CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 11/2023 – Top Eleven Management S.r.l. / Genoa CFC S.p.A.
Lodo n. 11
Anno 2022
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI
LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COSTITUITO, IN DATA 10 NOVEMBRE 2022, DA
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Prof. Avv. Maurizio Cinelli
ARBITRO nominato dall’istante
Avv. Aurelio Vessichelli
ARBITRO nominato dall’intimata
Nel procedimento arbitrale promosso dalla
Top Eleven Management S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Ulisse Savini, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Carlo, presso il cui studio in Campomarino, (CB), alla via Molise, n. 17/A (PEC giuseppedicarlo78@pec.it), è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce alla istanza di arbitrato, d'ora in avanti anche solo "parte istante", da un lato,
- Parte istante -
contro
la Società Sportiva Genoa CFC S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, amministratore delegato, Dott. Andres Blazquez Ceballos, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Cerbara, presso il cui studio in Genova, alla via Venti Settembre, n. 1/5 (PEC annacerbara@ordineavvgenova.it), è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce, d'ora in avanti anche solo “Genoa" o "parte intimata", dall'altro lato,
- Parte intimata -
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1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).
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Svolgimento della procedura
1. Con "Istanza di arbitrato ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Coni", data in Campomarino il 17 marzo 2022 e depositata in data 20 ottobre 2022 alla Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, la Top Eleven Management S.r.l. esponeva:
(i) che, con mandato firmato il 1° ottobre 2019, il Genoa conferiva incarico in via esclusiva alla stessa parte istante per operare il contratto di prestazione sportiva del calciatore Augustinas Klimavicius;
(ii) che, con tale contratto, veniva pattuito un corrispettivo, in favore della Top Eleven Management S.r.l., di € 45.000,00, oltre iva, da corrispondersi in due rate: di cui una di € 25.000,00 entro e non oltre il 15 ottobre 2019 e l’altra di € 20.000,00 entro e non oltre il 15 marzo 2020;
(iii) il contratto di prestazione sportiva professionistica del calciatore Augustinas Klimavicius veniva sottoscritto in data 8 ottobre 2019;
(iv) che parte istante emetteva, in data 5 novembre 2019 e in data 6 aprile 2020, due fatture (n. 16/2019 e n. 06/2020), l’una per € 30.500,00, iva compresa, e l’altra per € 24.400,00, iva compresa;
(v) che parte istante, in data 30 settembre 2022, “invitava e formalmente diffidava” il Genoa al pagamento delle somme dovute;
2. Tanto premesso, con la predetta Istanza di arbitrato, parte istante nominava, quale "arbitro di parte", il prof. avv. Maurizio Cinelli e chiedeva al costituendo collegio arbitrale di "fare obbligo al Genoa Cricket & Football club SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore […] di pagare, in favore della Top Eleven Management srl, la somma di euro 54.900,00, comprensiva di oneri fiscali giusta fatture allegate, oltre interessi moratori dalla data di maturazione del credito, sino al saldo effettivo”. Chiedeva, altresì, di fare obbligo al Genoa di provvedere alle spese della procedura arbitrale e al rimborso dei diritti ed onorari di funzionamento dell’Organo arbitrale.
3. Insieme alla predetta istanza, parte istante depositava, quali “richieste probatorie”, dodici documenti, come da relativo indice.
4. Si costituiva in giudizio il Genoa e nominava quale “arbitro di parte” l’avv. Aurelio Vessichelli e, in data 31 ottobre 2022, depositava “Memoria difensiva”, nella quale replicava a quanto prodotto da parte istante.
5. Con decreto, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport nominava, ex art. 2, comma 5, del Regolamento, vista la designazione congiunta fatta dagli arbitri di parte, quale terzo arbitro, con funzioni di Presidente del collegio arbitrale, il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini, il quale accettava l’incarico.
5. In data 10 novembre 2022, alle ore 15:10, giusta la convocazione disposta dai componenti del costituendo Collegio arbitrale, si riunivano in videoconferenza, sulla piattaforma Microsoft Teams, i predetti componenti, che si costituivano formalmente in Collegio.
6. Immediatamente a seguire – e, quindi, sempre in data 10 novembre 2022, sempre giusta la predetta convocazione e sempre in videoconferenza sulla medesima piattaforma - si teneva la prima udienza della procedura arbitrale relativa all'esperimento del tentativo di conciliazione.
7. A tale prima udienza era presente, di fronte al Collegio arbitrale al completo, assistito dal dott. Dario Bonanno per la Segreteria del Collegio, l'avv. Giuseppe Di Carlo per la parte istante e l’avv. Anna Cerbara per la società intimata.
