CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 90 del 25/10/2023 – G.S. Lama Calcio ASD / FIGC / LND / Comitato Regionale Umbria FIGC-LND / ASD Branca 1969

Decisione n. 90

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Marcello de Luca Tamajo - Relatore Giuseppe Andreotta

Angelo Maietta Giuseppe Musacchio – Componenti

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 77/2023, presentato, in data 22 settembre 2023, dalla G.S. Lama Calcio ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Christian Volpi,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,

il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND, non costituitosi in giudizio,

con notifica

alla ASD Branca 1969, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierluigi Vossi e Chiara Lupatelli,

per l'annullamento

della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC - LND, di cui al C.U. n. 20 del 5 settembre 2023, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC - LND, pubblicata con il C.U. n. 19 del 1° settembre 2023, in ordine alle gare di Coppa Italia di Eccellenza Umbria Pierantonio Sport – Branca 1969 del 27 agosto 2023 e Lama Calcio ASD – Pierantonio Sport del 30 agosto 2023; nonché per l’annullamento e/o la riforma di ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, ivi incluso il C.U. n. 24 del 13 settembre 2023, con cui è stato definito l’accoppiamento e il calendario delle semifinali della predetta competizione.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 18 ottobre 2023, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - G.S. Lama Calcio ASD - avv. Christian Volpi; l’avv. Chiara Lupatelli, per la resistente A.S.D. Branca 1969, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Alfredo Briatico Vangosa, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Marcello de Luca Tamajo.

Premesso in fatto

1. Con ricorso del 22 settembre 2023, la G.S. Lama Calcio ASD ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND, di cui al C.U. n. 20 del 5 settembre 2023, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND, pubblicata con il C.U. n. 19 del 1° settembre 2023.

È d’uopo preliminarmente dare atto dello svolgimento fattuale della vicenda per come portata alla cognizione di questo Collegio, non contestata dalla parte resistente, ed afferente a gare di Coppa Italia di Eccellenza Umbria (girone A).

Il 26 agosto 2023 si giocava la gara G.S. Lama Calcio - Ac Città di Castello (terminata con il risultato di 3-0 a tavolino per l’impiego, da parte del Città di Castello, di un giocatore in posizione irregolare, secondo quanto stabilito dal Giudice Sportivo territoriale con C.U. n. 16 del 29 agosto). Il 27 agosto 2023, quella tra Pierantonio Sport e Branca 1969 (terminata con risultato di 1 a 1, omologato dal Giudice Sportivo con C.U. n. 15 del 28 agosto).

In data 30 agosto 2023, si disputava il secondo turno della menzionata competizione: G.S. Lama Calcio Asd - Pierantonio Sport, terminato con il risultato di 3-1; e Ac Città di Castello - Branca 1969, non svoltasi per l’esclusione della Ac Città di Castello dalla competizione.

È bene, in tal senso, specificare sin d’ora che il Regolamento di Coppa Italia di Eccellenza Umbria (di cui al C.U. n. 13 del 23 agosto 2023) dispone che “Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare e che comunque si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art.10 Comma 1 del C.G.S.”.

1.1 Ora, il giorno seguente, 31 agosto 2023, il Branca 1969 proponeva reclamo al medesimo Giudice Sportivo Territoriale contestando la regolarità della precedente gara del 27 agosto tra Pierantonio Sport e Branca 1969, per posizione irregolare del calciatore avversario Mattia Bei, come detto, terminata con risultato di 1 a 1, omologato dal Giudice Sportivo con C.U. n. 15 del 28 agosto.

Il Giudice Sportivo Territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 19 del 1° settembre 2023, deliberava l’inammissibilità del ricorso del Branca 1969, in quanto “…proposto oltre i termini abbreviati previsti dalla normativa in vigore ed in quanto non "preannunciato", né comunicato alla controparte…”.

