CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27 del 17/03/2023 – A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera / FIGH / A.S.D. Albatro Teamnetwork Siracusa
Decisione n. 27
Anno 2023
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Piero Floreani - Relatore
Giuseppe Andreotta Pier Giorgio Maffezzoli
Angelo Maietta – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2023, presentato, in data 4 gennaio 2023, dalla A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera, con sede legale in Rubiera (RE), via Moro n. 1 (P.IVA 02490330350), in persona del Presidente, dott.ssa Patrizia Bondavalli, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Nicolella (C.F. NCLGRL81A05G713M, PEC: gabriele.nicolella@milano.pecavvocati.it) e dall’avv. Matteo Annunziata (C.F. NNNMTT83C16A390C, PEC: matteoannunziata@pec.it), con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC dei predetti difensori e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Matteo Annunziata in Roma, Via Po, 9,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), con sede legale in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord (C.F. 05263360587, P.IVA 01381521002), in persona del Presidente, dott. Pasquale Loria, non costituita in giudizio,
e nei confronti
della A.S.D. Albatro Teamnetwork Siracusa, con sede legale in Siracusa, in persona del Presidente, dott. Vito Laudani, non costituita in giudizio,
per l'annullamento e/o la riforma
della decisione pubblicata in data 6 dicembre 2022, all’esito del procedimento n. 06/2022 C.S.A., nella parte in cui la Corte Sportiva d’Appello della FIGH, “definitivamente pronunciando sul reclamo della A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera, in parziale riforma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo […]”, ha “in primo luogo, a causa dell’abbandono del campo da parte del sodalizio Secchia Rubiera, conferma[to] la sconfitta a tavolino per 5-0, dell’incontro contro il sodalizio Teamnetwork Albatro; […] assegna[to] alla A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera la penalizzazione di cinque punti in classifica, da scontare nel campionato in corso; rid[otto] ad € 5.000,00 l’ammenda inflitta” dal Giudice Sportivo Nazionale in riferimento alla gara 50753 Teamnetwork Albatro - Secchia Rubiera del 19 novembre 2022; nonché, ove occorrendo, per l’annullamento e/o la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 19 novembre 2022, pubblicata in data 21 novembre 2022, nella parte non riformata dalla Corte Sportiva d’Appello.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 1° febbraio 2023, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, i difensori della parte ricorrente - A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera
- avv.ti Gabriele Nicolella e Matteo Annunziata, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Piero Floreani.
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato il 4 gennaio 2023, la A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera ha impugnato la decisione della Corte Sportiva d’Appello della FIGH pubblicata in data 6 dicembre 2022, all’esito del procedimento n. 06/2022 C.S.A.
La vicenda sottesa al contenzioso trae origine dalla gara di pallamano disputata il 19 novembre 2022 tra Teamnetwork Albatro e Secchia Rubiera, valevole per l’undicesima giornata del Campionato di Serie A Gold s.s. 2022/2023.
A causa delle condizioni del campo di gioco (reso scivoloso dall’alto tasso di umidità), dopo numerose interruzioni ed interlocuzioni tra il commissario di gara e gli arbitri - che avevano deciso di far proseguire l’incontro -, la squadra Secchia Rubiera, al min. 46.50 del secondo tempo, aveva abbandonato, tuttavia, il terreno di gioco. Nelle more, infatti, la Secchia Rubiera aveva rilevato la necessità di attendere sino a sessanta minuti per la prosecuzione della gara, ai sensi dell’art. 34, secondo comma, del RASF, periodo temporale durante il quale l’affiliato ospitante avrebbe dovuto provvedere a ripristinare la praticabilità del campo, stante il disposto del terzo comma del ricordato articolo.