8. Il Collegio arbitrale dichiarava, allo stato, esperito senza successo il tentativo di conciliazione.
Successivamente, veniva fissata udienza il 7 dicembre 2022, ore 15.30 e venivano assegnati termini per il deposito di ulteriori memorie e repliche.
9. Tale provvedimento del Collegio veniva notificato alle parti per mezzo di posta elettronica certificata indirizzata presso entrambi i difensori delle parti.
10. All'udienza del 7 dicembre 2022, erano presenti, oltre al Collegio arbitrale, il dott. Dario Bonanno, per la Segreteria del Collegio, l'avv. Giuseppe di Carlo, per la parte istante, e l’avv. Anna Cerbara, per la parte resistente.
11. Le parti discutevano, nel rispetto del principio del contraddittorio, la causa e rassegnavano le rispettive conclusioni.
12. Il Collegio tratteneva la causa in decisione e nella immediatamente susseguente Camera di consiglio, tenuta sempre in conferenza personale e plenaria per il mezzo della videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, maturava i seguenti
Motivi della decisione in fatto e in diritto
13. Occorre dare conto di una serie di eccezioni preliminari avanzate da parte resistente, così formulate:
- inammissibilità e/o improcedibilità dell’istanza arbitrale per carenza di legittimazione attiva in
capo a parte istante, in quanto la Società risulta essere cancellata dal Registro delle imprese in data 12 ottobre 2022, e quindi prima dell’avvenuta notifica, a parte resistente, dell’istanza arbitrale in data 20 ottobre 2022;
- inammissibilità e/o improcedibilità dell’istanza arbitrale per lo spirare del termine di cui all’art. 3.2 del Regolamento arbitrale CONI, che prevede 20 giorni dalla violazione contestata. Parte istante ha diffidato il Genoa al pagamento della prima fattura in data 6 marzo 2020 e al pagamento della seconda fattura in data 6 aprile 2020. Successivamente, parte istante, in data 2 aprile 2021, notificava ricorso e decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, relativamente al compenso di cui al contratto di rappresentanza. Il Tribunale, in data 10 dicembre 2021, con sentenza, si dichiarava incompetente a decidere per carenza di giurisdizione, in quanto questa è attribuita, per volontà delle parti attraverso la clausola compromissoria, a un Collegio arbitrale presso il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI;
- carenza di legittimazione attiva in capo a parte istante per incarico conferito e portato a termine dall’agente Pino Letterio, mentre l’istanza arbitrale è stata avanzata dall’agente Ulisse Savini, divenuto solo in data 13 giugno 2022 legale rappresentante pro tempore della Top Eleven Management.
14. Nella “memoria autorizzata”, depositata il 28 novembre 2022, parte istante replicava alle eccezioni avanzate da parte resistente:
- la Società ricorrente non è cancellata dal Registro delle imprese, ma si è soltanto trasferita da Milano a Monza (via Goldoni, n. 23), dove risulta essere ora iscritta, come da visura documentata;
- il termine di decadenza di cui all’art. 3.2 del Regolamento arbitrale decorre dalla diffida del 30 settembre 2022, e quindi lo si deve ritenere valido entro i 20 giorni previsti dalla norma regolamentare;
- l’incarico risulta, dal contratto di rappresentanza e dal documento “Executive Summary”, conferito alla persona giuridica Top Eleven Management S.r.l. e, pertanto, non rileva la persona fisica quale rappresentante legale pro tempore;
15. Nella “memoria autorizzata di replica”, depositata in data 2 dicembre 2022, parte resistente insisteva sulla fondatezza delle eccezioni già formulate e, in particolare, con riferimento all’eccezione relativa al termine di decadenza di cui al Regolamento arbitrale, afferma che “questo sarebbe dovuto decorrere dal 10 dicembre 2021, data della sentenza del tribunale milanese e momento in cui, senza alcun dubbio, controparte ha avuto contezza della competenza del Collegio arbitrale di Garanzia del CONI quale organo a cui rivolgersi”.
