CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 88 del 23/10/2023 – Genoa C.F.C. S.p.A. / FIGC / Parma Calcio 1913 S.r.l.,

Decisione n. 88

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

composta da

Dante D’Alessio - Presidente Mario Serio - Relatore Stefano Bastianon

Laura Santoro Mario Stella Richter – Componenti

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2023, presentato, in data 31 luglio 2023, dal Genoa C.F.C. S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Cerbara,

nei confronti

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,

e

del Parma Calcio 1913 S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Rigo e Alberto Stropparo,

per l'annullamento/revoca/riforma

della decisione n. 0001/CFA-2023-2024 della Corte Federale di Appello, IV Sezione, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 23 giugno 2023 e, quanto alla decisione integrale, il 1° luglio 2023 (Registro procedimenti n. 0149/CFA/2022-2023), con cui è stato accolto parzialmente il reclamo promosso dal Parma Calcio 1913 S.r.l. e, per l’effetto, in riforma della decisione n. 0031/TFNSVE-2022-2023 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - del 19 maggio 2023 (con la quale era stato rigettato il ricorso della suddetta società emiliana, volto ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta asseritamente illecita della società Genoa, in relazione al rapporto contrattuale di cessione temporanea biennale con obbligo condizionato di riscatto del calciatore Azevedo Junior Hernani), è stato condannato il Genoa C.F.C. S.p.A. a corrispondere al Parma Calcio 1913 S.r.l. l'importo omnicomprensivo di € 700.000,00, con compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 10 ottobre 2023, il difensore della parte ricorrente - Genoa C.F.C. S.p.A. - avv. Anna Cerbara; gli avv.ti Vittorio Rigo e Alberto Stropparo, per la resistente Parma Calcio 1913 S.r.l., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Serio.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 21 marzo 2023 al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - della FIGC la società Parma Calcio 1913 S.r.l. chiedeva che venisse dichiarato l'inadempimento di Genoa and Cricket F.C. S.p.A. in relazione alla variazione di tesseramento relativa al calciatore Azevedo Junior Hernani, originariamente tesserato dalla ricorrente per il quadriennio 16 luglio 2019 - 30 giugno 2023.

Le relative prestazioni sportive venivano cedute in data 7 agosto 2021 alla società convenuta per le due stagioni 2021-2022 e 2022-2023, con obbligo di riscatto a carico della cessionaria, all'interno  di un articolato patto prevedente specifiche  obbligazioni  patrimoniali,  sempre  nei confronti della medesima, al verificarsi della seguente condizione: “Alla disputa della prima gara del calciatore Azevedo Junior Hernani con la prima squadra del Genoa in gare di campionato di Serie A e/o Serie B 2022/2023”.

2. A sostegno della propria domanda principale, la ricorrente esponeva che, con lodo del 25 agosto 2022, il Collegio arbitrale costituito presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, in accoglimento della domanda dell'atleta (le cui diffide non avevano sortito l'effetto perseguito), che lamentava condotte illegittime e discriminatorie della società Genoa che gli aveva precluso di svolgere la preparazione al Campionato 2022/2023 e gli allenamenti con la rosa della prima squadra, dichiarava la risoluzione del contratto di prestazione sportiva stipulato con l'intimata e condannava quest'ultima al risarcimento del danno nei confronti del calciatore, liquidandolo nella misura del 20% del compenso lordo annuo per la stagione sportiva in questione pari a 341.095,38 euro lordi.

3. Sempre nell'illustrare il fondamento della propria domanda la ricorrente esponeva che, dato che l'effetto giuridico del lodo implicava il ripristino del tesseramento presso di sé dell'atleta, al solo fine di limitare il pregiudizio derivante dal mancato rispetto della durata dell'accordo biennale e della condizione implicante la trasformazione in definitivo del vincolo solo temporaneo, da parte del Genoa, essa aveva provveduto, in data 1° settembre 2022, a variare ulteriormente il tesseramento, questa volta a favore della società Reggina 1914 “, con importo dell'operazione pari ad euro 0”.