Il Giudice Sportivo Nazionale, con provvedimento pubblicato il 21 novembre 2022, ‘atteso che il giudizio sulla praticabilità del campo di giuoco, prima e durante la gara, spetta esclusivamente e insindacabilmente agli arbitri ex art. 34 RASF’, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 e 13 del RASF, ha disposto, a carico della ricorrente, ‘la perdita della gara con il punteggio di 5-0, l’esclusione dal campionato, la collocazione d’ufficio della squadra all’ultimo posto, l’annullamento di tutte le gare già disputate, l’inibizione di ogni altra attività nella corrente stagione alla sola squadra esclusa, la retrocessione nella serie immediatamente inferiore e la penalizzazione di 9 (nove) punti in classifica nell’anno sportivo successivo. Ha comminato, altresì, l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
La Corte Sportiva d’Appello, investita dell’impugnazione avverso la decisione, ha parzialmente accolto il ricorso e, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale impugnata, ha così statuito:
- in primo luogo, a causa dell’abbandono del campo da parte del sodalizio Secchia Rubiera, conferma la sconfitta a tavolino per 5-0, dell’incontro contro il sodalizio Teamnetwork Albatro;
- revoca la decisone di escludere la A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera dall’attuale campionato di Serie A Gold maschile in corso, con sua conseguente riammissione;
- revoca, altresì, la decisione di collocare la A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera all’ultimo posto in classifica e, per l’effetto, riassegna i punti ottenuti in classifica prima dell’incontro in questione;
- revoca, conseguentemente, la decisione di annullamento delle gare fino ad oggi disputate, nonché il provvedimento di inibizione da ogni altra attività nella stagione corrente;
- revoca, altresì, il provvedimento di retrocessione del sodalizio nella serie inferiore e la sua penalizzazione di nove punti in classifica da scontare nel prossimo anno sportivo;
- assegna alla A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera la penalizzazione di cinque punti in classifica, da scontare nel campionato in corso;
- riduce ad € 5.000,00 l’ammenda inflitta.
Con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, la compagine Secchia Rubiera ha impugnato la decisione di secondo grado, articolando i seguenti motivi di diritto:
I. ‘Violazione degli artt. 14 e 44 del Codice di giustizia sportiva del CONI, nonché degli artt. 38 e 67 del Regolamento di giustizia e disciplina della FIGH. Omessa pronuncia della corte sportiva d’appello sul difetto di cognizione e/o sull’incompetenza del giudice sportivo nazionale in ordine all’irrogazione di sanzioni di natura disciplinare’.
La CSA, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe omesso totalmente di pronunciarsi sul primo motivo di reclamo, con il quale la società Secchia Rubiera aveva lamentato il difetto di cognizione (e/o l’incompetenza) del Giudice Sportivo Nazionale in ordine all’irrogazione di sanzioni di natura disciplinare. Tale omissione avrebbe illegittimamente dato la possibilità alla Corte di infliggere, seppur mitigandole, le sanzioni disciplinari della penalizzazione di punti in classifica e dell’ammenda; violerebbe, in particolare, l’art. 38 del RGD FIGH (la cui formulazione è analoga nell’art. 14 del CGS CONI), non essendo consentito al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d’Appello di applicare sanzioni disciplinari, quali la penalizzazione di punti in classifica e l’ammenda, le quali, ad avviso della ricorrente, devono essere irrogate all’esito di un procedimento che coinvolge in prima battuta la Procura Federale. A sostegno di tale assunto, la società interessata fa riferimento ai precedenti costituiti dalle decisioni del Collegio di Garanzia, Sez. IV, n. 89/2019 e della Corte Sportiva d’Appello della FIDAL n. 1/2022.
II. ‘Violazione degli artt. 32, 34 e 55 del Regolamento attività sportiva federale (RASF) FIGH. Contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione’.