Senonché, lo stesso GS Territoriale assumeva un’ulteriore decisione in merito, sempre con il medesimo C.U. n. 19 del 1° settembre: “Con riferimento alle gare di Coppa Italia Eccellenza disputate nella presente stagione dal PIERANTONIO SPORT (segnatamente PIERANTONIO SPORT - BRANCA 1969 del 27.08.2023 e LAMA CALCIO A.S.D. - PIERANTONIO SPORT del 30.08.3023) da un rigoroso  esame degli atti, è emerso inequivocabilmente  che la Società PIERANTONIO SPORT abbia utilizzato, in entrambe le gare, un calciatore in regime di squalifica (segnatamente il calciatore Mattia BEI). Non vi è dubbio che tale violazione possa (anzi, debba) essere rilevata d'ufficio dal Giudice Sportivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 66, 65 e 10 codice giustizia sportiva.

Tale violazione comporta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 - 3, dell'esclusione dal torneo e dell'ammenda. Per questi motivi

D E L I B E R A

1) La sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 a carico della Società PIERANTONIO SPORT, in ordine alle gare PIERANTONIO SPORT - BRANCA 1969 del 27.08.2023 e LAMA CALCIO A.S.D. - PIERANTONIO SPORT del 30.08.3023

2) L’esclusione dal torneo della Società PIERANTONIO SPORT

3) L’ammenda di Euro 200,00 a carico della Società PIERANTONIO SPORT”.

2. L’odierna ricorrente, Lama Calcio, proponeva reclamo alla Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Umbria, evidenziando, oltre alle ragioni di diritto in parte ribadite in questa sede, il pregiudizio alla regolarità e al prosieguo della competizione della società reclamante, giacché, con la richiamata delibera, il giudicante aveva arbitrariamente assegnato alla società Branca una vittoria a tavolino, in luogo dell’omologato risultato di parità (1 a 1) conseguito nella gara del 27 agosto 2023.

Con la decisione quivi impugnata, la Corte Sportiva rigettava, tuttavia, il reclamo sulla base delle seguenti argomentazioni.

“Le doglianze della reclamante si fondano sul presunto uso illegittimo da parte del Giudice Sportivo del potere di pronunciarsi d’ufficio sulla irregolarità della posizione in campo del calciatore del PIERANTONIO sig. Mattia Bei, anche in considerazione del fatto che la decisione sarebbe stata adottata “non d’ufficio, ma sulla base di un inammissibile e tardivo ricorso della società Branca 1969”.

In primo luogo questa Corte rileva che, in forza delle norme espressamente richiamate nella delibera impugnata (in particolare l’art. 66, comma 1, lettera a C.G.S.), i procedimenti innanzi ai Giudici Sportivi possono senz’altro essere instaurati d’ufficio e “si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali”, a nulla rilevando la circostanza che sia stato presentato o meno un reclamo o che esso sia stato delibato nel merito ovvero dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei termini a carattere perentorio. Va inoltre precisato che tale potere/dovere del Giudice Sportivo - come peraltro ricordato anche dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. nella pronuncia n. 24/2017 - investe tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, in particolare quelle che determinano irregolarità che falsano il risultato di una gara, come ad esempio - così come nel caso di specie - la partecipazione di un calciatore squalificato. Né, invero, si rinviene nel C.G.S. una norma che ponga un limite temporale a detto potere/dovere officioso e che faccia ritenere che esso si esaurisca con l’omologazione della gara. Ciò posto, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che l’impugnata delibera del G.S. sia corretta ed immune da vizi e, come tale, meritevole di integrale conferma”.

3. Il Lama Calcio ha, dunque, proposto ricorso al Collegio di Garanzia avverso tale decisione, nonché avverso il successivo Comunicato Ufficiale n. 24 del 13 settembre 2023, con cui è stato definito l’accoppiamento e il calendario delle semifinali della predetta competizione.