4. In conseguenza di queste premesse, la società Parma chiedeva che il Genoa fosse condannato ad un risarcimento pari a 5.327.600 euro, corrispondente alla cifra che avrebbe conseguito se il rapporto si fosse trasformato in uno a titolo definitivo, oltre a quello ulteriore di 2.430.000 euro, da liquidarsi in via equitativa con riferimento alla perdita della percentuale sulla cessione del calciatore da parte del Genoa (come pattuito in sede di prima variazione di tesseramento) ed in

2.430.000 euro, quanto agli emolumenti che avrebbe dovuto pagare per la stagione 2023/2024.

5. In via subordinata, il risarcimento veniva ridotto alla somma di 3.327.060 euro, riferiti al mancato conseguimento della somma percentuale che avrebbe percepito in presenza del trasferimento di cui al punto che precede.

6. Il Genoa resisteva con memoria, in cui si confutava essenzialmente la pretesa avversaria sull'assunto della mancanza di qualsiasi atteggiamento antidoveroso dal punto di vista psicologico nel proprio comportamento.

7. Con decisione depositata il 19 maggio 2023, il Tribunale adito definiva il procedimento - cui aveva partecipato, ai soli fini della liquidazione delle spese, la società Reggina, chiamata dalla ricorrente - rigettando il ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese della vertenza.

8.         In sintesi, il ragionamento dei primi Giudici è stato nel senso che difettasse la prova della malafede del Genoa, in quanto la risoluzione del rapporto era il frutto di un'autonoma iniziativa, coronata da successo in sede arbitrale, adottata dal calciatore.

9. Pronunciando sull'appello della società soccombente, la Corte Federale d'Appello, con decisione resa dopo l'udienza del 23 giugno 2023, lo accoglieva in parte e, conseguentemente, condannava il Genoa a corrispondere al Parma la somma complessiva di 700.000,00 euro, compensando le spese del doppio grado di giudizio.

10. In sintesi, la Corte d'Appello considerava che “...il Genoa and Cricket FC S.p.A. aveva certamente diritto, attraverso la volontà dell'allenatore, di determinare se far giocare o meno il calciatore in una delle gare della stagione 2022/2023, ma non poteva annullare integralmente l'elemento di discrezionalità insita nella condizione (NdA, espressamente definita in altro passaggio “mista”) dedotta in contratto, impedendo il regolare svolgimento del rapporto tra la società e il calciatore e parallelamente il regolare svolgimento del rapporto contrattuale tra il Genoa and Cricket FC S.p.A. e il Parma Calcio 1913 S.r.l.”.

11. Sulla base di queste premesse i giudici d'appello, accertata la contrarietà della condotta dell'appellata al canone di buona fede nella pendenza della condizione sancita dall'art. 1358 c.c., procedevano alla liquidazione del danno risarcibile sulla base di una argomentazione articolata e corredata da puntuali riferimenti giurisprudenziali ed alla stregua di un criterio equitativo reso necessario dall'impossibilità di una sua precisa determinazione.

Si perveniva, così, alla configurazione dello stesso qualificandolo come da perdita di chance ed individuandolo in “una percentuale dell'unità intera che la parte danneggiata avrebbe in astratto potuto conseguire”. In concreto, il danno si materializzava in una quota pari al 10%, da calcolarsi sulla somma composta dal solo prezzo fisso di cessione non incassato (3.900.000 euro circa), ossia una parte del prezzo teoricamente certo ove la condizione si fosse verificata, oltre i maggiori costi che il Parma dovrà sopportare (2.400.000 euro secondo l'indicazione dell'appellante) per la permanenza a proprio carico del calciatore nella stagione 2023/2024. Applicando un criterio a forfait sulle somme prima indicate, ed al fine di garantire al Parma un sufficiente livello di ristoro dell'opportunità perduta, si perveniva alla somma globale prima indicata.

12. Contro questa decisione il Genoa proponeva ricorso davanti a questo Collegio di Garanzia dello Sport, sulla base di 8 motivi rivolti allo scopo caducatorio della pronuncia di appello.

