CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 81 del 29/09/2023 – A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014 / FIGH

Decisione n. 83

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente e Relatore Giuseppe Andreotta

Marcello de Luca Tamajo Angelo Maietta Giuseppe Musacchio – Componenti

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 70/2023, presentato, in data 7 agosto 2023, dalla A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco D’Alessandro e Giacomo Sgobba,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Fontana,

per l’ottemperanza

della decisione del Collegio di Garanzia – Prima Sezione - n. 69/2023 del 4 luglio 2023, depositata in data 27 luglio 2023 (prot. n. 00759/2023), nonché per l’annullamento del Comunicato Ufficiale della F.I.G.H. n. 40 del 3 agosto 2023 e di ogni altro presupposto, ancorché non conosciuto, nella parte in cui convalida gli esiti finali del Campionato di Serie A Gold, in difformità con quanto stabilito dal dispositivo di sentenza emesso dal Collegio di Garanzia.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 14 settembre 2023, i difensori della parte ricorrente - A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014 - avv.ti Francesco D’Alessandro e Giacomo Sgobba; l’avv. Giovanni Fontana, per la resistente FIGH, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Presidente e relatore, avv. prof. Vito Branca.

Premesso in fatto

1. Con ricorso del 7 agosto 2023, la ASD Accademia Pallamano Conversano 2014 (d’ora in poi anche solo Conversano), ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’ottemperanza della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 4 luglio 2023, n. 69, nonché per l’annullamento del C.U. della FIGH n. 40 del 3 agosto 2023, nella parte in cui la Federazione ha stabilito gli esiti del Campionato di Serie A Gold della passata stagione.

È d’uopo premettere che lo scorso 31 maggio 2023 l’associazione Conversano adiva il Collegio per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIGH, con la quale erano stati irrogati 6 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato di Serie A Gold 2022/2023, oltre ad

€ 1.500 di ammenda e 40 giorni di inibizione al Presidente, sig. Roscino Giuseppe.

Con la predetta decisione, l’odierna Sezione, in accoglimento del ricorso, così, in sintesi, statuiva:

«[…] La competenza in materia disciplinare è, invece, attribuita, da un lato, al potere di iniziativa del Procuratore Federale, dall’altro, al potere giudiziario dei Giudici Federali, ai quali è riservata una competenza generale (cfr. artt. 49 e 54 del Reg. di Giustizia). Ne discende agevolmente che il Tribunale Federale, nel caso in questione, è esorbitato dai limiti delle sue attribuzioni. La ragione per la quale il quarto motivo di impugnazione deve essere accolto e la decisione riformata riguarda l’applicazione, da parte del Tribunale Federale - e dell’omologa Corte Federale d’Appello, in effetti distinta dalla Corte Federale Sportiva d’Appello, cui è riservata una competenza correlata a quella prevista in capo al Giudice Sportivo, - di una sanzione sportiva in senso stretto, viceversa rientrante nella materia devoluta al Giudice Sportivo. È chiaro, infatti, che, a prescindere dal fatto che la sanzione applicata è prevista per una fattispecie del tutto diversa da quella oggetto della contestazione, la violazione commessa - pacifica in punto di fatto - attiene direttamente alla regolarità dello status e della posizione degli atleti partecipanti alla gara ed involge una controversia riservata al Giudice Sportivo, alla stregua dell’art. 38 del Regolamento di Giustizia Federale. La decisione di secondo grado deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio, per la parte riguardante la penalizzazione di sei punti in classifica. L’accoglimento del motivo comporta l’obbligo consequenziale della Federazione Italiana Giuoco Handball di provvedere alla rideterminazione della classifica e di adottare i consequenziali provvedimenti in merito al campionato. […] A chiosa di tali argomentazioni, e fermo restando i principi di diritto ora delineati, questo Collegio non può che sottolineare che la presente decisione, attesa la cristallizzazione degli effetti derivanti dalla conclusione dei Campionati della FIGH - e, dunque, della stabilizzazione degli effetti prodotti dai conseguenti provvedimenti federali sul punto, resta circoscritta alla vicenda per cui è causa, non potendo prodursi i relativi effetti ora per allora, ciò nell’ottica di garanzia dei principi di buon andamento ed imparzialità nella predisposizione ed organizzazioni delle competizioni sportive da parte della FIGH (in argomento, Tar Lazio n. 7045/2022) […]».

1.1 Con Comunicato n. 40 del 3 agosto 2023, la FIGH provvedeva a stilare la classifica finale del Campionato Nazionale Serie A Gold Maschile, inserendo la ricorrente Conversano al secondo posto della regular season, non modificando, tuttavia, gli esiti dei play off scudetto, siccome medio tempore già effettuati, con la conseguente individuazione delle squadre qualificate per la competizione europea “EHF European Cup 2023/24”.

2.         Con l’odierno ricorso, la Conversano ha chiesto al Collegio di «accertare e dichiarare l’inottemperanza della Federazione Italiana Giuoco Handball rispetto alla Decisione del Collegio di Garanzia I sez. n. 69/2023 del 04/07/2023 depositata in data 27/07/2023 (Prot. n. 00759/2023)

… 2. Obbligare, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, la Federazione Italiana Giuoco Handball ad adottare i consequenziali provvedimenti in merito al Campionato nazionale di pallamano maschile serie A Gold 2022/2023: nello specifico, previa revoca dello scudetto assegnato, annullare i play-off disputati e, in concreto, applicare una di queste due opzioni: - (opzione 1) riprogrammare nuovi play-off con le squadre aventi titolo (tra cui la A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014) per l’assegnazione dello scudetto 2022/2023; - (opzione 2) congelare la classifica del campionato al termine del girone di ritorno ai soli fini dei piazzamenti per le qualificazioni alla coppa europea e alla Supercoppa, senza disputare nuovi play-off, dichiarando la non assegnazione del titolo di campione d’Italia per la stagione 2022/2023; 3. - Obbligare la Federazione Italiana Giuoco Handball ad adottare ogni provvedimento utile nei confronti della Federazione Europea per ottenere il reintegro del Conversano tra le squadre qualificate alla prossima European Cup. 4. - Obbligare la F.I.G.H. ad inserire il Conversano tra le 4 squadre partecipanti alla prossima final four di Supercoppa Italiana in programma a Chieti dal 16/17 dicembre 2023 …».

