CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 46 del 05/06/2023 – ASD Atlante Grosseto / ASD Futsal Pontedera / FIGC / Divisione Calcio a 5 / LND / Procura Generale dello Sport presso il CONI

Decisione n. 46

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Manuela Sinigoi - Relatrice

Giuseppe Andreotta Tommaso Edoardo Frosini Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2023, presentato, in data 17 aprile 2023, dalla ASD Atlante Grosseto, rappresentata e difesa dall’avv. Flavia Tortorella,

contro

la ASD Futsal Pontedera, non costituitasi in giudizio,

nonché contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa  dall’avv. Giancarlo Viglione,

la Divisione Calcio a 5, non costituitasi in giudizio,

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,

e con notifica effettuata anche

alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,

per l’annullamento e/o la riforma

della decisione assunta dalla Corte Sportiva d’Appello FIGC, pubblicata, nel mero dispositivo, con C.U. n. 196/CSA/2022/2023 del 5 aprile 2023, e, quanto alle motivazioni, in data 17 aprile 2023, con la quale, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, è stata disposta la ripetizione della gara ASD Atlante Grosseto/ASD Futsal Pontedera, valevole per il Campionato Nazionale di Serie B maschile, e del C.U. n. 910 del 6 aprile 2023, con il quale la Divisione Calcio a Cinque ha calendarizzato la gara alla data del 19 aprile 2023.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 3 maggio 2023, il difensore della parte ricorrente - ASD Atlante Grosseto - avv. Flavia Tortorella; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, cons. Manuela Sinigoi.

Ritenuto in fatto

Oggetto del presente giudizio è la decisione della Corte Sportiva d’Appello – Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, in epigrafe compiutamente indicata, con cui, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque in data 23 febbraio 2023, C.U. n. 702 (che, in accoglimento del ricorso dell’odierna ricorrente, A.S.D. Atlante Grosseto, aveva comminato alla A.S.D. Futsal Pontedera la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6 per avere schierato, nella gara dell’11 febbraio 2023, il calciatore Morganti Nicola, in posizione irregolare, per non avere ancora scontato, nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra della nuova Società di appartenenza, la giornata di squalifica inflittagli col Comunicato Ufficiale n. 1445 del 31 maggio 2022 nella stagione agonistica 2021/2022, mentre lo stesso militava nelle file della Arpi Nova, squadra che partecipava al campionato di Serie B), è stata disposta la ripetizione della gara A.S.D. Atlante Grosseto/A.S.D. Futsal Pontedera, valevole per il Campionato Nazionale di Serie B maschile, nonché il conseguente C.U. n. 910 del 6 aprile 2023, con il quale la Divisione Calcio a Cinque ha calendarizzato lo svolgimento della gara stessa alla data del 19 aprile 2023.

La A.S.D. Atlante Grosseto ne chiede, invero, l’annullamento a questo Collegio di Garanzia dello Sport sulla scorta di un unico motivo di diritto, così rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 commi 5 e 6, del CGS-FIGC; violazione dei principi di diritto affermati dal Collegio di Garanzia dello Sport; manifesta illogicità e/o irragionevolezza e/o contraddittorietà della motivazione”.

La FIGC, costituita in giudizio con memoria di stile per resistere al ricorso ex adverso proposto, ne ha, poi, con successivo atto, contestato motivatamente la fondatezza e concluso per la sua reiezione.

Parte ricorrente ha dimesso memoria ex art. 60, comma 4, CGS – CONI.

L’affare è stato, quindi, chiamato all’udienza pubblica del 3 maggio 2023 e discusso dalla ricorrente e dalla FIGC come da sintesi a verbale.

In particolare, parte ricorrente - dopo avere stigmatizzato, contestandola, la circostanza che tre componenti su cinque del Collegio investito della decisione gravata erano già stati componenti della Sezione III della medesima Corte Sportiva d’Appello, che, in esito all’udienza del 10 marzo 2023, aveva, per l’appunto, rimesso la questione alle Sezioni Unite - ha sottolineato che è stato posto in discussione un principio granitico dell’ordinamento sportivo, che la Corte Sportiva d’Appello avrebbe errato nel ritenere la specifica questione portata alla sua attenzione sussumibile nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 10, comma 5, CGS FIGC (o, comunque, avrebbe fornito al riguardo una motivazione non convincente), in quanto non ricorrerebbe, nel caso specifico, il presupposto dei fatti verificatisi “nel corso” della gara di cui è stata disposta la ripetizione, che le norme (segnatamente quella di cui all’art. 21, comma 7, CGS cit., preclusiva allo schieramento nella gara di che trattasi del calciatore Morganti Nicola, il quale non aveva ancora scontato una giornata di squalifica rimediata nel corso del precedente campionato 2021/2022, quale tesserato della società Arpi Nova) devono essere conosciute a prescindere dalle sentenze (n.d.r. il riferimento implicito è al recente precedente di questo CGS, sez. I, 1° febbraio 2023, n. 11, il cui dispositivo è stato pubblicato in data 19 gennaio 2023), in quanto immanenti all’ordinamento, che la società controinteressata, schierandolo durante il campionato, ha, dunque, scientemente assunto il rischio che qualche altra società potesse contestare, a mezzo ricorso, il suo utilizzo irregolare e che la Corte Sportiva d’Appello ha, di fatto, disapplicato la sanzione espressamente prevista dall’ordinamento per la fattispecie concretamente verificatasi.

