CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 71 del 02/08/2023 – U.S.D. Breno / FIGC / U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l. / Dipartimento Interregionale LND

Decisione n. 71

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Marcello de Luca Tamajo Piero Floreani Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 52/2023, presentato, in data 9 giugno 2023, dalla U.S.D. Breno, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Scalco,

nei confronti

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,

della U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Sclapari, della Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,

e

del Dipartimento Interregionale LND, non costituitosi in giudizio,

avverso

la decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale della FIGC n. 229/CSA/2022-2023, Registro procedimenti n. 281/CSA/2022-2023, del 24 maggio 2023, riferita al Dispositivo n. 239/CSA/2022- 2023 del 19 maggio 2023, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 141 del 16 maggio 2023, con cui è stato omologato il risultato della gara U.S 1913 Seregno Calcio S.r.l. - U.S.D. Breno, tenutasi in data 14 maggio 2023, con il punteggio di 0-0; nonché avverso ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato, antecedente e conseguente, ivi incluso il Comunicato Ufficiale con cui verrà decretata/ufficializzata la retrocessione alla categoria inferiore della società U.S.D. Breno al termine della stagione sportiva 2022/2023.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 4 luglio 2023, il difensore della parte ricorrente - U.S.D. Breno - avv. Andrea Scalco; l’avv. Antonio Sclapari, per la resistente U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Villani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 9 giugno 2023, la società USD Breno ha adito il Collegio di Garanzia per ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale FIGC n. 229 del 24 maggio 2023, che ha respinto il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, pubblicata con il Comunicato Ufficiale 141 del 16 maggio 2023, con cui è stato omologato il risultato di 0 a 0 della gara Seregno Calcio - Breno del 14 maggio scorso.

Risulta dagli atti che la predetta gara, valevole per i play out del Campionato Nazionale di Serie D, girone B, era oggetto di reclamo al Giudice Sportivo da parte del Breno per asserita posizione irregolare del calciatore schierato in campo dalla compagine avversaria Konate Dramane. In particolare, lo stesso, in tesi, non avrebbe avuto titolo a prendervi parte attesa la sua posizione irregolare, per essere stato tesserato per più di tre squadre nella medesima stagione sportiva, di cui due professionistiche e due dilettantistiche, così violando la limitazione stabilita dall'art. 95, comma 2, delle NOIF.

1.1 Il Giudice Sportivo, nel respingere il reclamo, così motivava: «rilevato come codesto Giudice sportivo ha già avuto modo di pronunciarsi sulla fattispecie di cui al reclamo in oggetto, con la decisione di cui al Com. Uff. n. 130 del 26 aprile 2023, in cui ha accolto analogo reclamo proposto dalla Real Calepina F.C. SSDARL, dopo aver preso atto: • della comunicazione dell'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore KOMATE DRAMANE (nato il 12.04.1994) per la stagione 2022/2023 è stato tesserato per quatto diversi sodalizi, vale a dire: 1) come professionista dall'Hellas Verona il 2.8.2022; 2) come professionista da società albanese (tesseramento estero) il 5.8.2022; 3) come dilettante dalla Aglianese Calcio il 2.9.2022; 4) come dilettante dall'U.S. Seregno Calcio

S.r.l. il 10.12.2022; • dell'applicabilità dell'art. 95, comma 2, NOIF anche nei confronti dei calciatori dilettanti che siano stati tesserati nel corso della medesima stagione sportiva anche per società professionistiche • dell'avvenuto superamento, con l'ultimo e quarto tesseramento presso l'U.S. Seregno Calcio S.r.l., del numero massimo, pari a tre, di società con cui era possibile per il calciatore KOMATE DRAMANE tesserarsi. - rilevato come la Corte Sportiva d'Appello Nazionale

