CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 80 del 25/09/2023 – A.C. Cesena S.p.A. / FIGC / LNP Serie A / Fallimento Novara Calcio S.r.l. / U.S. Lecce S.p.A.
Decisione n. 80
Anno 2023
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente Mario Serio - Relatore Giovanni Iannini
Carlo Polidori Laura Santoro - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2023, presentato, in data 12 giugno 2023, dal Fallimento A.C. Cesena S.p.A., rappresentata e difesa dal prof. avv. Francesco Saverio Marini,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
e
la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), rappresentata e difesa dal prof. avv. Ruggero Stincardini,
e nei confronti
del Fallimento Novara Calcio S.r.l., non costituitosi in giudizio, del Novara Football Club S.p.A., non costituitasi in giudizio,
e
della U.S. Lecce S.p.A., non costituitasi in giudizio,
per l’accertamento del diritto
della suddetta ricorrente a percepire, in parte qua, il contributo economico denominato “paracadute”, di cui all’art. 19, Regolamento-Statuto di Lega, approvato in data 1° luglio 2010, in qualità di club retrocesso all’esito del Campionato Nazionale di Serie A nella stagione sportiva 2011/2012, originariamente riconosciuto alla società U.S. Lecce S.p.A.; nonché per la conseguente condanna della Lega Nazionale Professionisti Serie A al pagamento, in favore del ricorrente, nella misura di 2.5 milioni di euro, corrispondente alla metà dell’ammontare del cosiddetto “paracadute” originariamente riconosciuto alla società U.S. Lecce S.p.A., accantonato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, residuato a seguito della mancata partecipazione al campionato di Serie B nella stagione sportiva 2012/2013 della stessa società U.S. Lecce S.p.A., oltre agli interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nella udienza dell’11 luglio 2023, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - Fallimento A.C. Cesena S.p.A. - avv. Esper Tedeschi, giusta delega all’uopo ricevuta dal prof. avv. Francesco Saverio Marini; l’avv. prof. Ruggero Stincardini, per la resistente LNPA, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Serio.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso depositato il 12 giugno 2023, il Fallimento dell'A.C. Cesena S.p.A., il cui Curatore era stato debitamente autorizzato in data 9 marzo precedente dal Giudice Delegato del Tribunale della stessa città, propone ricorso nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A (d'ora in poi, la Lega) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d'ora in poi, FIGC) a questo Collegio di Garanzia, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, chiedendo che, previo accertamento del proprio diritto, la Lega sia condannata a corrispondergli la somma di 2,5 milioni di euro «corrispondente alla metà dell'ammontare del ”paracadute” originariamente riconosciuto alla società U.S. Lecce S.p.A. (d'ora in poi, Lecce), accantonato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, residuato a seguito della mancata partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2012/2013 della stessa società U.S. Lecce S.p.A., oltre agli interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo». In subordine, ha chiesto la concessione di un termine per la riassunzione della controversia innanzi al Tribunale Federale competente della FIGC, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. e dell'art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva.
2. Per quanto di interesse in questa sede, il ricorrente ha premesso: a) l'ammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto una controversia per la quale, secondo l'art. 30, comma 3, dello Statuto della FIGC, non essendo previsti gradi interni di giustizia federale, si radica la cognizione unica di questo Collegio di Garanzia, b) la propria legittimazione ad agire in quanto non soggetto al cosiddetto vincolo di affiliazione nei confronti della FIGC o di altri soggetti federali e perseguente una tutela patrimoniale accrescitiva della posizione dello stesso fallimento. Ha aggiunto che, con doppia conforme e definitiva sentenza del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, dalla stessa curatela aditi al medesimo scopo qui perseguito, si era statuito che in materia dovesse trovare applicazione la previsione endordinamentale sportiva, che deferisce ad arbitri la risoluzione delle controversie vertenti sulle disposizioni della Lega invocate nel giudizio ordinario.
3. In punto di fatto, e riassuntivamente, il ricorrente espone che, in attuazione dell'art. 19, comma 2, dello Statuto-Regolamento della Lega, attributivo alle società retrocesse in Serie B di somme calcolate analiticamente quanto alla durata ed all'ammontare della corresponsione in ragione della previa permanenza nella massima serie, al termine della stagione sportiva 2011/2012 venivano riconosciute alle tre società classificatesi nelle posizioni di classifica comportanti la retrocessione nella serie inferiore le seguenti somme: Cesena (allora “ in bonis”) 5 milioni di euro, avendo partecipato agli ultimi 2 campionati di Serie A; Novara 2,5 milioni di euro, avendo partecipato ad un solo campionato in Serie A; Lecce 5 milioni di euro, trovandosi nella medesima condizione della società menzionata per prima.
