CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 3/2023 – Paolo Paloni / A.C.R. Siena 1904 S.p.A.

 

 

 

 

 

 

Lodo n. 3

 

Anno 2023

 

 

 

 

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

 

 

 

Avv. Barbara Agostinis

 

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

 

 

 

Prof. Avv. Stefano Bastianon

 

ARBITRO nominato dall’istante

 

 

 

Avv. Giuseppe Albenzio

 

ARBITRO nominato ex art. 2, comma 5, del Regolamento, per l'intimata

 

 

 

 

 

 

Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. n. 12/2023, promosso, in data 19 aprile 2023,

 

 

 

 

dal sig. Paolo Paloni, Agente Sportivo, iscritto al registro federale degli Agenti Sportivi presso la FIGC ed al Registro nazionale presso il CONI (nr. 5649746503), rappresentato e difeso dallavv. Stefano Bosio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bergamo, Via Don Carlo Botta,

n. 9,

 

-     Parte istante -

 

 

 

contro

 

 

 

la società Sportiva A.C.R. Siena 1904 S.p.A., affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede sociale in Siena, Via Banchi di Sopra, n. 6, p. iva 01520250521, in persona del legale rappresentante pro tempore,

 

-     Parte intimata -

 

 

 

1.    Sede dell’Arbitrato

 

 

 

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalitelematiche su piattaforma Microsoft Teams.

 

 

2.    Regolamento arbitrale

 

 

 

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).

 

 

In Fatto

 

 

 

Con istanza di arbitrato del 19 aprile 2023, proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI ed iscritta al R. G. Arbitrati n. 12/2023, l’Agente Sportivo Paolo Paloni, con il patrocinio dellAvv. Stefano Bosio, avanzava richiesta di pagamento della somma di euro 4270,00= (quattromiladuecentosettanta/00), oltre accessori ed interessi, nei confronti della Società A.C.R. Siena 1904 S.p.A., in virtù del contratto di mandato tra agente e società sportiva sottoscritto in data 6 gennaio 2023, con il quale la predetta Società toscana aveva conferito al suddetto istante il mandato in via esclusiva avente ad oggetto l’acquisizione delle prestazioni sportive professionistiche del calciatore Andrei Motoc; contestualmente indicava, come proprio arbitro di parte, il Prof. Avv. Stefano Bastianon, il quale ha ritualmente accettato la nomina.

 

La richiesta di pagamento avanzata dalla parte istante si fondava sul contratto di mandato volto alla cura, da parte dell'istante Agente Sportivo, degli interessi della Società A.C.R. Siena 1904 S.p.A., con particolare riguardo all’intermediazione nelle trattative dirette all’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Andrei Motoc.

Parte intimata non si costituiva in giudizio e non indicava il proprio arbitro nei termini previsti dal Regolamento Arbitrale di settore. Il Presidente del Collegio di Garanzia provvedeva, quindi, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento, a nominare l’Avv. Giuseppe Albenzio, che ha ritualmente accettato. I due arbitri convenivano la nomina del terzo arbitro, con funzioni di Presidente, indicandolo nella persona dell’Avv. Barbara Agostinis, che, con dichiarazione del 24 maggio 2023, ha accettato.

La data di celebrazione della prima udienza, volta ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, veniva fissata al 31 maggio 2023 (in modalità telematica). Alla suddetta udienza, il Collegio Arbitrale dava atto della assenza e della mancata costituzione della società Sportiva A.C.R. Siena 1904 S.p.A..

 

Preso atto della acclarata impossibilità di addivenire ad una conciliazione, il Collegio Arbitrale dichiarava fallito il tentativo di conciliazione e fissava la successiva udienza di discussione per il giorno 9 giugno 2023, alle ore 09:00.

All’udienza di discussione, che si è svolta in teleconferenza, il Collegio Arbitrale prendeva atto della presenza del solo difensore della parte istante, Avv. Stefano Bosio. Risultava essere, invece, contumace la parte intimata (società Sportiva A.C.R. Siena 1904 S.p.A.).

Il Collegio Arbitrale chiedeva alla parte costituita se, nelle more, fosse intervenuto un accordo transattivo per il bonario componimento della controversia di cui in epigrafe. L'avv. Bosio rappresentava di non essere stato contattato dalla intimata A.C.R. Siena 1904 S.p.A. né di aver ricevuto alcuna proposta sottesa all'individuazione di un'ipotesi transattiva, riportandosi a quanto dedotto e prodotto nell'atto introduttivo.

Su tali premesse, il Collegio, preso atto di quanto rappresentato dal difensore di parte istante, tratteneva la causa in decisione come da verbale dudienza del 9 giugno 2023.

 

 

 

 

In Diritto

 

 

 

L’istanza presentata dall’Agente Sportivo Sig. Paolo Paloni nei confronti della Società intimata A.C.R. Siena 1904 S.p.A. è ammissibile e fondata, meritando, pertanto, accoglimento.

Invero, l’Agente Sportivo ha ritualmente depositato in atti la copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva, stipulato con la suddetta Società, in data 6 gennaio 2023, e avente ad oggetto, ex art. 1 dell’accordo integrativo del contratto di mandato, il trasferimento delle prestazioni sportive presso altre società sportive .. del seguente calciatore: Andrei Motoc”.

Il contratto è stato ritualmente depositato, entro il termine previsto, presso la Commissione Federale Agenti Sportivi FIGC, come da PEC di conferma del 19 gennaio 2023.

Le doglianze di parte istante derivano dal mancato adempimento delle previsioni di cui allart. 3 dell’accordo integrativo del contratto di mandato, rubricato “corrispettivo, e all’art. 4, rubricato “termini, condizioni e modalità di pagamento.

