CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 60 del 17/07/2023 – Centro Universitario Sportivo Cagliari / Virtus Roma Società Sportiva / FIPAV

Decisione n. 60

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Tommaso Edoardo Frosini - Relatore Giuseppe Andreotta

Marcello de Luca Tamajo Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2023, presentato, in data 2 marzo 2023, dal Centro Universitario Sportivo Cagliari Associazione Sportiva Dilettantistica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Cornazzani ed Enrico Crocetti Bernardi,

contro

la Virtus Roma Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, non costituitasi in giudizio,

con notifica anche

alla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), non costituitasi in giudizio,

avverso

la decisione della Corte Sportiva d’Appello presso la FIPAV, pubblicata con C.U. n. 08 del 1° febbraio 2023, con la quale, nel rigettare il reclamo della suddetta ricorrente, è stato integralmente confermato il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, con decisione resa sul C.U. n. 13 del 12 gennaio 2023, che ha dichiarato inammissibile l’istanza avverso l’omologa della gara BM n. 7174 del 7 gennaio  2023 (tra  Armundia  Virtus Roma  e CUS Cagliari), disponendo l'omologazione del risultato maturato sul campo (3-2 a favore della Virtus Roma) in relazione al suddetto incontro.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;

uditi, nell’udienza del 5 aprile 2023, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, i difensori della parte ricorrente - CUS Cagliari Associazione Sportiva Dilettantistica - avv.ti Enrico Crocetti Bernardi e Mattia Cornazzani, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini.

Ritenuto in fatto

1.         Con ricorso del 2 marzo 2023, il CUS Cagliari ASD ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello presso la Federazione Italiana Pallavolo, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 08 del 1° febbraio 2023,

emanata a seguito dell’impugnazione del medesimo CUS Cagliari avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, di cui alla decisione C.U. n. 13 del 12 gennaio 2023.

Il procedimento per cui è causa prende le mosse dall’istanza avverso l’omologa della gara BM n. 7174 del 07 gennaio 2023 tra l’Armundia Virtus Roma e CUS Cagliari, a seguito del preannuncio di reclamo ex art. 23, comma 4, RG FIPAV, formulato dal capitano di quest’ultima a causa di un errore arbitrale sulla comminazione di un fallo di posizione per rotazione errata.

2.         Il Giudice sportivo dichiarava il reclamo inammissibile sulla base delle seguenti motivazioni:

«rilevato che con l'istanza si denuncia un'asserita alterazione dei turni di battuta a seguito di un fallo di rotazione comminato sul punteggio 16-14 del terzo set; preso atto che l'istanza è stata preannunciata in campo dal capitano del sodalizio sul successivo punteggio di 20-19 del medesimo set, ciò in violazione di quanto previsto dall'art. 23, 3° comma, del Regolamento Giurisdizionale, a norma del quale "a pena di inammissibilità" l'istanza stessa deve essere preannunciata "al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione"; visto, inoltre, il 4° comma dello stesso art. 23 del Regolamento Giurisdizionale, a norma del quale, sempre "a pena di inammissibilità", l'istanza deve comunque essere poi confermata "per iscritto" dal capitano o da un dirigente del sodalizio "entro quindici minuti dalla conclusione della gara"; osservato che, entro tale termine, l'istanza risulta essere stata confermata solo verbalmente (peraltro dal primo allenatore), mentre la conferma scritta da parte del capitano è stata consegnata al direttore di gara alle ore 19.58, vale a dire 43 minuti dopo l'orario (19.15) in cui è terminato l'incontro; rilevato che il mancato rispetto di entrambi i perentori termini di cui all'art. 23, 3° e 4° comma, Reg. Giur. rende l'istanza irrimediabilmente inammissibile e che, considerata la pregiudizialità di tali vizi, oltretutto già indipendenti tra loro e autonomamente rilevanti ai fini del decidere, non v'è ragione di esaminare nel merito i motivi dell'istanza stessa».

3.         Il CUS Cagliari proponeva reclamo alla Corte Sportiva di Appello che, con la decisione qui impugnata, così si determinava: «Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Preliminarmente occorre effettivamente rilevare che il referto manuale relativo alla gara in questione presenta numerose integrazioni, correzioni ed interlineazioni che, più che probabilmente, documentano le incertezze e gli errori in cui sono incorsi l’arbitro e l’addetto alla compilazione dello stesso. Indipendentemente dal reale verificarsi dell’eccepita irregolarità della registrazione a referto, occorre, però, esaminare anche il rispetto dei termini e delle modalità di doglianza da parte della società reclamante. Attraverso l'istanza in questione, è stata denunciata un’alterazione dei turni di battuta a seguito di un fallo di rotazione comminato sul punteggio di 16-14, durante il terzo set. Tale richiesta è stata, però, preannunciata in campo dal capitano del Cus Cagliari soltanto in occasione del punteggio di 20-19 relativo allo stesso set di gioco, come puntualmente indicato nel