Ad avviso della ricorrente, gli arbitri, a fronte di tale incontestata impraticabilità, ai sensi dell’art. 34 RASF, dopo una sospensione di 60 minuti, per consentire eventualmente alla società ospitante di ripristinare le condizioni minime di gioco, avrebbero dovuto disporre: (a) su proposta delle due squadre, la prosecuzione della gara su altro campo, purché omologato per lo stesso campionato, ovvero (b) la chiusura del referto con rimessione degli atti alla Federazione. La Corte Sportiva non avrebbe fatto buona applicazione delle disposizioni citate, atteso che, nonostante l’ampia istruttoria compiuta, non ha annullato tutte le sanzioni a carico della Secchia Rubiera, la quale - a fronte dell’accertata impraticabilità del campo e della pericolosità dello stesso, ammessa dagli stessi arbitri di gara - ha doverosamente interrotto l’incontro a causa di un evidente stato di necessità.
III. ‘Violazione degli artt. 31 del Regolamento attività sportiva federale (RASF) FIGH e dell’art. 5, secondo comma, del regolamento di giustizia e disciplina (RGD) FIGH. Omessa pronuncia sulla responsabilità della società ospitante (Teamnetwork Albatro) per avere impedito la regolare effettuazione della gara’.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, primo comma, RASF e 5 RGD, secondo la ricorrente, emergerebbe la responsabilità della squadra avversaria per aver impedito la regolare effettuazione della gara, in conseguenza della accertata impraticabilità del terreno di gioco dell’impianto ove si è disputata la gara, non essendo stata in grado né di ripristinare la praticabilità del campo, né di mettere a disposizione l’impianto di gioco alternativo per la prosecuzione della gara, ai sensi del richiamato art. 34 RGD della FIGH.
Le controparti evocate in giudizio non si sono costituite.
All’udienza del 1° febbraio 2023, la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
La Procura Generale dello Sport ha concluso per il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare l’intervenuto giudicato in ordine alle questioni inerenti alle sanzioni della perdita della gara, della penalizzazione di nove punti in classifica, in quanto l’impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello verteva soltanto sulle sanzioni che sono state poi annullate.
In sede di replica autorizzata, la difesa della ricorrente ha sostenuto che l’impugnazione della decisione del Giudice Sportivo era integrale ed involgeva ogni aspetto trattato.
Considerato in diritto
L’impugnazione mira all’annullamento della decisione di secondo grado, a mezzo della quale la Corte Sportiva d’Appello, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, ha confermato la sconfitta della Pallamano Secchia Rubiera a tavolino, con il risultato di 5-0, dell’incontro contro il sodalizio Teamnetwork Albatro e ridotto ad € 5.000,00 l’ammenda inflitta alla ricorrente.
In via pregiudiziale di merito, va rigettata l’eccezione di giudicato proposta dalla Procura Generale dello Sport. È agevole rilevare come l’impugnazione dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello abbia investito non solo la sanzione dell’ammenda - ridotta nel quantum -, ma anche quelle della penalizzazione di nove punti in classifica e della perdita della gara con il punteggio 0-5, stante l’evidente riferimento al difetto di cognizione del Giudice Sportivo, nonché alle condizioni di inefficienza del terreno di gioco e, soprattutto, all’affermazione di responsabilità della squadra avversaria cui irrogare, in particolare, la perdita della gara per 0-5 (a carico della società Teamnetwork Albatro), espressamente richiamata nelle conclusioni di merito del reclamo.
Il primo motivo di ricorso è preordinato all’accertamento di un vizio del provvedimento del Giudice Sportivo per ragioni procedimentali, posto che la società ricorrente lamenta l’incompetenza e/o il difetto di cognizione del Giudice Sportivo non solo sulle sanzioni dell’esclusione dal campionato, della collocazione d’ufficio della squadra all’ultimo posto, dell’annullamento di tutte le gare già disputate, dell’inibizione di ogni altra attività nella corrente stagione, della retrocessione nella serie immediatamente inferiore, ma anche della penalizzazione di punti in classifica, della perdita della gara e dell’ammenda inflitte, deducendo l’annullabilità in parte qua della decisione d’appello impugnata.
