CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 57 del 10/07/2023 – S.S.D. Handball Erice a R.L. / FIGH / Procura Federale della FIGH
Decisione n. 57
Anno 2023
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Gabriella Palmieri - Presidente
Dante D’Alessio - Relatore
Vito Branca Silvio Martuccelli Massimo Zaccheo – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2023, presentato, in data 11 gennaio 2023, dalla S.S.D. Handball Erice a R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Nicolella e Matteo Annunziata, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC dei difensori e con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Matteo Annunziata in Roma, Via Po, n. 9;
contro
la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Fontana, con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo PEC,
nonché nei confronti
della Procura Federale della FIGH,
per l’annullamento e/o la riforma
della decisione della Corte Federale di Appello della FIGH, resa all’esito del Proc. n. 2/2022 R.G. CAF e pubblicata in data 13 dicembre 2022, con la quale, nel rigettare il reclamo proposto dalla ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della FIGH, emessa all’esito del Proc. n. 4/2022 R.G. Tribunale Federale, pronunciata il 27 settembre 2022 e pubblicata in data 10 ottobre 2022, che ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso promosso dalla S.S.D. Handball Erice a R.L. «per l’annullamento e/o la riforma del Vademecum 2022/23 pubblicato in data 14 giugno 2022, nella parte relativa ai c.d. “Contributi federali e incentivi” (pag. 99 della versione attualmente pubblicata sul sito internet www.figh.it), della delibera del Consiglio Federale, di estremi sconosciuti, con la quale sono stati introdotti i valori di accesso alla Giustizia Sportiva per la s.s. 2022/2023, nonché di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della Ricorrente, nonché dell’intero movimento»; nonché, occorrendo, per l'annullamento e/o la riforma della suddetta decisione del Tribunale Federale della FIGH, emessa all’esito del Proc. n. 4/2022 R.G. Tribunale Federale, pubblicata in data 10 ottobre 2022.
Visti gli atti e la documentazione prodotta in giudizio dalle parti;
uditi, nell’udienza del 10 maggio 2023, svoltasi anche tramite piattaforma informatica Microsoft Teams, l’avvocato Matteo Annunziata, per la società S.S.D. Handball Erice a R.L., e l’avv. Giovanni Fontana, per la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH);
udito, altresì, il Procuratore Generale dello Sport, pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avvocato Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella camera di consiglio del 10 maggio 2023, il relatore, Dante D’Alessio
Ritenuto in fatto
1. In data 14 giugno 2022, la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) ha pubblicato il Vademecum 2022-2023, nella cui sezione “Contributi federali e incentivi” è contenuta l’indicazione dei contributi per l’accesso alla giustizia sportiva relativi alla stagione sportiva 2022- 2023, fissati, per quanto riguarda i ricorsi dinanzi al Tribunale Federale, nella misura di 1.000,00 euro nel caso in cui i ricorsi abbiano a oggetto situazioni giuridicamente protette, di 5.000,00 euro, nel caso i ricorsi siano proposti avverso delibere assembleari del Consiglio Federale, e nella misura di 2.000,00 euro nelle ipotesi di reclamo dinanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Con ricorso al Tribunale Federale in data 14 luglio 2022, la S.S.D. Handball Erice a R.L., (di seguito società Handball Erice), in qualità di affiliata alla FIGH e partecipante al Campionato di Serie A1, chiedeva «l’annullamento e/o la riforma del Vademecum 2022/23 pubblicato in data 14 giugno 2022, nella parte relativa ai c.d. “Contributi federali e incentivi” (pag. 99 della versione pubblicata sul sito internet www.figh.it), della delibera del Consiglio Federale, di estremi sconosciuti, con la quale sono stati introdotti i valori di accesso alla Giustizia Sportiva per la s.s. 2022/2023, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente, nonché dell’intero movimento». La ricorrente chiedeva anche, in via istruttoria, l’acquisizione della delibera del Consiglio Federale con cui erano stati introdotti i valori di accesso alla giustizia sportiva.