- III sezione, con Decisione n. 209/CSA/2022-2023 del 3 maggio 2023, pronunciata su reclamo con procedura d'urgenza numero 250/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. 1913 Seregno Calcio in data 27.04.2023, ha annullato la decisione affermando che codesto Giudice Sportivo "avrebbe dovuto limitarsi a prendere  atto  del tesseramento  federale del calciatore  Konate Dramane in favore della U.S. Seregno e, conseguentemente, della sua partecipazione a pieno titolo alla gara in questione", ritenendo altresì irrilevante ai fini del decidere la "corretta interpretazione da riservare all'art. 95, comma 2". - Rilevato come sulla vicenda, la medesima Corte Sportiva d'Appello Nazionale, ha rimesso gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza affinché proceda ai "necessari approfondimenti (…) circa le modalità del tesseramento del calciatore nel corso della presente stagione sportiva". P.Q.M., Delibera: - di respingere il reclamo; - di omologare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:

U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l - U.S.D. BRENO 0-0 d.t.s.

- di addebitare la tassa di reclamo sul conto della U.S.D. BRENO».

2. La Corte Sportiva di Appello, con la decisione quivi impugnata, rigettava il reclamo richiamando il proprio precedente n. 209/CSA/2022-2023: «La Corte ha infatti ritenuto che la legittimazione del calciatore a partecipare alle gare del campionato consegua, in via automatica, alla sua assunzione della qualità di tesserato, con l’inserimento della relativa posizione nei tabulati federali: da cui “la spendibilità in ambito federale della posizione del calciatore, ciò rispondendo ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzata a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alle competizioni” (cfr. decisioni n. 113/CSA/2022- 2023; n. 112/CSA/2022-2023;

n. 259/CSA/2021-2022). Il tutto peraltro in linea con le previsioni di cui agli artt. 42 N.O.I.F. e 11, comma 2, C.G.S. in tema di revoca (di norma ex nunc) del tesseramento per invalidità e/o illegittimità e di eventuale responsabilità disciplinare delle società (penalizzazione di classifica), senza cioè alcuna incidenza sulla regolarità della singola gara (e del relativo risultato) cui abbia partecipato il calciatore il cui tesseramento venga successivamente riconosciuto siccome illegittimo. Peraltro, la stessa disposizione dell’art. 42 N.O.I.F. non consente di relegare l’Ufficio Tesseramento della L.N.D. al ruolo di mero passacarte (come sembra sostenere la difesa della resistente), proprio nella misura in cui, pur non essendo previsto un visto di esecutività così come per i calciatori professionisti, il solo fatto che quello stesso Ufficio possa revocare il tesseramento in qualunque momento, lascia intendere l’esistenza di un doveroso (o quantomeno auspicabile) controllo di legittimità “a monte”. Il Giudice Sportivo, pertanto, correttamente ha preso atto del tesseramento federale del calciatore Konate Dramane in favore della U.S. Seregno e, conseguentemente, della sua partecipazione a pieno titolo alla gara in questione. Anche in questo caso, tuttavia, la vicenda deve essere rimessa alla Procura Federale, in quanto già in precedenza interessata per gli approfondimenti sulle modalità del tesseramento del calciatore nel corso della presente stagione sportiva e per gli eventuali profili di ordine disciplinare anche per la sua partecipazione alla gara del 14.05.2023.».

3. Con il ricorso in epigrafe, la Società Breno ha chiesto al Collegio di Garanzia di annullare detta decisione e, per l’effetto, di disporre, a carico della U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l., la sanzione della perdita della gara, con vittoria a tavolino per 0 – 3 in favore della ricorrente.

Sono stati, in particolare, dedotti i seguenti motivi di diritto.

I. “Omessa e/o carente motivazione della decisione impugnata con riferimento alla violazione dell’art. 95 comma 2 N.O.I.F.”

La CSA, a giudizio della ricorrente, avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione dell’art. 95, c. 2, NOIF, e dunque sulla posizione irregolare del calciatore Dramane, limitandosi a richiamare il proprio precedente e disporre la rimessione degli atti alla Procura Federale.

