CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 56 del 30/06/2023 – Brescia Calcio S.p.A. / FIGC / LNP Serie B / Reggina 1914 s.r.l.

Decisione n. 56

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE

composta da

Vincenzo Nunziata - Presidente e Relatore

Paola Chirulli Tammaro Maiello Giammario Rocchitta Aurelio Vessichelli - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2023, presentato, in data 22 giugno 2023, dalla società Brescia Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Avilio Presutti, Giacomo Fenoglio e Marco Laudani,

contro

la  Federazione Italiana  Giuoco Calcio  (FIGC),  rappresentata  e difesa  dall’avv.  Giancarlo Viglione,

la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Nicolella, Andrea Magnanelli e Paola Pezzali,

e nei confronti

della Reggina 1914 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Rodella e prof. Enrico Lubrano,

per l’annullamento

del provvedimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 20 giugno 2023, inviato, a mezzo PEC, in pari data, alle ore 14.38.30, avente ad oggetto “R: Scadenza 20.06.2023 - Domanda di Ammissione Campionato Serie B 2023/2024” e con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità della domanda (con annessa documentazione) del Brescia Calcio S.p.A. di partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024; del messaggio PEC di comunicazione dell’anzidetto provvedimento; del parere dell’area legale della Lega Nazionale Professionisti Serie B citato nel provvedimento e di estremi non conosciuti; del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2023/2024, approvato con Comunicato Ufficiale FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022 nelle parti infra specificate; del Comunicato Ufficiale FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022; di tutti i provvedimenti della FIGC, Co.Vi.So.C. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B concernenti il rilascio della Licenza Nazionale in favore della Reggina 1914 s.r.l., nonché l’iscrizione e l’ammissione della Reggina 2014 s.r.l. al Campionato di Serie B 2022/2023 e al Campionato di Serie B 2023/2024; di tutti i provvedimenti della FIGC, nella parte in cui non hanno disposto la revoca dell’affiliazione della Reggina 1914 s.r.l.; di tutti i provvedimenti FIGC (ove esistenti) nella parte in cui non hanno disposto la riammissione del Brescia Calcio S.p.A. al campionato di Serie B 2023/2024; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 27 giugno 2023, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, i difensori della parte ricorrente - Brescia Calcio S.p.A. - avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; gli avv.ti Paolo Rodella e prof. Enrico Lubrano, per la resistente Reggina 1914 s.r.l., nonché gli avv.ti Gabriele Nicolella e Andrea Magnanelli, per la resistente LNPB;

udito, nella successiva camera di consiglio tenutasi lo stesso giorno, il Presidente e relatore, avv. Vincenzo Nunziata.

Premesso in fatto

1. Con ricorso del 22 giugno 2022, il Brescia Calcio S.p.A. ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici, al fine di ottenere l’annullamento:

- del provvedimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 20 giugno 2023, inviato via PEC, avente ad oggetto “R: Scadenza 20.06.2023 - Domanda di Ammissione Campionato Serie B 2023/2024” e con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità della domanda (con annessa documentazione) del Brescia Calcio di partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024;

- del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2023/2024, approvato con Comunicato Ufficiale FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022;

- di tutti i provvedimenti della FIGC, Co.Vi.So.C. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B concernenti il rilascio della Licenza Nazionale in favore della Reggina 1914 s.r.l., ivi compresi tutti i provvedimenti della FIGC, nella parte in cui non hanno disposto la revoca dell’affiliazione della Reggina 1914 s.r.l.

1.1 È opportuno premettere sinteticamente in fatto che il Brescia, classificatasi in diciassettesima posizione nello scorso Campionato di Serie B, risulta, a mente dell’allegato A del Comunicato Ufficiale FIGC n. 191/A del 1° giugno 2023, la prima tra le quattro società retrocesse ad avere diritto alla eventuale riammissione al Campionato di Serie B 2023/2024.