13. Mentre il primo motivo tende a censurare la mancata integrazione, per ordine della Corte d'Appello, del contraddittorio nei confronti della società Reggina costituitasi in primo grado, i motivi dal secondo al quinto denunciano vizi di motivazione della decisione impugnata sotto i concorrenti profili della erronea qualificazione della condizione sospensiva e dei suoi effetti, nonché dell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta del Genoa ed il danno lamentato dal Parma ed ancora sulla qualificazione del danno stesso come “in re ipsa”. Nel sesto motivo si lamenta la violazione di norme dell'ordinamento sportivo con riguardo alla affermata possibilità di un giudizio di equità in sede giustiziale. Il settimo e l'ottavo motivo sono di nuovo dedicati ai vizi logico-giuridici della “ratio decidendi” d'appello, con riguardo ai criteri adottati ai fini della liquidazione del danno risarcibile.

14. Il Parma resiste con memoria in cui vengono confutati i motivi di ricorso.

15. All'udienza di discussione del 10 ottobre 2023, le parti costituite, che hanno partecipato in presenza, hanno insistito nelle proprie difese, illustrate oralmente. La Procura Generale dello Sport presso il CONI si è rimessa alla decisione del Collegio.

16. Al termine dell'udienza veniva pubblicato il dispositivo della pronuncia del Collegio.

Considerato in diritto

17. Il ricorso non può complessivamente trovare accoglimento: va, pertanto, in conseguenza del suo rigetto, confermata la decisione impugnata, seppur seguendo un percorso argomentativo in parte differente.

18. Il primo motivo di ricorso rivela l'assoluta mancanza di interesse alla sua proposizione, mancando, e non essendo stata, comunque, prospettata, l'utilità che il Genoa avrebbe tratto dalla partecipazione di una terza parte - peraltro chiamata nel giudizio di primo grado solo dal Parma - al procedimento di appello. E questa osservazione forma una ragione liquida per la statuizione qui data.

19. Ai fini dell'analitica disamina dei successivi motivi di ricorso, anche alla luce delle repliche della resistente, va effettuata una premessa di carattere storico-fattuale, utile ad inquadrare anche dal punto di vista giuridico la vicenda oggetto di controversia.

20. Il rapporto di cessione temporanea delle prestazioni sportive del calciatore Hernani, intercorso tra le società Parma e Genoa, era contraddistinto da due distinti segmenti temporali ed obbligatori. Il primo era incontrovertibilmente costituito dalla durata biennale del vincolo, da protrarsi lungo le stagioni 2021/2022 e 2022/2023. La durata certa e predeterminata del vincolo stesso comportava inevitabilmente l'obbligazione a carico delle parti di preservarla, ossia di non porre in essere comportamenti il cui effetto pratico, indipendentemente dall'intima intenzione coltivata, si risolvesse nel mancato rispetto dell'obbligazione dal punto di vista della sua efficacia nel tempo.

In altri termini, non era consentito alle parti agire nel senso di contraddire la pattuizione con proiezione biennale immediatamente produttiva di effetti già al momento della relativa stipulazione.

A questa stregua non può revocarsi in dubbio che la condotta del Genoa, estrinsecatasi nell'esclusione del calciatore dagli allenamenti e dalla preparazione della prima squadra in vista della disputa del secondo dei campionati ricadenti nel biennio che qui rileva, abbia dato vita ad un presupposto normativamente disciplinato e capace di innescare la reazione a fini della tutela della propria posizione contrattuale da parte del calciatore.

È altrettanto certo che tale tutela fosse del tutto prevedibile da parte del Genoa sotto un duplice profilo: in primo luogo, perché si trattava della difesa (da parte del giocatore professionista) della propria posizione contrattuale e dell'immagine professionale; in secondo luogo, perché tra le conseguenze previste dagli accordi collettivi la richiesta di risoluzione contrattuale in casi del tipo di quello in esame spicca per espressa previsione, risalto e frequenza.

