CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 7/2023 – Gagliardi Pasquale / Reggina 1914 S.r.l.

Lodo n. 7

Anno 2023

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

Avv. Vito Branca

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

ARBITRO nominato dall’istante

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

ARBITRO nominato dall’intimata

Nel procedimento arbitrale promosso da

Gagliardi Pasquale, nato a Napoli il 5 gennaio 1977, residente a Roma, Via Massarosa, n. 3, C.F. GGLPQL77A05F839N, P.IVA 10143111002, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Chibbaro, presso il cui studio in Roma, Via Giambattista Vico, n. 29, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla istanza di arbitrato, d’ora in avanti anche solo “parte istante”,

-           Parte istante -

contro

Reggina 1914 S.r.l., C.F. 92094150809,  P. IVA 02896510803, in  persona del Procuratore Speciale, Dott. Saverio Giampà, con sede in Reggio Calabria, Via delle Industrie, n. 1, rappresentata  e  difesa dall’avv. Mattia Grassani, presso il cui studio in Bologna, Via Dè Marchi, n. 4/2, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta, d’ora in avanti anche solo “Reggina” o la “parte intimata”,

-           Parte intimata -

controversia relativa alla esecuzione del contratto di mandato concluso inter partes il 14 settembre 2020 e dell’ulteriore contratto di mandato del 24 settembre 2020.

***

1.         Sede dell’Arbitrato

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

2.         Regolamento arbitrale

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).

In Fatto

1.         Con “istanza di arbitrato ex art. 22, comma 2, del regolamento CONI degli agenti sportivi e art. 54, comma 3, CGS CONI”, depositata in data 2 maggio 2023 presso la Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Gagliardi Pasquale esponeva:

-           di essere un Agente Sportivo iscritto al Registro federale Agenti Sportivi FIGC ed al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI;

-           che, in data 14 settembre 2020, aveva stipulato un contratto di mandato in via esclusiva con la Società Reggina 1914 S.r.l., avente ad oggetto il trasferimento a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho Ijemua, dalla SSC Bari alla Reggina;

-           che tale primo contratto veniva stipulato con scadenza al 5 ottobre 2020, e veniva previsto un corrispettivo forfettario in favore dell’Agente di euro 10.000,00, oltre Iva, da pagarsi in n. 2 rate di eguale importo, con scadenza rispettivamente al 15 novembre 2020 e 15 marzo 2021;

-           che, in data 16 settembre 2020, veniva sottoscritto tra le predette società il trasferimento del calciatore Folorunsho, con conseguente diritto in favore dell’Agente al corrispettivo indicato nel superiore contratto;

-           che, in data 24 settembre 2020, sottoscriveva un ulteriore contratto di mandato in via esclusiva con la Reggina, con scadenza al 5 ottobre 2020, per il trasferimento di altro calciatore (Thiago Rangel Cionek), poi perfezionatosi il 24 settembre 2020;

-           che tale secondo contratto prevedeva un corrispettivo forfettario in favore dell’Agente di euro 50.000,00, oltre Iva, da pagarsi in n. 2 rate di eguale importo, con scadenza al 30 novembre 2020 e 30 marzo 2021, ed il riconoscimento di un ulteriore corrispettivo (n. 4 ratei di euro 25.000,00 cadauno, con scadenze al 30 ottobre 2021 - 30 marzo 2022 - 30 ottobre 2022 - 30 marzo 2023), per un complessivo importo di euro 100.000,00, oltre accessori, al raggiungimento di determinati obiettivi indicati in contratto;

-           che la società intimata non corrispondeva l’importo complessivo di euro 160.000,00, oltre Iva al lordo delle ritenute fiscali, di cui euro 10.000,00 in virtù del contratto del 14 settembre 2020 ed euro 150.000,00 in ragione del contratto del 24 settembre 2020;

-           che, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC dall’avv. Gianluca Chibbaro, l’Agente diffidava formalmente e costituiva in mora la Società intimata in relazione all’omesso pagamento dell’indicato importo di euro 160.000,00, ma alcun pagamento perveniva al Gagliardi e tale inadempimento persisteva alla data di deposito dell’istanza arbitrale.

2.         Tanto premesso, con il predetto ricorso parte istante nominava, quale proprio “arbitro di parte”, il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini e così concludeva:

“Voglia l’Ill.mo Collegio di Garanzia adito, previo accertamento dell’inadempimento da parte della Società odierna intimata ai propri obblighi contrattuali derivanti dal mandato sottoscritto in data 14/09/2020 e dal mandato sottoscritto in data 24/09/2020, condannare la Reggina 1914 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del dott. Pasquale Gagliardi dell’importo di € 160.000,00 oltre IVA di legge se dovuta e al lordo di eventuali ritenute fiscali, ove applicabili e oltre interessi ex D.LGS. 231/2002 dal dì della scadenza di ogni rateo al dì del saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese legali e dell’ulteriore importo di spese per il giudizio arbitrale instaurato, incluso il rimborso dei diritti ed onorari di funzionamento dell’organo arbitrale, che si rimettono alla valutazione dell’On.le Collegio”.

3.         Insieme alla predetta istanza, la difesa del ricorrente depositava n. 9 documenti, come da relativo indice.

4.         Con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dell’11 maggio 2023, la Reggina, a mezzo del proprio difensore, procedeva ad indicare quale arbitro di parte il prof. avv. Massimo Zaccheo;

5.         Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 12 maggio 2023, si costituiva nel presente procedimento la società intimata, concludendo come segue:

“1)  in  via  pregiudiziale,  preliminare  e  principale:  dichiarare  improcedibile,  irricevibile  e/o inammissibile l’istanza promossa dal Sig. Pasquale Gagliardi per intervenuta decorrenza del termine decadenziale per l’instaurazione del procedimento di cui al Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie ex articolo 22, comma 2, Regolamento CONI Agenti Sportivi stato approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019; 2) in via principale nel merito: respingere l’istanza di arbitrato ex adverso radicata in quanto infondata in fatto e diritto, in ragione della circostanza che nessuna attività è stata svolta dal Sig. Pasquale Gagliardi e, comunque, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, e, conseguentemente, accertare e dichiarare che la Reggina 1914 S.r.l. nulla deve corrispondere al Sig. Pasquale Gagliardi; 3) in via di estremo subordine: parametrare il compenso eventualmente dovuto al periodo di effettiva attività svolta dal Sig. Pasquale Gagliardi; In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale ed ai compensi degli Arbitri”.

6.         In data 17 maggio 2023, gli arbitri designati da parte istante e parte intimata, e dunque il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini ed il prof. avv. Massimo Zaccheo, comunicavano al Collegio di Garanzia dello Sport la loro concorde designazione dell’avv. Vito Branca, quale Presidente del costituendo Collegio arbitrale, il quale, pertanto, veniva nominato in tale funzione, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

7.         In data 18 maggio 2023, ricevuta la comunicazione della nomina, l’avv. Vito Branca dichiarava, ai sensi dell’art. 2, comma 10, del suddetto Regolamento, di accettare l’incarico di terzo arbitro con funzioni di Presidente del costituendo Collegio arbitrale.

8.         Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all’udienza del 30 maggio 2023 ai sensi dell’art. 5 del Regolamento arbitrale, il Collegio, con ordinanza emessa in pari data e depositata in data 31 maggio 2023, disponeva la fissazione dell’udienza di discussione al 12 luglio 2023, assegnando alle parti termine fino al 20 giugno 2023 per il deposito di memorie difensive e fino al 5 luglio 2023 per eventuali repliche, fatta salva la possibilità, nelle more, di comunicare l’eventuale raggiungimento di un accordo transattivo.

9.         In ossequio ai superiori termini, entrambe le parti depositavano le rispettive memorie autorizzate e le successive repliche, insistendo nelle domande ed eccezioni già proposte.

10.       All’udienza del 12 luglio 2023, il Collegio arbitrale – acquisito il consenso delle parti – disponeva la proroga per il deposito del lodo sino al 30 settembre 2023. A tale udienza, le parti, dopo breve discussione orale, si richiamavano ai precedenti scritti difensivi.

11.       All’esito di tale udienza di discussione orale, il Collegio arbitrale riservava di pronunciarsi, assumendo la decisione che segue.

In Diritto

Ritiene il Collegio arbitrale di dover preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità della domanda di arbitrato proposta dalla difesa della Reggina 1914 S.r.l., per decorrenza del termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

Come già dedotto dalle parti nei rispettivi scritti difensivi – anche mediante il richiamo a diverse pronunce di codesto Collegio arbitrale sulla questione oggetto dell’eccezione preliminare de qua

–, l’interpretazione del citato articolo 3.2. è stata non perfettamente univoca nella prima fase di vigenza del Regolamento, ma da ultimo ha subito un coerente arresto, che valorizza la ratio della disposizione, le esigenze di tutela e le connotazioni di spiccata irritualità del procedimento arbitrale.

Alla stregua dell’esame degli atti delle parti e della documentazione dalle stesse prodotta nell’odierna sede arbitrale, si evince l’esistenza di n. 2 distinti rapporti contrattuali stipulati dall’Agente Gagliardi con la Reggina, aventi ad oggetto il trasferimento di distinti atleti e quindi distinte attività professionali del mandatario, con eventuale e conseguente maturazione del diritto al corrispettivo indicato in ciascuno dei negozi oggetto di scrutinio.

Sostiene, invero, la difesa della parte intimata che l’Agente Sportivo sarebbe decaduto dal diritto al conseguimento del proprio compenso – sia per il contratto del 14 settembre 2020, che per il successivo contratto del 24 settembre 2020 -, non avendo avviato il presente arbitrato in osservanza dello stringente termine regolamentare, da ritenersi decorso in relazione alle singole scadenze di pagamento previste nei contratti azionati.

L’eccezione è, tuttavia, infondata, con conseguente declaratoria di tempestività dell’istanza di arbitrato proposta dal ricorrente Gagliardi.

Osserva, all’uopo, il Collegio arbitrale che, pur essendo letteralmente previsto nell’art. 3.2. che “la procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di garanzia […]”, lo spirito della disposizione regolamentare deve essere inteso in modo tale da non poter ingiustificatamente precludere all’Agente Sportivo l’accesso allo strumento dell’arbitrato, negando in ipotesi il diritto alla percezione del corrispettivo non corrisposto sulla scorta di un’interpretazione estremamente rigida dell’individuazione del dies a quo relativo al superiore termine perentorio.

Ed infatti, in ordine alla definizione ed al significato di “violazione contestata” di cui all’art. 3.2. del Regolamento arbitrale, la giurisprudenza dell’odierno Collegio arbitrale ha preso posizione nella sopra indicata direzione – dapprima con il Lodo n. 4/2022, peraltro richiamato dall’istante nella prima memoria autorizzata, ed ancor più recentemente con il Lodo n. 4/2023 del 30 giugno 2023, Kanhai vs Genoa -, affermando coerentemente che “Della previsione possono essere date (ed in effetti sono state fornite) due diverse letture. Da un lato, la disposizione può intendersi nel senso che il termine di decadenza per introdurre il procedimento arbitrale decorre dal momento della violazione (successivamente) contestata […] Dall’altro lato, la disposizione del Regolamento può leggersi nel senso che il termine di decadenza decorre dal momento della violazione in quanto contestata, e cioè dalla contestazione della violazione. Entrambe queste interpretazioni sono state date, come si accennava, in precedenti decisioni di altri collegi arbitrali, pure istituiti, come è chiaro,

ai sensi del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport” (cfr. Lodo n. 4/2022 e Lodo n. 4/2023, cit.).

Prosegue, in argomento, il Collegio sancendo che è da preferire “la seconda possibile interpretazione” – sebbene entrambe siano in astratto compatibili con la lettera della legge – “e cioè che il termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport non decorra dalla violazione in quanto astrattamente contestabile (ma, in effetti, non contestata), ma solo dal successivo momento della effettiva contestazione dell’inadempimento” (cfr. Lodo n. 4/2022 e Lodo n. 4/2023, cit.).

Tale criterio interpretativo mira a dare opportuno risalto alle concrete scelte del creditore anche in considerazione delle peculiarità dell’ambiente professionale – per vero piuttosto chiuso e ristretto

–, poiché spetta valutare all’Agente Sportivo se una determinata condotta omissiva della controparte possa essere tollerata e fino a quale momento, anche al fine di salvaguardare i rapporti d’affari con le Società, senza per ciò decadere dalla possibilità di accedere allo strumento dell’arbitrato collegiale previsto in ambito sportivo per la risoluzione delle controversie de quibus. Diversamente opinando, si giungerebbe verosimilmente ad intaccare la stabilità e la continuità della contrattazione di settore, onerando gli Agenti ad “azioni di rottura”, in ipotesi sanabili in ambito puramente stragiudiziale.

Orbene, applicando i superiori principi alla fattispecie sottoposta al vaglio dell’odierno Collegio arbitrale, occorre evidenziare  che l’effettiva contestazione dell’adempimento  – ossia “la  cd.

<<interpellatio>>, ovvero un formale atto di diffida legale che, da una parte consenta di superare la presunzione di possibile tolleranza da parte del creditore, in ipotesi di ritardo tollerabile, e dall’altra, qualifichi il ritardo stesso da parte del debitore come non evitabile con la normale diligenza” (cfr. Lodo n. 11/2022 e Lodo n. 4/2023) – quale dies a quo per l’introduzione del procedimento arbitrale, deve esclusivamente individuarsi nel formale atto di diffida e costituzione in mora trasmesso, a mezzo PEC, dal difensore dell’Agente Gagliardi alla Reggina in data 13 aprile 2023, cui è seguito l’avvio del presente arbitrato con istanza depositata in data 2 maggio 2023, quindi 19 giorni dopo la contestazione della violazione e nel rispetto del termine di decadenza di cui al più volte indicato art. 3.2.

In ragione di quanto sopra esposto, l’eccezione formulata in via preliminare dalla difesa della Reggina deve essere rigettata, atteso che parte istante ha tempestivamente introdotto la procedura arbitrale, anche alla stregua della coerente interpretazione dell’art. 3.2. del Regolamento arbitrale fornita dall’odierno Collegio arbitrale.

