CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 89 del 24/10/2023 – Unione Sportiva Sestese Calcio / Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND / Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lombardia / LND / FIGC / Football Club Milanese 1902 / ASD Rovato Calcio / FCD Muggio / USD Calcio San Pellegrino / Procura Generale dello Sport presso il CONI
Decisione n. 89
Anno 2023
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente Angelo Maietta - Relatore Giuseppe Andreotta Marcello de Luca Tamajo
Giuseppe Musacchio – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 78/2023, presentato, in data 23 settembre 2023, dalla Unione Sportiva Sestese Calcio, rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Sperduti,
contro
il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, rappresentato e difeso dagli avv. ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,
e
la Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lombardia,
nonché contro
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio, la Football Club Milanese 1902, non costituitasi in giudizio, l'ASD Rovato Calcio, non costituitasi in giudizio, la FCD Muggio, non costituitasi in giudizio,
la USD Calcio San Pellegrino, non costituitasi in giudizio,
in contraddittorio con
la Procura Generale dello Sport presso il CONI,
per la integrale riforma
della decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 15, emessa dalla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND del 14 settembre 2023, con la quale, nel rigettare il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13, emesso e pubblicato in data 7 settembre 2023, nonché per l'annullamento di quest'ultima decisione del Giudice di prime cure, con la quale è stato deliberato "di comminare alla Società Sestese Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 10 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 150,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatori non tesserati".
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 18 ottobre 2023, il difensore della parte ricorrente - U.S. Sestese Calcio - avv. Matteo Sperduti; l’avv. Cesare Di Cintio, per il resistente Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Alfredo Briatico Vangosa, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.
Premesso in fatto
1. Con ricorso del 23 settembre 2023, l’Unione Sportiva Sestese Calcio ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC - LND n. 15 del 14 settembre 2023.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara del 3 settembre 2023, durante la quale è stato schierato, da parte della società U.S. Sestese Calcio, il calciatore Matteo Costantini, il cui tesseramento con la società ricorrente è stato ritenuto irregolare con il C.U. n. 13 del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia.
Il Giudice di prime cure, invero, pronunciandosi sulla gara tra la Football c. Milanese 1902 e la ricorrente, così disponeva: “Dagli atti di gara risulta che al 34º del 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. COSTANTINI Matteo nato il 06/04/2003 della società Sestese Calcio. All’atto dell’irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 11 tuttavia non risulta regolarmente tesserato per la società in questione. Pertanto tale calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara. La gara è dunque stata giocata in modo irregolare. Visti gli articoli 4, 10, 65 del CGS. P.Q.S. DELIBERA - di comminare alla Società Sestese Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 10 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 150,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatori non tesserati. - di inibire per fino al 04/10/2023 il dirigente responsabile della società Somaglia Signor BERTELLI Stefano”.
2. Con la decisione quivi impugnata, la Corte Sportiva di Appello Territoriale rigettava il reclamo - in cui si deduceva che la pratica di tesseramento era stata inoltrata fin dal 14 agosto 2023 e che solo in data 5 settembre 2023 sarebbe stato riscontrato “un errore nella pratica”, cui si sarebbe posto rimedio in data 6 settembre 2023 - sulla base delle seguenti argomentazioni.
“La doglianza relativa alla irregolare posizione del giocatore Matteo Costantini in occasione della disputa della gara del 3.9.2023 non può essere condivisa.
La stessa reclamante attesta che la procedura di tesseramento è risultata inficiata da un errore cui si è posto rimedio in data 6.9.2023, ossia in epoca successiva alla disputa della gara. Né, ovviamente, alcuna valenza può essere attribuita all’inoltro, avvenuto in data 14.8.2023, di una documentazione incompleta che, in quanto tale, non può produrre alcun effetto ai fini del perfezionamento della pratica di tesseramento del calciatore.
Per queste ragioni, certamente non può attribuirsi alcun positivo effetto all’inoltro di una pratica incompleta (14.8.2023), considerato che l’effetto immediato del tesseramento che l’art. 39 comma 3 delle NOIF attribuisce al deposito della relativa richiesta - consentendo l’utilizzo immediato del calciatore - presuppone però che questa sia completa e regolare.
Per queste ragioni, è da condividere la decisione del Giudice Sportivo che ha ritenuto irregolare la posizione del Sig. Matteo Costantini in occasione della disputa della gara del 3.9.2023 disputata dalla Società U.S. Sestese Calcio.
Ciò premesso, va rilevato come il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto che “La sanzione della perdita della gara in caso di partecipazione di un atleta in posizione irregolare deve essere considerata usuale, nonché espressamente prevista dall’ordinamento sportivo, senza la possibilità di graduazione della pena prevista espressamente” (decisione 13.1.2017 n. 6) …”.
3. Ha presentato ricorso la Sestese Calcio affidandosi ad unico motivo di diritto rubricato “Violazione ed illegittima applicazione della normativa di riferimento da parte della corte sportiva di appello presso il CR Lombardia e del Giudice Sportivo attraverso le decisioni impugnate con violazione specifica degli artt. 8, 10 e 11 comma 2 CGS FIGC nonché del disposto normativo in materia di tesseramento artt. 39 e 42 NOIF FIGC per difetto, insufficiente, illegittima ed omessa motivazione rispetto al ricorso presentato dalla società ricorrente ed erronea applicazione della normativa inerente al tesseramento dei calciatori e connesso eccesso di potere giurisdizionale ed erronea interpretazione di precedenti giurisprudenziali in merito, con insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”.
Si è costituito in giudizio il Comitato Regionale FIGC - LND Lombardia, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 18 ottobre 2023, dopo ampia discussione, le parti hanno insistito per le conclusioni rassegnate in atti. La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
I. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento della sanzione della sconfitta a tavolino e il rispristino del risultato maturato sul campo.
È bene analizzare la cadenza temporale dei fatti afferenti alla vicenda per cui è causa. È incontestato che la società ricorrente abbia depositato, in data 14 agosto 2023, tutta la documentazione per il tesseramento del calciatore Costantini Matteo, tra cui anche il modulo di tesseramento quale documento/atto principale e preliminare, seguendo il procedimento online disposto dalla LND; e che la documentazione veniva accettata il giorno seguente dal sistema dando anche la “spunta” corretta della procedura ed ammettendo la stessa documentazione nel sistema. Il successivo 24 agosto, la medesima Sestese depositava autocertificazione in ossequio a quanto richiesto dalla LND «per quanto riguarda il contratto di lavoro sportivo ed il “visto di esecutività” ai fini dell’impiego del tesserato».
Ora, giocata la prima gara di campionato il 3 settembre, in data 5 settembre 2023, perveniva alla società una comunicazione di irregolarità e di revoca del tesseramento per la mancanza della documentazione relativa all’aggiornamento di posizione del predetto calciatore a seguito del trasferimento presso la ricorrente. Il 6 settembre, la Sestese suppliva prontamente a tale mancanza.
I.I In questo senso si duole la ricorrente per aver la Corte Sportiva erroneamente ritenuto il tesseramento non regolare ed il calciatore utilizzato privo di titolo per partecipare alla gara, non attribuendo “alcuna valenza … all’inoltro, avvenuto in data 14.8.2023, di una documentazione incompleta che, in quanto tale, non può produrre alcun effetto ai fini del perfezionamento della pratica di tesseramento del calciatore. Per queste ragioni, certamente non può attribuirsi alcun positivo effetto all’inoltro di una pratica incompleta (14.8.2023), considerato che l’effetto immediato del tesseramento che l’art. 39 comma 3 delle NOIF attribuisce al deposito della relativa richiesta
- consentendo l’utilizzo immediato del calciatore - presuppone però che questa sia completa e regolare”.
II. La decisione impugnata è illegittima e si presta alla individuazione di ipotesi di violazione e falsa applicazione delle NOIF della FIGC, nonché della “GUIDA AL TESSERAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2023 – 2024” emanata dalla LND.
L’art. 39, comma 2, ult. cpv, e comma 3, delle NOIF dispone che “Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento … L’utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento…”.
Le stesse NOIF, all’art. 42, dettano la specifica disciplina relativa alla revoca del tesseramento per invalidità o illegittimità, precisando che la revoca (salvo determinati casi più gravi, che nella specie non ricorrono) “ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento”.
Con riferimento alla stagione sportiva in corso, con regolamentazione di dettaglio, la LND si è premurata di disporre che “Le Società affiliate sono chiamate ad utilizzare la procedura telematica presente sul portale L.N.D., entrando nella specifica “Area Società” per mezzo della propria utenza riservata. La compilazione del tesseramento on-line non determina la decorrenza del tesseramento del calciatore, in quanto è necessario che il modulo stampato dalla propria area riservata venga firmato digitalmente insieme all’eventuale documentazione necessaria (hanno la facoltà di firmare digitalmente le varie pratiche tutti quei dirigenti che il Legale Rappresentante della Società ha abilitato alla firma, i quali verranno provvisti di PIN e password personale attraverso procedura “on-line”)”. Continua la guida, richiamando proprio la predetta normativa federale: “Si ritiene utile ricordare quanto previsto dall’Art. 39 delle N.O.I.F. in merito all’utilizzo del calciatore e della calciatrice in ambito dilettantistico … In presenza di tale autocertificazione, regolarmente sottoscritta, il/la tesserato/a italiano/a potrà essere impiegato/a dal giorno successivo al deposito della pratica di tesseramento, completa di contratto e di autocertificazione, sempre che la stessa non presenti errori di alcun tipo…”.
