CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 6/2023 – Andrea Moretti / Juve Stabia S.r.l.

Lodo n. 6

Anno 2023

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

Prof. Avv. Virginia Zambrano

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

Avv. Giuseppe Albenzio

ARBITRO nominato per la parte istante, ex art. 2, comma 5, del Regolamento

Prof. Avv. Livia Saporito

ARBITRO nominato per la parte intimata, ex art. 2, comma 5, del Regolamento

Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. n. 16/2023, promosso, in data 8 maggio 2023,

dal sig. Andrea Moretti, Agente Sportivo, iscritto nel registro nazionale presso il CONI con il numero   di            tessera 6379767330,   (P.I.     08556631003  -           C.F.:    MRTNDR75R11H501H),

rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Puglisi Maraja ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Verona, Via Prato Santo, n. 4,

- Parte istante -

contro

la società Sportiva Juve Stabia S.r.l., affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede sociale in Castellammare di Stabia (NA), Via G. Cosenza, n. 283, P.Iva 04246411211, in persona del legale rappresentante pro tempore,

-           Parte intimata -

***

1.         Sede dell’Arbitrato

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

2.         Regolamento arbitrale

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).

In Fatto

Con istanza di arbitrato dell’8 maggio 2023, proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI, l’Agente Sportivo Andrea Moretti, con il patrocinio dell’avv. Sergio Puglisi Maraja, avanzava richiesta di pagamento della somma di € 14.000,00= (quattordicimila/00), oltre accessori ed interessi, nei confronti della società Sportiva Juve Stabia S.r.l., in virtù del contratto sottoscritto in data 10 agosto 2021 – e regolarmente depositato in data 12 agosto 2021 - con il quale la predetta Società campana aveva conferito al suddetto istante il mandato in via esclusiva avente ad oggetto la conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica del calciatore Giuseppe Antonio Panico. La Parte istante fonda la richiesta in forza di contratto di mandato volto alla cura, da parte dell'istante Agente Sportivo, degli interessi della Società Sportiva Juve Stabia S.r.l., con particolare riguardo all’opera di intermediazione nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Giuseppe Antonio Panico, prestando consulenza nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto.

Parte intimata non si costituiva in giudizio e non provvedeva alla nomina dell’arbitro nei termini previsti dal Regolamento Arbitrale di settore. Il Presidente del Collegio di Garanzia provvedeva, quindi, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento, a nominare il prof. avv. Livia Saporito, che ha ritualmente accettato la nomina. Per parte istante, sempre ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento, il Presidente del Collegio di Garanzia provvedeva alla nomina dell’avv. Giuseppe Albenzio.

I due arbitri hanno convenuto la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente, indicandolo nella persona del prof. avv. Virginia Zambrano, che, con dichiarazione del 21 giugno 2023, ha accettato.

La data di celebrazione della prima udienza veniva fissata al 7 luglio 2023, in modalità telematica, onde esperire il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione.

Alla richiamata udienza arbitrale, il Collegio Arbitrale dava atto della assenza della Società Sportiva Juve Stabia S.r.l.

Preso atto della acclarata impossibilità di addivenire ad una conciliazione, il Collegio Arbitrale dichiarava esperito senza successo il tentativo di conciliazione e fissava la successiva udienza di discussione per il 19 luglio 2023, alle ore 09:00, con comunicazione alle parti.

All’udienza di discussione, che si è svolta in teleconferenza, il Collegio Arbitrale prendeva atto della presenza del solo difensore della parte istante, avv. Sergio Puglisi Maraja (a tutela degli interessi del sig. Andrea Moretti).

Risultava essere, invece, contumace la parte intimata (Juve Stabia S.r.l.). Il Collegio Arbitrale chiedeva alla parte costituita se, nelle more, fosse intervenuto un accordo transattivo per il bonario componimento della controversia di cui in epigrafe.