3. Con decisione del 27 settembre 2022, pubblicata il 10 ottobre 2022, il Tribunale Federale dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, in quanto le deliberazioni ritenute in contrasto con la legge, con lo Statuto e i Principi Fondamentali del CONI, nonché con lo Statuto e i regolamenti della Federazione, sono passibili di annullamento, a norma dell’art. 55, comma 2, Reg. Giust. Disc. («Ricorso per l’annullamento delle deliberazioni»), soltanto su ricorso di un componente assente o dissenziente del Consiglio federale ovvero del Collegio dei Revisori dei conti.
3.1. Il 25 ottobre 2022, la società Handball Erice proponeva reclamo ex art. 61 Reg. Giust. Disc. dinanzi alla Corte Federale di Appello, la quale, all’esito del Proc. n. 2/2022, con decisione del 5 dicembre 2022, pubblicata il 13 dicembre 2022, rilevando l’assenza in capo alla ricorrente di un interesse ad agire e di una legittimazione attiva, respingeva il reclamo.
4. Con ricorso depositato l’11 gennaio 2023, la società Handball Erice ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale di Appello FIGH del 13 dicembre 2022, nonché, occorrendo, della decisione del Tribunale federale pubblicata il 10 ottobre 2022, con tre motivi di ricorso.
La società Handball Erice ha in sostanza sostenuto, con il primo motivo, di essere titolare di legittimazione attiva a ricorrere, con il secondo, l’insufficiente motivazione della decisione impugnata in ordine all’esito dell’attività istruttoria sulla prova dell’esistenza della delibera del Consiglio Federale di approvazione dei valori di accesso alla Giustizia Sportiva e, con il terzo, la violazione del principio di proporzionalità nell’individuazione dei nuovi valori di accesso alla giustizia sportiva, e dunque la violazione, fra gli altri, degli artt. 29 e 54 Reg. Giust. Disc., dell’art. 7 Cod. giust. sport. CONI e dell’art. 5 dei Principi di Giustizia del CONI, di cui alla deliberazione
n. 1616 Consiglio Nazionale CONI del 26 ottobre 2018, nonché degli artt. 1 e 2 Legal provisions HIF.
4.1. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) che ha insistito sulla carenza di legittimazione e dell’interesse ad agire della ricorrente ed ha evidenziato, nel merito, come la norma contenuta nella delibera del Consiglio Federale relativa ai valori per l’accesso alla giustizia sportiva per la s.s. 2022/2023 sia «esistente» ed «applicata da tempo» e, quanto alle censure mosse in ordine alla violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, che la Giunta Nazionale del CONI non ha mai fissato un tetto massimo per la tassa di ricorso, e che i nuovi valori, al contrario di quanto asserito dalla ricorrente, risponderebbero comunque ai crismi di proporzionalità e adeguatezza. La FIGH ha quindi chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
5. Alla Pubblica Udienza del 10 maggio 2023, sentite le parti e la Procura Generale dello Sport presso il CONI, il ricorso è passato in decisione.
Considerato in diritto
6. Il ricorso deve essere respinto.
7. Si deve preliminarmente ricordare che, ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice della Giustizia Sportiva, il ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
Come rilevato dalle Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia, “nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dell’organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità
…nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all’annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata” (Collegio di Garanzia CONI, Sezioni Unite, 19 dicembre 2017, n. 93).
La norma, pertanto, limita la cognizione del Collegio di Garanzia ai soli profili di legittimità, oltre che di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, rimanendo precluse indagini e valutazioni tendenti a una rivalutazione dei fatti quali accertati in sede endofederale.
8. La società Handball Erice, in qualità di affiliata alla FIGH e partecipante al Campionato di Serie A1, aveva chiesto al Tribunale Federale «l’annullamento e/o la riforma del Vademecum 2022/23 pubblicato in data 14 giugno 2022, nella parte relativa ai c.d. “Contributi federali e incentivi” (pag. 99 della versione pubblicata sul sito internet www.figh.it)”, nonché della delibera del Consiglio Federale, di estremi sconosciuti, con la quale erano stati introdotti i valori di accesso alla Giustizia Sportiva per la s.s. 2022/2023.
La società Handball Erice ha ora impugnato davanti al Collegio di Garanzia la decisione della Corte Federale di Appello della FIGH, in data 13 dicembre 2022, con la quale è stato respinto il suo reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale, emessa il 27 settembre 2022, che aveva ritenuto inammissibile il suo ricorso.
9. La Corte Federale nella sua decisione ha, in particolare, sostenuto che “nel caso di specie manca qualsivoglia interesse ad agire giacché la società reclamante non ha alcun ricorso pendente, né in primo grado né… nella veste di consigliere federale”.
La Corte Federale ha poi aggiunto che “le delibere del Consiglio Federale attengono alla determinazione di indirizzi di carattere strategico e organizzativo e non potrebbero essere giammai impugnate da ciascun affiliato proprio per il tipo di materie oggetto di delibera”, mentre possono essere impugnate da un componente assente o dissenziente del Consiglio Federale ovvero del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dagli artt. 54 e 55, comma 2, del R.G.D., se in contrasto con la legge, con lo Statuto del CONI e i Principi Fondamentali del CONI, con lo Statuto e i regolamenti della Federazione.
10. Tali conclusioni sono del tutto condivisibili e risultano coerenti con quanto affermato anche recentemente dal Collegio di Garanzia (Sez. IV, decisione n. 28/2018, Sez. I, n. 14/2023), secondo cui «alla stregua… del Regolamento di Giustizia federale, le deliberazioni del Consiglio Federale sono impugnabili innanzi al Tribunale Federale soltanto dai componenti assenti o dissenzienti dello stesso Consiglio e del Collegio dei Revisori dei conti”, fermo restando che “tale previsione… si limita a regolare, quanto alle condizioni dell’azione, il regime ordinario di impugnazione degli atti consiliari corrispondenti nel loro contenuto alla generale funzione amministrativo-gestionale di quell’organo scolpita dall’art. 26 dello Statuto», mentre, nell’ipotesi in cui l’atto, pur avendo natura formalmente amministrativa, sia privo di contenuti organizzativi od ordinamentali ed assuma per converso una connotazione afflittiva nei confronti dei soggetti interessati, il suo scopo «finisce per ricollocarlo nell’area delle decisioni normalmente rimesse alla competenza degli organi di giustizia federali», passibili di impugnazione dai tesserati che ne abbiano patito gli effetti lesivi (nel caso di specie, il Collegio ha osservato che la «qualificazione giuridica sostanziale… ne consente senz’altro l’impugnazione innanzi al Tribunale Federale al tesserato che assuma di averne patito gli effetti lesivi, alla stregua delle regole contenute nel Regolamento di Giustizia della FIM»).
Sempre in relazione alla questione della posizione soggettiva cui si lega la «giustiziabilità» del provvedimento, il Collegio di Garanzia ha affermato in altre occasioni che, ove l’atto abbia inciso
«direttamente» sulla posizione giuridica soggettiva, «non v’è motivo di dubitare della piena e pacifica ammissibilità dell’azione a tutela» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 20/2023).
11. Si deve quindi ritenere che un atto a contenuto generale emanato dai competenti organi della Federazione può essere immediatamente impugnato davanti agli organi di giustizia della stessa Federazione solo dai soggetti che, per la loro specifica funzione (come i Consiglieri e i Revisori dei conti), sono legittimati a farlo, negli stretti limiti temporali dettati dalle norme federali poste a garanzia dell’efficacia delle delibere approvate.