Il motivo è fondato.
In relazione alla generale sfera di attribuzioni degli organi di giustizia, sancita dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia, l’art. 38 dello stesso Regolamento prevede che il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e l’omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
c) la regolarità dello status e della posizione degli atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. Dall’interpretazione coordinata con l’art. 67 si ricava agevolmente che si tratta di una competenza specifica, determinata con riferimento precipuo a questioni inerenti allo svolgimento delle gare, quantunque i criteri di cui alle lettere d) ed e) ne prevedano un’estensione pressoché indefinita (cfr. artt. 14 e 25 del Codice della Giustizia Sportiva).
Nella fattispecie, la statuizione di irrogazione dell’ammenda ha natura disciplinare.
Dall’art. 15 del Regolamento di Giustizia discende, in particolare, per tabulas la configurazione disciplinare della sanzione dell’ammenda, laddove la disposizione fa riferimento al fatto che essa può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari allorché incorrano circostanze aggravanti (cfr. art. cit., secondo comma, ultima parte).
Una lettura sistematica delle disposizioni in materia di competenza degli organi di giustizia, nonché del Procuratore Federale, induce a ritenere che il giudice sportivo, nel caso in questione, sia esorbitato dai limiti delle sue attribuzioni.
Dall’art. 67 del Regolamento discende che il Procuratore Federale è titolare dell’azione disciplinare, titolare esclusivo con riferimento all’iniziativa di accertamento in via di giustizia in ordine ai comportamenti rilevanti ed all’applicazione delle sanzioni. Mentre questo potere non invade e non incide sul potere amministrativo disciplinare, inerente al rapporto di speciale sottordinazione dei tesserati con gli organi federali o con i dirigenti sportivi, va escluso che analogo potere, riguardato in termini di iniziativa procedimentale, spetti ad organi diversi. In tal senso, militano anche l’art. 68 del Regolamento e l’omologo art. 45 del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che la previsione in merito alla prescrizione, o decadenza, del potere di sanzionare depone a favore dell’esclusiva spettanza in capo a quest’organo del potere di esercitarlo.
A tale rilievo consegue una prima conseguenza fondamentale, rilevante nel caso di specie, poiché, qualora si dovesse ammettere che al Giudice Sportivo, Nazionale o Territoriale, spetti un potere di accertamento circa illeciti disciplinari, si dovrebbe parimenti concludere che il Procuratore Federale è parte necessaria del relativo giudizio di accertamento; con la conseguenza che, per tal via, la decisione impugnata sarebbe senz’altro invalida, stante l’avvenuta applicazione di una sanzione disciplinare d’ufficio senza la richiesta della Procura Federale. L’adesione a tale prospettiva implicherebbe, naturalmente, che in sede di giudizio sportivo la Procura Federale potrebbe agire a tutela dell’ordinamento sportivo esercitando in quella sede l’azione disciplinare o, comunque, intervenire le volte in cui fatti, da quel punto di vista rilevanti, possano formare oggetto di valutazione da parte del Giudice Sportivo.
Vale anche la pena di rilevare che la diversa tesi, delineata nel senso di escludere l’azione o l’intervento del Procuratore Federale e di ammettere, tuttavia, il potere del Giudice Sportivo di applicare sanzioni disciplinari, contrasterebbe con i principi fondamentali, atteso che si realizzerebbe un procedimento sostanzialmente inquisitorio nel quale il giudice assomma i poteri che gli sono propri con quelli dell’organo requirente. Il contrasto con i principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo, indicati dall’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché con il diritto processuale civile vivente, come osservato nell’ordinamento generale, sarebbe evidente.
Ma questa Corte non crede di dover aderire alla prospettiva enunciata, bensì di pervenire ad una soluzione più radicale, poiché considera che sia comunque precluso al Giudice Sportivo di statuire in merito all’accertamento di illeciti disciplinari ed all’applicazione delle relative sanzioni, poteri devoluti alla competenza del Tribunale Federale e riservati all’iniziativa del Procuratore Federale.