16. Il Collegio, esaminate le eccezioni, così provvede:
- per quanto riguarda la prima eccezione, relativamente alla carenza di legittimazione attiva in capo a parte istante, in quanto la Società risulta essere cancellata dal Registro delle imprese in data 12 ottobre 2022, la respinge, in quanto risulta, come da rilievo documentale, che vi sia stato soltanto un trasferimento di sede legale, ferma restando l’iscrizione della Società al Registro delle imprese di Monza in luogo della precedente sede di Milano;
- per quanto riguarda la seconda eccezione, relativa allo spirare del termine di cui all’art. 3.2 del Regolamento arbitrale CONI, la accoglie nei seguenti termini: innanzitutto, questo Collegio, in ossequio a precedenti lodi arbitrali emessi nell’ambito del Collegio di Garanzia CONI, specificatamente il lodo n. 10 del 2021 e il n. 4 del 2022, conferma che la interpretazione da dare alla norma regolamentare è quella riferita alla “contestazione della violazione”, e quindi il termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 e fissato in venti giorni, “perentori”, utili a introdurre l’istanza di arbitrato, non decorra dalla violazione in quanto astrattamente contestabile, ma solo dal successivo momento della effettiva contestazione dell’inadempimento. Per qualificare la contestazione della violazione, idonea a far decorrere il termine perentorio dei venti giorni, occorre l’interpellatio, ovvero un formale atto di diffida legale che, da una parte, consenta di superare la presunzione di possibile tolleranza da parte del creditore, in ipotesi di ritardo tollerabile, e, dall’altra, qualifichi il ritardo stesso da parte del debitore come non evitabile con la normale diligenza.
Nel caso oggetto di questo giudizio, la contestazione della violazione dalla quale far decorrere il termine dei venti giorni per la proposizione del ricorso da parte della Top Management dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI non può, pertanto, essere correttamente individuato nella diffida del 30 settembre 2022, piuttosto a far data dal ricorso presentato dalla parte istante per decreto ingiuntivo, depositato in Tribunale il 10 dicembre 2020, che è da considerarsi almeno equipollente a una diffida ad adempiere, come manifestazione di volontà del creditore di reclamare e pretendere l’adempimento dal debitore. Tale rilievo da parte del Collegio riguarda, come dimostrato per tabulas, anche il pagamento della fattura n. 6/2020, che erroneamente la difesa di parte istante afferma in atti essere stato richiesto per la prima volta con la diffida del 30 settembre 2022 (si tratta di una fattura dell’aprile 2020), mentre risulta chiaramente richiesto con il medesimo ricorso per decreto ingiuntivo depositato in Tribunale dalla Top Management odierna istante già, appunto, in data 10 dicembre 2020.
- per quanto riguarda la terza eccezione, con riguardo al difetto di legittimazione dell’istante – in quanto il contratto di rappresentanza in questione è sottoscritto dall’Agente sportivo sig. Pino Letterio (quale legale rappresentante della Top Eleven Management S.r.l.), mentre il ricorso al Collegio di Garanzia risulta proposto dall’Agente sportivo sig. Ulisse Savini (quale legale rappresentante della stessa società, subentrato al Letterio) - la respinge, perché in entrambi i casi l’attività è stata posta in essere da agenti sportivi, persone fisiche, in ossequio al dettato dell’art. 19 del Regolamento di settore, in nome e per conto della medesima società Top Eleven Management S.r.l..
17. Quanto al tema della determinazione degli onorari, diritti e spese per il funzionamento della procedura arbitrale, il Collegio arbitrale, vista la Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020, considerato il valore della controversia sulla base del contenuto della domanda, ritiene equo determinare gli onorari per il funzionamento del Collegio arbitrale nella contenuta misura di complessivi € 4.000,00=, oltre iva e cassa previdenziale come per legge (se dovute) (si confronti l'art. 2.b.2.1 di detta Tabella), oltre € 400,00= al CONI per spese generali (ai sensi dell'art. 2.b.2.2, lett. b)).
P.Q.M.
il Collegio arbitrale, definitivamente decidendo su tutte le domande di parte istante, ogni altra questione assorbita:
(i) respinge il ricorso della Top Eleven Management S.r.l.;
(ii) pone, a carico di entrambe le parti, fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le stesse e salvo rivalsa, il versamento, a titolo di saldo per onorari e spese di funzionamento dell'Organo, dell'importo di € 2.000,00, così ripartiti: al Presidente € 666,66 oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 666,66, oltre IVA e CPA, se dovuti;
(iii) pone, a carico della parte istante, il versamento dei diritti amministrativi di cui al punto 1.2.a, della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese” approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020;
(iv) pone a carico di entrambe le parti, fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le stesse e salvo rivalsa, il versamento, pari ad € 400,00, delle spese generali in favore del CONI, di cui al punto 2.b.2.2, lett. b), della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020;
(v) liquida le spese legali, ciascuna fra le parti, in € 1.000,00, oltre IVA e CPA, come per legge.
Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deliberato e deciso dai componenti del Collegio arbitrale riuniti nella camera di consiglio del 7 dicembre 2022 e sottoscritto in triplice originale, nei luoghi e nelle date indicate accanto a ciascuna sottoscrizione.
Il Presidente
F.to Tommaso Edoardo Frosini Roma, 13 dicembre 2022
L’Arbitro
F.to Maurizio Cinelli Macerata, 15 dicembre 2022
L'Arbitro
F.to Aurelio Vessichelli Roma, 15 dicembre 2022
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 16 dicembre 2022.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport