CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15 del 09/02/2023/ ASD_Gema_2016-ASD_Trecchina_2021_e_altri

Decisione n. 15

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente Giuseppe Andreotta - Relatore Marcello de Luca Tamajo Angelo Maietta

Manuela Sinigoi - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2022, presentato, in data 8 dicembre 2022 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 01229 del 12 dicembre 2022), dalla Società Sportiva A.S.D. Gema 2016, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Michele Calicchio, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall’avv. Monica Gregoriano,

contro

la A.S.D. Trecchina 2021, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., sig. Gerardo Palese, rappresentata e difesa dall’avv. Aniello Chiarelli, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente p.t., dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,

nonché contro

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,

e

il Comitato Regionale Basilicata della FIGC - LND, non costituitosi in giudizio,

avverso

la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale - C.R. Basilicata FIGC-LND, pubblicata con C.U. n. 46 del 9 novembre 2022, con la quale, nell'accogliere il ricorso proposto dalla intimata

A.S.D. Trecchina 2021, è stata annullata, senza rinvio, la decisione adottata dal Giudice Sportivo, riportata nel C.U. n. 38 del 21 ottobre 2022, che, in accoglimento del ricorso della suddetta ricorrente A.S.D. Gema 2016, aveva disposto di non omologare il risultato conseguito sul campo in relazione alla gara Trecchina 2021 - Gema 2016, assegnando gara persa alla società Trecchina 2021, con il risultato di 0-6.

Dato atto che

in udienza del 19 gennaio 2023, prima di dar corso alla discussione, il Presidente, avv. prof. Vito Branca, invita i difensori delle parti del giudizio de quo, nonché di tutti gli altri giudizi da trattare nella odierna sessione, ad osservare un minuto di silenzio in ricordo di Franco Frattini, Presidente del Collegio di Garanzia dal 2014 al 2022.

Lo stesso presidente dà, poi, lettura del proprio decreto - prot. n. 00045/2023 - (allegato al verbale di udienza) assunto dallo stesso, in merito ai criteri di speditezza e sinteticità ai quali improntare gli interventi difensivi, alla  luce degli articoli 59  e 60 del Codice di Giustizia  Sportiva  che disciplinano le attività difensive delle parti.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 19 gennaio 2023, anche mediante la piattaforma telematica Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Gema 2016 - avv. Monica Gregoriano; l’avv. Aniello Chiarelli, per la resistente A.S.D. Trecchina 2021; l’avv. Giancarlo Viglione, assistito dall’avv. Noemi Tsuno, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Antonino Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il quale conclude per il rigetto del ricorso;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta.

Fatto

1.         Con ricorso presentato in data 8 dicembre 2022, la Società Sportiva A.S.D. Gema 2016 (d’ora in poi, anche solo “Gema”) ha impugnato dinanzi al Collegio di Garanzia la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale - C.R. Basilicata FIGC-LND, pubblicata con C.U. n. 46 del 9 novembre 2022, con la quale, nell’accogliere il ricorso proposto dalla A.S.D. Trecchina 2021, è stata annullata, senza rinvio, la decisione adottata dal Giudice Sportivo, riportata nel C.U. n. 38 del 21 ottobre 2022, che, in accoglimento del ricorso della suddetta ricorrente A.S.D. Gema 2016, aveva disposto di non omologare il risultato conseguito sul campo in relazione alla gara Trecchina 2021 - Gema 2016, assegnando gara persa alla società Trecchina 2021, con il risultato di 0-6.

2.         In data 8 ottobre 2022, veniva disputata la gara di calcio a 5 Serie C2 tra Trecchina e Gema, conclusasi con il risultato di 7-2. Il successivo 9 ottobre, il Gema proponeva reclamo innanzi al Giudice Sportivo del C.R. Basilicata FIGC-LND, lamentando che il Trecchina non avesse schierato in campo un calciatore nato dal 1° gennaio 2004 in poi, contravvenendo a quanto disposto dall’art. 34 delle NOIF.

Si noti immediatamente, in quanto  oggetto  di doglianza nel procedimento de quo, che la ricorrente, sebbene correttamente depositasse il preannuncio ed il relativo ricorso via PEC all’indirizzo di posta certificata della segreteria del Giudice Sportivo del C.R. Basilicata, non trasmetteva - come espressamente previsto dall’art. 67 CGS FIGC - tali atti “a mezzo posta elettronica certificata” alla resistente Trecchina.

Nondimeno, la LND - C.R. Basilicata pubblicava il C.U. n. 34 del 12 ottobre 2022 con cui rendeva noto detto reclamo (che si sarebbe deciso in data 21 ottobre, ai sensi dell’art. 67, comma 6, del CGS FIGC) e, pertanto, che la partita in parola era da considerarsi sub iudice.

Il Giudice Sportivo, accoglieva il reclamo, assegnando il risultato di 0-6 a tavolino: «Atteso che le disposizioni contenute nel C.U. n. 9 del 28.07.2022 del CR Basilicata in riferimento ai (LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’), prevedono che “Alle gare

di Campionato di Calcio a Cinque Serie C/2 possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i giocatori regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra il Comitato Regionale Basilicata ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2022/2023, le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a Cinque Serie C/2 hanno l’obbligo della presenza dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro di un calciatore nato dal 1° gennaio 2004 in poi, a prescindere dal numero dei giocatori impiegati. L’inosservanza della predetta disposizione viene punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva”».

La Corte Sportiva di Appello, con la decisione impugnata in questa sede, accoglieva il reclamo della Trecchina, ristabilendo il risultato maturato sul campo, sulla base delle seguenti valutazioni:

«Accertato come la società GEMA 2016 abbia instaurato il procedimento di primo grado notificando correttamente il preannuncio ed il ricorso alla PEC del Giudice Sportivo, non indirizzando, tuttavia, gli stessi alla PEC della società TRECCHINA 2021, contravvenendo a quanto previsto dall’art. 67, commi 1 e 2, C.G.S.; Ritenuto come tale accertato originario vizio (non corretta instaurazione procedimentale del rito) determina l’inammissibilità del reclamo in primo grado proposto con conseguente impossibilità di procedere in questa sede all’esame del merito i cui motivi debbono, per effetto di tanto, comunque ritenersi assorbiti…».

3.         Si sono costituite in giudizio la FIGC, chiedendo il rigetto del ricorso, e la controinteressata ASD Trecchina, concludendo anch’essa per il rigetto del ricorso.

4.         Con il ricorso in epigrafe, Gema ha sottoposto al Collegio di Garanzia i seguenti motivi di diritto.

I.“Nullità del provvedimento emesso dalla Corte Sportiva di Appello territoriale della Basilicata per indeterminatezza del/i soggetto/i interessato/i”;

II.“Nullità del provvedimento emesso dalla Corte Sportiva di Appello territoriale della Basilicata per omessa motivazione ai sensi dell’art. 54 Codice di Giustizia Sportiva”;

III.“Nel merito - 1) violazione delle Norme Organizzative Interne Federali - ex art. 34 comma 3 N.O.I.F. e delle disposizioni regolamentari integrative Basilicata”;

IV. “Con riferimento all’eccezione di invio del reclamo dell’ASD Gema - conoscibilità e sanabilità”. Ha concluso la ricorrente chiedendo al Collegio di Garanzia: «- in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità e la contestuale inefficacia del provvedimento emesso dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Basilicata FIGC-LND, pubblicato con C.U. n. 46 del 9 novembre 2022, per indeterminatezza del/i soggetto/i interessato/i; - in via gradata e nel merito: a) di accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso, improcedibile e/o inammissibile il provvedimento emesso dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Basilicata FIGC-LND, pubblicato con C.U. n. 46 del 9 novembre 2022; b) di accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso, la piena validità del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il C.R. Basilicata FIGC-LND, pubblicato con C.U. n. 38 del 21 ottobre 2022».

Considerato in diritto

Il ricorso di ASD Gema 2016 è infondato.

La decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale – C.R. Basilicata è, infatti, puntuale nel rilevare che, avendo il Giudice Sportivo deciso sulla scorta di un ricorso proposto dalla Gema 2016, questa, ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 2, CGS FIGC, avrebbe dovuto notificare il ricorso stesso a mezzo PEC alla società Trecchina 2021, mentre tale incombente, atto a radicare il contraddittorio con la parte controinteressata, non è stato assolto (come, del resto, indiscusso in punto di fatto).

Il Giudice Sportivo, peraltro, accoglieva il ricorso proposto da ASD Gema nella espressa, ma errata, convinzione che la notifica fosse stata effettuata nei modi previsti, tanto da motivare la propria decisione anche sulla scorta di mancanza di memorie e documenti da parte degli “altri soggetto individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento …”.

La previsione di una espressa modalità di notifica del ricorso (ovvero anche del “preannuncio” del medesimo ricorso) non consente di ritenere assolto, ai fini della integrità del contraddittorio, detto incombente a mezzo di una e-mail indirizzata al Presidente della ASD Trecchina 2021, non essendo previste modalità alternative ovvero equipollenti.

Anche la disposizione generale di cui all’art. 53 CGS FIGC non consente dubbi in proposito, disponendo, al comma 1, che tutti gli atti del procedimento sono sempre comunicati a mezzo PEC, ribadendo tale modalità anche nello specifico delle comunicazioni di ogni altro tipo atto. Non sembra, pertanto, che possa considerarsi equivalente altra modalità di comunicazione notificatoria e, a maggior ragione, quella di una e-mail indirizzata, non alla ASD resistente (cui del resto si è imposta, sin dal momento della sua iscrizione, di dichiarare la propria PEC), bensì al sig. Polese Gerardo, ad un suo recapito di posta elettronica personale e senza neppure identificarlo circa la sua qualità di legale rappresentante della Trecchina.

Neppure convince l’argomento di parte ricorrente, secondo cui il vizio di notifica sarebbe stato sanato dalle difese svolte in secondo grado dalla ASD Trecchina 2021; invero, se di sanatoria per il raggiungimento dello scopo si sarebbe potuto discutere, la condotta sanante doveva emergere già in primo grado, mentre non vi è dubbio alcuno che il procedimento innanzi al Giudice Sportivo si sia svolto in assenza della società contro interessata.

D’altra parte, sul punto, non può non aggiungersi il dato che ASD Gema 2016 propone la tesi della intervenuta sanatoria soltanto innanzi a questo Collegio di Garanzia, mentre non sembra aver speso detto argomento innanzi alla Corte Sportiva di Appello, né in questa sede assolve, a tal proposito, all’obbligo di localizzazione interna ed esterna (cfr. art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.) della eccezione de qua (se eventualmente proposta anche al Giudice di secondo grado).

Infine, non è condivisibile, per quanto sopra osservato, la tesi della nullità della decisione impugnata per difetto di motivazione, e, men che meno, quella di un vizio rinveniente da una supposta mancata intestazione della decisione stessa, che non consente di collegare la motivazione della detta decisione alle parti in lite.

In argomento, senza bisogno di dover indugiare nell’esame del tema giuridico relativo alla rilevanza degli errori ovvero delle omissioni formali, è appena il caso di notare che la decisione impugnata reca, così come prodotta anche da parte ricorrente, la seguente intestazione “RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRECCHINA 2021 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N.38 DEL 21/10/2022” e prosegue “La CORTE

SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE … esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. TRECCHINA 2021 avverso la Decisione del Giudice Sportivo, pubblicata su C.U. n.38 del 21 OTTOBRE 2022, a mezzo del quale veniva assegnata alla stessa gara persa con il seguente punteggio: TRECCHINA 2021 – GEMA 2016 0-6”.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2022, presentato, in data 8 dicembre 2022, dalla Società Sportiva A.S.D. Gema 2016 contro la A.S.D. Trecchina 2021, la Federazione Italiana Giuoco Calcio  (FIGC),  nonché  contro  la  Lega  Nazionale  Dilettanti  (LND)  e  il  Comitato  Regionale

Basilicata della FIGC - LND, avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale -

C.R. Basilicata FIGC- LND, pubblicata con C.U. n. 46 del 9 novembre 2022, con la quale, nell'accogliere il ricorso proposto dalla intimata A.S.D. Trecchina 2021, è stata annullata, senza rinvio, la decisione adottata dal Giudice Sportivo, riportata nel C.U. n. 38 del 21 ottobre 2022, che, in accoglimento del ricorso della suddetta ricorrente A.S.D. Gema 2016, aveva disposto di non omologare il risultato conseguito sul campo in relazione alla gara Trecchina 2021 - Gema 2016, assegnando gara persa alla società Trecchina 2021, con il risultato di 0-6.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, a carico della ricorrente in favore di ciascuna parte resistente costituita.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 gennaio 2023.

Il Presidente                                                                             Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                       F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma, in data 9 febbraio 2023. Il Segretario

F.to Alvio La Face

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