II. “Erronea e/o illogica motivazione della decisione impugnata con riferimento agli artt. 39 e 42 N.O.I.F.”

Con il secondo motivo, la reclamante contesta che la legittima partecipazione del calciatore alla gara possa conseguire automaticamente alla sua assunzione della qualità di tesserato con l’inserimento della relativa posizione nei tabulati federali. Ciò perché il tesseramento decorrerebbe in automatico e senza alcun controllo, dal giorno successivo alla richiesta di inserimento della documentazione relativa al calciatore nel portale web. Secondo tale ricostruzione, sarebbe la società sportiva, con la mera richiesta, a stabilire la decorrenza del tesseramento, mentre la LND si limiterebbe a verificare la completezza della documentazione prodotta dalle società, senza svolgere alcun controllo in merito ai tesseramenti.

Così discorrendo, dunque, la decisione della CSA, che ritiene che l’omologazione del risultato della gara non possa essere messa in discussione sulla scorta di una esigenza di funzionalità dell’intero sistema dettata dall’avvenuto tesseramento del calciatore in questione, è errata, considerando la differenza posta tra calciatori professionisti e dilettanti dall’art. 39, c. 3, NOIF.

A seguire il ragionamento della CSA, aggiunge la ricorrente, si giungerebbe a consentire alle società dilettantistiche di tesserare un indefinito numero di calciatori (anche non avendone i requisiti per le ragioni più disparate) e, conseguentemente, al club di affrontare una competizione con una serie di tesserati non legittimati a scendere in campo, falsando in modo decisivo una singola gara, ovvero, un intero torneo.

Deduce la ricorrente, infine, che il richiamo operato all’art 42 NOIF sarebbe improprio, perché la norma esprimerebbe una mera facoltà per la Lega di revocare un tesseramento precedentemente rilasciato, ma non imporrebbe alla stessa alcun obbligo.

4. Si è costituta in giudizio la società US 1913 Seregno Calcio.

La resistente sottolinea preliminarmente che la ricorrente aveva intrapreso un separato giudizio dinanzi al Tribunale Federale della FIGC lo scorso 10 maggio 2023, chiedendo che il Seregno venisse sanzionata con la penalizzazione di 14 punti (o altra ritenuta congrua) in classifica nella

s.s. 2022/2023, con conseguente annullamento del C.U. della LND – Dip.to Interregionale n. 136 del 9 maggio 2023 di determinazione della classifica finale del Girone B del Campionato di Serie D e della conseguente calendarizzazione dei play out di tale Girone, ordinando alla LND di modificare la classifica e, di conseguenza, i play out. Il TFN, con decisione del 19 giugno 2023, dichiarava il ricorso inammissibile e comunque «manifestamente infondato, stante la evidente legittimità del tesseramento del calciatore Konate Dramane alla luce della costante e granitica giurisprudenza della Corte  Sportiva d’Appello  Nazionale,  a tenore  della  quale “la legittima partecipazione del calciatore alla gara in questione consegue automaticamente alla sua assunzione della qualità di tesserato con l’inserimento cioè della relativa posizione nei tabulati federali”».

Rappresenta, inoltre, la resistente che la medesima questione del tesseramento del citato calciatore era già stata decisa, con il medesimo esito della decisione quivi impugnata, dalla stessa CSA FIGC con decisione n. 209 del 3 maggio 2023, resa in occasione della partita tra il Seregno e la Real Calepina. Si invoca, pertanto, l’efficacia di giudicato di tale statuizione.