Procedendo all’esame della domanda nel merito introdotta dall’agente sportivo istante, il Collegio ritiene fondata e meritevole di accoglimento la richiesta di pagamento dell’importo di euro 160.000,00, oltre IVA se dovuta ed interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 decorrenti dalle singole scadenze previste nei contratti del 14 settembre 2020 e 24 settembre 2020.

Ed invero, la difesa dell’istante ha versato in atti oltre ai citati contratti (doc. nn. 2-5), anche gli ulteriori documenti attestanti la variazione di tesseramento degli atleti Folorunsho del 16 settembre

2020 (doc. n. 4) e Cionek del 24 settembre 2020 (doc. n. 7), dai quali risulta per tabulas che la Reggina “si è avvalsa dei servizi dell’agente sportivo Gagliardi Pasquale iscritto al registro CONI n. 8551584356”.

Tale profilo costituisce oggettivamente, alla stregua delle previsioni contrattuali liberamente negoziate dalle parti, “piena ed insuperabile prova dell’esatto, utile adempimento del contratto di mandato” (art. 1, lett. D), con conseguente configurazione in capo all’Agente del diritto al corrispettivo pattuito.

Risultano, pertanto, infondati i rilievi di segno opposto formulati dalla difesa della Società resistente, la quale, peraltro, non ha mai contestato il proprio inadempimento alle obbligazioni di pagamento previste in ciascun contratto.

In via di estremo subordine, la difesa della Società intimata ha richiesto all’odierno Collegio arbitrale di parametrare il compenso dovuto all’Agente Sportivo in relazione alla durata dell’attività professionale svolta dal Gagliardi, complessivamente quantificata in 3 giorni lavorativi.

Anche tale doglianza non può trovare accoglimento, atteso che entrambi i contratti di mandato sottoscritti dalle parti hanno, come da prassi, subordinato il diritto al corrispettivo in favore dell’Agente esclusivamente al raggiungimento di uno specifico obiettivo – il trasferimento dell’atleta, peraltro in un campionato professionistico –, prescindendo dalla durata della prestazione, che peraltro costituisce un insindacabile profilo afferente alla sfera organizzativa dell’Agente e che non può incidere, nell’ipotesi di inadempimento, sul quantum da corrispondere già indicato in contratto.

In ordine alle spese legali, le stesse vanno poste a carico della Reggina 1914 S.r.l., in virtù del generale principio della soccombenza.

In virtù del medesimo principio, vanno poste interamente a carico della società intimata le spese della procedura arbitrale, ivi compresi gli onorari degli arbitri e i diritti amministrativi, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa.

P.Q.M.

il Collegio arbitrale, definitivamente decidendo su tutte le domande e le eccezioni proposte, ogni altra questione assorbita:

(i)        condanna Reggina 1914 S.r.l. a pagare a Gagliardi Pasquale la somma di € 160.000,00 (centosessantamila,00), oltre Iva se dovuta;

(ii)       condanna Reggina 1914 S.r.l. a pagare a Gagliardi Pasquale l’importo a titolo di interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze previste in ciascun contratto sino all’effettivo soddisfo;

(iii)      determina le spese di lite dovute da Reggina 1914 S.r.l. in favore di Gagliardi Pasquale, nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge;

(iv)      determina in complessivi € 13.000,00, oltre accessori di legge, le spese e gli onorari di funzionamento del Collegio che, fermo il contenuto dell’ordinanza del 30/31 maggio 2023 a titolo di acconto, pone a carico della parte intimata ai sensi dell’art. 9, comma 7, del Regolamento;

(v)       dispone, pertanto, a titolo di saldo per onorari e spese di funzionamento dell’Organo, il pagamento dell’importo di € 6.000,00 a carico della parte intimata, con vincolo della solidarietà e salvo rivalsa in ipotesi di inadempimento, così ripartiti: al Presidente € 2.400,00 oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 1.800,00 oltre IVA e CPA, se dovuti;

(vi)      dispone, in favore del CONI, il versamento, ai sensi del punto 2.b.2.2., lett. b), della Tabella, dell’importo di € 1.300,00 a carico della parte intimata, con vincolo della solidarietà e salvo rivalsa;

(vii)     dispone la comunicazione del presente lodo alle parti, tramite i loro difensori, anche con il mezzo della posta elettronica.

Il presente lodo viene deliberato e sottoscritto a maggioranza, con il dissenso dell’Arbitro prof. avv. Massimo Zaccheo, ai sensi dell’art. 823, comma 1, n. 7, del c.p.c..

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 12 luglio 2023.

Il Presidente F.to Vito Branca

Catania, 29 settembre 2023

L’Arbitro

F.to Tommaso Edoardo Frosini Roma, 29 settembre 2023

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 29 settembre 2023.

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it