CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18 del 15/02/2023 – Venezia F.C. s.r.l. / FIGC / LNP Serie A / U.S. Salernitana 1919 s.r.l.

Decisione n. 18

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

composta da

Gabriella Palmieri – Presidente

Massimo Zaccheo - Relatore

Vito Branca

Dante D’Alessio

Attilio Zimatore

- Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2022, presentato, in data 15 aprile 2022, dal Venezia F.C. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianmaria Daminato e Mattia Grassani, domiciliata presso lo studio dell’ultimo, in Bologna,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,

nonché contro

la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), non costituitasi in giudizio,

e

la U.S. Salernitana 1919 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, prof. Francesco Fimmanò e prof. Salvatore Sica,

per l’annullamento

dalla decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, assunta con C.U. n. 213/CSA del 18 marzo 2022, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 184 del 19 febbraio 2022, con la quale il giudice di primo grado aveva deliberato di non applicare alla U.S. Salernitana 1919 s.r.l. le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara Salernitana – Venezia in programma il 6 gennaio u.s., rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 2 maggio 2022, i difensori della parte ricorrente - Venezia F.C. s.r.l. - avv.ti Gianmaria Daminato e Mattia Grassani; gli avv.ti Eduardo Chiacchio, prof. Francesco Fimmanò e prof. Salvatore Sica, per la resistente U.S. Salernitana 1919 s.r.l., nonché il Procuratore Generale dello Sport, pref. Ugo Taucer, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo.

Premesso che

1. Con la decisione in questa sede impugnata, pubblicata il 18 marzo 2022, la Corte Sportiva d’Appello  Nazionale  della  FIGC  aveva  rigettato  il  ricorso  proposto  dall’odierna  ricorrente, affermando che “questa Corte, richiamando le proprie recenti decisioni sull’argomento (cfr. CSA, Sez. Unite, 23 febbraio 2022 n.172), ritiene di dover preliminarmente ribadire in questa sede, anche con intenti nomofilattici, che, alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI nelle decisioni 7 gennaio 2021, n. 1, e 19 novembre 2021, n. 101, gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie locali, adottati per le evenienze di cui si discute e che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva cui l’obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono ex se causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55, comma 2, NOIF FIGC, quali atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle recessive norme federali, non sindacabili, né disapplicabili dalla giustizia sportiva”. Nella parte motivazionale della decisione, la Corte prendeva, altresì, posizione sulle ulteriori censure del reclamante - per il quale la condotta inerte della U.S Salernitana s.r.l. avrebbe contribuito a rendere impossibile lo svolgimento della gara e, inoltre, questa avrebbe comunque potuto approntare una formazione da mandare in campo - ritenendo che “eventuali indici sintomatici, anche solo in termini di non perfetta diligenza, di una qualche compartecipazione causale dell’obbligato della prestazione sportiva all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo potranno allora  assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità disciplinare in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico- sanitari FIGC o ai principi ed alle norme federali ed essere, quindi, oggetto di verifica da parte della Procura Federale, ma non anche da parte del Giudice Sportivo e di questa Corte ai fini del riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 55, comma 2, cit. Infatti, il provvedimento amministrativo interdittivo della ASL, finché valido ed efficace e, dunque, finché non sospeso o annullato da un’Autorità giurisdizionale o in via di autotutela dalla stessa ASL, è esso stesso, ai soli effetti sportivi, causa di forza maggiore della mancata partecipazione alla  gara dell’obbligato”.

Mentre, per quanto riguarda la censura sul numero dei giocatori disponibili, la Corte faceva presente in via preliminare “che tale verifica viene in questa sede compiuta solo allo scopo di esaminare tutti i motivi di reclamo, dimostrando che in ogni caso la U.S. Salernitana 1919 S.r.l. non avrebbe potuto mandare in campo una squadra nella gara con il Venezia e questo indipendentemente dalla sussistenza del factum principis rappresentato dal provvedimento della ASL, che, come già chiarito, garantiva alla resistente di avvalersi dell’esimente della forza maggiore”. Proseguiva ritenendo che “il numero dei giocatori disponibili era di dieci di cui, lo si ripete, tre portieri e quattro ragazzi della squadra primavera, numero che certamente non può essere considerato sufficiente per approntare, da parte della resistente, la squadra per la gara con il Venezia e che non sarebbe stato neanche sufficiente ove si fosse considerato già applicabile il C.U.126 della Lega Nazionale Professionisti del 6 gennaio 2022”.

2. Con ricorso notificato il 13 aprile 2022, il Venezia F.C s.r.l. adiva questo Collegio di Garanzia dello Sport, impugnando la richiamata decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC e chiedendo:

- in via cautelare, la sospensione del C.U. n. 229 del 30 marzo 2022 della Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella parte in cui la gara Salernitana – Venezia veniva riprogrammata per il 27 aprile 2022, chiedendone disposizione solo all’esito del giudizio;

- l’annullamento dell’impugnata decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, con applicazione alla U.S. Salernitana s.r.l. delle sanzioni previste dall’art. 53 NOIF;

- in via subordinata, l’annullamento dell’impugnata decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, con rimessione della decisione per un nuovo esame del merito alla medesima Corte.

3. Il ricorrente, nel merito, fondava il presente ricorso su tre motivi di diritto. Il primo relativo allaviolazione e/o errata applicazione dell’art. 55 NOIF, in quanto la Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC non avrebbe tenuto in conto la prevedibilità dell’evento impeditivo della prestazione sportiva e la compartecipazione attiva e/o omissiva della U.S. Salernitana s.r.l. al verificarsi della causa di forza maggiore. Il secondo e il terzo motivo, sostanzialmente, replicavano il primo, ma censurando la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC in punto di omessa o insufficiente motivazione; infine, nel terzo motivo veniva anche censurato un errore di fatto nell’analisi della situazione di quattro calciatori della U.S. Salernitana s.r.l.

4. In particolare, in quello che appare il principale e assorbente motivo di ricorso, il  ricorrente insisteva sul fatto che il provvedimento dell’ASL di Salerno del 4 gennaio 2022, con cui era stato inibito alla U.S. Salernitana S.r.l. di partecipare alla partita di campionato del 6 gennaio, potesse essere previsto dalla stessa, che quindi avrebbe potuto porre in essere dei comportamenti tesi ad evitarne l’emanazione, così come avrebbe dovuto impugnarlo per ottenerne la sospensione in via cautelare.

Considerato che

5. Tutti i motivi di ricorso non possono essere accolti, in quanto la decisione impugnata va confermata nella parte in cui ha affermato che, finché valido ed efficace, il provvedimento amministrativo interdittivo della ASL è esso stesso, ai soli effetti sportivi, causa di forza maggiore della mancata partecipazione alla gara. Il motivo è assorbente.

Come già evidenziato in altri precedenti, il giudice sportivo non può valutare direttamente la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati da un’autorità statale o territoriale né tanto meno disapplicarli, posto che nelle ipotesi di contrasto tra ordinamenti, quello statale, in quanto ordinamento sovraordinato, prevale su qualunque altro ordinamento derivato. Pertanto, la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC è corretta e pienamente condivisibile quando ritiene che, di fronte a un provvedimento efficace al momento in cui dovrebbe tenersi l’evento sportivo, e che ne rende impossibile lo svolgimento, il giudice sportivo è tenuto ad applicare l’esimente dell’art. 55, co. 2, NOIF. Qualsiasi altra questione circa l’eventuale compartecipazione causale del soggetto colpito dall’evento impeditivo è competenza e oggetto di verifica di altra autorità (con riferimento alle norme federali, la Procura Federale).

6. Quanto sopra, oltre a rendere infondata la censura per violazione e/o erronea applicazione dell’art. 55, co. 2, NOIF, rende parimenti infondati gli ulteriori due motivi di ricorso, in quanto la Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC ha motivato specificamente e adeguatamente la propria decisione sul punto, sicché non si vede in quale parte la motivazione sarebbe insufficiente o mancante. Ed egualmente, la contestazione relativa al numero di giocatori disponibili fa sempre leva sulla presunta illegittimità del provvedimento dell’autorità che, tuttavia, lo si ribadisce, il giorno della gara era pienamente efficace e valido nella parte in cui impediva alla U.S. Salernitana s.r.l. di disporre di un numero di atleti sufficiente a giocare la partita.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto nel merito.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 2 maggio 2022.

    Il Presidente                                                                                         Il Relatore

F.to Gabriella Palmieri                                                               F.to Massimo Zaccheo

Depositata in Roma, il 15 febbraio 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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