Nel merito, la resistente ha concluso per il rigetto del ricorso (con conseguente convalida del risultato conseguito sul campo), argomentando, oltre che sul legittimo affidamento derivante dall’agire della LND, anche in ordine alla regolarità del proprio calciatore e alla corretta interpretazione dell’art. 95 NOIF fornita dai giudici di merito. In particolare, il Seregno argomenta sul c.d. Tesseramento tecnico (art. 5 del RSTP della FIFA), ovvero quel tesseramento, avente carattere di estemporaneità e strumentalità ad un successivo tesseramento, non finalizzato ad un effettivo impiego del calciatore. Così ragionando, la circostanza che il calciatore Konate sia stato tesserato per l’Hellas Verona per soli 4 giorni (senza l’utilizzo neppure in allenamento dello stesso) avrebbe effetti sul necessario non “conteggio” di detto tesseramento ai fini della applicazione dell’art. 95 NOIF (si cita sul punto, tra le altre, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 88/2017).

4.1 Il contradditorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito di memoria ex art. 60, c. 4, da parte della società ricorrente.

Nella memoria si contesta preliminarmente l’inammissibilità della memoria di costituzione avversaria per inesistenza della procura alle liti e, dunque, in violazione dell’art. 58 e 60 CGS CONI.

Deduce nel merito la società Breno che: la citata decisione del Tribunale Federale sia inconferente atteso che l’impugnazione in quella  sede riguardava una delibera della Lega Nazionale Dilettanti e, dunque, non avrebbe alcuna attinenza con la presente controversia, che riguarda la partecipazione alla gara di un calciatore non legittimato; non sarebbe predicabile l’efficacia del giudicato derivante dalla citata decisione n. 209 della CSA FIGC, atteso che concerneva un diverso procedimento in cui la ricorrente stessa non ne era parte.

Sul citato “tesseramento tecnico”, detto che tali argomentazioni sarebbero inammissibili in quanto dedotte esclusivamente dinnanzi al Collegio di Garanzia, si evidenzia come non esista a livello federale una definizione di tesseramento tecnico e che tale tipologia di tesseramento, del quale non si conoscono limiti e condizioni, non è comunque contemplato nell’art. 95, comma 2, NOIF (si cita Decisione CFA n. 87 del 6 luglio 2020).

4.2 All’udienza del 4 luglio 2023, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle richieste riportate nei propri scritti difensivi. La Procura Generale intervenuta ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

I. Il ricorso è fondato.

La decisione impugnata è carente, da un punto di vista motivazionale, rispetto alla dedotta violazione (e corretta applicazione) dell’art. 95 delle NOIF, di cui conseguentemente è d’obbligo per questo Collegio darsene carico.

L’art. 95, comma 2, NOIF, così come novellato nel 2020, prevede che: “Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione”.

Tale disposizione normativa è stata interpretata dalla medesima giurisprudenza federale nel senso di ritenere che, nella stessa stagione sportiva, un calciatore/calciatrice possa tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società, rientrando nel computo anche i tesseramenti conseguenti a istituti diversi dai trasferimenti e dalle cessioni di contratto; ciò, con l’ulteriore precisazione che il limite di tre tesseramenti si applica solo ai calciatori professionisti, mentre per i calciatori che iniziano e finiscono la stagione sportiva con status di giovani dilettanti o non professionisti non è previsto alcun limite ai tesseramenti: “Tale limite trova ingresso nel solo caso in cui, così come disposto dalla seconda parte del comma 2 dell’art. 95 delle N.O.I.F., il calciatore dilettante si tesseri per una società professionistica” (Decisione n. 108/CFA del 1° giugno 2021). La interpretazione univocamente data alla predetta disposizione, dunque, vuole che nella stessa stagione sportiva:

- i calciatori professionisti ed i giovani di serie possono tesserarsi per un massimo di tre diverse società e possono giocare in gare ufficiali soltanto per due di queste;

- i calciatori giovani dilettanti o non professionisti possono tesserarsi anche per più di tre società e giocare per ciascuna di queste, salvo che richiedano il tesseramento per una società professionistica.

