CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 79 del 18/09/2023 – A.S.D. Sforzacosta 2010 / FIGC / Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. Decisione n. 79
Decisione n. 79
Anno 2023
IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE
composta da
Attilio Zimatore - Presidente Antonio Poli - Relatore Enrico Del Prato
Renato Grillo Raffaele Tuccillo – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 22/2023, presentato, in data 13 marzo 2023, dalla A.S.D. Sforzacosta 2010, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Nascimbeni del Foro di Macerata, come da procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore ovvero in Macerata, Via Padre Matteo Ricci, n. 11,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma Via G. Allegri, n. 14, in persona del rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,
e nei confronti
della Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Piazza Lauro De Bosis, n. 15;
per l’annullamento
della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 0067/CFA-2022-2023, pubblicata il 10 febbraio 2023, con la quale è stato accolto il reclamo del Procuratore Federale Interregionale avverso l’incongruità della sanzione inflitta, tra gli altri, alla suddetta ricorrente, con decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche FIGC
– LND n. 4/2022-2023, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 101 del 6 dicembre 2022, che aveva irrogato alla medesima società la sanzione dell’ammenda di € 300,00 e, per l’effetto, è stata irrogata, a carico della A.S.D. Sforzacosta 2010, la ammenda di € 850,00 e la penalizzazione di punti 11 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
udito, nell’udienza del 12 luglio 2023, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Antonio Poli.
Ritenuto in fatto
In data 13 marzo 2023, la A.S.D. Sforzacosta 2010 ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIGC n. 0067/CFA 2022 – 2023, pubblicata in data 10 febbraio 2023.
Con nota del 7 giugno 2022, il Comitato Regionale Marche ha segnalato alla Procura Federale Interregionale che, a seguito di verifiche effettuate su indicazione del C.E.D., sarebbe emerso che il calciatore sig. Abdoulie Bojang avrebbe preso parte ad alcuni incontri disputati dalla
A.S.D. Sforzacosta 2010 nella Coppa Marche e nel Campionato di terza categoria durante la Stagione Sportiva 2021 – 2022, pur non essendo tesserato per la medesima Società.
La Procura Federale ha, quindi, avviato una istruttoria acquisendo varia documentazione.
Con provvedimento n. 29 del 3 novembre 2022, adottato all’esito della istruttoria, la Procura Federale ha deferito al competente Tribunale Federale Territoriale, oltre al Presidente, ad alcuni Dirigenti e al sig. Abdoulie Bojang, anche la ricorrente “la Società A.S.D. Sforzacosta 2010 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi I° e II°, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Sig. ri Giuseppe Maccari, Ivan Dignani, Nicola Leonangeli, Giorgio Giulianelli e Abdoulie Bojang come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.
I deferiti non si sono costituiti in giudizio.
Con decisione n. 4/2022-2023, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche ha accolto il deferimento nei riguardi di tutti gli incolpati e, in parte disattendendo le richieste della Procura Federale, ha inflitto loro le seguenti sanzioni: “Società A.S.D. Sforzacosta 2010, € 300,00 di ammenda”.
Con nota del 6 giugno 2022, il Comitato Regionale Marche ha segnalato alla Procura Federale Interregionale che, a seguito di verifiche effettuate su indicazione del C.E.D., sarebbe emerso come il calciatore sig. Ayman Mammoud Aly avrebbe preso parte ad alcuni incontri disputati dalla A.S.D. Sforzacosta 2010 nel campionato juniores provinciale durante la stagione sportiva 2021 – 2022, pur non essendo tesserato per la medesima società.
La Procura Federale ha avviato una istruttoria e, con provvedimento n. 32 del 2 novembre 2022, adottato all’esito dell’istruttoria, ha deferito al competente Tribunale Federale Territoriale, oltre al Presidente, ad alcuni Dirigenti e al sig. Ayan Mammoud Aly, anche «la Società A.S.D. Sforzacosta 2010 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Giuseppe Maccari, Ivan Dignani, Nicola Leonangeli, Ubaldo Angeletti, Giorgio Giulianelli, Fabio Leonangeli e Ayan Mammoud Aly, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione».