Le considerazioni che precedono  conducono inequivocamente alla conclusione che il comportamento del Genoa, come poi accertato nel lodo arbitrale, in quanto fornito dell'intrinseca attitudine a causare la richiesta rimediale prontamente attivata dal calciatore a seguito della sua inascoltata diffida alla società  di momentaneo tesseramento, costituisce evidenza sicura  di obiettivo inadempimento alle obbligazioni contrattuali ed al doveroso rispetto del canone della buona fede consistente nella rimozione di condotte attualmente o potenzialmente (anche sulla base del criterio della maggior probabilità) suscettibili di recidere, o almeno porre a repentaglio, la stabilità del vincolo biennale. Né in materia, e secondo il paradigma dell'art. 1218 c.c., può assumere rilievo alcuno lo stato psicologico retrostante alla condotta, rilevandone soltanto il momento effettuale produttivo di danno ingiusto anche all'altra parte contrattuale, oltre che al calciatore, seguendo il criterio di efficienza causale desumibile anche dall'art. 40 c.p.

Del tutto coerentemente, quindi, le ripetute doglianze del Parma, riassunte nelle sue domande proposte davanti agli Organi di giustizia sportiva, sono state indirizzate prima all'accertamento della sussistenza dell'inadempimento e poi alla liquidazione del danno da essa conseguito.

È solo da evidenziare che la conclusione cui si è appena giunti trova il conforto del lodo arbitrale pronunciato sulla istanza del calciatore, con cui il comportamento del Genoa è stato definito inadempiente anche nei di lui confronti: per la prima chiarita refluenza che la circostanza ha sul collegato inadempimento anche verso il Parma ben può dirsi che, sotto questo angolo visuale, il lodo stesso acquista una forza assimilabile a quella del giudicato esterno sul punto.

21. Il secondo segmento temporale rinvenibile nella variazione di tesseramento del 7 agosto 2021 “inter partes” obbedisce ad una logica differente ed è, quindi, destinato ad essere disciplinato secondo altri parametri normativi.

Ci si riferisce alla clausola, letteralmente riportata al punto 1, riguardante il tramutamento in rapporto a titolo definitivo, per effetto dell'operare dell'obbligo di riscatto, di quello sorto con prospettiva (immediatamente ed incondizionatamente obbligatoria come chiarito nel punto che precede) biennale. La relativa convenzione è sottoposta alla condizione sospensiva della disputa, da parte del calciatore, di una gara in prima squadra nel corso della stagione 2022/2023 nel Genoa, che militasse in Serie A o in Serie B.

Si è costantemente dibattuto nei vari gradi di giudizio circa la natura della condizione dedotta, se potestativa o meramente potestativa, ovvero mista.

Ora, sembra al Collegio che la questione - alla cui soluzione va, tuttavia, dato un contributo per semplici ragioni di completezza argomentativa, come si vedrà di seguito - non presenti carattere di decisività, una volta che, come detto, l'esame va portato sulla affermata ricorrenza dell'inadempimento (costantemente denunciato dal Parma nei vari gradi di giudizio) dell'odierno ricorrente all'obbligazione principale ed incondizionata di mantenimento della durata biennale del vincolo e sul corteo di conseguenze che ne derivano sul piano risarcitorio (sulle quali ci si pronuncerà analiticamente).

Tuttavia, non può trascurarsi di porre nel dovuto risalto che la retta qualificazione della clausola in esame sia nel senso della sua natura meramente potestativa, mancando in essa qualsiasi concorso di circostanze esterne o casuali rispetto alla unilaterale determinazione del debitore prospettico (ciò che impedisce il ricorso alla categoria della condizione mista) in ordine all'avveramento del fatto - disputa di una gara - al cui ricorrere soltanto avrebbero acquistato effettività ed efficacia le obbligazioni pecuniarie previste a carico del Genoa ed a favore del Parma. Ed infatti, solo dall'unilaterale scelta del primo, effettuata anche attraverso i suoi organi tecnici o sanitari, non controbilanciabile in alcun modo, per difetto di espressa previsione contrattuale, da poteri di intervento o di apprezzamento dell'altra parte, sarebbero potuti conseguire gli effetti previsti in termini di assunzione di obbligazioni da parte del Genoa e correlativamente di acquisto di diritti patrimoniali da parte del Parma.