II. Risulta incontestato dagli atti che il calciatore Konate Dramane, nato il 12 aprile 1994, nella stagione sportiva 2022/2023 si tesserava: i) in data 2 agosto 2022, per la società Hellas Verona

S.p.A. con status di professionista; ii) in data 5 agosto 2022, per la società KF Skenderbeu (Albania) con status di professionista; iii) in data 2 settembre 2022, per la società SSDARL Aglianese Calcio 1923 con status di dilettante; iv) in data 10 dicembre 2022, per la società U.S. Seregno 1913 con status di dilettante.

È indubbio che la seconda parte del citato articolo debba applicarsi anche al caso di specie proprio perché il sig. Dramane risulta essersi tesserato, nella stagione sportiva in parola, per quattro società sportive, di cui 2 professionistiche (mantenendo lo status di professionista per 1 mese) e 2 dilettantistiche.

Ne deriva, quindi, che sia assolutamente pacifica la violazione dell’art. 95, comma 2, NOIF da parte della società Seregno, che ha schierato, a partire dal minuto 43 del secondo tempo regolamentare, il calciatore in questione in posizione irregolare. Va in ogni caso chiarito come ha errato la Corte Sportiva di Appello nel ragionamento sviluppato in relazione alla validità del tesseramento che opererebbe in automatico per il solo fatto dell’inserimento delle liste di appartenenza; invero, l’oggetto dello scrutinio va ravvisato in un aspetto diverso e più precisamente, una cosa è la validità dell’atto formale di tesseramento in termini di correttezza procedimentale, altra cosa è l’efficacia del medesimo ai fini della partecipazione alle gare in maniera legittima o meno.

La dottrina civilistica sul punto distingue i profili, stabilendo che la validità è la conformità di un atto giuridico al tipo astratto definito dalla legge, mentre l’efficacia è l'idoneità di un fatto, atto, negozio a produrre effetti giuridici di natura costitutiva, modificativa o estintiva di una situazione o posizione giuridica. Trasponendo questi due istituti al caso che ci occupa, va sicuramente detto che, per modalità di formazione dell’atto, il tesseramento è valido mentre, per quanto attiene alla sua idoneità a produrre effetti (ovvero a consentire l’impiego del calciatore), esso non lo è perché si scontra con la previsione della norma organizzativa interna della FIGC (NOIF), di cui all’art. 92, comma 2, secondo periodo, per la quale l’impiego regolare di esso è subordinato al numero di tesseramenti effettuati in una stagione con un determinato status e non al tesseramento come atto giuridico. Apertis verbis, un calciatore può essere tesserato anche cento volte rispettando la regolarità dell’atto fondativo negoziale, ma non potrà essere impiegato in gara perché il numero dei tesseramenti è superiore al limite previsto. Non è l’an in discussione, ma il quomodo. L’accoglimento del motivo sul punto assorbe le ulteriori censure proposte dalle parti e conduce all’annullamento senza rinvio della decisione, con il conseguente accoglimento della richiesta della ricorrente di disporre, a carico della U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l., la sanzione della perdita della gara con vittoria a tavolino per 0 a 3.

Le spese seguono la soccombenza attesa la incontestabile chiarezza della norma endofederale, che, pertanto, costituisce jus receptum, e vengono liquidate come da dispositivo.

Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: ai fini dell’impiego regolare di un atleta all’interno di una competizione sportiva, deve aversi riguardo al numero dei tesseramenti formalizzati in maniera regolare secondo le previsioni dei singoli regolamenti federali e non al mero atto formale documentale del tesseramento medesimo. Ciò che rileva non è solo l’an, ma anche il quomodo.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone a carico della U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l. la sanzione della perdita della gara con vittoria a tavolino per 0-3 in favore della ricorrente, con conseguente rideterminazione della classifica finale a carico della Federazione.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, fissate in

€ 3.000,00, oltre accessori di legge.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 luglio 2023.

Il Presidente                                                                          Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                   F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 2 agosto 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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