovuto, in relazione al prosieguo del tesseramento dello stesso con l’impiego nel campionato di Lega Pro 2022/2023.
A tale alligazione (il contratto di mandato è corredato solo del versamento dei diritti spettanti alla Commissione Agenti Sportivi presso il CONI) non viene opposta, stante la mancata costituzione, alcuna eccezione afferente ad eventi estintivi, ovvero a fatti presupposti.
Giova, a tal fine, ricordare che, sebbene la irritualità del procedimento arbitrale comporti l’insussistenza di vincoli procedurali rinvenienti dal codice di rito, la decisione della controversia nel merito è suscettibile di giudizio equitativo, purché, ovviamente, non in contrasto con norme di diritto comune. Dunque, l’equità che caratterizza la decisione della controversia (che a tale criterio si rifà) si risolve, in concreto, nella possibilità di prescindere solo dal rigore formale richiesto in termini di prova del nesso di causalità tra il bene protetto e la condotta lesiva.
In tal guisa, rileva evidenziare che l’esame dell’esibito contratto di mandato rivela una singolarità dovuta alla circostanza che lo stesso, formalmente stipulato tra la società sportiva e l’”agente sportivo” iscritto nel registro nazionale CONI n. 5635778783, viene, poi, sottoscritto dallo stesso agente sportivo di fianco ad un logo che identifica, senza evidenziarne la natura giuridica, la “N1 Next One Sport Agency”.
La persona giuridica della N1SA S.r.l., nel formulario utilizzato, è definita come “tramite” attraverso il quale si esplica l’attività dell’agente sportivo, salvo aggiungersi che la N1SA S.r.l. è espressamente individuata come beneficiaria della percezione del corrispettivo della prestazione. Ne consegue che, anche laddove la sottoscrizione non possa essere attribuita alla N1SA s.r.l., a parere del Collegio Arbitrale viene in rilievo la disposizione di cui all’art. 1411, secondo comma, c.c., che legittima il terzo ad agire per ottenere la prestazione promessa per effetto della stipulazione del contratto in suo favore (Cass., Sez. III, 18 novembre 2008, n. 23844); né può esservi dubbio, stante la proposta istanza arbitrale, che la società beneficiaria abbia manifestato la sua volontà di “approfittare” della disposizione effettuata a suo vantaggio.
Dunque, la domanda proposta da N1SA S.r.l. può essere accolta (così come richiesto sub lettera “A)” delle rassegnate conclusioni) in termini di accertamento del diritto a conseguire il pagamento del corrispettivo.
Circa la condanna di pagamento, come separatamente richiesta da parte istante, occorre, invero, evidenziare che la natura dell’arbitrato libero o irrituale (di cui all’art. 1, comma 2, del Regolamento) non consente una pronuncia di tipo giurisdizionale, ma solo di rilievo “contrattuale”. La giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., in particolare, Sez. I, 29 novembre 2000, n.15292) ha ribadito, invero, la distinzione tra l’affidamento agli arbitri di “funzione sostitutiva di quella propria del giudice” e il “mandato a definire la controversia sul piano negoziale, mediante un negozio di accertamento ovvero attraverso strumenti conciliativi e transattivi, con una decisione riconducibile alla volontà dei mandanti (Cass. 2000 n. 8788; 1998 n. 6248; 1997 n. 6928; 1993 n.
12703; 1992 n. 10240; 1991 n. 3427)”.
È così che i Giudici di merito (ad esempio, Tribunale L’Aquila, 23 febbraio 2005; Corte di Appello di Reggio Calabria, 17 aprile 2008) hanno riconosciuto alla condanna di pagamento espressa nel lodo arbitrale irrituale la sola efficienza ai fini dell’ottenimento di un decreto ingiuntivo e hanno ritenuto la inammissibilità dell’impugnazione del lodo stesso innanzi al giudice di appello. Occorre, invero, rifarsi alla pronuncia della Suprema Corte, 1° marzo 1983, n. 1531, che, pur se emanata prima dell’entrata in vigore della legge 17 ottobre 2003, n. 280 (di conversione del D.L. 19 agosto 2003, n. 220 - che ha riconosciuto formalmente l’autonomia dell’ordinamento sportivo), risulta in termini anche con quanto si rinviene nella giurisprudenza successiva all’emanazione di detta legge (ad esempio, Tribunale di L’Aquila, 23 febbraio 2005, nello specifico dell’arbitrato irrituale nel diritto sportivo, che costituisce valido precedente, non risultando alcuna innovazione rilevante a tal fine, neppure nei regolamenti recentemente adottati - cui la presente decisione si rifà-).
In pratica, secondo la Suprema Corte, un provvedimento di condanna reso con lodo arbitrale irrituale avrebbe rilievo soltanto in ambito endofederale, cioè, in caso di inottemperanza, potrebbe dar vita ad un procedimento disciplinare a carico dell’affiliato/tesserato, ma, rispetto all’ordinamento statale, sarebbe inammissibile e, comunque, non potrebbe mai essere suscettibile di esecutività, a mente dell’art. 825 c.p.c.
Avviene, dunque, che si riscontrino lodi arbitrali che esplicitano la formula “condanna”, ma ciò non può che valere solo in termini di accertamento e, dunque, impedisce, quando viene richiesta ed accolta separatamente la domanda di accertamento, che possa alla stessa aggiungersi una pronuncia di condanna.
In considerazione, infine, delle problematiche in precedenza rilevate, ma anche dall’esito del presente procedimento, in cui la parte istante risulta completamente vittoriosa, si ritiene equo determinare - tenuto conto del valore della controversia - le spese di lite, da porsi a carico del soccombente, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, all'unanimità:
in accoglimento dell’istanza arbitrale di cui in epigrafe, proposta dalla N1SA S.r.l., accerta che la
A.C.R. Siena 1904 S.p.A. è tenuta al pagamento, in favore della N1SA S.r.l., dell’importo di € 7.320,00 IVA inclusa, oltre interessi ex D.lgs. 231/02 dalla domanda al soddisfo.
Determina le spese di lite dovute da A.C.R. Siena 1904 S.p.A., in favore di N1SA S.r.l., nella misura di € 800,00 oltre accessori, nonché in € 3.500,00 i diritti amministrativi di cui ai punti 1.1.a e 1.2.a della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese”, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020, che sempre pone a carico della parte intimata.
Pone, infine, a carico della intimata A.C.R. Siena 1904 S.p.A., pur con il vincolo della solidarietà con diritto di rivalsa in favore della parte diligente, le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori, così ripartiti: al Presidente € 1.600,00 oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 1.200,00, oltre IVA e CPA (se dovuti), nonché il pagamento delle spese generali in favore del CONI, di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 400,00.
Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 23 marzo 2023.
Il Presidente F.to Vito Branca
18 aprile 2023
L’Arbitro
F.to Giuseppe Andreotta 20 aprile 2023
L'Arbitro
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 20 aprile 2023.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport