CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25 del 16/03/2023 – Endas Club Giramondo / CONI

Decisione n. 25

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

composte da

Franco Frattini - Presidente

Massimo Zaccheo - Relatore Dante D’Alessio

Attilio Zimatore Mario Sanino

- Componenti ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. n. 79/2020, presentato, in data 28 settembre 2020, da Endas Club Giramondo, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco D’Agostini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Legance, sito in Milano, via Broletto, n. 20;

contro

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli, n. 2,

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 177 del 2 luglio 2020, con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso presentato, oltre i termini legali, da Endas Club Giramondo e confermato il provvedimento del Segretario Generale del CONI n. 3 del 12 febbraio 2020, con cui è stata disposta la nullità dell’iscrizione di Endas Club Giramondo dal Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 16 ottobre 2020, anche mediante la piattaforma telematica Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente, avv. Marco D'Agostini; l'avv. Alberto Angeletti, per il resistente CONI, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo.

Premesso che

1. Con la deliberazione in questa sede impugnata, pubblicata il 2 luglio 2020, la Giunta Nazionale presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da Endas Club Giramondo e confermato il provvedimento del Segretario Generale n. 3 del 12 febbraio 2020, con cui è stata disposta la nullità dell’iscrizione del 9 dicembre 2009 di Endas Club Giramondo dal Registro  Nazionale delle  Associazioni e Società  Sportive Dilettantistiche del CONI.

Nella Relazione della Giunta Nazionale veniva significato che, in esito alle verifiche svolte, veniva rilevato il mancato svolgimento di attività sportiva organizzata o promossa dall’associazione, la quale avrebbe invece svolto esclusivamente attività di ristorazione. Nello specifico, veniva considerato che «in relazione al ricorso, benché sia da intendersi irricevibile, si rileva altresì quanto segue. […] i Principi Fondamentali degli Statuti delle associazioni e società sportive, approvati dal Consiglio Nazionale con delibera n. 1273/04, sanciscono che gli statuti delle stesse, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, oltre ai requisiti della legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle direttive del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva, cui intendono affiliarsi, e che l’iscrizione al registro attribuisce il riconoscimento definitivo ai fini sportivi alle associazioni e società sportive dilettantistiche […] in riferimento alle deliberazioni n. 1274 del 18/07/2017 e n. 1394 citate dal ricorrente si chiarisce che oltre alla costituzione formale, in ossequio alle disposizioni dell’art. 90 della L. 289/2002, è necessario comprovare lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, compresa quella didattica, tipica degli organismi di affiliazione, attività promozionale […] dall’esame del ricorso non sono state rinvenute prove documentali riguardo una rilevante partecipazione ad attività e manifestazioni sportive organizzate dall’Ente ENDAS e ciò in netto contrasto con quanto previsto dai “Principi fondamentali degli Statuti degli Enti di Promozione Sportiva”, che all’art. 1 stabiliscono “gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad organizzare a favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati e tesserati attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo”».

2. Con ricorso notificato il 28 settembre 2020, Endas Club Giramondo adiva questo Collegio di Garanzia dello Sport, impugnando la richiamata decisione della Giunta Nazionale e chiedendo:

- di dichiarare l’ammissibilità del ricorso e l’annullamento della deliberazione impugnata;

- in subordine, sempre previo annullamento della deliberazione impugnata, di rinviare alla Giunta Nazionale affinché esamini il ricorso nel merito;

- in ulteriore subordine, di annullare la delibera impugnata, nella parte in cui dispone la nullità dell’iscrizione sulla base del regolamento approvato con Deliberazione del CONI n. 1574 del 18 luglio 2017, in quanto entrato in vigore solo dal 1° gennaio 2019.

3. La Ricorrente, nel merito, fondava il presente ricorso su tre motivi di diritto. Il primo, relativo

alla violazione dell’art. 2, co. 6, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 83 del D.L. 18/2020 e dell’art. 36 del D.L. 23/2020, in quanto la Giunta Nazionale non avrebbe applicato la sospensione dei termini processuali civili e penali secondo la stessa valevole anche nell’ordinamento sportivo, con ciò dichiarando l’inammissibilità del ricorso presentato fuori dai termini previsti dall’art. 8, co. 2, del Regolamento del Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Nel secondo motivo, viene lamentata l’omessa motivazione sulla produzione della documentazione attestante lo svolgimento, da parte della Ricorrente, dell’attività sportiva e formativa svolta. Nel terzo motivo, viene lamentata la violazione dell’art. 11 delle preleggi in relazione all’applicazione retroattiva del Regolamento approvato con Deliberazione del CONI n. 1574 del 18 luglio 2017, in forza del quale è stata deliberata la nullità dell’iscrizione della Ricorrente dal Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI.

Considerato che

4. Il primo motivo di impugnazione è da respingersi, in quanto la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, disposta dagli artt. 83 del D.L. 18/2020 e 36 del D.L 23/2020, è norma eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica, né di rinvio ai sensi dell’art. 2, co. 6, del Codice di Giustizia Sportiva, che si limita a rinviare ai principi e alle norme generali del processo civile. Il fatto che la sospensione dei termini sia stata disposta per ovviare alle difficoltà portate dalla pandemia da Covid - 19, insieme alla circostanza per cui questo stesso Collegio di Garanzia ritiene applicabile per rinvio la norma generale che dispone la sospensione feriale dei termini processuali civili, non valgono a derogare il principio che impedisce alla legge eccezionale di applicarsi fuori dai casi e dai tempi in essa considerati.

Pertanto, la Giunta Nazionale ha deciso correttamente quando ha ritenuto inammissibile il ricorso pervenuto fuori dai termini prescritti dall’art. 8, co. 2, del Regolamento  del Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Il motivo è di per sé assorbente e, pertanto, in forza del principio della ragione più liquida, esime dall’affrontare due restanti motivi di impugnazione, entrambi presupponenti la regolare presentazione del ricorso nei termini di legge; cosa che - come accertato - non è avvenuto.

La presente decisione è sottoscritta, in luogo del Presidente Franco Frattini, dal prof. avv. Mario Sanino, in qualità di componente più anziano del Collegio, ai sensi dell’articolo 132 del Codice di procedura civile.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del CONI.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 16 ottobre 2020.

Il Presidente                                                                          Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                 F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma, in data 16 marzo 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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