2.1.      Si è costituita in giudizio la FIGH, concludendo per il rigetto del ricorso «in quanto improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto e diritto».

All’udienza del 14 settembre 2023, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni; la Procura Generale dello Sport intervenuta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

I. Deve preliminarmente ribadirsi che, in linea con l’art. 2, comma 2, del CGS del CONI, “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”, il principio ispiratore del sistema di giustizia sportiva risulta essere quello della giurisdizionalizzazione del procedimento, dovendo pertanto riconoscersi al Collegio di Garanzia, allorquando chiamato a decidere su questioni non altrimenti impugnabili (a mente dell’art. 54 CGS), funzioni, appunto, di garanzia, di effettività ed operatività dei pronunciamenti giustiziali.

In linea generale, il presente giudizio, lungi dal configurarsi come un giudizio di ottemperanza equiparabile alla fase processuale del rito amministrativo, che consente alla parte risultata vittoriosa di dare esecuzione a una sentenza nel processo amministrativo, qualora la pubblica amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente, va inteso come un giudizio nel quale viene chiesto al massimo organo di giustizia sportiva di fissare le modalità di esecuzione delle proprie decisioni (in argomento, Sez. I, Decisione n. 55/2023) .

In tale ottica, è dunque necessario verificare se la Federazione abbia dato effettiva esecuzione alle decisioni del Collegio di Garanzia raccordando il contenuto del dispositivo (nel caso riguardante la Conversano, di annullamento della decisione della CSA) con le motivazioni, all’interno delle quali si chiarisce espressamente la coerente portata di quel medesimo dispositivo, come debba essere interpretato e, consequenzialmente, eseguito.

I.I. Tanto premesso, il Collegio adito ritiene che la Federazione Italiana Giuoco Handball abbia ottemperato alla decisione n. 69/2023.

Invero, a fronte di un dispositivo annullatorio (per cui il Collegio, «Accoglie parzialmente il ricorso e annulla la decisione della CFA della FIGH per la parte riguardante l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di sei punti in classifica, onerando la Federazione di provvedere alla rideterminazione della classifica e di adottare i consequenziali provvedimenti in merito al Campionato»), la Federazione ha tenuto in debito conto le prescrizioni del Collegio di Garanzia contenute nelle motivazioni rispetto alla «cristallizzazione degli effetti derivanti dalla conclusione dei Campionati della FIGH - e, dunque, della stabilizzazione degli effetti prodotti dai conseguenti provvedimenti federali sul punto», provvedendo alla rideterminazione della classifica ed all’adozione dei consequenziali provvedimenti in merito al Campionato, mediante l’emanazione del citato C.U. n. 40 del 3 agosto u.s. (la cui impugnazione in questa sede, è bene sottolinearlo, rimane inammissibile).

Nel medesimo Comunicato, invero, è evidente la rideterminazione della Classifica, con la specificazione che gli effetti della vicenda contenziosa non potessero con portata retroattiva prodursi «ora per allora, ciò nell’ottica di garanzia dei principi di buon andamento ed imparzialità nella predisposizione ed organizzazioni delle competizioni sportive da  parte della FIGH (in argomento, Tar Lazio n. 7045/2022)».

La richiesta della ricorrente, dunque, di annullare ex post i play off della passata stagione non può trovare accoglimento attesa la compiuta applicazione, da parte della FIGH, del dispositivo e delle motivazioni del Collegio di Garanzia nella vicenda conclusasi con la predetta decisione n. 69/2023.

II. Si evidenza, da ultimo, l’inammissibilità delle richieste della A.S.D. Conversano di nomina di un Commissario ad acta (non prevista da nessuna norma sportiva e non mutuabile dall’ordinamento statale) per effettuare ex novo i playoff (circostanza, come sottolineato dalla difesa della Federazione, impossibile poiché le squadre non sono le stesse e non sarebbero comunque i play off della stagione 2022/2023) o addirittura per congelare la classifica finale a quella risultante al termine del girone di ritorno, ma senza assegnare il titolo di Campione d’Italia.

Deve, infine, rilevarsi che la riserva espressa dalla ricorrente in ordine ad una quantificazione dei danni patrimoniali (e non) asseritamente subiti per effetto dell’odierna vicenda non può trovare ingresso nell’odierno giudizio davanti al Collegio. Invero, oltre a non esser la sede giurisdizionale sportiva quella deputata a tali istanze, gli effetti derivanti sulla posizione della A.S.D. Conversano traggono il loro fondamento da atti e provvedimenti giustiziali sportivi che attengono ad una sfera strettamente tecnico-sportiva e, pertanto, insuscettibile di un sindacato esterno di legittimità sotto ogni profilo.

III. In considerazione degli enunciati principi di diritto applicabili alla fattispecie e del rigetto della censura proposta dalla FIGH in merito ai tempi utilizzati dalla ricorrente per la proposizione dei ricorsi, il Collegio ritiene che sussistano validi motivi per addivenire ad una compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 settembre 2023.

Il Presidente e Relatore

F.to Vito Branca

Depositato in Roma, in data 29 settembre 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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