CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17 del 14/02/2023 – Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. / FIGC / LNP Serie A / Società Torino F.C. S.p.A
Decisione n. 17
Anno 2023
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Gabriella Palmieri - Presidente Massimo Zaccheo - Relatore Vito Branca
Dante D’Alessio
Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2022, presentato, in data 25 marzo 2022, dalla Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Morelli, Gian Pietro Bianchi e Lorenzo Vigasio e domiciliata presso il loro studio, in Milano,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
nonché contro
la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), non costituitasi in giudizio,
e
la Società Torino F.C. S.p.A, rappresentata e difesa dall’avv. Eduardo Chiacchio,
con notifica effettuata
alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,
per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con il C.U. n. 178 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato respinto il ricorso promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, adottata con C.U. n. 157 del 31 gennaio 2022, che aveva accolto il reclamo del Torino F.C. S.p.A. e, per l’effetto, deliberato di non applicare le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa dalla gara Atalanta - Torino del 6 gennaio 2022, rimettendo alla Lega di Serie A i provvedimenti organizzativi necessari per la disputa del suddetto incontro.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 13 aprile 2022, i difensori della parte ricorrente - Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. - avv.ti Gian Pietro Bianchi e Roberto Invernizzi, quest’ultimo giusta delega ricevuta dall’avv. Lorenzo Vigasio; l’avv. Eduardo Chiacchio, per la resistente Torino F.C. S.p.A., nonché il Procuratore Generale dello Sport, pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo.
1. Con la decisione in questa sede impugnata, pubblicata il 25 febbraio 2022, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC aveva rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente, affermando che “gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie locali che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva cui l’obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono ex se causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55, comma 2, NOIF FIGC, quali atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle recessive norme federali, non sindacabili, né disapplicabili dalla giustizia sportiva”. Nella parte motivazionale della decisione, la Corte prendeva, altresì, espressamente posizione sulla principale censura del reclamante - per il quale la mancata impugnazione del provvedimento interdittivo dell'ASL costituiva sintomo di negligenza da parte del Torino -, ritenendo che “eventuali indici sintomatici di una qualche compartecipazione causale dell’obbligato della prestazione sportiva all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo potranno assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità disciplinare in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC o ai principi ed alle norme federali ed essere, quindi, oggetto di verifica da parte della Procura Federale, ma non anche da parte del Giudice Sportivo e di questa Corte”.
2. Con ricorso notificato il 25 marzo 2022, l’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. adiva questo Collegio di Garanzia dello Sport, impugnando la richiamata decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC e chiedendo:
- l’annullamento dell’impugnata decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC;
- l’applicazione al Torino F.C. S.p.A. delle sanzioni previste dall’art. 53 NOIF.
3. Il ricorrente, nel merito, fondava il presente ricorso su un unico motivo di diritto, attinente alla valutazione circa l’incidenza della condotta inerte di una società sportiva rispetto ad un provvedimento amministrativo ritenuto manifestamente illegittimo.
4. In particolare, il ricorrente insisteva sul fatto che il provvedimento dell’ASL di Torino del 5 gennaio 2021, con cui era stato inibito al Torino F.C. di partecipare alla partita di campionato del giorno successivo, fosse stato sospeso cautelarmente il successivo 8 gennaio 2021 dal TAR Piemonte, adito dalla Lega Nazionale Professionisti Seria A. Dunque, nella ricostruzione del ricorrente, il Torino FC avrebbe potuto e dovuto attivarsi per ottenere la sospensione cautelare del provvedimento in tempo per rimuovere l’impedimento e partecipare alla giornata di campionato.
5. Il primo e unico motivo di ricorso non può essere accolto, in quanto la decisione impugnata va confermata nella parte in cui ha affermato che, finché valido ed efficace, il provvedimento amministrativo interdittivo della ASL è esso stesso, ai soli effetti sportivi, causa di forza maggiore della mancata partecipazione alla gara. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC ha, dunque, applicato correttamente l’art. 55 NOIF, escludendo che gli eventuali indici sintomatici di una qualche compartecipazione causale dell’obbligato della prestazione sportiva all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo potessero assumere rilievo da parte del Giudice Sportivo ai fini del riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 55, comma 2, potendo semmai rilevare sotto il profilo della responsabilità disciplinare, a seguito di verifica dell’autorità a tal fine competente.
Questo perché, ai fini sportivi, come da precedenti orientamenti del Collegio di Garanzia dello Sport, questo Giudice è chiamato unicamente a verificare la eventuale sussistenza di motivi di forza maggiore che impediscano a una squadra di presentarsi alla gara. Nel caso in questione, la Corte d’Appello Federale ha affermato che il provvedimento della ASL, efficace al momento della gara, integrava i motivi di forza maggiore rilevanti ai sensi dell’art. 55, comma 2, NOIF. E questo Collegio non può entrare nel merito dell’accertamento effettuato.
6. Solo per completezza, si aggiunge che, nel caso di specie, il fatto che il provvedimento della ASL fosse intervenuto un giorno prima della partita, in programma per il pomeriggio del 6 gennaio, rendeva sostanzialmente improbabile che ne fosse vagliato il contenuto, riscontrata la presunta illegittimità e adito l’organo giurisdizionale competente, il quale poi, affinché il Torino FC potesse recarsi presso lo stadio di Bergamo per disputare la gara, avrebbe dovuto provvedere in poche ore dal ricevimento del ricorso.
La conferma di quanto sopra si ricava dal fatto che il provvedimento amministrativo interdittivo della ASL veniva impugnato con ricorso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A solo il 7 gennaio 2021, e veniva sospeso l’8 gennaio 2021, ossia due giorni dopo il giorno in cui si sarebbe dovuta disputare la gara.
I concreti limiti nelle tempistiche con cui le parti avrebbero e hanno potuto agire rendono, pertanto, la contestazione sul concorso colposo del Torino F.C. infondata in via fattuale prima che giuridica.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto nel merito.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 aprile 2022.
Il Presidente Il Relatore
F.to Gabriella Palmieri F.to Massimo Zaccheo
Depositata in Roma, il 15 febbraio 2023.
Il Segretario
F.to Alvio La Face