Lo scorso 20 giugno 2023, la ricorrente inoltrava, dunque, domanda di iscrizione al predetto Campionato di Serie B, in considerazione della procedura di concordato preventivo riferibile alla resistente Reggina 1914. Il medesimo 20 giugno, la Lega di B riscontrava tale domanda, mediante PEC, significando che: “in relazione alla documentazione da Voi trasmessa, come anticipato al Vostro Direttore Generale in occasione dell’accesso ai nostri uffici che per lunga esperienza nel settore ben conosce le norme che regolamentano l’ammissione al Campionato, la documentazione trasmessa non è allo stato ricevibile come da parere dell’area legale poiché il Brescia Calcio, a seguito della retrocessione, non è tra le società aventi titolo alla partecipazione al Campionato di Serie B s.s. 2023/2024. Qualora la legittimazione venisse riconosciuta dai soggetti competenti, LNPB procederà con gli adempimenti previsti dalla normativa, con onere della società alla trasmissione della documentazione prevista”.

2. Ha presentato ricorso il Brescia, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.

I. “Violazione degli artt. 3, 6, 7, 8, 10 bis della legge 241/1990 – Omesso contraddittorio procedimentale - Carenza di istruttoria e di motivazione”.

La Lega di Serie B non avrebbe, in tesi, comunicato le ragioni ostative alla partecipazione al prossimo Campionato di Serie B, così impedendo alla ricorrente di esercitare il proprio diritto al contraddittorio e di fornire tutti i chiarimenti e tutte le allegazioni del caso a supporto della propria domanda di partecipazione. Il provvedimento, carente della necessaria istruttoria, violerebbe i principi riportati in epigrafe della legge 241/1990.

II. “Violazione degli artt. 80, 84 e 85 delle N.O.I.F. – violazione del principio di continuità del possesso dei requisiti”.

Considerata la rilevanza pubblicistica della materia relativa ai campionati professionistici, la ricorrente eccepisce la carenza del requisito di continuità ininterrotta nella regolarità finanziaria, fiscale e contabile da parte della Reggina, non avendo la stessa, in tesi, il requisito in parola, in ragione del concordato preventivo in essere dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria. Così discorrendo, la resistente società, non potendo giovarsi del provvedimento di omologa del predetto concordato, non avrebbe parimenti titolo per potersi iscrivere alla Serie B 2023/2024.

III. “Violazione dell’art. 16, comma 3, e comma 4, lett. a), c) e d) delle n.o.i.f. – violazione dell’art. 2 dello Statuto CONI – violazione dell’art. 2 del Codice di comportamento sportivo - dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.”.

Deduce sul punto la ricorrente che la “rosa” dei candidati all’iscrizione al campionato, diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, non sia affatto completa, atteso che, sempre rispetto alla posizione della Reggina 1914, la stessa ricadrebbe, altresì, nei presupposti per la revoca dell’affiliazione sanciti dall’art. 16, commi 3 e 4, delle NOIF.

Né potrebbe utilmente obiettarsi l’irretroattività dell’omologa del concordato, sì da evitare, in capo alla Reggina stessa, gli esiti del fallimento. Invero,i principi  dell’ordinamento sportivo non ammetterebbero la presenza di un club con tali debiti fiscali e previdenziali. Stante, dunque, la presenza di “gravi infrazioni all’ordinamento sportivo”, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché (quelli FIGC) non hanno ad oggi disposto la revoca dell’affiliazione della Reggina 1914 e perché (quelli della Lega B nonché quelli FIGC, ove adottati) non hanno rilevato la, in tesi pacifica, vacanza di un posto nell’organico della Serie B, con conseguente ammissibilità, ricevibilità e fondatezza della domanda del Brescia Calcio di partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024 quale prima società avente titolo alla riammissione.

IV.“Illegittimità in parte qua del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2023/2024, dei relativi allegati, del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 66/A del 9 novembre 2022 e della disciplina federale per violazione dell’art. 2 dello Statuto CONI, dell’art. 2 del Codice di comportamento sportivo, degli artt. 16, 80, 84 e 85 delle N.O.I.F. – illegittimità derivata del provvedimento della Lega B del 20 giugno 2023 e degli ulteriori atti della FIGC e della Lega concernenti la partecipazione della Reggina 2014 s.r.l. al Campionato di Serie B 2023/2024 - irragionevolezza”.