Ha, quindi, concluso, affermando che solo la perdita della gara a tavolino può valere a ripristinare la regolarità dello svolgimento del Campionato, nonché ricordato che le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono, in ogni caso, note.

La FIGC ha replicato alla doglianza di parte ricorrente involgente la composizione del Collegio della sezione rimettente e quella del Collegio delle SS.UU. che ha deciso l’affare, richiamando la disposizione di cui all’art. 70, c. 4, terzo cpv., CGS cit. (“Alle Sezioni unite partecipano, oltre al Presidente della Corte, i Presidenti delle sezioni giudicanti e due componenti della sezione competente per materia relativamente alla controversia, individuati dal Presidente della Corte”), ritenendo che la Corte Sportiva d’Appello abbia, dunque, operato in perfetta aderenza a tale norma.

Per il resto, si è riportata alle difese già sviluppate nella memoria dimessa, limitandosi, unicamente, a sottolineare la chiarezza e la logicità del costrutto argomentativo motivazionale posto dalla Corte Sportiva d’Appello a sostegno della decisione emessa e qui gravata.

Ha, quindi, concluso, invocando il rigetto del ricorso ex adverso proposto.

La Procura Generale dello Sport, intervenuta per svolgere conclusioni orali, si è espressa per l’accoglimento del gravame, richiamando, in particolare, il principio di omogeneità, a mente del quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato, principio non nuovo e tipizzato dal legislatore, nonché sottolineando che, una volta acclarato che il giocatore è stato schierato in maniera irregolare, non sussiste margine di discrezionalità nella scelta della fattispecie astratta normativa cui ricondurre quella concreta posta in essere. In definitiva, la società avrebbe dovuto informare la propria condotta a maggiore prudenza.

Ha fatto seguito una breve replica della FIGC, volta, essenzialmente, a stigmatizzare la prassi della Procura di manifestare la propria posizione solo oralmente in udienza, successivamente alla discussione delle parti, in quanto, a suo avviso, preclusiva all’instaurazione di un concreto ed effettivo contraddittorio e, come tale, in contrasto col principio del giusto processo.

L’affare è stato, quindi, introitato per essere deciso.

Considerato in diritto

Il Collegio – che rammenta che la vicenda per cui è causa rinviene il proprio presupposto fattuale nella gara tra la A.S.D. Atlante Grosseto e la A.S.D. Futsal Pontedera disputata l’11 febbraio 2023, valevole per il campionato nazionale di Serie B – Girone C e terminata con il risultato di 3 a 5 in favore della Futsal Pontedera (C.U. n. 702 del 23 febbraio 2023) e prende le mosse dal reclamo proposto dall’odierna ricorrente A.S.D. Atlante Grosseto al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 per la lamentata posizione irregolare del calciatore Morganti Nicola dell’ A.S.D. Futsal Pontedera, schierato in campo nonostante sullo stesso residuasse una giornata di squalifica inflitta col Comunicato Ufficiale n. 1445 del 31 maggio 2022 nella stagione agonistica 2021/2022, mentre militava nelle file della Arpi Nova, squadra che partecipava al campionato di Serie B e dunque, in tesi, da scontarsi nel Campionato 2022/2023 – ritiene che il ricorso sia inammissibile per mancanza di specificità dei motivi d’impugnazione.

Invero, il Collegio, nell’evidenziare che i motivi, oltre ad essere rubricati in modo puntuale, devono anche essere espressi con formulazione giuridica rigorosa ed esposti con quella specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale, osserva che parte ricorrente ha, per l’appunto, disatteso l’onere, su di essa gravante, di sviluppare nel ricorso, con compiuta puntualità, i vizi sintetizzati nella rubrica del motivo cui ha affidato la domanda azionata ovvero non ha sottoposto sulla loro scorta ad effettivo vaglio critico la decisione della Corte Sportiva d’Appello gravata.

Infatti, al di là della circostanza che nessuna doglianza è stata direttamente rivolta avverso il C.U. di (ri)calendarizzazione della gara e che la denunciata “manifesta illogicità e/o irragionevolezza e/o contraddittorietà della motivazione” che affliggerebbe la gravata decisione delle SS.UU. della CSA FIGC non trova, poi, alcuna esplicitazione deduttiva nell’ambito del corpo del ricorso, per il resto (ovvero, con specifico riferimento al vizio di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, commi 5 e 6, del CGS – FIGC; violazione dei principi di diritto affermati dal Collegio di Garanzia dello Sport”) la ricorrente si limita a riportare ampi stralci dell’ordinanza con cui la III Sezione della CSA FIGC, in esito all’udienza del 15 marzo 2023, ha rimesso la questione alle SS.UU. della stessa CSA, nonché della decisione n. 196/CSA/2022-2023 da queste ultime assunta in esito all’udienza del 5 aprile 2023 e qui gravata, e a contestarla con mere affermazioni apodittiche e/o deduzioni generali, per lo più ripetitive di argomentazioni già portate all’attenzione della CSA per resistere, in quella sede, al reclamo avversario e dalle SS.UU. ritenute superabili sulla scorta di diffuse, ampie ed articolate motivazioni, avvinte tra loro da un nesso di stretta logicità e consequenzialità, il cui complessivo dispiegarsi è stato ritenuto dalle stesse idoneo a supportare la decisione, poi, definitivamente assunta.