La competenza del Giudice Sportivo, infatti, nel sistema tracciato sia dal Codice di Giustizia Sportiva, sia dal Regolamento di giustizia federale, deve ritenersi circoscritta ai fatti, ed alle relative questioni, inerenti alla regolarità delle gare, sia dal punto di vista oggettivo - concernenti, oltre ai risultati, i campi, gli impianti, le attrezzature -, sia dal punto di vista soggettivo - inerenti al possesso dei requisiti di partecipazione dei concorrenti e dei diversi soggetti autorizzati o abilitati. Il riferimento ai comportamenti dei partecipanti in occasione della gara, nonché ad ogni altro fatto rilevante, contenuto nelle lettere d) ed e) dell’art. 38, spiega, in particolare, il rapporto di connessione con la gara delle questioni che possono verificarsi, atteso che i comportamenti e i fatti, di cui il Giudice Sportivo può conoscere, devono essere funzionalmente collegati allo svolgimento della gara, nel senso che sono soltanto quelli che possono incidere sulla sua regolarità e, quindi, sui relativi risultati. In altri termini, il comportamento della società, al pari di quello degli atleti e dei tecnici, in tanto ha rilievo in quanto attenga direttamente alla competizione, e questa attinenza dà la misura della sua rilevanza, poiché l’ambito di cognizione riservato a quel giudice è soltanto quello funzionalmente correlato all’accertamento di regolarità ed è ad essa strumentale. I soggetti del processo sono, pertanto, quelli coinvolti direttamente nello svolgimento della gara, non soggetti estranei i quali, per qualsiasi ragione, abbiano interferito nelle operazioni di gara; e questo spiega, ad avviso del Collegio, come le sanzioni di cui il Giudice Sportivo può conoscere siano soltanto quelle previste dai regolamenti tecnici; tuttavia, irrogate dagli organi di gara ed essenziali per il suo svolgimento (esclusioni, squalifiche, richiami ed ammonizioni). In ogni caso, va escluso che esse abbiano natura disciplinare. In conclusione, il procedimento davanti al Giudice Sportivo, ancorché si caratterizzi come un processo di parti e strumento di risoluzione di controversie, ha una funzione sostanzialmente obiettiva, in quanto è preordinato all’accertamento della regolarità delle gare e delle relative operazioni; per questa ragione, infatti, esso è affidato ad un organo monocratico, territorialmente dislocato, richiede e prevede una particolare celerità, una caratterizzazione sommaria e forme essenziali di garanzia del contraddittorio.
La competenza in materia disciplinare è, invece, attribuita, da un lato, al potere di iniziativa del Procuratore Federale, dall’altro, al potere giudiziario dei Giudici Federali, ai quali è riservata una competenza generale (cfr. artt. 49 e 54 del Reg. di Giustizia).
Nella fattispecie, nella quale si discute in ordine ad un fatto ritenuto riferibile ad una delle due squadre in competizione e con riferimento al quale vi è una mera connessione logica ed ambientale con la gara stessa, ancorché si tratti di una situazione obiettiva concernente il campo di gara, il Giudice Sportivo non avrebbe potuto pronunciarsi in ordine all’applicazione di una sanzione disciplinare. Il vizio del provvedimento - comunque rilevabile d’ufficio in quanto incidente su un assetto funzionale delle competenze, determinato per materia - ha formato oggetto di specifico motivo di reclamo, atteso che l’interessata ha dedotto la mancata contestazione dell’imputazione, deduzione che può essere spiegata soltanto sul presupposto che la sanzione applicata abbia carattere disciplinare.
Per quanto riguarda gli altri motivi, rilevanti con riferimento alle residue sanzioni della perdita della gara con il punteggio 0-5 e della penalizzazione di cinque punti in classifica, essi possono essere congiuntamente esaminati, poiché involgono questioni comuni.