I deferiti non si sono costituiti in giudizio.
Con decisione n. 2/2022-2023, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche ha accolto il deferimento nei riguardi di tutti gli incolpati e, in parte disattendendo le richieste della Procura Federale, ha inflitto le seguenti sanzioni: «Società A.S.D Sforzacosta 2010, € 200,00 di ammenda».
Con i reclami nn. 0063/CFA/2022-2023 e 0065/CFA/2022-2023 la Procura Federale ha, quindi, interposto appello avverso le decisioni di primo grado, contestando la misura delle sanzioni comminate e richiedendo: con il primo reclamo, per la «Società A.S.D. Sforzacosta 2010, € 1.000,00 di ammenda e punti 15 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella
stagione»; con il secondo, per la «Società A.S.D Sforzacosta 2010, € 900,00 di ammenda e punti 13 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022 - 2023». Riuniti i reclami (questi nonché altri riguardanti altre Società per vicende sempre attinenti all’utilizzazione di calciatori in posizione irregolare perché non tesserati e privi di certificazione medica ovvero tesserati per altra squadra, in più gare ufficiali), la Corte Federale d’Appello ha osservato che, non avendo i deferiti impugnato le decisioni di primo grado, sono divenute definitive, a seguito dell’avvenuta formazione del giudicato interno, le statuizioni in queste contenute, eccezion fatta per la misura delle sanzioni, oggetto di reclamo da parte della Procura Federale, e per la responsabilità di alcuni tesserati deferiti.
La Corte ha accolto in parte i reclami, reputando le sanzioni irrogate dai Tribunali Territoriali modeste e comunque inadeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati.
Le sanzioni sono state dunque rideterminate come segue: con riguardo al reclamo n. 0063/CFA/2022 – 2023, «Società A.S.D. Sforzacosta 2010: ammenda di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) e penalizzazione di punti 11 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023»; e, relativamente al reclamo 0065/CFA/2022 – 2023, «alla Società A.S.D. Sforzacosta 2010 ammenda di € 650,00 (seicentocinquanta/00) e penalizzazione di 9 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023».
L’oggetto dell’impugnazione da parte della A.S.D. Sforzacosta 2010 dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport è limitato alla decisione relativa al reclamo n.0063 della Procura Federale e alla sola sanzione della penalizzazione di 11 (undici) punti inflitta alla Società e da scontarsi nel campionato in svolgimento 2022/2023 e non in quello durante il quale si sono verificati i fatti contestati.
Avverso tale decisione, la A.S.D. Sforzacosta ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di impugnazione: “Omessa o, comunque, insufficiente motivazione che ha determinato la sanzione inflitta alla Società reclamante della penalizzazione di punti 11 (undici) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022 – 2023”.
Relativamente ai motivi di impugnazione, secondo la Società ricorrente la Corte Federale d’Appello si sarebbe palesemente contraddetta, con ciò determinando il difetto e/o la insufficienza di motivazione, allorché dopo la premessa “queste Sezioni Unite sono peraltro consapevoli che la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale potrebbe condurre a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative”, ha comminato alla Società una sanzione di penalizzazione così afflittiva da determinare lo “scoramento” assoluto in capo ai pochi volenterosi (tutti inibiti escluso il sig. Cimarelli Natalino ed in conseguenza unico autorizzato a rappresentare la Società dopo le sanzioni inflitte a tutti gli altri componenti del già scarno direttivo), con conseguente concreta possibilità di non poter proseguire la meritoria attività agonistica in una frazione di pochi abitanti alle porte di Macerata che si regge sul volontariato. Le sanzioni inflitte ai tesserati dirigenti, al calciatore ed alla Società non sarebbero parametrate al principio del “gradualismo sanzionatorio” che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione ed all’unicità della condotta che si è poi frazionata nell’utilizzo in più gare del calciatore non correttamente tesserato.
La ricorrente reputa, dunque, non improntata al criterio di equità la decisone qui impugnata della Corte Federale d’Appello della FIGC a differenza di quella riformata del Tribunale Territoriale di Ancona.