Né, d'altro canto, la clausola è concepita nel senso di imporre, a carico della società cessionaria, l'obbligo di far disputare al calciatore almeno una gara in modo da rendere operante il riscatto. Proprio la carenza di tale obbligo e di qualsiasi strumento di controllo potrebbe quindi far ritenere non applicabile, nel caso in questione, l’art. 1358 c.c., ma piuttosto l'art. 1355 c.c., a tenore del quale “È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore”. La struttura della clausola di cui si discute è, infatti, tale che la protezione dal rischio che se ne abusi da parte dell'obbligato sia data non tanto dall'invocazione dell'obbligo di buona fede, altrimenti operante in ogni altra ipotesi di contratto condizionato (incluso quello sottoposto a condizione mista), ma attraverso il ricorso alle regole dettate per la condizione il cui avveramento sia unicamente ed incontrollabilmente affidato alla decisione del debitore.

In ogni caso, la questione sulla natura della clausola non è rilevante, come si è già detto, ai fini della decisione, ferma ed inalterata rimanendo la questione del sicuro inadempimento, nei termini descritti nei paragrafi precedenti, del Genoa sotto il profilo della rottura del vincolo biennale con la conseguente impossibile realizzazione della condizione.

22. Queste premesse consentono di disporre cumulativamente, rigettandoli, dei numerosi motivi di ricorso che attengono (senza concreti effetti sulla decisione) alla qualificazione della condizione sospensiva più volte ricordata, ma eludono il decisivo tema dell'inadempimento del ricorrente sotto altro ed assorbente profilo ed inducono ad esaminare in una visione altrettanto globale quelli afferenti al danno risarcibile ed ai criteri della sua liquidazione.

23. Va, in primo luogo, disattesa la censura ruotante su un preteso, ed indebito, mutamento del giudizio effettuato dalla Corte d'Appello, che avrebbe dismesso i panni del Giudice di diritto per indossare quelli, non consentiti dall'ordinamento endofederale, del Giudice che pronuncia secondo equità. Ed invero, l'argomento sembra procedere da un equivoco, come esattamente osservato dal resistente nel corso della discussione. La sentenza impugnata, infatti, si è limitata a dare atto, sulla scorta di un motivato percorso argomentativo privo di pecche logiche, della impossibilità o somma difficoltà di individuare precise e specificamente determinabili ragioni di danno in pregiudizio del Parma ed ha, conseguentemente e congruamente, fatto ricorso al criterio legislativo (art. 1226 c.c.) della liquidazione in via equitativa, così ponendosi perfettamente in linea con i paradigmi propri del giudizio secondo diritto.

24. Muovendo da questo condivisibile presupposto, la Corte d'Appello si è impegnata nella individuazione delle situazioni compromesse dal fatto inadempiente del Genoa, individuandole, ancora una volta, attraverso un ragionamento esente da censure e, comunque, sottratto, in quanto riconducibile al terreno dello stretto merito, per altro verso al presente giudizio di legittimità, nelle situazioni soggettive concretamente compromesse. A tal riguardo, è agevole rilevare che non merita alcun appunto la tassonomia operata dai Giudici di secondo grado quando hanno ravvisato una ricaduta dannosa dell'inadempimento del ricorrente sulla persistente obbligazione remuneratoria del Parma nei confronti del calciatore per la stagione sportiva 2023/2024 e sul mancato conseguimento del prezzo teoricamente certo della cessione del calciatore da parte del ricorrente. Ed invero, la lesione di entrambe le posizioni trae origine non già dal mancato avveramento di una condizione potestativa, ma, con eguale peso economico, da un comportamento inadempiente, tradottosi nella risoluzione del rapporto con il calciatore nel corso della stagione 2022/2023, che rendeva impossibile la configurazione stessa sul piano fenomenico (e non della sola validità) della condizione.

Naturalmente, sfugge alla presente sede l'apprezzamento dei parametri quantitativi utilizzati per pervenire alla liquidazione finale una volta che l'intero procedimento discorsivo ha saputo obbedire, come già ricordato, ai canoni della completezza e razionalità, anche con riguardo al metodo - conforme agli orientamenti giurisprudenziali di legittimità -, in essi ovviamente compreso il riferimento alla determinazione a forfait.

25.In conclusione il ricorso va rigettato.

26. La complessità, varietà e novità delle questioni affrontate costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Respinge il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 ottobre 2023.

Il Presidente                                                                             Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                F.to Mario Serio

Depositato in Roma, in data 23 ottobre 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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