La ricorrente ha articolato un unico motivo di diritto, rubricato “Violazione ed errata interpretazione di norme di diritto (art. 66, comma 1, lettera a) C.G.S. FIGC) …”, con cui si contesta la decisione della CSAT, avallando quanto statuito dal Giudice Sportivo, il quale, in tesi, non avrebbe potuto esercitare d’ufficio i propri poteri, in ordine alla posizione irregolare dei calciatori, senza limiti di tempo o preclusioni. Secondo la ricostruzione della ricorrente, il procedimento d’ufficio, ex art. 66 C.G.S., in relazione alla regolarità della posizione in campo dei calciatori, può essere svolto dal Giudice Sportivo, esclusivamente sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, al momento della ricezione degli stessi immediatamente dopo la gara, e si conclude con le decisioni pubblicate sul primo Comunicato Ufficiale successivo alla gara stessa (salva esplicita riserva assunta in tale Comunicato Ufficiale). Mentre, il giudizio su reclamo di parte può essere reso dal medesimo Giudice solo ove il reclamo sia stato tempestivamente proposto. Di talché, al di fuori di tali ipotesi il Giudice Sportivo non può esercitare la propria funzione in quanto ha adempiuto alle sue facoltà (si citano i precedenti dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, n. 3 del 18 febbraio 2014 e 5 del 25 febbraio 2014).

3.1 Si è costituita in giudizio la società ASD Branca 1969 eccependo, da un lato, l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire, ai sensi dell’art. 49, c. 1, CGS FIGC e, dall’altro, la sua infondatezza. In tal senso, sostiene la resistente la correttezza delle decisioni del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello, in quanto è stata data piena applicazione al summenzionato Regolamento della Coppa Italia, che punisce con l’esclusione dalla competizione la compagine sanzionata per aver impiegato un calciatore in posizione irregolare.

L’interpretazione dell’Alta Corte, fatta propria dalla ricorrente, pertanto, non sarebbe invocabile nel caso di specie.

4. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito, da parte della ricorrente, di memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI. All’udienza del 18 ottobre, le parti hanno insistito per le conclusioni rassegnate in atti. La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

Da un punto di vista preliminare, questo Collegio non può non rilevare che le doglianze rappresentate dalla ricorrente Lama Calcio rispetto al citato C.U. n. 20 del 5 settembre 2023 della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND, confermativo della decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 19 del 1° settembre, vertono tutte, nella sostanza, intorno al potere esercitato d’ufficio da parte del Giudice Sportivo Territoriale presso la LND del CR Umbria e, segnatamente, sulla possibilità dello stesso di pronunciarsi sul risultato della gara Pierantonio - Branca del 27 agosto 2023, come visto terminato con il risultato di 1 a 1.

La considerazione che il Lama Calcio abbia contestato una decisione concernente la regolarità di una gara disputatasi tra altre due compagini, in ordine alla posizione di irregolarità dello status di un tesserato non appartenente alle proprie fila, si scontra irrimediabilmente con la previsione di cui all’art. 49, c. 1, secondo cpv., CGS FIGC, che, a chiare lettere, delinea l’interesse diretto al ricorso/reclamo per le vicende come quelle per cui è causa: “Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato”. La norma in parola, pertanto, dapprima riconosce la legittimazione attiva ai soli soggetti aventi un interesse diretto, esplicitando, poi, che tale interesse è da ritenersi sussistente solo ed esclusivamente per le società che hanno preso parte alla gara.

Il tenore della disposizione che precede avrebbe dovuto indurre la Corte Sportiva a pronunciarsi nel senso dell’inammissibilità del reclamo, stante l’impossibilità della ricorrente di dolersi della parte della decisione del Giudice Sportivo Territoriale (C.U. n. 19) che riguarda una gara (Pierantonio Sport - Branca 1969 del 27 agosto 2023) a cui la ricorrente medesima è estranea.

Da qui, dunque, l’inammissibilità del presente gravame per carenza di legittimazione attiva (così come peraltro eccepita dalla resistente Branca nella memoria di costituzione del presente giudizio), pur non rilevata dal Giudice di seconde cure, già dal momento della presentazione del reclamo per le ragioni anzidette.

La suesposta pronuncia di inammissibilità rende, pertanto, superflua la valutazione nel merito della controversia. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 ottobre 2023.

Il Presidente                                                                                     Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                               F.to Marcello de Luca Tamajo

Depositato in Roma, in data 25 ottobre 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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