Tali motivi sono parimenti fondati.
La sanzione della perdita della gara, di natura strettamente sportiva, è prevista dall’art. 33 del Regolamento per l’attività sportiva federale (RASF) in materia di regolarità del campo di gioco. Il terzo comma, in particolare, stabilisce che la gara non possa avere inizio o non possa proseguire ove gli arbitri accertino irregolarità dell’impianto e se la regolarità non possa essere ripristinata entro un’ora. Di quanto accertato gli arbitri daranno atto nel referto di gara. In tali casi gli organi di giustizia sportiva commineranno all’affiliato ospitante, oltre ad una sanzione pecuniaria, anche la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-5.
La competenza in ordine a questa sanzione è riservata al Giudice Sportivo, in quanto involge una questione in ordine alla regolarità dei campi e degli impianti in occasione della gara (cfr. art. 38, secondo comma, lett. b), del Regolamento di Giustizia). Dalla previsione circa il cumulo della sanzione pecuniaria nei casi in questione, tuttavia, non può trarsi argomento a sostegno della tesi secondo la quale il Giudice Sportivo sarebbe competente anche in relazione alla sanzione pecuniaria, atteso che, da un lato, le sanzioni sono del tutto distinte ed indipendenti, sicché l’irrogazione di una di esse non determina la necessaria irrogazione della seconda, dall’altro, il riferimento agli organi di giustizia sportiva non dà consistenza ad una norma determinativa della competenza, stante l’evidente considerazione secondo la quale tra gli organi di giustizia sportiva rientrano sia il Giudice Sportivo che il Tribunale Federale (cfr. art. 26 del Regolamento, sub Titolo III, Capo I).
Nondimeno, per quanto riguarda la penalizzazione di cinque punti in classifica, quantunque ritenuta dalla società ricorrente sanzione di tipo disciplinare, sanzione rideterminata in tale misura dal giudice d’appello, ne va parimenti esclusa la natura disciplinare. L’art. 15, quarto comma, del Regolamento stabilisce che la penalizzazione di uno o più punti in classifica (eventualmente da scontare nella stagione agonistica successiva) viene prevista per la rinuncia, da parte di una società, a disputare una gara.
Dall’art. 13, quinto comma, e 16, sesto comma, del RASF discende tale configurazione, stante l’espressa previsione di salvaguardia di ulteriori provvedimenti disciplinari e l’automaticità degli effetti e della relativa applicazione nei casi di rinuncia o ritiro in gara e di mancata presentazione in campo.
Tanto premesso, va rilevato che l’oggetto del giudizio riguarda la dedotta violazione di norme di diritto ed insufficiente motivazione con riferimento a punti decisivi della controversia definita dal giudice d’appello. La Corte d’Appello ha affermato, all’esito dell’istruttoria, di dover condividere le valutazioni descritte dagli arbitri ovvero che durante l’incontro oggetto del giudizio si fossero verificati diversi scivolamenti - definiti ‘anomali’ - non giustificati da azioni di gioco, che avrebbero dovuto, per la loro frequenza e potenziale pericolosità per incolumità dei partecipanti, indurre gli arbitri a sospendere l’incontro; nonché di aver completamente sbagliato la gestione degli eventi. Pertanto, visto l’art. 7 R.G.D., considerati gli artt. 11 e 13, nonché l’art. 47, comma 11, R.G.D., la Corte, in ragione del comportamento della A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera, la quale, tenendo una condotta gravemente antisportiva, ‘decideva unilateralmente di abbandonare il campo’, ha parzialmente accolto il ricorso e irrogato la penalizzazione di cinque punti in classifica da scontare nel campionato in corso. La Corte ha osservato che sia gli arbitri che il commissario avevano convenuto che, stante la anomalia delle scivolate non provocate dalle azioni di gioco, la partita avrebbe dovuto essere sospesa perché il campo era impraticabile e, per l’effetto, potenzialmente pericoloso per l’incolumità dei presenti, pur di non essere in possesso, in quel momento, di mezzi o tecniche per valutare le eventuali anomalie che presentava il campo.