L'avv. Sergio Puglisi Maraja rappresentava di non essere stato contattato dalla intimata Juve Stabia S.r.l. né di aver ricevuto alcuna proposta sottesa all'individuazione di un'ipotesi transattiva, riportandosi a quanto dedotto e prodotto nell'atto introduttivo.

Su tali premesse, il Collegio, preso atto di quanto rappresentato dal difensore di parte istante, tratteneva la causa in decisione come da verbale di udienza del 19 luglio 2023.

In Diritto

L’istanza presentata dall’Agente Sportivo sig. Andrea Moretti nei confronti della Società intimata

Juve Stabia S.r.l. è ammissibile e fondata, meritando, pertanto, integrale accoglimento.

In vero, l’Agente Sportivo ha ritualmente depositato in atti la copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva, stipulato con la suddetta Società, in data 10 agosto 2021, e avente ad oggetto, ex art. 1 dell’Accordo integrativo del contratto di mandato “…la conclusione, il rinnovo o la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica… del seguente calciatore Giuseppe Antonio Panico”. Il contratto è stato poi ritualmente depositato presso la Commissione Agenti FIGC, in data 12 agosto 2021, come da ricevuta di avvenuta consegna PEC del 12 agosto 2021.

Le doglianze di parte istante derivano dal mancato adempimento della previsione di cui all’art. 4 dell’Accordo integrativo del contratto di mandato, rubricato “Termini, condizioni e modalità di pagamento”, dell’Accordo integrativo del contratto di mandato. Ivi, alla lettera “a,” veniva pattuito il pagamento della somma omnicomprensiva pari ad 14.000,00, oltre IVA, oltre fiscalità, prevedendosi una rateazione secondo il seguente calendario:

-           Euro 3.500,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il 30 ottobre 2021;

-           Euro 3.500,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il 28 febbraio 2022;

-           Euro 3.500,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il 30 ottobre 2022;

-           Euro 3.500,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il 28 febbraio 2023;

E, in vero, nonostante si concludesse il contratto con il calciatore Giuseppe Antonio Panico, la Società Juve Stabia S.r.l. non provvedeva ad onorare il pagamento del primo rateo con scadenza al 30 ottobre 2021. Su queste premesse, parte istante provvedeva ad emettere quattro avvisi di parcella in data:

1.         avviso di parcella 21 ottobre 2021;

2.         avviso di parcella 21 febbraio 2022;

3.         avviso di parcella 24 ottobre 2022;

4.         avviso di parcella 20 febbraio 2023;

Nessuno di questi avvisi è stato seguito dal dovuto pagamento, così motivandosi la diffida di pagamento e messa in mora, del 14 marzo 2023 - con raccomandata a mezzo PEC indirizzata a ssiuvestabiaspa@legalmail.it - con cui si intimava alla Società Juve Stabia S.r.l. il pagamento del quantum debitum entro il termine ultimo di 5 giorni dal ricevimento della PEC, oltre ad € 895,79 (ottocentonovantacinque/79) per interessi di mora e € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) per successive spese legali intervenute con l’avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto a presentare istanza di Arbitrato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI.

Nell’istanza presentata a questo Collegio, parte ricorrente chiedeva, nelle conclusioni, la condanna della Società Juve Stabia S.r.l. al pagamento della “somma capitale di € 14.851,20= oltre gli interessi di mora ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalle scadenze convenute nel contratto di mandato del 10 agosto 2021, o comunque dalla domanda, al saldo.

Con refusione dei  diritti ed onorari  di  funzionamento dell'Organo Arbitrale, nonché dei compensi di assistenza legale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%”.

Alla luce di quanto premesso, l’istanza in rito formulata da parte attrice è fondata e deve essere accolta.

La circostanza che la Società Juve Stabia S.r.l. intimata abbia deciso di non costituirsi in udienza e, quindi, sia da ritenersi contumace, non è di ostacolo alla prosecuzione del giudizio arbitrale.