4. Il ricorrente espone, altresì, che al Lecce non veniva in concreto erogato il contributo originariamente assegnato a seguito della sanzione, divenuta irrevocabile per effetto dell'esaurimento dei gradi di ricorso sia in sede sportiva sia davanti alla giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, decisione n. 1602 del 30 marzo 2015 della V Sezione giurisdizionale), della retrocessione in Lega Pro - al cui campionato si iscriveva per la stagione sportiva 2012/2013 - in relazione all'accertata responsabilità diretta per illecito sportivo compiuto dal Presidente.
5. A seguito dell'accantonamento della somma spettante al Lecce da parte della Lega, e dell'infruttuoso esperimento dell’azione davanti al Giudice ordinario, con l'esito illustrato al precedente punto 2, il ricorrente espone di aver senza successo chiesto alla stessa Lega l'attribuzione a sé della metà del beneficio economico non fruito, per impedimento normativo, dalla società cui avrebbe dovuto essere destinato, pari a 2,5 milioni di euro, restando la residua metà da assegnare al Novara, in quanto versante nella medesima posizione soggettiva.
6. Dato il mancato accoglimento della richiesta, il ricorrente si rivolge, nella medesima prospettiva pretensiva, a questo Collegio, ponendo a base della propria domanda la natura solidaristica del contributo mutualistico noto come “paracadute”, avente la funzione di «assicurare che eventi “traumatici” sportivi (quali la retrocessione e la promozione) non pregiudichino la stabilità economica delle società sportive, con effetti anche a discapito dell'equilibrio competitivo delle Leghe professionistiche di Serie A e di Serie B» (pag. 19 del ricorso). Da ciò discende, secondo il ricorrente, la conseguenza che «le somme assegnate a titolo di contributo solidaristico c.d. “paracadute” non possono che essere assegnate a quelle squadre che - all'esito della stagione calcistica di riferimento - sono retrocesse nella categoria inferiore, senza possibilità di altra destinazione, salvo non incorrere in violazione delle norme statutarie di lega o primarie (legge Melandri)» (ibidem). In questo senso cospirerebbero anche le norme statutarie della Lega sopravvenute e tuttora vigenti (dal 18 aprile 2022), che forniscono la nozione di “paracadute retrocesse” nell'ambito della mutualità verso le categorie inferiori. Nel medesimo testo normativo- regolamentare è anche previsto l'ammontare della provvidenza in parola, pari a 60 milioni di euro.
7. Secondo il ricorrente, la conseguenza, tratta dalla congerie normativa passata e presente, è nel senso che, «una volta accantonati i fondi per la costituzione del contributo c.d. “paracadute”, se questi non siano stati distribuiti, rimangano comunque vincolati allo scopo» (pag. 20 ricorso). Diretta è la deduzione da tale premessa, ossia che, “in assenza di un'espressa disciplina statutaria, i fondi accantonati, derivanti dai proventi per la vendita dei diritti audiovisivi, non possono essere utilizzati per le stagioni calcistiche successive, ma devono essere ripartiti tra le squadre retrocesse nella stagione calcistica di riferimento” (ib.).
8. Portando alle conseguenze dirette la propria impostazione il ricorrente conclude, come anticipato, chiedendo che, accertata la fondatezza della stessa, la Lega venga condannata a pagargli la metà della somma attribuita in origine al Lecce e dallo stesso non potuta godere per la preclusione discendente dalla grave sanzione sportiva ad esso inflitta.
9. Si è costituita con memoria la Lega, la quale riconosce la competenza di questo Collegio e la legittimazione “ad causam” del ricorrente. Eccepisce, tuttavia, la inammissibilità/improcedibilità del ricorso per tardività rispetto ai termini previsti dall'art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dall'art. 50 c.p.c. in tema di riassunzione della causa a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice precedentemente adito. Eccepisce, in subordine, l'infondatezza del ricorso per carenza di qualsiasi presupposto normativo che lo legittimi.
10. Con memoria di replica, il ricorrente contesta le eccezioni processuali avversarie sotto il profilo dell'assenza di un atto impugnabile nel termine fissato dall'ordinamento sportivo, nonché dell'inapplicabilità alla fattispecie di quello stabilito dal codice di rito civile.