referto di gara: ciò collide, però, con il dettato dell’art. 23 comma 3 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, che prevede, infatti, a pena di inammissibilità che la relativa istanza venga preannunciata dal capitano della squadra al primo arbitro “al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione ”. A ciò si aggiunga che, nella fattispecie, l'istanza è stata confermata soltanto verbalmente dal primo allenatore, mentre la conferma scritta da parte del capitano è stata consegnata al direttore di gara alle ore 19.58, vale a dire 43 minuti dopo l'orario in cui è terminato l'incontro, vale a dire le ore 19,15: ciò in palese violazione dell’art. 23 comma 4 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, secondo il quale, sempre “a pena di inammissibilità”, l'istanza deve, comunque, essere successivamente confermata “per iscritto” dal capitano o da un dirigente del sodalizio ”entro quindici minuti dalla conclusione della gara”. La rilevata tardività dell’istanza ex art. 23 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, sia in fase di presentazione rispetto al verificarsi del presunto fatto contestato, sia in fase di conferma, oltre che l’effettuazione di quest’ultima, in prima battuta, soltanto verbalmente dal primo allenatore del Cus Cagliari ritrova puntuale riscontro anche nel rapporto arbitrale, quest’ultimo notoriamente fonte primaria di prova. La mancata osservanza di entrambi i perentori termini, oltre che della titolarità del potere di successiva conferma dell’istanza disciplinata dall’art. 23, comma 3 e 4 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV non può che condurre all’inammissibilità dell’istanza di cui ci si occupa, non essendo normativamente prevista una rilevabilità d’ufficio di eventuali errori arbitrali. In considerazione, poi, della pregiudizialità della questione relativa all’accertamento dei predetti vizi rilevati, restano assorbiti e privi di rilevanza i motivi di merito dell’istanza avanzata dal Cus Cagliari, indipendentemente, si ribadisce dalla fondatezza del reale verificarsi dell’eccepita irregolarità della registrazione a referto».

4.         Ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia il CUS Cagliari deducendo i seguenti motivi:

I.          “Violazione dell’Art. 2.1 Codice di Giustizia Sportiva del CONI e degli Artt. 2.3.2.2 e 3.2 del “Manuale del Segnapunti addetto al referto gara””.

La decisione a cui è pervenuta la Corte Sportiva d’Appello - che afferma in apertura che il referto manuale di gara conteneva “…numerose integrazioni, correzioni ed interlineazioni che, più che probabilmente, documentano le incertezze e gli errori…” - disvelerebbe la violazione del punto 3.2 del citato manuale tecnico, ove si legge che: “… Se anche uno solo dei criteri non è soddisfatto il referto contiene un errore di compilazione. È fondamentale controllare il referto con attenzione a fine gara, perché la presenza di un errore nel punteggio potrebbe pregiudicare l’omologazione del risultato da parte del Giudice Sportivo. …”. In altre parole, la norma preordina la regolarità formale del referto cartaceo di gara quale condizione sostanziale e necessaria per l’omologazione del risultato di campo, la quale, inoltre, afferma che “…oppure se è presente un’effettiva errata

applicazione delle regole di gioco, caso in cui il 1° arbitro dovrà limitarsi a segnalare il fatto nel suo rapporto, lasciando al Giudice Sportivo il compito di decidere se l’errore abbia influito sull’esito della gara”. In tal senso, il CUS Cagliari rappresenta i seguenti errori sul referto di gara «a. nel III set, risulta che Il giocatore numero 11 del CUS, di ruolo secondo libero, è stato schierato in campo come se fosse un giocatore normale. Non solo non è possibile, ma non ha nemmeno giocato; b. nel III set Il giocatore numero 15 del CUS, che ha giocato tutto il set non risulta essere sceso in campo in quanto al posto suo è stato messo il numero 11; c. nel III set, sul referto elettronico l’ultimo a servire sul punteggio di 19 è il giocatore numero 1, mentre in quello manuale viene segnato sul punteggio di 19 il numero 10» (p. 5 del Ricorso). In sostanza, la Corte Sportiva d’Appello, pur avendo ammesso le irregolarità di cui al referto, non ha tenuto in alcun debito conto il rilievo ai fini del decidere.

II.        “Violazione dell’Art. 2.1 del Codice di Giustizia sportiva del CONI e dell’Art. 27 c. 7 Reg. Giurisdizionale FIPAV. - Principi del processo sportivo …”.