Mentre sono impugnabili davanti agli organi di giustizia della Federazione, dai soggetti che ne hanno interesse, gli atti applicativi degli atti a contenuto generale.
Come si è in precedenza chiarito, le deliberazioni del Consiglio Federale possono, peraltro, essere impugnate (davanti agli organi della Giustizia Federale e poi eventualmente davanti al Collegio di Garanzia dello Sport) qualora non abbiano quel (normale) carattere di atto generale, ma consistano in veri e propri provvedimenti amministrativi rivolti a soggetti specifici.
12. Nell’occasione è opportuno anche ricordare che, in tema di impugnabilità dei regolamenti federali, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, con le decisioni n. 32/2018 e n. 62/2018, hanno anche affermato che «il Regolamento federale è un atto proprio della Federazione Sportiva, con la conseguenza che l’eventuale impugnazione di una sua disposizione deve essere fatta davanti alla stessa Federazione e quindi davanti agli Organi della Giustizia Sportiva federale».
13. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si deve rilevare che la società ricorrente, come ha correttamente affermato la Corte Federale di Appello della FIGH, non aveva alcuna legittimazione ad impugnare la delibera (a carattere generale) della Federazione con la quale sono stati stabiliti gli importi dovuti dagli affiliati per l’accesso alla giustizia sportiva per la s.s. 2022/2023. E ciò a prescindere dalla questione dell’esatta individuazione dell’atto con il quale la nuova tabella dei diritti dovuti per l’accesso alla giustizia sportiva federale è stata approvata, risultando pacifica tale approvazione con la approvata pubblicazione del Vademecum 2022/2023.
14. Né la società ricorrente aveva un interesse attuale ad impugnare gli atti con i quali tali importi sono stati determinati, non avendo sollevato la questione in un ricorso proposto (per altra questione) davanti alla giustizia federale.
Come ha correttamente affermato, nel corso dell’Udienza Pubblica, la Procura Generale dello Sport, l’attualità dell’interesse ad agire non può essere, infatti, generato dalla proposizione del presente ricorso.
Mentre l’interesse non può farsi discendere dalla pendenza di altro precedente ricorso per il quale erano stati già versati i relativi diritti.
15. Sul tema dell’interesse ad agire il Collegio di Garanzia ha avuto, peraltro, modo di ribadire che l’interesse ad agire «comporta, anzitutto, l’accertamento dell’idoneità della pronuncia a spiegare un effetto utile alla parte istante rispetto allo specifico bene della vita dedotto nel petitum» (Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 110/2021), e che il concetto di interesse cui si riferisce l’art. 100 cod. proc. civ. è “l’interesse ad ottenere quel bene della vita che può conseguirsi solo attraverso la tutela giurisdizionale», ed «è rappresentato dall’utilità che il provvedimento giurisdizionale dispiegherebbe relativamente alla situazione antigiuridica denunciata. Lo stesso interesse è considerato condizione imprescindibile dell’azione e, quindi, in assenza dello stesso viene a mancare un presupposto indefettibile della legittimazione all’azione medesima.» (Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 113/2021).
16. Per le ragioni esposte risulta inammissibile anche la richiesta al Collegio di Garanzia di compiere una valutazione sulla congruità degli importi richiesti dalla Federazione resistente per l’accesso alla giustizia sportiva, fermo restando che l’individuazione dei relativi importi è frutto di una valutazione discrezionale propria delle singole Federazioni, che è censurabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza in relazione anche al principio sancito dall’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, secondo cui “Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l’accesso ai servizi di giustizia”.
17. Il Collegio ritiene peraltro di dover segnalare ai competenti organi del CONI l’opportunità di dare attuazione alla disposizione contenuta nel comma 2 del citato art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui “Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia”.
18. Per tutte le indicate ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 maggio 2023.
Il Presidente Il Relatore
F.to Gabriella Palmieri F.to Dante D’Alessio
Depositato in Roma, in data 10 luglio 2023.
Il Segretario
F.to Alvio La Face