La A.S.D. Sforzacosta 2010 chiede quindi al Collegio di Garanzia dello Sport:
«IN VIA PRINCIPALE riformare ed annullare la decisione della Corte Federale di Appello della FIGC pubblicata il 10.2.2023, avuto riguardo al reclamo n.0063/CFA/2022 - 2023 della Procura Federale della FIGC, con la quale la Società ASD Sforzacosta 2010 è stata sanzionata con la penalizzazione di punti 11 (undici) in classifica da scontarsi nel corrente campionato di competenza (3^ Categoria Provinciale di Macerata) 2022/2023 in quanto affetta da omessa o insufficiente motivazione rispetto ad elementi decisivi rappresentati nell’interesse della Società deferita in sede di giudizio che, se considerati, avrebbero comportato una diversa decisione, nonché per omessa o insufficiente motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate e ciò in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio nonché di quello dell’equità che deve contraddistinguere il criterio sanzionatorio nel processo sportivo;
IN VIA SUBORDINATA si chiede la RIDUZIONE della penalizzazione in classifica inflitta nella misura che sarà ritenuta di ragione, previo annullamento dell’impugnata decisione per omessa o insufficiente motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate e ciò in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio nonché di quello dell’equità che deve contraddistinguere il criterio sanzionatorio nel processo sportivo.
IN ULTERIORE SUBORDINE, vista la raccomandazione esposta nella decisione qui impugnata rivolta al Collegio di sollecitare il legislatore federale “affinché provveda a sanare la incompletezza del quadro normativo”, si chiede la sospensione del presente procedimento fino all’espletamento di quanto richiesto dalla Corte Federale di Appello».
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
In virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono (e in alcuni ordinamenti debbono) essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di iniziare dall’esame dal primo motivo di gravame concernente “... omessa o comunque insufficiente motivazione che ha determinato la sanzione inflitta ...”.
Va, preliminarmente, ricordato che l’art. 54 CGS CONI consente il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “esclusivamente per violazioni di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, stabilendo, pertanto, un confine preciso di ammissibilità dei ricorsi.
Sul punto, le Sezioni Unite di Questo Collegio hanno affermato che, “in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile occorre conformarsi all’art. 360 c.p.c. e qualificare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Ne consegue che in tale sede, qualificabile come giudizio di legittimità, è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, al fine di rispettare l’ordine dei gradi di giustizia” (decisione n. 93/2017).
La questione principale verte intorno alla misura della sanzione, sindacato, come noto, precluso al Collegio di Garanzia dello Sport eccetto il caso in cui sia stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza, evento non verificatosi in questo caso.
Ad una attenta lettura della motivazione della Corte Federale di Appello della FIGC, il principio che quest’ultima enuncia è quello per cui “la Società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, oltre che nella ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro” (vedi pagina n. 19 della decisione).
Tale regola, però, viene in qualche modo mitigata dalla Corte in base ad un criterio equitativo, considerate le specificità del calcio dilettantistico e del suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative (vedi pagina n. 20 della decisione, ove sono esposti i relativi criteri). Considerato che le gare “incriminate” nel caso che ci interessa sono 17, indubbiamente non ci troviamo dinanzi ad un caso di sanzione irragionevole; di conseguenza la Corte ha dato congrua motivazione e ha applicato correttamente i principi enunciati.
Il Collegio di Garanzia “può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 6 settembre 2019, n. 71); e ancora (…) la determinazione della sanzione è “insindacabile in sede di legittimità, ove si collochi nell’ambito stabilito dalla norma sanzionatoria e sia assistita da una congrua motivazione” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 8 marzo 2015, n. 46)” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 54/2022).
In conclusione, alla luce di quanto innanzi, il ricorso va dichiarato inammissibile. La statuizione assorbe qualsiasi altra questione o censura denunciata.
Sulla base di quanto innanzi, sia in fatto che in diritto, il ricorso è da ritenersi inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 luglio 2023.
Il Presidente Il Relatore
F.to Attilio Zimatore F.to Antonio Poli
Depositato in Roma, in data 18 settembre 2023.
Il Segretario
F.to Alvio La Face