La disposizione dell’art. 33 soprariportata, che prevede la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-5, presuppone che la situazione di irregolarità dell’impianto, ovvero di impossibilità di ripristino dell’irregolarità non possa essere ripristinata entro un’ora, sia imputabile alla squadra ospitante, alla stregua di una valutazione obiettiva di riferibilità soggettiva alla squadra in questione.
Nella fattispecie, il presupposto che si considera non è stato in alcun modo collegato all’operato della A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera, ché, anzi, aveva lamentato, attraverso osservazioni condivise dalla stessa Corte d’Appello, l’impraticabilità del campo di gioco per ragioni sostanzialmente riconducibili a cause non esplicitate, ma che non avrebbero assicurato una condizione di adeguata sicurezza del campo di gioco, ancorché, ha precisato la Corte, non vi fossero elementi, alla stregua di mezzi o tecniche in quel momento, per stabilire con precisione le anomalie che il campo di gioco presentava. Ragione per cui, la decisione impugnata è incorsa in un’insanabile contraddizione nel momento in cui, condividendo gli obiettivi riscontri arbitrali, ha accertato l’impraticabilità del terreno di gioco e la sua pericolosità senza porsi il problema delle cause e della riferibilità alla squadra che aveva abbandonato il terreno di gioco.
Nondimeno, la sanzione in considerazione è prevista soltanto - ed esclusivamente - con riferimento alla situazione di riferibilità della condizione di impraticabilità del terreno di gioco alla società ospitante, laddove, nella specie, la gara si è svolta a Siracusa, presso la sede della società ospitante Teamnetwork Albatro, con la conseguenza che la perdita della gara era in radice esclusa come possibile sanzione a carico della società ospitata, ai sensi dell’art. 33 del RASF (cui adde: art. 31 RASF). La circostanza è stata, infatti, prontamente dedotta dalla ricorrente, la quale si duole che la sanzione avrebbe dovuto essere applicata alla Teamnetwork Albatro.
Tale incertezza circa la regolarità del campo di gioco non è, pertanto, idonea a sostenere un’ipotesi di riconducibilità alla società ricorrente della condizione di obiettiva inidoneità del terreno, con la conseguenza che la decisione della squadra ospite di abbandonare il campo di gioco, di per sé non coerente con il comportamento sotteso alla previsione sanzionatoria della perdita della gara, secondo la previsione di cui al citato art. 33 del RASF, non avrebbe potuto determinare l’irrogazione della sanzione oggetto di specifica censura dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello e riproposta in questa sede.
Per quanto riguarda la penalizzazione dei punti in classifica, l’accertamento del giudice di merito circa l’impraticabilità del campo di gioco rende evidente la concretizzazione di una situazione di forza maggiore, idonea ad escludere l’applicazione della sanzione alla stregua dell’espressa previsione di cui all’art. 13, terzo comma, del RASF e dei principi generali che, con riguardo alla sua sussistenza, escludono la configurabilità di un fatto illecito.
In definitiva, il comportamento della A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera, astrattamente idoneo a radicare un diverso procedimento per l’applicazione di sanzioni di tipo disciplinare, non è sussumibile sotto la previsione delle sanzioni sportive in senso tecnico come quelle oggetto della statuizione del Giudice Sportivo di primo grado, poi confermate dalla Corte Sportiva d’Appello. Ragione per cui la decisione impugnata deve essere integralmente annullata.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle parti evocate in giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Accoglie il ricorso. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 1° febbraio 2023.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Piero Floreani
Depositato in Roma, in data 17 marzo 2023.
Il Segretario
F.to Alvio La Face