In siffatte circostanze, la legittimità del lodo riposa sulla verifica della regolarità della notifica, nonché  sull’accertamento  delle  motivazioni  della  mancata  costituzione.  Come  noto,  siffatti accertamenti, oltre ad assolvere alla funzione di tutelare le parti in causa, sono, altresì, deputati a garantire il rispetto del principio del contraddittorio nonché la regolarità del giudizio sulla base della conoscenza/conoscibilità dello stesso. Il Collegio, prendendo atto, nell’udienza di conciliazione del 7 luglio 2023, dell’assenza di parte intimata, ha fissato l’udienza del 19 luglio 2023 invitando a darne notizia, anche stavolta per il tramite della notifica via PEC, a parte convenuta che, dunque, già solo per questo non poteva non essere a conoscenza dell’instaurato procedimento arbitrale. Ne consegue che la mancata presentazione di parte intimata è espressiva della sua chiara intenzione di non presentarsi.

Non per questo la contumacia del convenuto solleva l’istante da provare i fatti a fondamento della sua pretesa. Se è vero che il suo onere probatorio risulta meno grave per l’assenza di eventuali contestazioni che inficino la veridicità delle sue allegazioni, è anche vero che l’istante è comunque tenuto a provare il fondamento della sua pretesa, onde offrire al Collegio elementi sufficienti ad assumere una decisione che sia rispettosa del principio di equità e di giustizia sostanziale. Tale onere, nella specie, appare adempiuto in considerazione dell’allegazione documentale di una serie di fatti, da cui emerge in maniera inequivoca che: 1) esiste un contratto a prestazioni corrispettive; 2) che una parte ha adempiuto alla sua prestazione, rendendo possibile la conclusione del contratto fra la Società Juve Stabia S.r.l., in persona del suo amministratore p.t., sig. Todaro Vincenzo, e il calciatore Giuseppe Antonio Panico; 3) che l’altra parte non ha adempiuto al pagamento del corrispettivo, pur essendo “maturato” il tempo (ovverossia, sia scaduto il termine).

In assenza di contestazioni del rapporto contrattuale e considerata la prova dell’inadempimento contrattuale, questo Collegio ritiene che, se è vero che la non contestazione, da parte del convenuto contumace, non comporta automaticamente la tacita ammissione dei fatti o delle ragioni dell’attore, è anche vero che, qui, per le motivazioni esposte, vi sono sufficienti elementi per ritenere che la Società Juve Stabia S.r.l. sia inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.

Sussistono, quindi, giusti motivi per condannare la società sportiva Juve Stabia S.r.l. al pagamento delle spese per assistenza difensiva, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché dei diritti del CONI.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando all'unanimità

Si accoglie l’istanza avanzata da parte istante.

Nel merito, si accoglie l'istanza arbitrale di cui in epigrafe e, per l'effetto, si condanna l'intimata Juve Stabia S.r.l. al pagamento del quantum debitum pari a euro € 14.851,20 (quattordicimilaottocentocinquantuno/20) oltre gli interessi di mora ex art. 5 d.lgs 231/2002 a far data dalle scadenze convenute nel contratto di mandato del 10 agosto 2021 (o comunque dalla domanda, al saldo) ed accessori di legge, se dovuti. Le spese legali e i diritti amministrativi del CONI seguono la soccombenza.

Dispone definitivamente, ex art. 9, comma 6, del Regolamento, a carico della parte soccombente

-           a titolo di onorari e spese di funzionamento del Collegio arbitrale - e fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le parti, il versamento dell’importo.

Dispone - sempre a carico della parte soccombente e fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le parti

-           il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella. Il tutto come da separata ordinanza.

Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 19 luglio 2023.

Il Presidente

F.to Virginia Zambrano Salerno, 11 settembre 2023

L’Arbitro

F.to Giuseppe Albenzio Roma, 11 settembre 2023

L'Arbitro

F.to Livia Saporito

Salerno, 11 settembre 2023

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 14 settembre 2023.

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it