11. Anche la resistente ha depositato memoria di replica a confutazione di quella del ricorrente ed a conferma di quella propria di costituzione.
12. Non si è costituita la FIGC.
13. All'udienza di discussione dell'11 luglio 2023, le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni; la Procura Generale presso il CONI ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza.
Considerato in diritto
14. Il Collegio ritiene che il ricorso vada complessivamente rigettato nel concorso di ragioni processuali e sostanziali, queste ultime esposte per riguardo alla delicatezza delle questioni trattate.
15. È certamente e documentalmente fondata l'eccezione di decadenza formulata dalla Lega con riferimento alla disposizione dell'art. 59 CGS, secondo cui “Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata”.
La deduzione difensiva è stata resistita, anche nel corso della discussione orale, dal ricorrente, secondo il quale mancherebbe nella fattispecie un atto impugnabile contrario ai propri interessi. Questa tesi è, tuttavia, contraddetta dalla corrispondenza intercorsa tra lo stesso ricorrente, rappresentato da altro difensore rispetto all'attuale, e la Lega, anch'essa professionalmente rappresentata. Ed invero, con atto comunicato per mezzo di posta elettronica certificata del 3 giugno 2022, il Fallimento ha intimato alla Lega, sulla base della succinta rappresentazione dei motivi cui è informato il presente ricorso, il pagamento della medesima somma di 2,5 milioni di euro, oltre interessi, qui chiesta. Con messaggio comunicato con il medesimo mezzo certificato del successivo 23 giugno, la Lega ha replicato, per mezzo del legale incaricato, difensore anche nell'odierno procedimento, in senso reiettivo, specificando che: a) la somma non corrisposta all'U.S. Lecce resta nel monte delle Risorse/AV da distribuire a tutte le Associate della stagione sportiva 2011/2012, comprese - ovviamente - le tre retrocesse, secondo le percentuali deliberate ai sensi del D.lgs n. 9/2008; b) la quota spettante alla retrocessa Cesena è di euro 128.670,00 (oltre IVA), pari alla percentuale del 2,57% di euro 5 milioni, da corrispondere solo previa emissione della relativa fattura in favore della LNPA.
Ora, non è in alcun modo revocabile in dubbio che la risposta fornita dalla Lega all'intimazione del Fallimento, veicolata attraverso una figura professionale deputata a portare all'esterno la volontà dell'organo competente a formarla in via definitiva, costituisca oggettivamente una forma di rappresentazione conclusiva, ufficialmente comunicata, della volontà della prima in relazione alle pretese della seconda. Essa integra, pertanto, l'ipotesi di atto impugnabile nel termine di 30 giorni di cui all'art. 59 citato, in essa ravvisandosi tanto i requisiti sostanziali (provvedimento a contenuto decisorio in quanto inglobante la comunicazione della deliberazione adottata dalla Lega in ordine ai criteri di ripartizione della somma non fruita a suo tempo dal Lecce, nonché la fondamentale determinazione del diritto riconosciuto in capo all'odierno ricorrente) tanto quello pubblicitario (la trasmissione attraverso un mezzo legalmente riconosciuto) idoneo a garantire la piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario e, conseguentemente, capace di assicurare l'utile decorso del termine per l'impugnazione, in effetti mancata con la conseguenziale decadenza. Tale conclusione risulta coerente con quanto già più volte affermato dal Collegio di Garanzia in relazione alla questione del rispetto del termine dei 30 giorni per la proposizione dei ricorsi quando gli stessi non hanno per oggetto decisioni degli organi della giustizia sportiva (cfr., fra le tante, Sezione Quarta, n. 72 del 2015).
Va solo aggiunto che il rispetto del termine in parola è dettato dalle esigenze di stabilità e certezza di un ordinamento autonomo quale quello sportivo e che, viceversa, il mancato rispetto del termine aprirebbe la strada in un caso come quello in esame, a distanza di oltre un decennio, a situazioni conflittuali che non giovano all'ordinato assetto dei rapporti governati da quell'ordinamento.
16. Come già ricordato, la particolarità della controversia, anche in considerazione della condizione giuridica del ricorrente, suggerisce l'opportunità di un conciso esame del merito, pur a fronte del carattere assorbente della statuizione di cui al punto che precede.