In sostanza, parte ricorrente ha solo prospettato, in via meramente oppositiva, un risultato interpretativo difforme da quello cui sono pervenute le SS.UU. della CSA, trascurando, pur tuttavia, di considerare che innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport trova applicazione l’art. 360 c.p.c., che, nel disciplinare il ricorso ordinario alla Suprema Corte di Cassazione, predispone un mezzo di impugnazione a critica vincolata (Collegio di Garanzia, Sez. Unite, n. 30/2018) e, inoltre, che l’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. (“Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità… la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”), che assurge da parametro di riferimento anche nell’ambito del presente procedimento in forza del rinvio esterno di cui all’art. 2, comma 6, CGS (“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”), “impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni

– la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Corte di Cassazione, SS. UU. civili, sentenza 28 ottobre 2020, n. 23745).

Le critiche di legittimità alla base di un ricorso innanzi al CGS devono, in sostanza, essere specifiche e precise, anche a salvaguardia dell’integrità delle garanzie del contraddittorio processuale, non essendo sufficiente allo scopo che venga sommariamente enunciato il vizio- motivo, ma esso dev’essere esposto e sviluppato nel corpo del ricorso “specificatamente”, in modo da rendere percepibili i concreti profili di illegittimità che affliggono la decisione gravata.

A tale specifico riguardo, questo Collegio di Garanzia dello Sport, nella decisione n. 89/2019 delle SS.UU., ha, peraltro, già avuto modo di affermare che il ricorso innanzi al Collegio è da considerarsi inammissibile anche nei casi di mancata osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.. Invero, “i motivi per i quali si chiede l’annullamento della decisione non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Il ricorrente, dunque, ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata, propria del processo dinnanzi al Collegio di Garanzia, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (Cass., n. 10420/2005). Ciò postula che il requisito in esame non possa ritenersi soddisfatto qualora il ricorso sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, giacché renderebbe impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione” (in termini, CGS, sez. I, n. 114/2021; id., 95/2021; id., n. 38/2021; id., n. 69/2018).

Né possono supplire le deduzioni introdotte da parte ricorrente con la memoria ex art. 60, comma 4, CGS – CONI, in quanto, ancorché asseritamente necessitate dalle controdeduzioni difensive della FIGC, ampliano irritualmente ed intempestivamente il thema decidendum, per come consacrato nel ricorso introduttivo.

Analogamente, non può assumere alcun rilievo, ai fini della presente decisione, la doglianza, formulata e sviluppata per la prima volta da parte ricorrente nel corso dell’odierna discussione orale, circa l’illegittimità che affliggerebbe la composizione del Collegio giudicante, atteso che è stata, del pari, irritualmente ed intempestivamente introdotta. Nel ricorso introduttivo non v’è, infatti, alcuna traccia della stessa, se non per un general generico riferimento, a pag. 6, laddove parte ricorrente, con l’intento di corroborare l’apodittica affermazione riportata in seguito alla riproduzione di uno stralcio dell’ordinanza di rimessione della Sezione III della CSA, secondo cui “è lampante quali siano stati i motivi che hanno comportato l’accoglimento del reclamo presentato dal Pontedera”, sottolinea (meramente) che “il relatore della decisione è il medesimo relatore della ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite”, preannunciando un seguito (“profilo quest’ultimo sul quale torneremo a breve”), che, di fatto, non c’è stato.

In definitiva, sulla scorta delle considerazioni e per le ragioni sin qui svolte, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della FIGC nella misura indicata in dispositivo, con correlata condanna di parte ricorrente al loro pagamento in suo favore.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2023, presentato, in data 17 aprile 2023, dalla A.S.D. Atlante Grosseto contro la A.S.D. Futsal Pontedera, nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Divisione Calcio a 5, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport, per l’annullamento e/o la riforma della decisione assunta dalla Corte Sportiva d’Appello FIGC, pubblicata nel mero dispositivo, con C.U. n. 196/CSA/2022/2023 del 5 aprile 2023, con la quale, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, è stata disposta la ripetizione della gara

A.S.D. Atlante Grosseto/ A.S.D. Futsal Pontedera, valevole per il Campionato Nazionale di Serie B maschile, e del C.U. n. 910 del 6 aprile 2023, con il quale la Divisione Calcio a Cinque ha calendarizzato la gara alla data del 19 aprile 2023.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 3 maggio 2023.

Il Presidente                                                                               La Relatrice

F.to Vito Branca                                                                       F.to Manuela Sinigoi

Depositato in Roma, in data 5 giugno 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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