L’assenza di una previsione all’interno del Manuale delle Licenze Nazionali, che precluda alla società priva del requisito di continuità ininterrotta della sostenibilità finanziaria di presentare la domanda di partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024, sarebbe apertamente violativa degli anzidetti principi e norme; lo stesso Manuale sarebbe, inoltre, illegittimo nella parte in cui non prevede che l’utilizzo, da parte di una società professionistica, della disciplina in materia di crisi di impresa comporta la confessione della perdita del predetto requisito.

In via istruttoria, la ricorrente chiede inoltre l’ostensione del parere legale menzionato nel provvedimento impugnato.

3. Si è costituita in giudizio la FIGC. La Federazione - premesso in fatto che, a seguito di emanazione del Sistema delle Licenze Nazionali il 9 novembre 2022 (modificato il 21 aprile 2023), veniva emanato il C.U. n. 192/A in data 1° giugno 2023, con cui si stabiliva al 18 luglio il termine per la candidatura alle riammissioni al Campionato di Serie B - ha concluso per l’inammissibilità/irricevibilità del ricorso.

La FIGC, in sintesi, eccepisce la circostanza che, ad oggi, la Federazione non abbia adottato alcun provvedimento relativo alle ammissioni al Campionato di Serie B, s.s. 2023/2024. Ed infatti, il Sistema delle Licenze Nazionali, approvato con Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022, prevede che la Federazione, e per essa il Consiglio Federale, adotterà i provvedimenti di ammissione al campionato nel Consiglio Federale del 7 luglio 2023.

Sull’impugnazione del Manuale delle Licenze, la Federazione ne eccepisce la tardività in quanto lo stesso è stato adottato il 9 novembre 2022 (modificato in data 21 aprile 2023) e, conseguentemente, è ad oggi spirato il relativo termine di impugnazione. Allo stesso modo, il ricorso sarebbe, altresì, tardivo se si considerasse quale dies a quo il giorno della retrocessione in Serie C del Brescia in data 1° giugno 2023.

4.Si è costituita in giudizio la Lega Nazionale Professionisti Serie B. La Lega, premesse natura e competenze dell’associazione - differenziandole da quelle della FIGC -, eccepisce preliminarmente l’inapplicabilità alla stessa della legge n. 241/1990, nonché la mancanza, in capo ad essa, della titolarità a valutare nel merito le ragioni di ammissione/esclusione/non ammissione riferibili alle proprie associate. Sull’istanza istruttoria, la Lega sottolinea che al Brescia è stato concordato accesso presso gli Uffici di Lega in data 26 giugno 2023, alle ore 15,00.

Ha concluso chiedendo l’inammissibilità ed in ogni caso il rigetto del ricorso.

5. Si è costituita in giudizio la Reggina 1914 s.r.l. La società resistente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per essere il provvedimento impugnato privo di carattere decisorio e provvedimentale (trattandosi di una mera nota); per essere proposto in relazione a poteri non ancora esercitati; e per essere le doglianze della ricorrente riferite ad una domanda di riconoscimento del titolo sportivo per partecipare al Campionato di Serie B 2023/2024 e, dunque, fuori dalle questioni relative alle ammissioni ai campionati di competenza del Collegio di Garanzia in unico grado, ma, al limite, del Tribunale Federale. Nel merito, la Reggina ritiene il ricorso infondato sia poiché il riscontro dato dalla Lega rispetterebbe i principi del procedimento amministrativo, sia in quanto sarebbero insussistenti le paventate violazioni del principio di continuità dei requisiti di sostenibilità finanziaria e,  tanto meno, i presupposti della revoca dell’affiliazione. Inoltre, il quarto motivo sarebbe tardivo, e in ogni caso infondato, in quanto il Manuale sarebbe pienamente compatibile con il Codice della Crisi di Impresa.

6. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito, da parte del Brescia, della memoria ex art. 3, c. 4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche (come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1736 del 23 maggio 2023). All’udienza del 27 giugno 2023, le parti, dopo ampia discussione orale, hanno insistito per l’accoglimento delle richieste riportate ciascuna nei propri scritti difensivi.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il complesso regolamentare su cui insiste la vicenda portata alla cognizione di questo Collegio è chiaro nel codificare un meccanismo inserito nel Titolo IV) del Sistema delle Licenze Nazionali allegato al C.U. n. 66/A del 9 novembre 2022, che, al primo paragrafo, così recita: “La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il 30 giugno 2023, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, verificato l’assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l’esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla FIGC ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B. In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza si intende accolta”.

In caso di esito negativo dell’istruttoria in parola, si attiva un contraddittorio endoprocedimentale, il cui esito trova compimento nella deliberazione del Consiglio Federale resa nella seduta calendarizzata al 7 luglio p.v.

Ed infatti, come previsto nel riportato Sistema delle Licenze, “le Commissioni adite esprimono, entro il 6 luglio 2023, parere motivato al Consiglio federale sui ricorsi proposti. La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio federale in data 7 luglio 2023”. In conseguenza di tale deliberazione,  ove la società  interessata  non venga ammessa alla competizione, l’ultimo paragrafo dello stesso Titolo IV) prevede che “Avverso la decisione del Consiglio federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2023/2024, è consentito ricorso” a questo Collegio.

Ed allora è chiaro che le doglianze del Brescia si risolvono in un ricorso rivolto ad atti non ancora esistenti (i.e. la valutazione complessiva sulla ammissione della Reggina 1914 s.r.l., come anche quella della revoca dell’affiliazione), chiedendo al Collegio di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi della FIGC non ancora esercitati.

In questo senso, pertanto, il ricorso è da dichiarare inammissibile perché la ricorrente chiede al Collegio di farsi amministratore e compiere una valutazione di merito, in via preventiva ed astratta, volta a sostituire ed esautorare le determinazioni dei competenti organi federali e finalizzate a valutare se la Reggina abbia o meno i titoli per essere ammessa al prossimo Campionato di Serie B, andando così ad incidere su determinazioni che sono rimesse al Consiglio Federale del prossimo 7 luglio, che valuterà all’esito di un’attività istruttoria scolpita in ambito federale.

A ciò si aggiunga che il legislatore federale ha disciplinato, altresì, la “eventuale riammissione nel Campionato di Serie B” delle società retrocesse. In particolare, il Comunicato Ufficiale n. 192/A prevede che “le società che abbiano interesse a candidarsi per l’eventuale riammissione in Serie B 2023/2024, nella ipotesi regolata dal Comunicato Ufficiale n. 191/A del 1° giugno 2023, dovranno documentare, entro il termine perentorio del 18 luglio 2023, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre  2022 e presentare entro il suddetto termine perentorio del 18 luglio 2023, apposita domanda alla FIGC ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, corredata dalla documentazione di seguito indicata …”.

In tal guisa, ad oggi, il Brescia non ha possibilità di presentare domanda di partecipazione al Campionato di Serie B., atteso che tale diritto, lo si ripete, potrà essere esercitato, entro il prossimo 18 luglio, solo a seguito della eventuale adozione, da parte del Consiglio Federale, in data 7 luglio p.v., di provvedimenti di non ammissione.

Ne consegue che attualmente non vi è alcun provvedimento lesivo nei confronti del Brescia, trattandosi, quella impugnata, di una nota della LNPB priva di carattere decisorio e che anzi non esclude pro futuro la possibilità della ricorrente di essere soggetto legittimato ad aspirare alla Serie B, ma solo all’esito del procedimento federale supra descritto.

La dichiarata inammissibilità del ricorso, per gli aspetti sin qui descritti, assorbe ogni ulteriore profilo circa le ulteriori doglianze rappresentate della ricorrente, nonché in ordine alla eccepita tardività del ricorso delle parti resistenti.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche a mezzo posta elettronica certificata.

Così deciso in data 27 giugno 2023.

Il Presidente e Relatore

F.to Vincenzo Nunziata

Depositato in Roma, in data 30 giugno 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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