La ricorrente censura, inoltre, la parte della decisione della CSA ove si è rigettata la richiesta di escussione delle prove testimoniali. In primo luogo, segnala il CUS Cagliari l’errore commesso dal collegio giudicante il quale non si sarebbe avveduto della circostanza che, a pagina 4 dell’atto di appello, la società avrebbe svolto esplicita istanza di audizione delle persone interessate e coinvolte. In secondo luogo, l’incedere della CSA sul punto si porrebbe in contrasto con l’art. 27, comma 7, del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, che statuisce,  diversamente da quanto osservato nella decisione impugnata, che “Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell’atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati” (si cita, in argomento, Collegio di Garanzia, decisione n. 15/2017).

III.       “Violazione del diritto di difesa della parte ricorrente, quale declinazione del principio di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo di cui all’Art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e all’Art. 2 commi 2 e 6 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV”.

Secondo la prospettazione della ricorrente, nonostante le conclamate irregolarità documentali, riconosciute ed accertate dallo stesso giudicante, e le non contestate ricostruzioni in fatto, i giudici federali avrebbero abdicato ad ogni loro potere istruttorio, limitandosi a rilevare, con evidente illogicità ed incoerenza, una cronometrica ma non dimostrata inammissibilità della domanda di ripetizione della gara.

IV.       “Omessa od insufficiente motivazione circa i punti decisivi della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

Il CUS Cagliari ribadisce l’omissione/insufficienza di motivazione della CSA sulla regolarità della gara; sul reale in tesi thema decidendum del reclamo ovverosia il corretto svolgimento della competizione sportiva; e sulla asserita tardività del preannuncio di reclamo.

Su tale ultimo punto, si rimarca la circostanza, già dedotta dalla società ricorrente, secondo cui proprio sul punteggio di 20-19 del terzo set si trovasse in battuta il giocatore sbagliato per la Virtus Roma e, dunque, in quel preciso istante si fosse verificato il fallo di rotazione: di tale errore non vi è evidenza diretta a causa del cambio di referto, da elettronico a manuale; tuttavia, dal raffronto tra i due referti ben si evince come il refertista abbia alterato i turni di battuta per far in modo che la Virtus non risultasse in fallo.

Inoltre, in ordine alla asserita tardività della conferma scritta intervenuta dopo il termine della gara, il CUS Cagliari, rimarcando l’erroneità del referto e l’illegittimo diniego alle istanze istruttorie pur presentate, sottolinea che, diversamente da quanto affermato dalla CSA, il dirigente e l’allenatore si siano presentati dai direttori di gara alle ore 19:24 – 9 minuti dopo il termine, quindi tempestivamente – e, dopo un lungo confronto con loro, nel corso del quale avrebbero anche richiesto i referti per la conferma del reclamo, senza ricevere nulla di quanto loro dovuto, alle 19:58 avrebbero effettivamente consegnato e sottoscritto la conferma.

5.         Per resistere al ricorso nessuno si è costituito.

Considerato in diritto

6.         Appaiono senz’altro convincenti le motivazioni che hanno indotto la Corte d’Appello a confermare quanto deciso dal Giudice di prime cure e, quindi, a respingere il ricorso. Infatti, viene correttamente richiamato il (mancato) rispetto dei termini e delle modalità di doglianza da parte della società reclamante, in applicazione dell’art. 23, comma 3, del Regolamento Giurisdizionale FIPAV. Il quale prevede, a pena di inammissibilità, che l’istanza di contestazione venga preannunciata dal capitano della squadra al primo arbitro “al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione”. Per poi essere successivamente confermata “per iscritto” dal capitano o da un dirigente del sodalizio “entro quindici minuti dalla conclusione della gara” (come prescritto dall’art. 23, comma 4, del Regolamento Giurisdizionale FIPAV). Entrambe le situazioni non si sono verificate, perché sono venuti meno il rispetto dei tempi perentori previsti dalla norma prima citata. Infatti, la contestazione è stata avanzata successivamente rispetto al momento del verificarsi del fatto; così come la stessa non è stata confermata per iscritto nei tempi previsti, ovvero entro quindici minuti dalla conclusione della gara. Tutto ciò risulta documentato dal rapporto arbitrale, che è fonte primaria e privilegiata di prova per quanto attiene ai fatti accaduti

durante l’incontro o sul campo di gara. Pertanto, si aderisce a quanto affermato dalla Corte d’Appello, la quale rileva come la mancata osservanza di entrambi i perentori termini, oltre che della titolarità del potere di successiva conferma dell’istanza disciplinata dall’art. 23, comma 3 e 4, del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, non può che condurre all’inammissibilità dell’istanza, non essendo normativamente prevista una rilevabilità d’ufficio di eventuali errori arbitrali.

Infine, l’eccezione del mancato rispetto dei principi del giusto processo, come avanzato dalla parte istante, appare essere priva di pregio, dal momento che il procedimento risulta essere stato condotto nel rispetto del contraddittorio, parità delle parti e ragionevole durata del processo.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata. Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 aprile 2023.

Il Presidente                                                                                         Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                       F.to Tommaso Edoardo Frosini

Depositato in Roma, in data 17 luglio 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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