La pretesa del ricorrente è, comunque, infondata alla luce di una serie di ragioni convergenti.
L'erroneità della pretesa del ricorrente è efficacemente riassumibile nella proposizione, di cui si è dato conto nel punto 7, secondo la quale il proprio diritto alla metà della quota non goduta dal Lecce nascerebbe dall'assenza di disposizioni diverse. In altre parole, la tesi stessa sembra orientata all'affermazione di una sorta di presunzione dell'automatico accrescimento delle quote delle altre società aventi diritto al medesimo beneficio e già destinatarie della relativa percezione. Tale conclusione non può essere condivisa. Ed infatti, il sistema mutualistico mira nella sua essenza a proteggere le società la cui posizione sportiva si sia deteriorata dalle conseguenze di siffatto evento. La costituzione di un fondo ricavato dai proventi della disposizione dei diritti radiotelevisivi assolve razionalmente questa funzione. Essa, a propria volta, può dirsi pienamente realizzata dal punto di vista soggettivo del beneficiario, dalla concreta erogazione della somma di sua spettanza secondo i criteri assemblearmente approvati. Nessuna previsione integrativa di tale somma, per qualsivoglia evenienza ulteriore rispetto a quelle puntualmente disciplinate nella deliberazione “quadro” - che costituisce la fonte negoziale del diritto del percipiente - offre il benché minimo appiglio alla tesi del ricorrente, mai fatta propria, peraltro, dall'altra società, il Novara, versante nella medesima condizione. E poiché l'intera costruzione del sistema mutualistico trova il proprio perno nella logica deliberativa propria degli organi collegiali, l'Assemblea della Lega, la semplice circostanza che il caso di cui oggi - dopo 12 anni - non sia stato contemplato o, comunque, non lo sia stato nel modo postulato dal ricorrente, priva la relativa pretesa dell'unica possibile piattaforma costitutiva. Questa considerazione da sola serve a far risaltare l'infondatezza della domanda proposta dal fallimento.
Due osservazioni complementari possono essere utili a non lasciar inesplorata qualsiasi altra strada che in astratto potrebbe apportare argomenti favorevoli al ricorrente.
In primo luogo, la giustamente evocata esigenza di non pregiudicare la posizione delle società che abbiano cessato di appartenere alla Serie A, tutelata attraverso la previsione del cosiddetto “paracadute”, è stata pienamente soddisfatta a vantaggio del ricorrente attraverso il percepimento, incontestato e tempestivo, della quota spettante e assegnata. Sarebbe, pertanto, contrario a regole anche di buon senso ed equità ampliare, in difetto di una base giustificativa negoziale, l'area delle sue spettanze e, in ultima analisi, determinare l'effetto di un arricchimento del tutto avulso da una plausibile causa giuridica. Specularmente, una simile impostazione si tradurrebbe in una corrispondente, altrettanto sprovvista di fondamento giuridico, perdita a danno di tutte le altre società partecipanti al campionato di riferimento, le quali si vedrebbero destituite della possibilità di un'equa ripartizione tra di esse della quota residua non goduta, frutto, peraltro, di una volontaria, iniziale destinazione ad un esclusivo scopo mutualistico-solidaristico (e di contestuale rinuncia ad avvalersi della frazione idealmente spettante dei diritti nascenti dalla diffusione mediatica delle competizioni organizzate dalla Lega). E, proprio muovendosi in questo territorio di riflessione, la Lega ha deliberato, come si evince dalla comunicazione inviata al ricorrente di cui al punto che precede, di redistribuire le somme tra tutte le società partecipanti al campionato 2011/2012 secondo un rigoroso criterio di proporzionalità. Ora, proprio grazie a questa aggiuntiva attribuzione di risorse economiche, il Fallimento può beneficiare della nuova somma di 128.670,00 euro, che, comunque, accresce - ma questa volta in virtù di adeguato titolo negoziale - l'assegnazione iniziale.
17. In conclusione, il ricorso va rigettato, dovendosi in tale formula dispositiva assorbire la statuizione di decadenza, poi seguita dalla dichiarazione di infondatezza.
Le spese non possono che seguire la soccombenza e porsi a carico del ricorrente ed a favore della Lega, unica parte costituita, nella misura di 2.000,00 euro.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente LNPA.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 luglio 2023.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D’Alessio F.to Mario Serio
Depositato in Roma, in data 25 settembre 2023.
Il Segretario
F.to Alvio La Face