All’art. 3 (lett. a) veniva pattuito il pagamento della somma omnicomprensiva forfettaria pari ad euro 3.500,00= (tremilacinquecento/00), oltre fiscalità; all’articolo successivo (art. 4 lett. a) veniva disposto che il pagamento della somma concordata dovesse avvenire in ununica soluzione, entro il 30 marzo 2023, e che (art. 4, lett. b) fosse subordinato al tesseramento del calciatore Andrei Motoc presso la società A.C.R. Siena 1904 S.p.A..

Nonostante il contratto venisse regolarmente eseguito da parte dell’istante, consentendo alla società sportiva A.C.R. Siena 1904 S.p.A. di acquisire - durante il periodo di vigenza del mandato

- le prestazioni sportive professionistiche del calciatore Andrei Motoc, la società citata non provvedeva a corrispondere la somma pattuita alla data di scadenza concordata.

Simili presupposti inducevano l’agente a presentare istanza di arbitrato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI per tutelare il proprio credito.

Nellistanza  presentata  a  questo  Collegio,  parte  ricorrente  chiedeva,  nelle  conclusioni,  la condanna della società A.C.R. Siena 1904 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,       al       pagamento       della       somma       complessiva       di       euro       4.270,00 (quattromiladuecentosettanta/00), di cui euro 3.500,00 per capitale ed euro 770,00 per IVA, oltre ad interessi di mora ex art. 5 del D.lgs. 231/2002 dalla data del dovuto sino al saldo effettivo, nonché alle spese della procedura ed il rimborso dei diritti ed onorari di funzionamento dell’organo arbitrale.

Alla luce di quanto premesso, l’istanza in rito formulata da parte attrice è fondatae deve essere       accolta.

La circostanza che la Società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. intimata abbia deciso di non costituirsi in udienza e, quindi, sia da ritenersi contumace, non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale. In presenza di simili circostanze, la legittimità del lodo riposa sulla verifica della regolarità della notifica e sull’accertamento delle motivazioni della mancata costituzione. Tali accertamenti mirano a garantire il rispetto del principio del contraddittorio, nonché la regolarità del giudizio sulla base della conoscenza/conoscibilità dello stesso.

Il Collegio, verificata - all’udienza di conciliazione del 31 maggio 2023 - l’assenza di parte intimata, ha fissato l’udienza del 9 giugno 2023, ore 9:00, invitando a darne notizia alle parti mediante trasmissione (a mezzo PEC) del verbale di udienza.

Il mezzo di comunicazione utilizzato per la notifica comporta che anche parte intimata sia a conoscenza dell’instaurato procedimento arbitrale. È oltremodo evidente - pertanto - che la mancata presentazione e costituzione di parte intimata costituisca espressione dell’intenzione di non partecipare al procedimento de quo.

La contumacia del convenuto non solleva l’istante da provare i fatti a fondamento della sua pretesa. È indubbio che, nonostante il suo onere probatorio risulti meno grave per l’assenza di eventuali contestazioni di parte avversa, l’istante sia comunque tenuto a provare il fondamento della sua pretesa, onde offrire al Collegio elementi sufficienti ad assumere una decisione che sia rispettosa del principio di equità e di giustizia sostanziale.

Tale onere, nella specie, appare adempiuto in considerazione dell’allegazione documentale di una serie di fatti, da cui emerge in maniera inequivoca: 1) l’esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, ritualmente depositato entro il termine previsto presso l’organo federale competente;

2) il corretto adempimento - da parte dell’agente - della propria prestazione, rendendo possibile la conclusione del contratto fra Società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. e il calciatore Andrei Motoc; 3) il mancato adempimento della prestazione di controparte, consistente del pagamento del corrispettivo pattuito, pur essendo scaduto il termine.

Questo Collegio ritiene, pertanto, che, se è vero che la mancata contestazione, da parte del convenuto contumace, non comporta automaticamente la tacita ammissione dei fatti o delle ragioni dell’attore, è anche vero che, per le ragioni esposte, risulta dimostrato che la Società

A.C.R. Siena 1904 S.p.A. sia inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti. Sussistono, quindi, giusti motivi per condannare la società sportiva A.C.R. Siena 1904 S.p.A. al pagamento delle spese per assistenza difensiva, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché dei diritti del CONI.

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Definitivamente pronunciando all'unanimi

 

Si accoglie l’istanza avanzata da parte istante.

Nel merito, si accoglie l'istanza arbitrale di cui in epigrafe e, per l'effetto, si condanna l'intimata Società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. a pagare il quantum debitum pari ad euro 4.270,00 (quattromiladuecentosettanta/00), oltre interessi ex D.lgs. 231/2002; a rifondere all’Agente Sportivo Paolo Paloni i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese", approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.a della Tabella), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Si pongono a carico della intimata A.C.R. Siena 1904 S.p.A., pur con il vincolo della solidarietà con diritto di rivalsa in favore della parte diligente, le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, che si liquidano in complessivi € 2.650,00, oltre accessori, così ripartiti: al Presidente € 1.050,00 oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 800,00, oltre IVA e CPA, se dovuti, nonché il pagamento delle spese generali in favore del CONI, di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 265,00.

 

 

Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 9 giugno 2023. Il Presidente

 

F.to Barbara Agostinis Urbino, 19 giugno 2023

 

 

 

LArbitro

 

F.to Stefano Bastianon

Busto Arsizio, 21 giugno 2023

 

 

 

L'Arbitro

 

F.to Giuseppe Albenzio Roma, 21 giugno 2023

 

 

 

 

 

 

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 21 giugno 2023.

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

 
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