Così ancora la normativa di dettaglio della LND: “L’utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa, fermo restando quanto già disposto in merito alla data di decorrenza del tesseramento di cui si ribadisce, di seguito, la relativa normativa: … Per quanto riguarda, invece, i calciatori e le calciatrici italiani/e, la data di tesseramento è quella di dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale, a patto che queste non presentino errori di alcun tipo e l’utilizzo potrà avvenire dal giorno successivo all’apposizione della stessa…Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, ecc.) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della Società. Pertanto, un calciatore o una calciatrice la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l’attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative Federali. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva…”
II.I In sostanza, da tali prescrizioni discende che il tesseramento ha valore dal giorno successivo il deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazione saranno segnalati dall’ufficio competente, così specificando che il calciatore tesserato potrà comunque essere utilizzato fino all’eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. A ciò si aggiunga che in caso di mero errore ed integrazione della modulistica è prevista una semplice sanzione dell’ammenda in capo alla società e non la perdita della gara, da irrogare solo in caso di violazioni più gravi.
È evidente, dunque, che il principio dell’art. 39 NOIF è quello di ritenere tesserato un calciatore dalla data del giorno successivo al deposito degli atti fino, eventualmente, alla comunicazione di revoca per irregolarità ed invalidità o alla richiesta di integrazione che non ha, comunque, salvo i caso previsti dal citato art. 42 NOIF, effetto retroattivo sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido ed effettuato; ciò perché la società, che ha l’onere di monitorare la procedura informatica di tesseramento, non può tuttavia autonomamente ritenere irregolare la posizione senza che il sistema generi un qualche alert e/o comunicazione di errore. Senza tale disposizione, fino a nuova comunicazione di revoca/integrazione, il tesseramento deve dirsi regolare e valido e, dunque, l’utilizzo del calciatore è assolutamente possibile.
Tanto è confermato dai più basilari principi che governano l’azione amministrativa in merito al c.d. affidamento, inteso quale “principio generale dell’azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l’aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività” (Cons. Stato, VI, 13 agosto 2020, n. 5011). Invero, pur sorto nei rapporti di diritto civile, l’affidamento è ormai considerato canone ordinatore anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, tant’è che l’art. 1, comma 2-bis - aggiunto dall’art. 12, comma 1, lettera a), legge 11 settembre 2020, n. 120 -, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che i “rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”. A fronte del dovere di collaborazione e di comportarsi secondo buona fede possono, pertanto, sorgere aspettative, che per il privato istante si indirizzano all’utilità derivante dall’atto finale del procedimento, la cui frustrazione può essere per l’amministrazione fonte di responsabilità.
Coniugando siffatti principi generali con le riportate regole dettate dalle NOIF, può pertanto ritenersi che fino a quando non vi è comunicazione di irregolarità sul tesseramento da parte dell’organismo competente lo stesso deve intendersi regolare ed il calciatore ha titolo per prendere parte alla partita.
III. Nel caso di specie, il Comitato Regionale ha invitato, in via generale, le società a controllare la regolarità della pratica, e la ricorrente, effettuato tale controllo, ha utilizzato il calciatore, ritenendo che la stessa fosse completa e dunque nel rispetto delle norme.
Invero, al momento della disputa della partita in data 3 settembre 2023, nulla era sopraggiunto alla società circa l’eventuale irregolarità del tesseramento del calciatore; in quel momento, dunque, lo stesso era in posizione regolare in quanto il sistema aveva accettato il deposito dei documenti dando “spunta positiva” e nessuna comunicazione di revoca e/o integrazione era mai arrivata alla società da parte dell’Ufficio tesseramento del Comitato di appartenenza. Siffatta comunicazione, è incontestato, è stata inviata alla Sestese solo in data 5 settembre e quest’ultima ha prontamente depositato nuovamente tutta la documentazione il giorno seguente. Quindi, il calciatore sarebbe stato in posizione irregolare solo se, successivamente alla revoca, avesse partecipato ad una gara senza che il club avesse regolarizzato la sua posizione.
Ne consegue che illegittimamente la Corte Sportiva di Appello non ha rettificato e riformato la decisione del Giudice Sportivo di perdita della gara a scapito della Sestese sulla base della posizione irregolare del calciatore, in quanto lo stesso non poteva dirsi non tesserato al momento di effettuazione della partita. Anzi, la CSAT ha erroneamente considerato, in maniera retroattiva, il calciatore Costantini in posizione irregolare al momento della gara e confermato la sanzione della sconfitta a tavolino sulla base, tuttavia, di un iter motivazionale non coerente con le evidenze fattuali derivanti dal sistema informatico di tesseramento e non in linea con le citate norme di riferimento.
IV. Tale incedere conduce all’annullamento senza rinvio della decisione della Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC - LND n. 15 del 14 settembre 2023, con il conseguente annullamento della sanzione della sconfitta a tavolino per le suesposte ragioni, il ripristino del risultato maturato sul campo nella partita per cui è causa e l’aggiornamento della classifica.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo trattandosi di principi generali monoliticamente conosciuti all’interno del sistema sportivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la sanzione applicata della perdita della gara di 0-3 a tavolino e dispone che la resistente omologhi il risultato sportivo con consequenziale aggiornamento della classifica di campionato.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 ottobre 2023.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 24 ottobre 2023.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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